36.2006.143
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
4 dicembre 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.143
Data decisione, Autorità:
04.12.2006, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 90 OAMAL
art. 85 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.143
cs
Lugano
4 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno
2006 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
5 scritti del 27 e 28 giugno 2005 (doc. da 9 a 13) la Cassa malati CO 1 ha
informato RI 1, nato nel __________, il quale necessita di un’ossigeno-terapia
giornaliera di parecchie ore poiché la mancanza d’ossigeno al domicilio
metterebbe in serio pericolo la sua incolumità (cfr. doc. A/7), affiliato per
l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù dell’art.
90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati nei
suoi confronti (n. __________, __________, __________, __________, __________),
il pagamento delle prestazioni derivanti dall’assicurazione sociale. Copia
della lettera è stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di
seguito: UAM), quale avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il
Canton Ticino. Il 1. maggio 2006 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha
confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli
art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 4.1 CGA, poiché vi sarebbero 8 attestati di
carenza beni (ACB) non ancora interamente pagati (doc. 15),
in
seguito alle contestazioni dell’interessato, il 21 giugno 2006 la Cassa malati CO
1 ha emanato la decisione su opposizione, confermando la sospensione del
pagamento delle prestazioni, poiché non sarebbero ancora stati pagati 8 ACB, e
ha tolto l’effetto sospensivo al ricorso (doc. 17),
il
18 luglio 2006 RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
l’annullamento della sospensione. Contestualmente ha domandato il ripristino
dell’effetto sospensivo (doc. I),
con
decreto del 28 luglio 2006 il Giudice delegato del TCA ha concesso l’effetto
sospensivo al ricorso (doc. VII),
con
risposta del 18 agosto 2006 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (doc.
XI), mentre l’IAS, con scritto 11 agosto 2006, ha auspicato l’accoglimento
dell’impugnativa (doc. IX),
pendente
causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti sui quali le parti si sono
espresse in merito (doc. da XIII a XX),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2 cpv. 1 LPTCA,
con
pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06, pubblicata in RAMI
4/2006, KV 378, pag. 320 e seguenti) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26
luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K
31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo
Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle Casse malati appartenenti
ad un altro Gruppo assicurativo che ha sospeso il pagamento delle prestazioni
derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità
cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli
importi rimasti impagati,
nella
prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato
(cfr. RAMI 4/2006, pag. 320 e seguenti):
"
nella versione applicabile
nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal
dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per
il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei
premi.
L'art.
90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di
beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni
ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati
interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come
sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
in DTF 129 V 455 ha
stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il
pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto
dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con
l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il
giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito
dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i
pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla
compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7
[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di
compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la
compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il
pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato
dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti
nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato
rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza
concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di
determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di
procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo
ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica
esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale
l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A
ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel
suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza
entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003
no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può
applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di
un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta
dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati
disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di
applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora,
risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione
prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.
Il
modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso." (sottolineature del redattore),
Va
ancora rilevato che nelle sentenze del 26 luglio 2006 il TFA ha poi ribadito:
" (…)
Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza
l’assicuratore malattia non ha dato all’autorità competente l’occasione di
determinarsi circa le misure da prendersi, la ricorrente essendosi limitata a
trasmettere all’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all’assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. A prescindere dall’incompatibilità di tale operato con
il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che l’assicuratore
può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei
confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la
conferma scritta dell’Istituto delle assicurazioni sociali di sospensione del
pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del 10 luglio, consid. 3
in fine) e dalla presenza di altri vizi formali evidenziati dal primo giudice
(tardiva presentazione degli attestati di carenza beni all’autorità preposta),
simile modo di procedere è anche altrimenti inaccettabile, l’ordinanza federale
indicando esplicitamente che solo dopo l’avviso all’autorità d’assistenza
sociale l’assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.” (K
79/06),
nel
caso concreto con scritto 11 agosto 2006 l’UAM ha affermato che:
" (…)
In casu i crediti che discendono dagli ACB a cui fa riferimento
l’assicuratore malattie – e segnatamente n. __________, __________, __________,
__________ – sono stati nel frattempo rimborsati dallo scrivente Ufficio
all’assicuratore medesimo.
Per contro gli ACB n. __________ e __________ non risultano mai essere
stati presentati a questo Ufficio.
Inoltre in data 31 luglio 2006 all’assicuratore malattie è stato
comunicato che sarebbero stati riconosciuti i crediti scoperti fino al 31
dicembre 2005, anche se finora non insinuati (Doc. A allegato).
