36.2006.144
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
18 settembre 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2006.144
Data decisione, Autorità:
18.09.2006, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 90 OAMAL
art. 85 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.144
ir/td
Lugano
18 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• che con decisione su opposizione 19
giugno 2006 l'assicuratore malattia CO 1 - presso il quale RI 1 è assicurato
obbligatoriamente contro le malattie unitamente alle figlie minorenni - ha
deciso la sospensione delle prestazioni per la sussistenza di un debito derivante
da premi (02/04-2005) e partecipazioni per complessivi CHF 2'315.90;
• che RI 1 si è aggravato a questo
Tribunale con ricorso del 21 luglio 2006 chiedente il ripristino della
copertura assicurativa;
• che con scritto 25 luglio 2006 del
giudice delegato a CO 1 è stato rammentato l'obbligo di prestazioni pendente
causa siccome:
" non è stato tolto l’effetto sospensivo per quanto
deducibile dalla decisione su opposizione. In tal caso le prestazioni sono
dovute alla luce del fatto che la vostra decisione 19.06.06 non è ancora
cresciuta in giudicato.
Sempre in merito al tema vi informo che il Tribunale federale delle
Assicurazioni si è espresso in merito in una sentenza K 38/06 il 10.07.06. In
questo giudizio, che annetto in fotocopia anonimizzata, il TFA ha considerato
l’atteggiamento di una cassa che aveva sospeso l’assicurato in determinate
condizioni (che rileverete dalla sentenza), come “sorprendente”.
Con atto separato interpello l’Ufficio assicurazione malattia in
merito. Rilevo, di transenna, che la vostra decisione su opposizione non evoca
numero, data ed autorità di emissione dell’attestato di carenza beni (se
esistente) rilasciato a fronte del credito vantato nei confronti del
ricorrente." (Doc. II)
• che
con prolissa risposta di causa CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso, la
conferma del provvedimento impugnato ed ha tolto l'effetto sospensivo al
gravame;
• che tale presa di posizione si è fondata
sul fatto che - pur trattandosi in concreto di un debito nato antecedentemente
al 2006, oggetto di procedura esecutiva antecedente al 2006 ed oggetto di
decisione formale cresciuta in giudicato antecedentemente al 2006 - unicamente
il 3 gennaio 2006 CO 1 (che poteva comunque procedere prima del termine
dell'anno 2005) ha domandato la prosecuzione dell'esecuzione (il 3 gennaio
2006!) comunicando il giorno successivo (4 gennaio 2006!) all'Ufficio
Assicurazione Malattia l'"inizio della sospensione";
• che le parti sono state convocate
d'urgenza per il 14 settembre 2006 per un'udienza di discussione alla luce della
gravità del provvedimento, gravità che è sembrata sfuggire ai funzionari di CO
1;
• che malgrado la richiesta di rinvio 7
settembre 2006 - cui il giudice delegato ha così risposto:
"
Il signor RI 1 si è
visto SOSPENDERE LE PRESTAZIONI con decisione della vostra cassa malati. Si
tratta, circostanza che non Le sfugge, delle coperture dell’assicurazione DI
BASE, OBBLIGATORIA.
Non solo, con la RISPOSTA DI CAUSA avete TOLTO L’EFFETTO SOSPENSIVO
ALL’IMPUGNATIVA. La gravità delle conseguenze di tale agire non può sfuggire
neppure ad un’amministrazione come la Vostra.
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni nella sentenza che vi è
stata trasmessa ha indicato e ribadito la GRAVITÀ DEGLI EFFETTI DELLA
SOSPENSIONE (SENTENZA K38/06 IN UNA CAUSA TICINESE) oltre alle esigenze
particolari cui la stessa deve essere sottoposta. Per queste verifiche è
indispensabile indire un’udienza che – alla luce di quanto precede, appare
URGENTE E NON PUÒ ESSERE ASSOLUTAMENTE RINVIATA." (Doc. XII)
l'udienza
è stata mantenuta;
• che
il 9 settembre 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha preso posizione in
merito alla fattispecie nei seguenti termini:
"
Intanto la scrivente Autorità
precisa che l'importo che discende dall'ACB indicato dall'assicuratore nel
gravame in oggetto (n. __________) verrà riconosciuto, e pertanto preso a
carico.
