36.2006.146
Cure termali all'estero secondo LCA. Interpretazione dei contratti e delle CGA. Per cure (termali) all'estero, l'assicuratore non corrisponde prestazioni.La cessazione del riconoscimento volontario at
15 gennaio 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2006.146
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Cure termali all'estero secondo LCA. Interpretazione dei contratti e delle CGA. Per cure (termali) all'estero, l'assicuratore non corrisponde prestazioni.La cessazione del riconoscimento volontario attuato fino ad ora non costituisce un cambio di prassi che viola la BF dell'attrice.No ricorso al TF.
CONTRATTO ASSICURATIVO
CURA BALNEARE
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 18 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.146
TB
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 luglio
2006 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Da
un ventennio AT 1 è assicurata contro le malattie presso l'assicuratore malattia CV 1 sia per l'assicurazione
sociale obbligatoria secondo la LAMal, sia per alcune assicurazioni
complementari (nel 2006: __________) (doc. 18).
B. Il
10 marzo 2006 (doc. A1) l'assicurata
ha trasmesso a CV 1 il certificato del 2 marzo 2006 del dr. med. __________, chiedendo
la garanzia dell'assunzione dei
costi per due settimane di cure termali che il curante le ha prescritto per la sindrome
panvertebrale e l'impingement
sotto-acromiale ad ambedue le spalle (doc. A1) preesistenti da tempo. L'interessata ha indicato che tale cura era
già prevista per inizio aprile 2006.
C. Con
comunicazione del 24 marzo 2006 (doc. A2) CV 1 ha concesso all'assicurata, per un trattamento di due
settimane in una stazione di cura termale in Svizzera, la garanzia per
prestazioni prese a carico dalla LAMal (terapie mediche necessarie riconosciute
secondo le tariffe vigenti) e dalla copertura complementare __________ (90%, al
massimo Fr. 4'000.- all'anno, per forme terapeutiche riconosciute
dall'assicuratore). L'assicuratore ha inoltre accluso la lista
delle stazioni termali in Svizzera riconosciute (doc. 5).
Tre giorni dopo (doc.
A3) AT 1 ha trasmesso all'assicuratore
un nuovo certificato del dr. med. __________, identico al precedente e sempre
datato 2 marzo 2006, ma con la specifica aggiunta che la cura termale doveva
avvenire ad __________, visti gli ottimi risultati raggiunti in precedenza. L'assicurata ha quindi chiesto l'autorizzazione per recarsi in __________
avendo già prenotato dal 2 al 16 aprile 2006, senza contare che i costi di una
tale cura in Svizzera sarebbero stati superiori.
D. Con
presa di posizione del 5 aprile 2006 (doc. A4) l'assicuratore si è così espresso:
" La CV 1 ha deciso a partire da ottobre 2005 di non
corrispondere più prestazioni volontarie per soggiorni di cura ad __________, __________,
__________ e __________. Non mettiamo in dubbio il fatto che per la sua
affezione sono indicati provvedimenti medici. Tuttavia i trattamenti devono
essere effettuati in una stazione riconosciuta di cura termale in Svizzera,
come le abbiamo comunicato con la nostra lettera del 24 marzo 2006. Pertanto
non possiamo corrispondere contributi neppure per le terapie ad __________.
(…)."
E. Il
7 maggio 2006 (doc. A5) AT 1 ha indicato di non essere mai stata informata dall'assicuratore che alcune stazioni termali
estere non erano più riconosciute. Anzi, nel novembre 2005 l'ufficio di __________ le avrebbe ancora garantito
il riconoscimento del soggiorno ad __________, perciò CV 1 deve sostenere il
costo del soggiorno termale che, per impegni personali, non poteva essere
rinviato nell'attesa della
garanzia per __________.
CV 1 ha replicato il
31 maggio 2006 (doc. A7), ribadendo che la garanzia era stata data per un
soggiorno di cura balneare in una stazione termale in Svizzera e che dato che
questo tipo di prestazioni all'estero
non è oggetto di disposizioni legali né regolamentari, ha rinunciato a
comunicare ai propri assicurati questo cambiamento di prassi.
F. Con
petizione del 24 luglio 2006 (doc. I) AT 1 precisa che da anni, a causa dei
dolori lombari, alle spalle ed alla cervicale, si recava "con una certa
regolarità sempre ed unicamente ad __________ (1 cura ogni 1-2 anni) con
eccellenti risultati.". Non essendo mai stata informata dell'intervenuto cambio di prassi, postula che CV
1 le rimborsi la quota assicurata per il soggiorno e le cure, ammontante a Fr.