Ad abundantiam si osserva che nell’ipotesi risultassero scoperti crediti
posteriori il 31 dicembre 2005 – in casu non può che trattarsi di
partecipazioni, rimborsabili attraverso la PC -, all’assicuratore è stato formalemente
comunicato l’impegno da parte del rappresentante del signor RI 1 di far fronte
alla fattispecie (doc. B. allegato).” (doc. IX),
per
cui l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in
arretrato,
l’assicuratore,
malgrado l’insorgente sia affetto da grave malattia, debba far capo alla __________
e sia al beneficio di prestazioni complementari, ritiene corretto non pagare le
prestazioni mediche all’insorgente poiché vi sarebbero delle spese esecutive
non ancora pagate, per un importo complessivo di fr. 440.95, oltre a due
esecuzioni contro l’assicurato (n. __________ e __________) di cui mancano
tuttavia gli ACB contro la moglie (cfr. doc. XVIII),
l’UAM
a questo proposito rileva che le spese esecutive di fr. 156.50 dell’ACB __________
saranno pagate, che le spese esecutive degli ACB __________, __________ e __________
(di complessivi fr. 284.45) e concernenti la moglie non saranno pagate perché
l’assicuratore poteva limitarsi a presentare un attestato di insolvenza (doc.
XVI), mentre le esecuzioni n. __________ e __________ non possono essere
utilizzate poiché l’UAM è stato informato unicamente tramite l’invio di un
estratto conto e comunque mancano gli ACB nei confronti della moglie (cfr. doc.
XX e doc. 18),
in
concreto l’attitudine della Cassa, più volte stigmatizzata da questo Tribunale
e che, malgrado le numerose sentenze del TCA e del TFA in materia, si ostina a
sospendere, in virtù dell’art. 90 OAMal nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2005, il pagamento di prestazioni sociali dovute in virtù di
un’assicurazione obbligatoria nei confronti di persone gravemente malate, che
necessitano di continue cure e in gravi difficoltà finanziarie, è assolutamente
incomprensibile,
nel
caso di specie l’assicuratore mantiene la sospensione per spese esecutive di
fr. 156.50 che l’UAM ha confermato di voler pagare, per due ACB non presentati
all’UAM per il pagamento ma contenuti in un semplice estratto conto e per fr.
284.45 di spese esecutive di tre precetti esecutivi che, pur contenendo debiti
del marito, sono stati fatti spiccare nei confronti della moglie (cfr. doc. 3 e
seguenti),
le
spese esecutive dei precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti della
moglie non possono essere utilizzate per sospendere prestazioni necessarie alla
sopravvivenza dell’insorgente, la cui salute vale sicuramente di più di qualche
centinaio di franchi di spese esecutive di cui nemmeno è personalmente debitore,
non
possono fungere da base per la sospensione neppure gli ACB non correttamente
presentati all’UAM per il pagamento e le spese esecutive di fr. 156.50 che
l’UAM si è impegnato a pagare (cfr. STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06)
pubblicata in RAMI 4/2006, pag. 320 e seguenti),
per
quanto concerne la conformità delle norme del diritto cantonale con quelle del
diritto federale (art. 22 cpv. 1 let. b LCAMal e 85 e Reg. LCAMal) e dell’asserita
contraddittorietà tra le medesime, va rilevato che il TFA, malgrado le censure
in tal senso nei ricorsi presentati dall’altro Gruppo assicurativo [cfr. ad
esempio il ricorso del 10 marzo 2006 nella causa K 38/06, sfociata nella sopra
citata sentenza del 10 luglio 2006, dove l’assicuratore affermava che “gli
articoli 82 a 85 del Regolamento della Legge Cantonale d’Applicazione della
LAMal (LCAMal) entrati in vigore al 1. gennaio 2005 oltrepassano le
disposizioni legali previste dall’art. 90 cpv. 4 OAMal. Secondo la
giurisprudenza una nuova norma esecutiva deve attenersi alle disposizioni
legali e non può contenere nuove regole che si discostano dalle disposizioni
legali e perciò violano il principio della forza derogatoria del diritto
federale (DTF 126 V 269 c. )”], come visto in precedenza, non ha ritenuto
contrario al diritto superiore i disposti contenuti nel Reg. LCAMal (“ (…) l'art.
85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria
contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore
applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in
conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.
Fatti
12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione
della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato
assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto
delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati
disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di
applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili.”),
neppure
il nuovo art. 64a LAMal entrato in vigore il 1. gennaio 2006, che del resto
l’assicuratore sembra essersi impegnato a non utilizzare per debiti anteriori
al 2006 (cfr. doc. XVI), può essere d’aiuto all’assicuratore,
infatti
tale argomento era già stato sollevato dall’altro gruppo assicurativo in altre
procedure, dove il TCA aveva affermato (STCA del 20 marzo 2006, inc.
