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Decisione

36.2006.142

Assunzione dei costi di cura di un tumore all'estero da parte dell'assicuratore malattie negata nel caso di specie. Possibilità di farsi curare in Svizzera. Assenza dei presupposti dell'urgenza

19 aprile 2007Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I costi del trattamento effettuato in __________, più elevati

rispetto a quelli della tecnica utilizzata in Svizzera (cfr. doc. 6: Euro

32'910, mentre il perito ha valutato in fr. 12’000-15'000 l’intervento

eseguibile in Svizzera), non possono essere messi a carico della Cassa, poiché

anche se il trattamento utilizzato è, per il perito, efficace ed adeguato, dalla

perizia non emerge quel valore aggiunto considerevole ("einen erheblichen

diagnostischen oder therapeutischen Mehrwert"), richiesto dalla

giurisprudenza, considerato che un trattamento alternativo in Svizzera era

possibile senza che comportasse rischi importanti e

considerevolmente più elevati. Un trattamento responsabile da un punto di

vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile in Svizzera e, quindi, di tipo

appropriato, era concretamente garantito (cfr. sentenza del 14 ottobre 2002

nella causa K., K 39/01, consid. 1.3).

La mastectomia

con ricostruzione o meno è infatti considerata ancora come il trattamento

standard da eseguire ed è effettuabile anche nel nostro Paese.

In queste

circostanze non vi sono le condizioni per poter mettere a carico

dell’assicurazione malattie sociale i costi dell’intervento all’estero (cfr.

anche STCA del 20 febbraio 2006, inc. 36.2005.11, attualmente pendente al TF).

2.11. L’assicurata

ritiene inoltre che l’intervento sarebbe stato urgente, considerato il tipo di

patologia di cui soffriva la ricorrente.

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso

d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente

all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è

inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo

di seguire questo trattamento. Il cpv. 4 di tale disposto determina

l'estensione dell'assunzione delle prestazioni dispensate all'estero.

Come

emerge dagli atti, l’interessata non si trovava all’estero al momento della

richiesta di garanzia all’assicuratore, ma, malgrado il rifiuto della Cassa di

partecipare ai costi dell’intervento, si è recata a __________ su invito del

medico curante, per sottoporsi al trattamento propostole. Già solo per questo

motivo, in virtù dell’art. 36 cpv. 2 seconda frase OAMal, l’insorgente non ha

diritto al pagamento del trattamento.

Anche

l’ALC, in caso di urgenza, prevede l’assunzione dei costi da parte del proprio

assicuratore, quando l’interessato si trova nel territorio di un altro Stato

membro (art. 22 paragrafo 1 lett. a Regolamento (CEE) 1408/71). L’art. 22

paragrafo 1 del regolamento prevede anche che l’autorizzazione non può essere

rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste

dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato

risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel

periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono

essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere

il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.

In

concreto non risulta che l’insorgente non avrebbe potuto sottoporsi in Svizzera

alla mastectomia proposta dal perito entro un termine ragionevole. La

circostanza che il medico curante riteneva più appropriato l’intervento

all’estero non è infatti un motivo per ritenere l’urgenza.

Anche su

questo punto il ricorso non può trovare accorglimento.

2.12. Va da ultimo

rilevato, argomento che comunque non è stato sollevato dalla parte ricorrente,

come in virtù dell’art. 1 lett. b ALC, a favore dei cittadini degli Stati

membri della Comunità europea e della Svizzera, si prefigge di agevolare

la prestazione di servizio sul territorio delle parti contraenti, segnatamente

liberalizzare le prestazione di servizi di breve durata.

L’art. 5 cpv. 3 ALC

dispone che le persone fisiche di uno Stato membro della

Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte

Considerandi

contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di

ingresso e di soggiorno. Si tratta della cosiddetta “libertà di servizi

passiva” (“passive Dienstleistungsfreiheit”; cfr. STFA 16 maggio 2006

nella causa F, I 120/04, consid. 6.1, pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12).

L’art. 49

del Trattato che istituisce la Comunità Europea (in seguito: Trattato CE) stabilisce la libera prestazione dei

servizi (freie Dienstleistungsfreiheit, libre prestation

des services/libre circulation des services). Ai sensi dell’art. 50 Trattato CE

sono considerati servizi le prestazioni fornite normalmente dietro

retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla

libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, comprendenti in

particolare a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere

commerciale; c) attività artigiane e d) attività delle libere professioni.