5'464,65 e chiede l'avallo per potersi recare anche in futuro
ad __________.
L'assicuratore ha risposto il 15 agosto 2006
(doc. III) evidenziando che l'attrice
è stata dal 2 al 16 aprile 2006 ad __________ insieme al marito, il quale era
stato personalmente avvertito, con comunicazione dell'11 novembre 2005 (doc. 3) – ribadita il 16 marzo 2006 (doc. 5) - che,
da quel momento, non sarebbero più state riconosciute cure termali ad __________,
ma solo in Svizzera. Pertanto, all'attrice, che condivide la dimora con il marito e con il quale da
anni si reca ad __________, non doveva sfuggire che dal 2006 CV 1 riconosceva
soltanto le stazioni di cura termale in Svizzera. Inoltre, la garanzia è
stata rilasciata soltanto per cure in Svizzera, mentre l'assicurata si è ugualmente recata all'estero senza prima ottenerne un'altra specifica per questa destinazione.
L'assicuratore ha trasmesso al TCA il parere del suo medico fiduciario
(doc. 17), mentre l'attrice ha contestato
il riferimento al marito di cui esso si è avvalso, a motivo che la persona
interessata era lei stessa, e non suo marito; e l'assicurata, in buona fede, sostiene di non aver mai ricevuto alcuna
informazione concernente l'interruzione
dell'assunzione dei costi di
cure termali all'estero da
parte della convenuta (doc. VII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è sapere se l'attrice
ha diritto di ottenere da CV 1 il rimborso dell'importo di Fr. 5'464,65
relativo alle cure termali di cui ha beneficiato ad __________ dal 2 al 16
aprile 2006, in funzione delle coperture complementari da lei sottoscritte.
Le Condizioni
generali del contratto d’assicurazione (CGA) delle Assicurazioni malattie complementari
(LCA), edizione 2005 (doc. 15), prevedono all’art. 8.1 che il ricovero in
ospedale o in altro istituto e le cure devono essere annunciati a CV 1 al più
tardi 14 giorni prima dell’ammissione, rispettivamente dell’inizio delle cure. Nei
casi urgenti, al più tardi 14 giorni dopo l'ammissione. Entro 10 giorni CV 1
rilascia una garanzia di assunzione delle spese in base alla copertura
dell’assicurazione. Se le condizioni complementari prevedono per l’obbligo di
prestazione di CV 1 il rilascio anticipato di tale garanzia, su richiesta
dell’assicurato, il pagamento delle prestazioni può essere rifiutato qualora
mancasse la garanzia di assunzione delle spese.
Per l'art. 9.1 CGA, questi obblighi si
riferiscono a prestazioni ricevute in Svizzera.
L'art. 2 delle Condizioni __________ dell'Assicurazione malattie complementari __________
(doc. 14), valide dal 2004, elenca il catalogo delle prestazioni corrisposte
dall'assicuratore, calcolate in
base alle spese di trattamento non coperte dalla LAMal. Al capitolo
"Estero", per tutti i tipi di copertura, quindi anche per la
categoria __________ scelta dall'attrice, figura che "Non si corrispondono prestazioni se l'assicurato si reca all'estero con l'intento di farsi curare".
Fra le varie categorie di costi di
guarigione assicurabili __________, le Condizioni __________ dell’assicurazione
malattie complementare __________ (doc. 13), edizione 2002, includono le
cure/trattamenti di malattie non acute __________. Per questi tipi di cure
stazionarie (art. 4.1), le __________ riconoscono prestazioni a condizione che
ci sia un'indicazione medica e l'istituzione scelta sia appropriata allo scopo.
Le prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a complemento dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In ogni caso, l'assicurazione
corrisponde al massimo i costi effettivi.
Giusta l'art. 5.1, in caso di degenza
in uno stabilimento termale ammesso dall'assicurazione obbligatoria LAMal, CV 1
rimborsa le tariffe giornaliere indicate quali contributi per il vitto e l'alloggio
per la durata delle prestazioni definita di volta in volta, ma al massimo per
21 giorni per anno civile. Per la categoria __________ di cui beneficia l'attrice,
il rimborso ammonta a Fr. 100.- al giorno.
Per le cure termali (art. 6.1), le
prestazioni vengono corrisposte quando la cura è stata preceduta da un
trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato, oppure quando il trattamento
ambulatoriale non è appropriato. Inoltre, è precisato che i contributi vengono
corrisposti soltanto a condizione che prima dell’inizio della cura l’assicurato
abbia inoltrato a CV 1 una prescrizione medica di cura e l’assicuratore
malattia abbia rilasciato la relativa garanzia di assunzione dei costi (cfr. art.
8.1 CGA).
L'art. 6.3 prevede che per cure all'estero
non si corrispondono prestazioni.
Per sapere se l'assicuratore debba
riconoscere all'attrice il rimborso dei costi derivanti dal soggiorno termale
dal 2 al 16 aprile 2006 ad __________ occorre interpretare queste norme.
3. Per costante giurisprudenza, al contratto d'assicurazione si
applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che
la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art.
100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al
Codice civile (DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il
contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne
formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto,
ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero
ricercare la "vera e concorde volontà dei contraenti", se del caso in
modo empirico, basandosi su indizi (art 18 cpv. 1 CO). Se non gli è possibile
stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha
compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso
che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di
volontà (principio dell'affidamento: DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122; DTF 126 III 119 consid. 2a pag. 120; DTF 122 III 118 consid.
2a). Punto di partenza di tale interpretazione è
l'espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto
delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF
127 III 444 consid. 1b; DTF 125 III 305 consid. 2b pag. 308). Sarebbe infatti
errato attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti,
seppur chiari: dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a
principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il
ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale
possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle
parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l'espressione
verbale non restituisca pienamente il senso dell'accordo concluso (DTF 128 III
212 consid. 2b/bb pag. 215, consid. 3c pag. 221; DTF
127 III 444 consid. 1b; Christine Chappuis, Note à propos
des ATF 127 III 318 et 127 III 444: l'interprétation d'un texte clair, in: SJ 2002
Fatti
I pag. 155). Sussidiariamente, all'interpretazione di
clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali
prestampate trova applicazione il principio "in dubio contra
stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha
redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 in
fine LCA ne è un'espressione (DTF 115 II 264 consid. 5a pag. 269). Perché
questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul
significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente
prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in
assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio
venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; DTF 118 II 342 consid. 1a pag.
344).
4. Le
norme, così come espresse, appaiono chiare nell'espressione, utilizzano termini
semplici ed usuali, non sono ambigue e non si prestano a molteplici
interpretazioni.
Quale regola generale, sia le CGA (art.
8.1) sia le Condizioni speciali attinenti alle coperture scelte dall'attrice (art.
6.1 __________), prevedono che per poter pretendere dall'assicuratore malattia il
rimborso di prestazioni in caso di cura, occorre che, al più tardi 14 giorni prima
dell'inizio del trattamento, l'assicurato annunci a CV 1 questa cura ed ottenga
da essa il rilascio anticipato della garanzia di assunzione delle spese –
come nel caso espressamente disciplinato dalla copertura complementare __________
di cui beneficia l'attrice (art. 6.1 __________) -, pena il rifiuto da parte
dell'assicuratore dell'assunzione del pagamento delle prestazioni richieste.
Inoltre, le stesse disposizioni
particolari relative alle cure termali contemplano, come visto, che le
prestazioni sono corrisposte dall'assicuratore soltanto quando la cura è stata preceduta
da un trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato, oppure quando il
trattamento ambulatoriale non è appropriato, a condizione tuttavia che prima
dell’inizio della cura l’assicurato abbia inoltrato a CV 1 una prescrizione
medica di cura e l’assicuratore malattia abbia rilasciato la relativa garanzia
di assunzione dei costi (art. 6.1).
Per quanto concerne il caso concreto,
agli atti non v'è traccia se l’assicurata abbia seguito, prima del soggiorno di
cura ad __________, un trattamento ambulatoriale intenso ed appropriato.
Ritenute comunque le motivazioni addotte
dal medico curante riguardo ai presunti benefici tratti dall'attrice ad __________,
senza che occorra qui pronunciarsi sul parere negativo espresso dal medico di
fiducia dell'assicuratore circa le proprietà curative della fangoterapia (doc.