36.2006.40):
" L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto
dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione, non ha alcun valore
nella misura in cui la decisione formale iniziale è stata emanata prima
dell’entrata in vigore della modifica legislativa e la grave misura di
sospensione si basava inizialmente sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è
modificato dal 1.1.2006. Del resto in sede di risposta (cfr. doc. VI),
l’assicuratore ha ribadito di fondare la sospensione dal pagamento di ogni
prestazione LAMal, oltre che sulle CGA, sull’art. 90 OAMal, citando il
contenuto in vigore fino al 31.12.2005 (cfr. anche STFA del 28 gennaio 2005
nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e DTF 129 V 455, consid. 1).
Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore non ha trasmesso
documentazione atta a comprovare di aver diffidato per iscritto l’assicurato e
di avergli assegnato un termine supplementare di 30 giorni con l’indicazione
delle conseguenza della mora come richiesto dall’art. 64a cpv. 1 LAMal in
vigore dal 1.1.2006.”
queste
considerazioni, così come quelle, simili, contenute nella STCA del 2 giugno
2006 (inc. 36.2006.50), sfociate nelle STFA del 26 luglio 2006, K 45/06 e K
79/06, non sono state criticate dal TFA, che applica il diritto d’ufficio,
del
resto in concreto la Cassa fa espressamente riferimento all’art. 90 OAMal nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2005,
alla
luce della citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA
(cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30
gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella
causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167,
STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio
2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B.,
inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233,
STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio
2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa
M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc.
36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA
del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio
2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa
G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207,
STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006
nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, STCA del 30 agosto 2006 nella causa B.,
inc. 36.2006.127, STCA del 30 agosto 2006 nella causa T., inc. 36.2006.91, STCA
del 1 settembre 2006 nella causa C., inc. 36.2006.122, STCA del 7 settembre
2006 nella causa B., inc. 36.2006.96, STCA del 14 settembre 2006 nella causa
C., 36.2006.145), il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata
annullata,
come
già rilevato anche dal TFA nella sopra citata sentenza emessa nei confronti di
un'altra Cassa, anche in questo caso l’assicuratore “per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.”,
la
Cassa è invitata da questo Tribunale a voler dirimere i futuri eventuali
contenziosi nei confronti dell’autorità cantonale senza coinvolgere ignari
assicurati che necessitano di costanti e necessarie cure mediche e farmacologiche,
il
TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale in ambito di sospensione,
ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce
questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per
asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il
rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni,
questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal
voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del TCA di far
pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità
e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura
incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non
nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse
siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le
condizioni, provvede al versamento del dovuto,
in
particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA
ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un
importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di
fr. 100 a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dai ricorrenti,
in
concreto la leggerezza della Cassa è maggiore, tenuto conto che neppure dopo
l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06), di cui era a conoscenza
(cfr., fra le altre, STFA del 26 luglio 2006, K 80/06, dove la citata sentenza
viene menzionata e lettera del 24 luglio 2006 con la quale il giudice delegato
del TCA ha informato la cassa, annettendo la sentenza in forma anonimizzata) ha
adottato le misure procedurali richieste per annullare la decisione prima
dell’inoltro della risposta di causa, mantenendo anzi la sospensione,
vista
l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la
procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tasse di
giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso spese
sopportate dal ricorrente,
come
già deciso con il decreto di ripristino dell’effetto sospensivo del 28 luglio
2006, alla luce della situazione di salute in cui versa il ricorrente, evocata
dagli scritti annessi all’impugnativa, ossia della necessità di far capo ad una
ossigeno terapia con la necessità di disporre di un concentratore d’ossigeno
senza il quale sussisterebbe pericolo per la salute, richiamati gli art. 62
cpv. 2 LPGA che rinvia al 54 LPGA, e 11 OPGA (si richiama qui U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 62 n. 44, pag. 648 e la dottrina e
giurisprudenza ivi citate), all’eventuale ricorso dell’assicuratore malattia CO
1 avverso la presente, è tolto l’effetto sospensivo.
copia
della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
Considerandi
2.
L’effetto
sospensivo all’eventuale ricorso avverso la presente sentenza è revocato.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali di fr.
300.
-- sono poste a carico della Cassa malati CO 1 che verserà a RI 1 fr.
300.
-- a titolo di rimborso per le spese sopportate per la procedura.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster