36.2006.145
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
14 settembre 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
36.2006.145
Data decisione, Autorità:
14.09.2006, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 90 OAMAL
art. 85 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.145
cs
Lugano
14 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno
2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che RI
1 è assicurato obbligatoriamente contro le malattie presso la Cassa malati CO 1,
il
24 maggio 2006 l’assicuratore, in seguito ad una richiesta telefonica da parte
dell’interessato, ha emanato una decisione formale tramite la quale ha confermato
la sospensione della rimunerazione delle prestazioni derivanti dalla LAMal
poiché 4 attestati di carenza beni (ACB) emessi dal __________ non sarebbero
stati pagati dall’autorità cantonale di assistenza sociale, ossia dall’UAM
(doc. A),
in
seguito alle contestazioni dell’assicurato, la Cassa, in data 30 giugno 2006,
ha emanato la decisione su opposizione, confermando la sospensione, a causa del
mancato pagamento di 2 ACB e togliendo l’effetto sospensivo all’impugnativa in
applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. b OPGA (doc. A1),
nella
predetta decisione su opposizione l’assicuratore ha fatto inoltre un generico
riferimento ad una compensazione, non contemplata nella decisione formale (doc.
F),
con
ricorso del 24 luglio 2006 RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta
decisione (doc. I),
in
data 4 agosto 2006 l’assicuratore, dopo essere stato invitato a trasmettere la
risposta di causa, ha scritto al TCA che “sulla base della sentenza del 10 luglio
2006 del Tribunale Federale nella causa K 38/06, vi comunichiamo che la
sospensione alle prestazioni non sarà più applicata dalla cassa malati per
tutte le esecuzioni notificate entro il 31.12.2005.
Pertanto
la decisione della cassa malati di sospendere le prestazioni è da ritenersi
nulla.” (doc. VI),
con
scritto 14 agosto 2006 il Giudice delegato del TCA ha chiesto alla Cassa di
precisare se la sospensione delle prestazioni è stata formalmente revocata, se
è stata emanata una decisione formale di revoca e se eventuali prestazioni
maturate dall’assicurato sono state pagate (doc. VIII),
il
1. settembre 2006 è pervenuto al TCA uno scritto dell’assicuratore al quale la
Cassa ha allegato una “decisione di riconsiderazione della nostra Decisione
su opposizione del 30 giugno 2006 passibile di opposizione conformemente
all’art. 49 LPGA”, con la quale l’assicuratore ha revocato la decisione di
sospendere il pagamento delle prestazioni ma ha mantenuto la “risoluzione di
compensare le prestazioni d’assicurazione.” (doc. XIV),
nel
citato scritto l’assicuratore afferma che “sulla base della riconsiderazione
della nostra decisione su opposizione del 30 giugno 2006, il contendere
inerente la sospensione delle prestazioni è divenuto privo d’oggetto, ma ciò non
ha valore per la compensazioni delle prestazioni d’assicurazione” (doc.
XIV),
l’11
settembre 2006 le parti sono state sentite dal Giudice delegato del TCA (doc.
XVII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
a
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,
l'amministrazione
può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della
risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene
trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta
(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht
oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236
consid. 2).
Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi.