17) offerta all'assicurata in questa località termale, si può ammettere che,
verosimilmente, un trattamento ambulatoriale non sarebbe comunque stato
appropriato. Si aprivano pertanto le porte per il riconoscimento, a favore dell'assicurata,
della necessità di una cura termale.
L'adempimento di questa prima
condizione può dunque essere concesso.
La stessa conclusione potrebbe essere
tratta anche per il secondo elemento, cumulativo, della necessità della trasmissione
all’assicuratore malattia di una prescrizione medica relativa alle cure termali
ad __________. Si veda, infatti, il secondo certificato del dr. med. __________,
datato 2 marzo 2006, ma allestito in seconda battuta soltanto a seguito della
precisazione di CV 1 di riconoscere i costi di cure termali in stabilimenti in
Svizzera (doc. A3).
Non altrettanto pacifica è la questione
della garanzia che l'assicuratore doveva conseguentemente rilasciare all'attrice.
Il momento determinante della sua richiesta rispettivamente della sua ricezione
dipende dal tipo di copertura assicurativa complementare scelta e dalla
circostanza per la quale questa garanzia viene chiesta. Infatti, la regola
generale procedurale da seguire comporta che l'assicurato debba annunciare a CV
1 la cura al più tardi 14 giorni prima del suo inizio e che l'assicuratore
debba decidere entro dieci giorni se rilasciare o rifiutare la garanzia
dell'assunzione dei costi. Il rispetto di questi termini permette al
richiedente di conoscere la posizione dell'assicuratore ancora prima di
iniziare la cura e di potersi quindi regolare di conseguenza.
L'unica eccezione al rispetto di questi
termini è data quando c'è un'urgenza, circostanza che non concerne comunque il
caso in discussione.
Resta dunque da esaminare la natura e
la tempistica con cui questa garanzia è stata richiesta rispettivamente
ricevuta dall'attrice.
5. Il
primo certificato del 2 marzo 2006 redatto dall'ortopedico dr. med. __________ e
spedito il 10 seguente (doc. A1) da AT 1 alla parte convenuta per l'ottenimento
della garanzia, indica semplicemente che "la paziente a margine
necessita di due settimane di cure termali". L'attrice ha comunicato
che questa cura era già prevista per inizio aprile 2006.
Su questa base, la risposta del 24
marzo 2006 (doc. A2) dell'assicuratore specifica in ingresso che "Purtroppo
il suo medico curante non ha indicato in quale località deve essere effettuato
il soggiorno. In nostro servizio medico fiduciario ritiene che non sia
adempiuta la condizione relativa all'indicazione medica per una
cura termale da ripetere annualmente. In base ai documenti a disposizione le
possiamo garantire le seguenti prestazioni per un trattamento di due settimane
in una stazione di cura termale in Svizzera:" (la sottolineatura è
della redattrice), allegando la lista delle stazioni termali riconosciute.
Non soddisfatta della presa di
posizione del suo assicuratore, il 27 marzo 2006 (doc. A3) l'attrice ha
ritrasmesso il precedente certificato medico, questa volta con l'aggiunta che "Avendo già effettuato cure ad __________, sempre con ottimi
risultati, visto che il tipo di argilla termale è di notevole rilevanza per
questo genere di trattamento, consiglio alla paziente di recarsi ad __________
per la cura da me prescritta, inizio aprile 2006.".
Senza attendere la
conferma di controparte dell'assunzione
dei costi che sarebbero sorti in __________, l'assicurata vi si è recata dal 2 al 16 aprile 2006.
Il successivo 5 aprile
(doc. A4) è poi giunto il rifiuto della presa a carico da parte di CV 1 dei
costi di soggiorno di cura termale ad __________ e, più in generale, in altre
tre località estere.
Se, dunque, la prima
richiesta di garanzia è stata correttamente sottoposta all'assicuratore almeno due settimane prima
dell'inizio della cura, non è
possibile affermare lo stesso per la seconda domanda di garanzia inviata per
raccomandata il 27 marzo 2006 e giunta al competente servizio tre giorni dopo
(doc. 7), quindi appena due giorni prima della partenza per la località
termale. Una tempestiva presa di posizione della convenuta era pertanto improbabile.
Partendo quindi senza
aver ottenuto l'espressa
autorizzazione di CV 1 per potersi recare all'estero per cure termali, l'attrice ha manifestamente violato gli obblighi previsti dalle CGA e
dalle Condizioni __________, e meglio dal summenzionato art. 8.1 CGA in
connessione con l'art. 6.1 __________.
