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Decisione

36.2006.143

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

4 dicembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione

della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato

assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto

delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati

disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di

applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili.”),

neppure

il nuovo art. 64a LAMal entrato in vigore il 1. gennaio 2006, che del resto

l’assicuratore sembra essersi impegnato a non utilizzare per debiti anteriori

al 2006 (cfr. doc. XVI), può essere d’aiuto all’assicuratore,

infatti

tale argomento era già stato sollevato dall’altro gruppo assicurativo in altre

procedure, dove il TCA aveva affermato (STCA del 20 marzo 2006, inc.

36.2006.40):

" L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto

dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione, non ha alcun valore

nella misura in cui la decisione formale iniziale è stata emanata prima

dell’entrata in vigore della modifica legislativa e la grave misura di

sospensione si basava inizialmente sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è

modificato dal 1.1.2006. Del resto in sede di risposta (cfr. doc. VI),

l’assicuratore ha ribadito di fondare la sospensione dal pagamento di ogni

prestazione LAMal, oltre che sulle CGA, sull’art. 90 OAMal, citando il

contenuto in vigore fino al 31.12.2005 (cfr. anche STFA del 28 gennaio 2005

nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e DTF 129 V 455, consid. 1).

Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore non ha trasmesso

documentazione atta a comprovare di aver diffidato per iscritto l’assicurato e

di avergli assegnato un termine supplementare di 30 giorni con l’indicazione

delle conseguenza della mora come richiesto dall’art. 64a cpv. 1 LAMal in

vigore dal 1.1.2006.”

queste

considerazioni, così come quelle, simili, contenute nella STCA del 2 giugno

2006 (inc. 36.2006.50), sfociate nelle STFA del 26 luglio 2006, K 45/06 e K

79/06, non sono state criticate dal TFA, che applica il diritto d’ufficio,

del

resto in concreto la Cassa fa espressamente riferimento all’art. 90 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2005,

alla

luce della citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA

(cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30

gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella

causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167,

STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio

2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B.,

inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233,

STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio

2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa

M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc.

36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA

del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio

2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa

G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207,

STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006

nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, STCA del 30 agosto 2006 nella causa B.,

inc. 36.2006.127, STCA del 30 agosto 2006 nella causa T., inc. 36.2006.91, STCA

del 1 settembre 2006 nella causa C., inc. 36.2006.122, STCA del 7 settembre

2006 nella causa B., inc. 36.2006.96, STCA del 14 settembre 2006 nella causa

C., 36.2006.145), il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata

annullata,

come

già rilevato anche dal TFA nella sopra citata sentenza emessa nei confronti di

un'altra Cassa, anche in questo caso l’assicuratore “per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.”,

la

Cassa è invitata da questo Tribunale a voler dirimere i futuri eventuali

contenziosi nei confronti dell’autorità cantonale senza coinvolgere ignari

assicurati che necessitano di costanti e necessarie cure mediche e farmacologiche,

il

TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale in ambito di sospensione,

ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce

questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per

asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il

rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni,

questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal

voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del TCA di far

pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità

e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura

incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non

nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse

siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le

condizioni, provvede al versamento del dovuto,

in

particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA

ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un

importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di

fr. 100 a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dai ricorrenti,

in

concreto la leggerezza della Cassa è maggiore, tenuto conto che neppure dopo

l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06), di cui era a conoscenza

(cfr., fra le altre, STFA del 26 luglio 2006, K 80/06, dove la citata sentenza

viene menzionata e lettera del 24 luglio 2006 con la quale il giudice delegato

del TCA ha informato la cassa, annettendo la sentenza in forma anonimizzata) ha

adottato le misure procedurali richieste per annullare la decisione prima

dell’inoltro della risposta di causa, mantenendo anzi la sospensione,

vista

l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la

procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tasse di

giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso spese

sopportate dal ricorrente,

come

già deciso con il decreto di ripristino dell’effetto sospensivo del 28 luglio

2006, alla luce della situazione di salute in cui versa il ricorrente, evocata

dagli scritti annessi all’impugnativa, ossia della necessità di far capo ad una

ossigeno terapia con la necessità di disporre di un concentratore d’ossigeno

senza il quale sussisterebbe pericolo per la salute, richiamati gli art. 62

cpv. 2 LPGA che rinvia al 54 LPGA, e 11 OPGA (si richiama qui U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 62 n. 44, pag. 648 e la dottrina e

giurisprudenza ivi citate), all’eventuale ricorso dell’assicuratore malattia CO

1 avverso la presente, è tolto l’effetto sospensivo.

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

L’effetto

sospensivo all’eventuale ricorso avverso la presente sentenza è revocato.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali di fr.

300.

-- sono poste a carico della Cassa malati CO 1 che verserà a RI 1 fr.

300.

-- a titolo di rimborso per le spese sopportate per la procedura.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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