36.2006.14
richiesta di restituzione dei termini per assenza all'estero a causa, tra l'altro, di un ricovero in ospedale.
9 marzo 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2006.14
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, TCA
Titolo:
richiesta di restituzione dei termini per assenza all'estero a causa, tra l'altro, di un ricovero in ospedale.
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 41 LPGA
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.14
cs
Lugano
9 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2005
(recte: 2006) di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31
ottobre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, nato nel __________
affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in
virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni
rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione (doc. 10). Copia della lettera è stata trasmessa
all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso
all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc.
10),
il
7 luglio 2005 l’assicurato ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione
formale (doc. 11),
il
10 agosto 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la
sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv.
3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 4 attestati di carenza
beni (ACB) emessi dal __________ non ancora interamente pagati (doc. 12),
in
seguito all’opposizione inoltrata da RI 1, la Cassa, il 31 ottobre 2005, ha
riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del
pagamento delle prestazioni poiché non erano ancora stati pagati 4 ACB (doc. 14),
con
ricorso del 16 gennaio 2006 l’assicurato ha contestato il provvedimento della
Cassa, inoltrando contestualmente una richiesta di restituzione dei termini
poiché dal 10 ottobre 2005 al 13 gennaio 2006 si trovava all’estero per un
intervento in un Ospedale con conseguente periodo di convalescenza presso
parenti (doc. I),
interpellato
dal Giudice delegato in merito al ricovero presso l’Ospedale, l’interessato ha
precisato di essere stato degente presso il nosocomio estero durante una
settimana e di non essere ritornato in Svizzera a causa delle condizioni
meteorologiche (mare molto mosso e agitato, cfr. doc. VIII: “pertanto il mio
ritardo è stato causato solo dalle pessime condizioni del tempo!”),
con
risposta del 31 gennaio 2006 l’assicuratore propone in via principale che la
risposta (recte: il ricorso) sia dichiarato tardivo e in via subordinata che
sia respinto (doc. X),
in
data 14 febbraio 2006 le parti sono state sentite dal Giudice delegato del TCA
(doc. XIII),
in
quell’occasione il ricorrente, dopo aver spiegato i motivi del ritardo nel
pagamento dei premi, ha ribadito di essere stato impossibilitato a presentare
tempestivo ricorso, ha affermato di aver incaricato un conoscente di ritirare
la corrispondenza e di necessitare di costanti cure mediche a causa di problemi
al cuore, di cui adesso, a causa della sospensione, non può beneficiare,
in
conclusione l’insorgente ha colto l’occasione per formulare, nella denegata
ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato intempestivo, la revoca del
provvedimento adottato dall’assicuratore con effetto retroattivo al momento
dell’adozione ed ha chiesto all’assicuratore di emanare una decisione
impugnabile al TCA,
il
16 febbraio 2006 l’IAS ha preso posizione in merito, indicando che nessuno
degli ACB citati dall’assicuratore sono stati presentati all’UAM ed allegando
uno scritto del Municipio di __________ dove il segretario afferma che “l’Assicurato
si trova in serie difficoltà poiché, avendo problemi di salute, dovrebbe essere
ricoverato all’ospedale, ma con questa situazione teme di non essere coperto”.
(doc. XV/1),
chiamate
a presentare osservazioni in merito le parti sono rimaste silenti (doc. XVI),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione,
l'art.
60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa,
l'art.
38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il
primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso,
l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze
giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che
deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante
richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia
risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46
consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121),
secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid.
1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se
l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una
certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;
116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di
cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i
provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito
gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può
essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in
suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto
all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal
caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata
(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),
detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere
designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi
invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato
equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio
2001 della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001),
sempre
secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;
cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),
nel
caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della
Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,
egli
pertanto doveva aspettarsi di ricevere una decisione,
dagli
atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa
della sua partenza per l'estero,
pertanto
la notifica della decisione è avvenuta regolarmente,
del
resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 31 ottobre 2005,
inviata il 2 novembre 2005 è stata ritirata il 4 novembre 2005 (doc. 15),
l’insorgente
Considerandi
ha infatti affermato di aver incaricato un conoscente di ritirare la posta,
pertanto
il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 16 gennaio 2006 quando
l’interessato ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H
134/04, consid., 4.2 e seguenti),
inoltre
l’assicurato, chiedendo la restituzione del termine, ammette, perlomeno
implicitamente, che il suo ricorso è tardivo,
per
l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per
compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,
non
costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover
intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò
non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche
durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art.
137),
una
parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi
all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari
che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario
non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso
dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),
la
restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa
solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo
rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta
per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri
affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n.19t),
la
restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai
casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata
oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT
1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),
nel
caso di specie l’insorgente si è recato in __________ per motivi familiari
(doc. VIII) senza designare un patrocinatore. Egli ha comunque incaricato un
conoscente di occuparsi della posta,
questa
persona ha ritirato l’invio della cassa il 4 novembre 2005 (cfr. doc. 15), ma,
negligentemente, l’insorgente non gli ha fornito istruzioni in merito al modo
di comportarsi in caso di notifiche di raccomandate (cfr. doc. I: “E’
doveroso segnalare che, in mia assenza, ho incaricato un conoscente del ritiro
della corrispondenza; senza altre particolari istruzioni, nemmeno in merito ad
eventuali recapiti per raccomandata.”),
inoltre
l’insorgente è stato degente in ospedale all’estero solo durante una settimana
dal __________ (doc. A1) ed il suo ritardato rientro in Svizzera, a suo dire, “è
stato causato solo dalle pessime condizioni del tempo” (doc. VII: “mare
sempre molto mosso o agitato” e “non potevo sicuramente nelle mie
condizioni mettermi in viaggio”),
questa
circostanza (pessime condizioni del tempo in __________), non possono
costituire un motivo per la restituzione dei termini poiché l’assenza si è
prolungata per più mesi, ossia da metà ottobre a metà gennaio, periodo durante
il quale l’interessato avrebbe comunque potuto e dovuto incaricare qualcuno di
presentare ricorso,
essendo
partito per l’estero senza designare un patrocinatore e non essendoci motivi
gravi che gli avrebbero impedito il ritorno in Svizzera, in concreto non vi
sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,
in
queste condizioni la richiesta di restituzione dei termini va respinta ed il
ricorso va considerato tardivo,
tuttavia
l’insorgente ha espressamente chiesto all’assicuratore l’emanazione di una
decisione di revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare
immediatamente,
a
questo proposito va abbondanzialmente ricordato che il TCA ha stabilito che
l’assicuratore non può fondare la decisione di sospensione dal pagamento delle
prestazioni LAMal sulla base di ACB neppure presentati all’autorità cantonale
per il loro pagamento (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc.
36.2005.210
e DTF 129 V 455),
copia
della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
richiesta di restituzione dei termini è respinta.
2.- Il
ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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