L'assicurata ha infatti assunto un
comportamento negligente, perciò deve sopportare il rischio corso, ossia
addossarsi il pagamento delle prestazioni che le è stato rifiutato dall'assicuratore, in piena facoltà, in virtù
del citato art. 8.1 CGA. E ciò, indipendentemente dalla circostanza che essa
aveva già prenotato l'albergo
ed avrebbe dovuto pagare una penale in caso di annullamento (doc. A3).
A ben vedere, AT 1 è
stata negligente anche nel non specificare sin da subito all'assicuratore dove intendeva effettuare queste
cure termali. Dal momento che, come ha sostenuto, negli anni scorsi si è sempre
appositamente recata all'estero
a tale scopo, un'immediata
comunicazione alla convenuta di queste sue intenzioni anche per il 2006 le
avrebbe permesso di sapere, prima della partenza, che controparte non avrebbe più
assunto i costi derivanti da queste cure all'estero e quindi di valutare se disdire o no la sua prenotazione.
Già solo per la
violazione di questi suoi obblighi (art. 8.1 CGA e 6.1 __________), la
petizione dell'attrice non può
essere accolta.
6. Ma vi è di più.
L'art. 6.3 __________ prevede
espressamente che per cure all'estero non si corrispondono prestazioni.
Questa esclusione concerne le cure ed i trattamenti di malattie non acute
dispensati in stabilimenti di cura per tossicomani, in comunità terapeutiche, per
cure termali e cure di convalescenza (art. 5.1 __________).
Questa esclusione, di per sé, traspare
anche già dal solo art. 5.1, laddove gli stabilimenti di cura per tossicomani
devono risultare nella pianificazione ospedaliera cantonale; le comunità
terapeutiche riconosciute sono quelle con l'autorizzazione cantonale ad
esercitare, mentre gli stabilimenti termali devono essere ammessi dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; infine, le cure di convalescenza
devono avvenire in specifiche case di cure riconosciute dall'assicuratore.
Alla luce di queste specificazioni, è
evidente che soltanto le cure dispensate in istituti presenti in Svizzera,
che sottostanno essenzialmente alla LAMal, possono essere rimborsate dall'assicuratore.
Non è controverso che lo stabilimento
di cura __________ in questione non rientra in questa cerchia riconosciuta da CV
1.
Va ancora osservato che anche il citato
art. 2 delle Condizioni __________ per l'assicurazione __________ nega un
riconoscimento dei costi all'assicurato che si reca appositamente all'estero
con l'intento di farsi curare.
E questa circostanza si è certamente
realizzata nella fattispecie, non essendoci stata, a non averne dubbio, alcuna
urgenza nel farsi curare all'estero. Questo soggiorno era stato ampiamente
pianificato dall'attrice, tanto che si è fatta accompagnare dal marito, anch'egli
bisognoso delle medesime cure.
Dall'analisi di tutte le coperture
assicurative di cui beneficiava l'attrice nel 2006 si deduce che la presa a
carico, in precedenza, da parte di CV 1 dei costi di cure termali effettuate
all'estero avveniva pro bono, ovvero spontaneamente. Non è infatti
emersa una sola disposizione che contempli l'assunzione dei costi derivanti da
cure termali dispensate al di fuori del territorio svizzero da parte della
convenuta. Anzi; questa particolare situazione è stata espressamente scartata
dall'assicuratore (art. 6.3 __________ ed art. 2 __________).
Sulla base di queste disposizioni, la
petizione si rivela infondata.
7. L'attrice
ritiene infine che il comportamento assunto dall'assicuratore, ossia di negare
all'improvviso il riconoscimento di cure termali all'estero, costituisca un illecito
cambio di prassi che, conseguentemente, violi la sua buona fede, non essendone stata
tempestivamente avvisata.
Come evidenziato in precedenza, è vero
che da alcuni anni l'assicurata si recava ad __________ una volta ogni 1-2 anni
per effettuare delle cure termali e che in queste evenienze controparte si è
sempre assunta, spontaneamente, le spese che ne derivavano.