Questa
norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA),
quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA),
come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice,
nel
caso di specie, il 4 agosto 2006 la Cassa ha inoltrato al TCA uno scritto
tramite il quale ha affermato di non voler più applicare la sospensione delle
prestazioni in seguito alla STFA del 10 luglio 2006 nella causa K 38/06 per le
esecuzioni notificate entro il 31 dicembre 2005 e ritiene che la decisione di
sospendere le prestazioni sia da ritenersi nulla (doc. VI),
l’assicuratore
non ha tuttavia allegato alcuna decisione di riconsiderazione conformemente
all’art. 53 cpv. 3 LPGA ed è rimasto silente circa la compensazione figurante
nella decisione su opposizione,
lo
scritto del 4 agosto 2006, mancando i requisiti formali della medesima e non
essendo stato notificato all’interessato (cfr. art. 3a LPTCA) non può pertanto essere
assimilato ad una decisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LPGA,
solo
in seguito, il 31 agosto 2006, l’assicuratore ha emanato una decisione di
riconsiderazione, che tuttavia, visto quanto sopra, può essere ritenuta
unicamente quale proposta al Giudice,
va
inoltre rilevato che la predetta “decisione di riconsiderazione”, in
maniera del tutto irrita, riconsidera la decisione su opposizione del 30
giugno 2006 ma offre all’interessato la facoltà di fare opposizione (sic
!) alla cassa ed inoltre non annulla la compensazione,
l’assicuratore,
che in questi ultimi mesi ha oltremodo oberato questo Tribunale con un agire
che ha stupito anche la Massima Corte (cfr. STFA del 10 luglio 2006 nella causa
S., K 38/06: “Ad ogni buon conto
l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito
il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle
amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se
del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto
contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire
all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente
da lacune.”), dovrebbe
prestare maggior attenzione al suo agire,
sia
come sia la “decisione di riconsiderazione” del 31 agosto 2006 dovrà
essere oggetto di esame da parte della Cassa malati, alla quale l’incarto va
trasmesso, poiché l’assicurato, in sede di udienza, a titolo cautelativo, ha
fatto opposizione (doc. XVII),
alla
luce di quanto sopra esposto il TCA è tenuto ad entrare nel merito del ricorso,
con
pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze
tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06;
K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le
decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire di
numerose Casse malati che hanno sospeso il pagamento delle prestazioni
derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità
cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli
importi rimasti impagati,
nella
prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:
"
nella versione applicabile
nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal
dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per
il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei
premi.
L'art.
90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di
beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni
ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati
interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come
sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
in DTF 129 V 455 ha
stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il
pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto
dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con
l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il
giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito
dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i
pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla
compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7
[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di
compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con
la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere
il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato
dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti
nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato
rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza
concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi
circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a trasmettere
all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera
all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto
prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere non
era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un
certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente
che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A
ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo
tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in
conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.
12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la
sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un
determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta
dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei
combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del
regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti
irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha
decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.
Il
modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso." (sottolineatura del redattore),
nel
caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA,
addirittura,
come emerge dalla decisione su opposizione, la Cassa ha sospeso il pagamento delle
prestazioni con scritto del __________, utilizzando quale base del
provvedimento due ACB emanati il __________ e il __________, ossia posteriori
all’avviso all’autorità cantonale,
interpellato
circa lo stato dei pagamenti, l’UAM ha affermato che:
" (…)
Si premette che l’assunzione dei crediti scoperti relativi agli ACB n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________ non è
messa in discussione da parte di questo Ufficio.
L’assicuratore malattie è stato invitato a voler produrre la
documentazione conformemente alle direttive cantonali in materia (e
segnatamente: ACB nella versione originale).
Si rileva, di transenna, che, richiamate le direttive cantonali in
materia, l’assicuratore avrebbe potuto richiedere tutti gli arretrati
attraverso la presentazione di una dichiarazione di insolvenza, essendo,
l’assicurato, notoriamente insolvente. (…).” (doc. XVI),
per
cui l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in
arretrato ma si è limitata a chiedere all’assicuratore il rispetto delle norme
cantonali,
la
Cassa accenna anche all’art. 64a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1.1.2006, giusta il
quale se l’assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un
termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Il
cpv. 2 del disposto prevede che se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e
se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per
debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché
Fatti
i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo
informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di
vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione,
in
concreto l’assicuratore, pur citando l’articolo 64a LAMal, la questione della
cui applicabilità può qui rimanere aperta, neppure ha prodotto un’eventuale
diffida, con l’assegnazione del termine supplementare di 30 giorni e
l’indicazione delle conseguenze della mora e nemmeno risulta che nel corso del
2006 la Cassa, nello stesso tempo in cui ha sospeso l’assunzione dei costi
derivanti dalla LAMal, ha informato l’UAM come prevede il cpv. 2 del citato
disposto,
in
sede di udienza la Cassa rileva che le direttive fissano un termine di tre mesi
al Cantone per versare quanto richiesto (doc. XVI),
questa
argomentazione era già stata sollevata da un assicuratore nella causa P.,
sfociata nella sentenza del 22 febbraio 2006 (inc. 36.2005.178), dove il TCA, a
pag. 17, aveva affermato che “la circostanza che l’UAM non ha proceduto al
versamento nei termini richiesti, non può infatti essere imputata agli
assicurati.” Con sentenza del 26 luglio 2006 (causa K 31/06) il TFA ha
respinto il ricorso della Cassa,
per
cui, nella misura in cui il Cantone non paga nei termini previsti, ciò non deve
andare a scapito dell’assicurato (cfr., nuovamente, la STFA del 10 luglio 2006
nella causa S., K 38/06: “Ad ogni
buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come
ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi
delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non
poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto
contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire
all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente
da lacune.”),
comunque
lo stesso assicuratore ammette che la decisione impugnata è errata nella misura
in cui da una parte, come emerge dal verbale di udienza, da metà agosto ha
ripristinato il pagamento delle prestazioni in arretrato e dall’altra, seppure
in maniera irrita, ha annullato la propria decisione,
alla
luce delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA
(cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30
gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella
causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc.