L'assicuratore
malattie è stato informato di quanto precede. (…)
Fatti
I
crediti scoperti relativi alla vexata quaestio si riferiscono infatti all'anno
2005 (premi) e agli anni 2004 e 2005 (partecipazioni).
Orbene,
l'art. 64a LAMal
è entrato in vigore a far tempo del 1 ° gennaio 2006.
In ragione del solido ed adamantino principio giuridico della non
retroattività dì una norma, quando tale retroattività è suscettibile di
peggiorare la situazione dì terzi - e quando quest'ultimi non erano sensati di
sapere, in tempi precedenti, delle possibili conseguenze - la medesima non può
trovare fondamento giuridico. E ciò, a fortiori, quando le conseguenze
dell'estensione in forma retroattiva di una norma sono di portata gravissima,
come lo è la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal in casu
decretata addirittura nei confronti di una persona toccata da seri problemi di
salute e per giunta in precarie condizioni economiche, a un punto tale per cui
la medesima ha dovuto far ricorso a prestazioni assistenziali.
Se
già l'applicazione retroattiva di una norma è inammissibile sotto un'ottica
meramente giuridica, quando è suscettibile dì peggiorare la situazione
personale, qui, per quanto dianzi illustrato, lo deve essere a più forte
ragione.
A
mente di chi scrive l'art. 64a LAMal,
essendo entrato in vigore con effetto 1 gennaio 2006, deve riferirsi ai premi e alle partecipazioni LAMal, così come agli interessi di mora e alle spese
d'esecuzione afferenti, relativi all'anno 2006, ma non già a crediti scoperti
relativi ad anni precedenti. È vero che l'assicuratore ha Inoltrato la
"domanda di continuazione dell'esecuzione il 3 gennaio 2006", quindi
posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 64a LAMal. Tuttavia ciò, a mente nostra, non è ancora condizione sufficiente
per determinare sic et simpliciter, e automaticamente, il riferimento all'art. 64a LAMal. La sostanza vera della questione - ossia i crediti scoperti LAMal - datano infatti di periodi precedenti il 1 ° gennaio 2006.
La
"domanda di continuazione dell'esecuzione" non può infatti essere
fatta assurgere a fattore principale della controversia. (…)
Nel
caso in rassegna risulta poi del tutto inconcepibile ed incomprensibile che
l'assicuratore; malattie abbia esteso - come sembra trasparire dall'atto di
ricorso - la sospensione del riconoscimento di prestazioni LAMal a persone minorenni, quando l'assicuratore medesimo è a piena
conoscenza del principio di diritto cantonale in base al quale ad assicurati
minorenni non possono essere addebitate conseguenze per eventuali colpe, o
inadempienze, dei genitori. Persino in situazioni palesi di morosità prolungata
nel tempo - aspetto che, in casu, non entra però in linea di considerazione -,
il diritto cantonale protegge lo status di minorenne quanto alla piena
possibilità di
accesso a prestazioni LAMal
(rif. art. 85b Reg. LCAMal)." (Doc. XIII)
• che tale comunicazione è stata trasmessa
a CO 1 (doc. XIV) che il 13 settembre 2006 ha preannunciato la volontà di
revocare la sua decisione impugnata, si noti che un contatto preventivo con
l'Ufficio Assicurazione Malattia avrebbe permesso a CO 1 di evitare la
procedura ed il protrarsi della stessa;
• che il giudice delegato ha comunque
indicato il mantenimento dell'udienza anche alla luce dell'assenza di
emanazione di una formale nuova decisione trasmessa all'assicurato;
• che, con scritto del 13 settembre 2006 preannunciato
a mezzo fax, CO 1 ha emanato una nuova formale decisione con cui ha annullato
la decisione impugnata ed abrogato il provvedimento;
• che la fattispecie in discussione può
essere evasa dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione
a giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
• che nel caso concreto CO 1 ha emanato
una decisione impugnata dal ricorrente;
• che CO 1 ha formulato risposta di causa
il 4 settembre 2006 proponendo la reiezione dell'impugnativa;
• che successivamente, come esposto nelle
considerazioni che precedono, l'assicuratore ha emesso la decisione 13
settembre 2006;
• che a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA
l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso
all'autorità di ricorso;
• che l'amministrazione può rivedere la
decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale
condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso
all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R.
Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.
2). Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il
carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei
sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123
consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag.
283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23). L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino
all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata notificando
immediatamente la nuova decisione alle parti e comunicandola al Tribunale (art.
3a cpv. 2 LPTCA) che continua la trattazione del ricorso se lo stesso non sia
divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase
LPTCA);
• che nel caso concreto il giudice deve
entrare nel merito della fattispecie poiché la risposta di causa è stata
presentata e la nuova decisione costituisce solo una proposta al giudice;
• che il tema della sospensione delle
prestazioni assicurative obbligatorie ha fatto oggetto di particolare esame ed
ha molto impegnato questo Tribunale nel corso degli ultimi mesi;
• che, in particolare con pronunzia del 10
luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26
luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K
31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo
Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire di numerose Casse malati che
hanno sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi
assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità cantonale competente (UAM) la
conferma scritta del rifiuto di assumersi gli importi rimasti impagati;
• nella prima sentenza del 10 luglio 2006
(K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:
"nella
versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre
2005 (DTF 129
V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i
premi essere pagati mensilmente.
Per
il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei
premi.
L'art.
90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di
beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni
ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati
interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come
sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
in DTF
129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni
termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno
fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della
procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle
prestazioni.
Il
giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito
dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i
pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla
compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7
[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
Considerandi
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di
compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con
la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere
il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato
dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti
nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato
rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza
concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di
determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di
procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo
ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica
esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale
l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A
ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI
6.4.6.1
), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio
2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia
RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che
l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle
prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere
ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali -
autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1
della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal;
RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del
pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che
l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una
tale conferma.
(…)
Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.
Il
modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso." (sottolineatura del redattore),
nel
caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA;
• che la famiglia del signor RI 1 è stata
sospesa con decisione 30 marzo 2006 dopo che, strumentalmente, la domanda di
proseguire l'esecuzione __________ è intervenuta il 3 gennaio 2006 quando la
decisione formale di rigetto dell'opposizione datava del 17 ottobre 2005
ed è cresciuta in giudicato nel corso del novembre 2005;
• che la decisione di sospensione non
indica l'ammontare del credito esatto, non precisa l'emanazione di quale ACB e,
comunque, non è preceduta da particolari formalità;
• che, soprattutto, prima di emanare la
decisione 30 marzo, ed anche prima della decisione su opposizione qui in
discussione, CO 1 non ha acquisito informazioni circa l'assenza di possibilità giuridica,
per lo Stato, di far fronte al debito del signor RI 1;
• che CO 1 non ha prodotto o acquisito
attestazione e/o decisione dell'Ufficio Assicurazione Malattia di rifiuto di
far fronte al pagamento del credito protestato;
• che CO 1 ha trasmesso all'UAM la
richiesta di rimborso del credito (doc. 18) solo il 20 luglio 2006 e quindi
dopo la decisione formale e la decisione su opposizione;
• che l'UAM è stato interpellato dal
giudice delegato - come indicato in precedenza - ed ha indicato la volontà di
pagare il debito in questione (doc. XIII);
• che ne discende come l’autorità
cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in arretrato;
• che la Cassa accenna anche all’art. 64a
cpv. 1 LAMal in vigore dal 1.1.2006 giusta il quale se l’assicurato non paga i
premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora. Il cpv. 2 del disposto prevede che se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una
domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende
l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono
stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle
prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto
dell’obbligo di assicurazione;
• che in concreto l’assicuratore, pur
citando l’articolo 64a LAMal, la questione della cui applicabilità può qui
rimanere aperta, neppure ha prodotto un’eventuale diffida, con l’assegnazione
del termine supplementare di 30 giorni e l’indicazione delle conseguenze della
mora, senza bisogno di approfondire oltre il tema;
• che, quand’anche si volesse ritenere un
ritardo da parte del Cantone (qui palesemente non dato) nell’evadere la
richiesta di rimborso dell’assicuratore va detto (come più volte espresso in
altre decisioni, da ultimo nella decisione in re C. del 14 settembre 2006 (TCA
36.2006
) e nella sentenza del 22 febbraio 2006 (inc. 36.2005.178)) che “la
circostanza che l’UAM non ha proceduto al versamento nei termini richiesti, non
può infatti essere imputata agli assicurati.”. Il ricorso della Cassa a
seguito della decisione 22 febbraio 2006 al Tribunale Federale delle
Assicurazioni è stato respinto con sentenza del 26 luglio 2006 (causa K 31/06).