Ora, per quanto concerne la presente
fattispecie, l'attrice ha personalmente saputo del rifiuto in questo
senso da parte di CV 1 soltanto il 24 marzo 2006. In quella circostanza, come
visto, l'assicuratore ha precisato che l'attrice non aveva specificato la località
in cui intendeva soggiornare, ma che le avrebbe comunque garantito un
trattamento di due settimane in una stazione di cura termale in Svizzera
(conformemente a quanto previsto, come visto, dalle Condizioni delle diverse
coperture complementari da essa scelte).
A quel momento, l'attrice poteva e
doveva riconoscere che la convenuta si sarebbe assunta soltanto i costi di un
trattamento termale su territorio svizzero. Poco importa se l'assicurata non è
stata preventivamente (prima del 2006) avvisata a questo proposito mediante una
circolare generale o ad essa espressamente indirizzata, come la stessa pretende.
Trattandosi di un riconoscimento volontario da parte dell'assicuratore, quest'ultimo
non era peraltro tenuto ad avvisare i suoi assicurati circa questa modifica di
prassi mediante circolari o modificando le Condizioni specifiche d'assicurazione,
proprio perché queste stesse Condizioni (generali e __________) non
prevedono affatto, come detto, questa particolare assunzione di costi.
La comunicazione del 24 marzo 2006 era dunque
chiara e perfettamente intelligibile da parte dell'attrice, la quale poteva e doveva
riconoscere che l'assicuratore non intendeva più derogare al contratto chiuso
per quanto concerne la presa a carico di costi derivanti da cure termali
effettuate in alcune località estere. In caso di dubbio, l'interessata era
ancora in tempo per pretendere dei chiarimenti scritti da parte di CV 1.
Altrimenti, l'attrice avrebbe potuto e dovuto adeguarsi di conseguenza, per
esempio era ancora in tempo per non partire per l'estero, vista la mancata
presa a carico dei relativi costi da parte dell'assicuratore.
Da quanto precede discende che lo
scritto del 24 marzo 2006 è sufficiente chiaro per non ammettere le
tesi giuridiche dell'attrice.
Oltre a questo stato di cose, non va
dimenticato che sebbene l'interessata contesti il richiamo fatto dall'assicuratore
della documentazione concernente la pratica del marito, a titolo abbondanziale questo
Tribunale rileva che non si può comunque ignorare che i coniugi AT 1 andassero
(sempre) insieme ad __________. Pertanto, la moglie non poteva rimanere
indifferente al fatto che al marito, che disponeva sostanzialmente delle
medesime coperture complementari, sia l'11 novembre 2005 (doc. 3) sia il 16
marzo 2006 (doc. 5) – quindi mentre l'attrice attendeva la risposta alla sua
prima domanda (del 10 marzo 2006) di garanzia – sia stato comunicato che "a
partire da subito non verranno più corrisposte prestazioni facoltative per i
soggiorni di cura ad __________, __________, __________, __________. Eventuali
prestazioni per cure termali vengono ancora fornite dalla CV 1 solo se i
trattamenti vengono effettuati in un impianto termale riconosciuto in Svizzera."
(doc. 3) e che "A partire dal 1° gennaio 2006 le eventuali prestazioni
per cure termali saranno corrisposte unicamente per soggiorni di cura in
Svizzera. Lei ha la facoltà di scegliere tra gli stabilimenti di cura termale
riconosciuti e situati in Svizzera, in allegato le inviamo una lista degli
stabilimenti di cura termale svizzeri riconosciuti." (doc. 5).
Se è vero che l'attrice non è stata
avvisata personalmente dalla convenuta nel novembre 2005 – come il marito, che
ne aveva fatta espressa richiesta – sull'esigenza di rispetto delle condizioni
contrattuali, è altrettanto vero che la presa di posizione del 24 marzo 2006
dell'assicuratore, va ribadito, era chiara: il rimborso delle cure termali
avveniva solo se esse erano effettuate in Svizzera, eccetto – lasciava intuire
questo scritto – il soggiorno in alcune località estere, fra le quali non
figura comunque quella scelta dall'interessata.
La petizione deve
dunque essere respinta.
8. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.
72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore
litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è
ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima
istanza e dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.
b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei
limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in
materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2
lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui
l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non
può andare oltre le conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalla pretesa di rimborso di Fr. 5'464,65 formulata dall'attrice.
Trattandosi di una
causa di carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore
litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
In queste circostanze,
il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Infine, secondo l'art.
49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta[i] giorni dalla
notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
[i] Si veda, nota 1.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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