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Decisione

36.2006.144

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

18 settembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

crediti scoperti relativi alla vexata quaestio si riferiscono infatti all'anno

2005 (premi) e agli anni 2004 e 2005 (partecipazioni).

Orbene,

l'art. 64a LAMal

è entrato in vigore a far tempo del 1 ° gennaio 2006.

In ragione del solido ed adamantino principio giuridico della non

retroattività dì una norma, quando tale retroattività è suscettibile di

peggiorare la situazione dì terzi - e quando quest'ultimi non erano sensati di

sapere, in tempi precedenti, delle possibili conseguenze - la medesima non può

trovare fondamento giuridico. E ciò, a fortiori, quando le conseguenze

dell'estensione in forma retroattiva di una norma sono di portata gravissima,

come lo è la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal in casu

decretata addirittura nei confronti di una persona toccata da seri problemi di

salute e per giunta in precarie condizioni economiche, a un punto tale per cui

la medesima ha dovuto far ricorso a prestazioni assistenziali.

Se

già l'applicazione retroattiva di una norma è inammissibile sotto un'ottica

meramente giuridica, quando è suscettibile dì peggiorare la situazione

personale, qui, per quanto dianzi illustrato, lo deve essere a più forte

ragione.

A

mente di chi scrive l'art. 64a LAMal,

essendo entrato in vigore con effetto 1 gennaio 2006, deve riferirsi ai premi e alle partecipazioni LAMal, così come agli interessi di mora e alle spese

d'esecuzione afferenti, relativi all'anno 2006, ma non già a crediti scoperti

relativi ad anni precedenti. È vero che l'assicuratore ha Inoltrato la

"domanda di continuazione dell'esecuzione il 3 gennaio 2006", quindi

posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 64a LAMal. Tuttavia ciò, a mente nostra, non è ancora condizione sufficiente

per determinare sic et simpliciter, e automaticamente, il riferimento all'art. 64a LAMal. La sostanza vera della questione - ossia i crediti scoperti LAMal - datano infatti di periodi precedenti il 1 ° gennaio 2006.

La

"domanda di continuazione dell'esecuzione" non può infatti essere

fatta assurgere a fattore principale della controversia. (…)

Nel

caso in rassegna risulta poi del tutto inconcepibile ed incomprensibile che

l'assicuratore; malattie abbia esteso - come sembra trasparire dall'atto di

ricorso - la sospensione del riconoscimento di prestazioni LAMal a persone minorenni, quando l'assicuratore medesimo è a piena

conoscenza del principio di diritto cantonale in base al quale ad assicurati

minorenni non possono essere addebitate conseguenze per eventuali colpe, o

inadempienze, dei genitori. Persino in situazioni palesi di morosità prolungata

nel tempo - aspetto che, in casu, non entra però in linea di considerazione -,

il diritto cantonale protegge lo status di minorenne quanto alla piena

possibilità di

accesso a prestazioni LAMal

(rif. art. 85b Reg. LCAMal)." (Doc. XIII)

• che tale comunicazione è stata trasmessa

a CO 1 (doc. XIV) che il 13 settembre 2006 ha preannunciato la volontà di

revocare la sua decisione impugnata, si noti che un contatto preventivo con

l'Ufficio Assicurazione Malattia avrebbe permesso a CO 1 di evitare la

procedura ed il protrarsi della stessa;

• che il giudice delegato ha comunque

indicato il mantenimento dell'udienza anche alla luce dell'assenza di

emanazione di una formale nuova decisione trasmessa all'assicurato;

• che, con scritto del 13 settembre 2006 preannunciato

a mezzo fax, CO 1 ha emanato una nuova formale decisione con cui ha annullato

la decisione impugnata ed abrogato il provvedimento;

• che la fattispecie in discussione può

essere evasa dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione

a giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);

• che nel caso concreto CO 1 ha emanato

una decisione impugnata dal ricorrente;

• che CO 1 ha formulato risposta di causa

il 4 settembre 2006 proponendo la reiezione dell'impugnativa;

• che successivamente, come esposto nelle

considerazioni che precedono, l'assicuratore ha emesso la decisione 13

settembre 2006;

• che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA

l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso

all'autorità di ricorso;

• che l'amministrazione può rivedere la

decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale

condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso

all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R.

Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die

Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.

2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il

carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei

sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123

consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag.

283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales

fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23). L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i

medesimi principi. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino

all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata notificando

immediatamente la nuova decisione alle parti e comunicandola al Tribunale (art.

3a cpv. 2 LPTCA) che continua la trattazione del ricorso se lo stesso non sia

divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase

LPTCA);

• che nel caso concreto il giudice deve

entrare nel merito della fattispecie poiché la risposta di causa è stata

presentata e la nuova decisione costituisce solo una proposta al giudice;

• che il tema della sospensione delle

prestazioni assicurative obbligatorie ha fatto oggetto di particolare esame ed

ha molto impegnato questo Tribunale nel corso degli ultimi mesi;

• che, in particolare con pronunzia del 10

luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26

luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K

31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo

Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire di numerose Casse malati che

hanno sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi

assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità cantonale competente (UAM) la

conferma scritta del rifiuto di assumersi gli importi rimasti impagati;

• nella prima sentenza del 10 luglio 2006

(K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:

"nella

versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre

2005 (DTF 129

V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i

premi essere pagati mensilmente.

Per

il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore

ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali

che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei

premi.

L'art.

90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di

beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni

ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati

interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle

prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

Come

sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni

in DTF

129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni

termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno

fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della

procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle

prestazioni.

Il

giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito

dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i

pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla

compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7

[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

(…)

Considerandi

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di

compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare

premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio

assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con

la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere

il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato

dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti

nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato

rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza

concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a

trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di

procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo

ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica

esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale

l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

A

ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente

sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve

intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge

sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI

6.4.6.1

), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio

2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia

RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che

l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle

prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere

ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali -

autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1

della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal;

RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che

l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una

tale conferma.

(…)

Ad

ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,

come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.

Il

modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente

quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio

preposto opposto al rimborso." (sottolineatura del redattore),

nel

caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA;

• che la famiglia del signor RI 1 è stata

sospesa con decisione 30 marzo 2006 dopo che, strumentalmente, la domanda di

proseguire l'esecuzione __________ è intervenuta il 3 gennaio 2006 quando la

decisione formale di rigetto dell'opposizione datava del 17 ottobre 2005

ed è cresciuta in giudicato nel corso del novembre 2005;

• che la decisione di sospensione non

indica l'ammontare del credito esatto, non precisa l'emanazione di quale ACB e,

comunque, non è preceduta da particolari formalità;

• che, soprattutto, prima di emanare la

decisione 30 marzo, ed anche prima della decisione su opposizione qui in

discussione, CO 1 non ha acquisito informazioni circa l'assenza di possibilità giuridica,

per lo Stato, di far fronte al debito del signor RI 1;

• che CO 1 non ha prodotto o acquisito

attestazione e/o decisione dell'Ufficio Assicurazione Malattia di rifiuto di

far fronte al pagamento del credito protestato;

• che CO 1 ha trasmesso all'UAM la

richiesta di rimborso del credito (doc. 18) solo il 20 luglio 2006 e quindi

dopo la decisione formale e la decisione su opposizione;

• che l'UAM è stato interpellato dal

giudice delegato - come indicato in precedenza - ed ha indicato la volontà di

pagare il debito in questione (doc. XIII);

• che ne discende come l’autorità

cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in arretrato;

• che la Cassa accenna anche all’art. 64a

cpv. 1 LAMal in vigore dal 1.1.2006 giusta il quale se l’assicurato non paga i

premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve

diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e

indicargli le conseguenze della mora. Il cpv. 2 del disposto prevede che se,

nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una

domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende

l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai

costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono

stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle

prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto

dell’obbligo di assicurazione;