Ne consegue che, nella misura in cui il Cantone non paga nei termini previsti,
ciò non deve andare a scapito dell’assicurato (cfr., nuovamente, la STFA del 10
luglio 2006 nella causa S., K 38/06: “Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio
esente da lacune.”);
• comunque
lo stesso assicuratore ammette implicitamente che la decisione impugnata è
errata nella misura in cui ha emanato una nuova decisione con cui ha annullato
il suo provvedimento;
• che,
alla luce delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative
STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del
30.
gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006
nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc.
36.2005
, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA
del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006
nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D.,
inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224,
STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio
2006.
nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa
S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005
, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA
del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio
2006.
nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G.,
inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA
del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, oltre alla decisione
citata del 14 settembre 2006), oltre che per quanto riconosciuto dalla stessa CO
1.
il 13 settembre 2006 con la proposta al Tribunale citata, la decisione va
annullata;
• che il TFA, nel confermare le sentenze
di questo Tribunale, ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa
ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella
misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa
correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle
necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore
che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati
una copertura di principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del
TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la
superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una
misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse
(se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle
Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le
condizioni, provvede al versamento del dovuto;
• che, in particolare, nella sentenza del
26.
luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA ha confermato implicitamente la
condanna dell’assicuratore al pagamento di un importo per tasse di giustizia, e
per le spese processuali oltre ad un importo al ricorrente titolo di rimborso
spese sopportate per la procedura (i grossolani errori della Cassa non devono
infatti cagionare inutili, e per le persone di condizioni economiche modeste,
gravose spese per scritturazioni, invii, telefonate ed altro);
• che in concreto la leggerezza della
Cassa è manifesta e palese, tenuto conto che neppure dopo l’emanazione della
STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06) – che doveva esserle nota e che comunque è
stata trasmessa dal giudice (oltre naturalmente ai concetti già espressi dal
Tribunale Federale delle Assicurazioni nella sentenza RAMI 2003 no. KV 234 pag.
7.
sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00) – CO 1 ha adottato le misure
procedurali necessarie ed ha seguito i passaggi legali obbligatori per
procedere ad una sospensione, anzi, con la risposta di causa ha tolto l'effetto
sospensivo;
• vista l’estrema leggerezza e la
superficialità con le quali è stata condotta tutta la procedura, la Cassa va
condannata al pagamento di fr. 1'000 di tassa di giustizia, fr. 300.-- di spese
processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso spese sopportate dal ricorrente.
Copia
della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.-
Il ricorso é accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
2.- La
tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese processuali di fr. 300.-- sono
poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- a titolo di rimborso per
le spese sopportate per la procedura.
3.-
L’incarto è trasmesso alla Cassa affinché emani una decisione su opposizione
conformemente ai considerandi.
4.-
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui
il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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