36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA
del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006
nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D.,
inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224,
STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio
2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa
S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA
del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio
2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G.,
inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA
del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), rilevato come lo
stesso assicuratore, con lo scritto del 31 agosto 2006 e la decisione di
riconsiderazione allegata, ha implicitamente ammesso che la decisione impugnata
va annullata e i pagamenti ripristinati, il ricorso deve essere accolto,
la
decisione va annullata anche per quanto concerne la misura, presa in sede di
opposizione, di compensare le prestazioni dovute all’interessato con i suoi
debiti,
infatti
la Cassa, inserendo nella decisione su opposizione una misura nuova, non
prevista dalla decisione formale, ossia la compensazione, ha violato le norme
di procedura, e meglio l’art. 52 cpv. 1 LPGA che prevede che le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate, privando l’assicurato della possibilità di
presentare opposizione anche contro questa grave misura che il TCA ha
recentemente giudicato inammissibile nei tempi e nei modi adottati dall’assicuratore,
in una causa concernente sempre lo stesso gruppo assicurativo (STCA del 1.
settembre 2006 nella causa V., inc. 36.2006.122),
inoltre,
sia come sia, anche se l’assicuratore avesse emanato una precedente decisione
formale, va rilevato che la decisione su opposizione, per quanto concerne la
compensazione, nemmeno indica l’ammontare del credito della Cassa, l’ACB in cui
esso è contenuto, l’ammontare del credito dell’assicurato per il rimborso di
prestazioni e l’importo per il quale i crediti dell’assicurato sarebbero stati
compensati,
per cui
essa andrebbe comunque annullata,
va
ancora evidenziato come anche lo scritto prodotto dall’assicuratore in sede di
udienza, laddove indica: “importo compensato con esecuzione No __________”
è impreciso poiché in realtà il numero dell’esecuzione non corrisponde a quello
degli ACB sopra indicati (doc. XVII/1), il pagamento dei quali, come visto, è
del resto stato garantito dall’UAM (doc. XVI),
tale
modo di agire è manifestamente inammissibile, soprattutto alla luce di quanto
deciso in numerose occasioni sia dal TFA che dal TCA (cfr. supra),
il
TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale, ha rilevato che “l'atteggiamento
della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale
cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni
competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso
beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli
intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della
comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.” ed
ha tutelato la decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di
giustizia e le tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno
adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei
confronti di persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado
gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il
quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto,
in
particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA
ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un
importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di
fr. 100 a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dai ricorrenti,
in
concreto la leggerezza della Cassa è maggiore, tenuto conto che neppure dopo
l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06) ha adottato le misure
procedurali richieste per annullare la decisione, mantenendo anzi la
compensazione,
inoltre
l’interessato ha dovuto partecipare ad un’udienza visto il confuso agire della
Cassa che prima ha sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal,
poi in sede di opposizione ha confermato la sospensione ed aggiunto una
compensazione senza tuttavia indicarne modi e tempi, infine ha annullato la
sospensione ma ha mantenuto la compensazione tramite una decisione formale
allorché é pendente al TCA un ricorso contro una decisione su opposizione,
vista
l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la
procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tasse di
giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso
spese sopportate dal ricorrente.
copia
della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese processuali di fr. 300.--
sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- a titolo di rimborso
per le spese sopportate per la procedura.
3.
- L’incarto
è trasmesso alla Cassa affinché emani una decisione su opposizione
conformemente ai considerandi.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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