• che in concreto l’assicuratore, pur

citando l’articolo 64a LAMal, la questione della cui applicabilità può qui

rimanere aperta, neppure ha prodotto un’eventuale diffida, con l’assegnazione

del termine supplementare di 30 giorni e l’indicazione delle conseguenze della

mora, senza bisogno di approfondire oltre il tema;

• che, quand’anche si volesse ritenere un

ritardo da parte del Cantone (qui palesemente non dato) nell’evadere la

richiesta di rimborso dell’assicuratore va detto (come più volte espresso in

altre decisioni, da ultimo nella decisione in re C. del 14 settembre 2006 (TCA

36.2006

) e nella sentenza del 22 febbraio 2006 (inc. 36.2005.178)) che “la

circostanza che l’UAM non ha proceduto al versamento nei termini richiesti, non

può infatti essere imputata agli assicurati.”. Il ricorso della Cassa a

seguito della decisione 22 febbraio 2006 al Tribunale Federale delle

Assicurazioni è stato respinto con sentenza del 26 luglio 2006 (causa K 31/06).

Ne consegue che, nella misura in cui il Cantone non paga nei termini previsti,

ciò non deve andare a scapito dell’assicurato (cfr., nuovamente, la STFA del 10

luglio 2006 nella causa S., K 38/06: “Ad

ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,

come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio

esente da lacune.”);

• comunque

lo stesso assicuratore ammette implicitamente che la decisione impugnata è

errata nella misura in cui ha emanato una nuova decisione con cui ha annullato

il suo provvedimento;

• che,

alla luce delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative

STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del

30.

gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006

nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc.

36.2005

, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA

del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006

nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D.,

inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224,

STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio

2006.

nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa

S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005

, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA

del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio

2006.

nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G.,

inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA

del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, oltre alla decisione

citata del 14 settembre 2006), oltre che per quanto riconosciuto dalla stessa CO

1.

il 13 settembre 2006 con la proposta al Tribunale citata, la decisione va

annullata;

• che il TFA, nel confermare le sentenze

di questo Tribunale, ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa

ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella

misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa

correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle

necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore

che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati

una copertura di principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del

TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la

superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una

misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse

(se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle

Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le

condizioni, provvede al versamento del dovuto;

• che, in particolare, nella sentenza del

26.

luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA ha confermato implicitamente la

condanna dell’assicuratore al pagamento di un importo per tasse di giustizia, e

per le spese processuali oltre ad un importo al ricorrente titolo di rimborso

spese sopportate per la procedura (i grossolani errori della Cassa non devono

infatti cagionare inutili, e per le persone di condizioni economiche modeste,

gravose spese per scritturazioni, invii, telefonate ed altro);

• che in concreto la leggerezza della

Cassa è manifesta e palese, tenuto conto che neppure dopo l’emanazione della

STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06) – che doveva esserle nota e che comunque è

stata trasmessa dal giudice (oltre naturalmente ai concetti già espressi dal

Tribunale Federale delle Assicurazioni nella sentenza RAMI 2003 no. KV 234 pag.

7.

sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00) – CO 1 ha adottato le misure

procedurali necessarie ed ha seguito i passaggi legali obbligatori per

procedere ad una sospensione, anzi, con la risposta di causa ha tolto l'effetto

sospensivo;

• vista l’estrema leggerezza e la

superficialità con le quali è stata condotta tutta la procedura, la Cassa va

condannata al pagamento di fr. 1'000 di tassa di giustizia, fr. 300.-- di spese

processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso spese sopportate dal ricorrente.

Copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-

Il ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2.- La

tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese processuali di fr. 300.-- sono

poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- a titolo di rimborso per

le spese sopportate per la procedura.

3.-

L’incarto è trasmesso alla Cassa affinché emani una decisione su opposizione

conformemente ai considerandi.

4.-

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui

il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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