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Decisione

36.2006.140

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i premi LAMaI che __________ non ha pagato (2003), ora chiesti alla moglie

ricorrente,

prima di entrare nel merito della

questione, occorre esaminare se il ricorso contro la decisione

su opposizione del 17 maggio 2006 sia tempestivo,

per l'art. 60 LPGA, il ricorso deve

essere formulato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della

decisione contro cui l'opposizione è esclusa,

gli articoli 38-41 LPGA sono

applicabili per analogia,

giusta l'art. 38 cpv.

1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato

alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve

essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento

che lo ha provocato (cpv. 2). Per il cpv. 3, se l'ultimo giorno del termine è

un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente,

le richieste scritte

devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio

postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Se la parte si rivolge

in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è

stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA),

la decisione su opposizione della Cassa

malati, datata 12 maggio 2006, è stata recapitata all'indirizzo della

ricorrente il giorno 15,

tuttavia, data l'assenza della

destinataria, il postino ha lasciato nella sua bucalettere l'avviso di ritiro

della raccomandata,

la ricerca postale effettuata dalla

Cassa malati su invito del TCA ha stabilito nel 17 maggio 2006 la data in cui la

ricorrente ha effettivamente ritirato l'invio raccomandato in questione (doc.

1),

il termine di trenta giorni è quindi

iniziato a decorrere il giorno successivo ed è giunto a scadenza il 16 giugno

2006,

inoltrando il proprio ricorso il 20

giugno 2006 alle ore 15, sebbene lo scritto sia datato 19 giugno, la ricorrente

ha agito in ritardo rispetto ai summenzionati termini di legge,

il suo ricorso è dunque tardivo e come

tale deve essere dichiarato irricevibile,

va comunque osservato che anche se fosse

entrato nel merito della vertenza, questo Tribunale avrebbe ciononostante respinto

la richiesta della ricorrente,

infatti, il TF ed il

TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle

assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della

famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Considerandi

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi

dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che

vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83),

il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità

di instaurare relazioni

con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia - compresa la

necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie -

rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni

correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e

quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e

quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno

dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le

obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia,

nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia,

con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)",

in quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119.

V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.

149).",

in concreto, la

ricorrente appare debitrice solidale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria reclamati dalla Cassa malati concernenti

l'affiliazione del marito per i

mesi di ottobre-dicembre 2003,

visto quanto precede, il

ricorso va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 3 LPTCA e la decisione su opposizione della Cassa malati CO 1 deve essere

pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

del 19 giugno 2006 è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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