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Decisione

36.2006.145

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

14 settembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo

informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di

vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione,

in

concreto l’assicuratore, pur citando l’articolo 64a LAMal, la questione della

cui applicabilità può qui rimanere aperta, neppure ha prodotto un’eventuale

diffida, con l’assegnazione del termine supplementare di 30 giorni e

l’indicazione delle conseguenze della mora e nemmeno risulta che nel corso del

2006 la Cassa, nello stesso tempo in cui ha sospeso l’assunzione dei costi

derivanti dalla LAMal, ha informato l’UAM come prevede il cpv. 2 del citato

disposto,

in

sede di udienza la Cassa rileva che le direttive fissano un termine di tre mesi

al Cantone per versare quanto richiesto (doc. XVI),

questa

argomentazione era già stata sollevata da un assicuratore nella causa P.,

sfociata nella sentenza del 22 febbraio 2006 (inc. 36.2005.178), dove il TCA, a

pag. 17, aveva affermato che “la circostanza che l’UAM non ha proceduto al

versamento nei termini richiesti, non può infatti essere imputata agli

assicurati.” Con sentenza del 26 luglio 2006 (causa K 31/06) il TFA ha

respinto il ricorso della Cassa,

per

cui, nella misura in cui il Cantone non paga nei termini previsti, ciò non deve

andare a scapito dell’assicurato (cfr., nuovamente, la STFA del 10 luglio 2006

nella causa S., K 38/06: “Ad ogni

buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come

ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi

delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non

poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto

contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire

all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente

da lacune.”),

comunque

lo stesso assicuratore ammette che la decisione impugnata è errata nella misura

in cui da una parte, come emerge dal verbale di udienza, da metà agosto ha

ripristinato il pagamento delle prestazioni in arretrato e dall’altra, seppure

in maniera irrita, ha annullato la propria decisione,

alla

luce delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA

(cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30

gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella

causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc.

36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA

del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006

nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D.,

inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224,

STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio

2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa

S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA

del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio

2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G.,

inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA

del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), rilevato come lo

stesso assicuratore, con lo scritto del 31 agosto 2006 e la decisione di

riconsiderazione allegata, ha implicitamente ammesso che la decisione impugnata

va annullata e i pagamenti ripristinati, il ricorso deve essere accolto,

la

decisione va annullata anche per quanto concerne la misura, presa in sede di

opposizione, di compensare le prestazioni dovute all’interessato con i suoi

debiti,

infatti

la Cassa, inserendo nella decisione su opposizione una misura nuova, non

prevista dalla decisione formale, ossia la compensazione, ha violato le norme

di procedura, e meglio l’art. 52 cpv. 1 LPGA che prevede che le decisioni

possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il

servizio che le ha notificate, privando l’assicurato della possibilità di

presentare opposizione anche contro questa grave misura che il TCA ha

recentemente giudicato inammissibile nei tempi e nei modi adottati dall’assicuratore,

in una causa concernente sempre lo stesso gruppo assicurativo (STCA del 1.

settembre 2006 nella causa V., inc. 36.2006.122),

inoltre,

sia come sia, anche se l’assicuratore avesse emanato una precedente decisione

formale, va rilevato che la decisione su opposizione, per quanto concerne la

compensazione, nemmeno indica l’ammontare del credito della Cassa, l’ACB in cui

esso è contenuto, l’ammontare del credito dell’assicurato per il rimborso di

prestazioni e l’importo per il quale i crediti dell’assicurato sarebbero stati

compensati,

per cui

essa andrebbe comunque annullata,

va

ancora evidenziato come anche lo scritto prodotto dall’assicuratore in sede di

udienza, laddove indica: “importo compensato con esecuzione No __________”

è impreciso poiché in realtà il numero dell’esecuzione non corrisponde a quello

degli ACB sopra indicati (doc. XVII/1), il pagamento dei quali, come visto, è

del resto stato garantito dall’UAM (doc. XVI),

tale

modo di agire è manifestamente inammissibile, soprattutto alla luce di quanto

deciso in numerose occasioni sia dal TFA che dal TCA (cfr. supra),

il

TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale, ha rilevato che “l'atteggiamento

della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale

cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni

competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso

beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli

intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della

comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.” ed

ha tutelato la decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di

giustizia e le tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno

adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei

confronti di persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado

gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il

quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto,

in

particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA

ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un

importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di

fr. 100 a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dai ricorrenti,

in

concreto la leggerezza della Cassa è maggiore, tenuto conto che neppure dopo

l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06) ha adottato le misure

procedurali richieste per annullare la decisione, mantenendo anzi la

compensazione,

inoltre

l’interessato ha dovuto partecipare ad un’udienza visto il confuso agire della

Cassa che prima ha sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal,

poi in sede di opposizione ha confermato la sospensione ed aggiunto una

compensazione senza tuttavia indicarne modi e tempi, infine ha annullato la

sospensione ma ha mantenuto la compensazione tramite una decisione formale

allorché é pendente al TCA un ricorso contro una decisione su opposizione,

vista

l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la

procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tasse di

giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso

spese sopportate dal ricorrente.

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese processuali di fr. 300.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- a titolo di rimborso

per le spese sopportate per la procedura.

3.

- L’incarto

è trasmesso alla Cassa affinché emani una decisione su opposizione

conformemente ai considerandi.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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