Secondo

la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in

seguito: CGCE), nel concetto di servizi rientrano anche i trattamenti sanitari,

senza distinzione se sono erogati dentro o al di fuori di un ospedale (Sentenza

CGCE del 18 marzo 2004 nella causa C-8/02, Rac. 2004, I-2641, numero 28 con

riferimenti giurisprudenziali, citate nella STFA 16 maggio 2006 nella causa F.,

I 120/04, consid. 6.2.1, pubblicata in SVR 2007 IV Nr. 12).

Nell’Unione

Europea i pazienti hanno quindi diritto ad un rimborso dei costi, conformemente

alla tariffa applicabile nel paese nel quale sono assicurati.

A

proposito della differenza tra le prestazioni erogate sulla base del

Regolamento e quelle versate in applicazione della libera circolazione dei

servizi si veda B. Kahil Wolff, "Développements récents dans la coordination

européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale" in Le droit social

dans la pratique de l'entreprise, Ed. Stämpfli SA, Berna 2006 pag. 113 seg. e

si faccia riferimento alla sentenza di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni del 12 marzo 2007 inc. 32.2005.249 (cons. 2.7).

Alla luce

di quanto appena evidenziato si dovrebbe concludere che se l’ALC avesse

realmente integrato questo aspetto del diritto comunitario, ogni persona, alla

quale si applica l'Accordo, che si reca da un paese membro dell’UE o di uno

Stato contraente in un altro, potrebbe invocare il diritto a delle prestazioni

sanitarie fornite all’estero fondandosi sui principi della libera prestazione

dei servizi e della libera circolazione delle merci.

Per le

motivazioni dettagliatamente elencate nella sentenza del 12 marzo 2007

(32.2005.249) questo Tribunale ha ritenuto che l’art. 5 cpv. 3 ALC (“libertà di

servizi passiva”) secondo cui "le persone fisiche di uno Stato membro

della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una

parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto

di ingresso e di soggiorno" non conferisce all’assicurato un diritto al

rimborso da parte dei provvedimenti sanitari ricevuti all’estero.

Infatti gli accordi

bilaterali non regolano le modalità della fornitura e del consumo di

prestazioni mediche e farmaceutiche, non avendo gli stessi accordi recepito in

tutti gli aspetti il principio comunitario della libera circolazione dei

servizi e non vi é mai stata l’intenzione da parte della Confederazione di includere

nell’ALC la libera prestazione dei servizi così come prevista nell’Unione Europa,

problematica che è stata addirittura sospesa durante i negoziati relativi agli

accordi bilaterali II (per maggiori specifiche vi veda il considerando 1.9

della sentenza 12 marzo 2007 32.2005.249 citata).

Questa valutazione è

condivisa da autorevole dottrina si veda la pubblicazione di Bettina Kahil-Wolff

e Pierre Yves Greber, "Sécurité sociale: aspects de droit national,

international et européen", Ed. Helbing & Lichtenhahn;

Ginevra-Basilea-Monaco; Bruylant e Bruxelles; L.G.D.J., Parigi 2006 (per

un’analisi completa della dottrina, anche contraria, si veda la sentenza

32.2005.249

citata).

D’avviso

di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni decisivo è comunque

il fatto che il nostro paese ha stipulato un Accordo relativo alla libera

circolazione delle persone ma non sulla libera circolazione di servizi

finalizzato al “miglioramento qualitativo

delle condizioni di soggiorno e di impiego degli Svizzeri nell’UE e dei cittadini

dell’UE in Svizzera. Liberalizzazione a tappe concernente i lavoratori, gli

indipendenti, i fornitori di servizi, le persone non attive (pensionati e

studenti), il mutuo riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali

così come il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.” l'interpretazione delle norme e, quindi, anche dell'art. 5 cpv. 3 ALC deve infatti avvenire secondo le finalità dei bilaterali

e delle aspettative delle parti contraenti (cfr. in tal senso: S. Cueni, Die

Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU, pag. 283 s.,

284, in “Das europäische Ko- ordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die

Schweiz”, Zurigo 2006). Un riconoscimento della piena libertà di

circolazione dei servizi rischierebbe inoltre di comportare un aumento del consumo

delle prestazioni sanitarie.

Anche

fondandosi su questi argomenti le tesi della ricorrente non avrebbero avuto

possibilità di esito favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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