36.2006.148
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
29 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2006.148
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 90 OAMAL
art. 85 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.148
ir/td
Lugano
29 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2006 formulato
da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 luglio
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed
che
con decisione su opposizione 7 luglio 2006 CO 1 ha deciso di sospendere la
remunerazione delle prestazioni assicurative obbligatorie per legge in favore
di RI 1 per il sussistere di attestati di carenza beni emessi il 5 novembre
2004 (numeri __________ e __________) ed il 15 giugno 2005 (numeri __________ e
__________);
che
Fatti
i debiti sarebbero da ricondurre a premi e partecipazioni non pagati nel corso
del 2004;
che
con la decisione su opposizione è stato tolto l'effetto sospensivo;
che
con ricorso 28 luglio 2006 la signora RI 1 ha indicato che, dalla
separazione dal marito, ha sempre fatto fronte regolarmente ai premi suoi e
della figlia;
che
la ricorrente indica di avere personalmente pagato prestazioni mediche;
che,
come rammenta il gravame, solo a seguito di insistenze della ricorrente ed a
fronte di sue specifiche richieste, l'assicuratore ha informato (verbalmente)
della sospensione, per poi giungere alle decisioni contestate;
che
il Presidente del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha intimato il
ricorso all'assicuratore con un termine breve per prendere posizione in merito
all'effetto sospensivo - implicitamente richiesto con l'impugnativa - e con
l'assegnazione del termine di legge per presentare la risposta di causa;
che
con scritto 4/7 agosto 2006 CO 1 ha indicato - sulla scorta della sentenza del
Tribunale Federale delle Assicurazioni K 38/06 emessa in fattispecie analoga -
che "la sospensione
delle prestazioni non sarà più applicata dalla Cassa Malati per tutte le
esecuzioni notificate entro il 31.12.2005";
che
CO 1 ha omesso di prendere posizione in maniera completa e formale trasmettendo
al Tribunale le citate due scarne righe, ciò senza emanare una decisione
formale diretta all’assicurata con copia al Tribunale come l’art. 3 a LPrTCA
imponeva;
che lo scritto 4 agosto 2006 è stato oggetto di una lettera
interlocutoria del giudice delegato del successivo 14 agosto 2006 con cui è
stato chiesto all’assicuratore:
" Vogliate, a strettissimo giro di posta, comunicarmi
se:
• la
sospensione delle prestazioni - per la quale avete emesso formale
decisione
e decisione su opposizione - è formalmente revocata;
• intendete
o meno emanare una formale decisione in merito;
• se
eventuali prestazioni o diritto al rimborso maturati
dall'assicurata
nel corso della "sospensione" sono stati pagati." (Doc. VI)
cui CO 1 ha dato seguito mediante trasmissione di una lettera datata
28 agosto 2006 con cui ribadisce la revoca della decisione di sospensione,
senza rispondere ai quesiti, senza dare dettagli, senza emanare formale
decisione, senza comunicare nulla direttamente all’assicurata;
che lo scritto di CO 1 28 agosto 2006 come pure il precedente
scritto 4 agosto 2006 (analoghi nei contenuti), non possono essere considerati
quale valida formale nuova decisione correttamente intimata alla ricorrente,
cui – come detto - neppure sono stati trasmessi per conoscenza, e non adempiono
– come si vedrà ancora in corso di motivazione – i presupposti dell’art. 3 a
LPrTCA. Gli scritti 4 e 28 agosto 2006 sono stati ritenuti quale formale
risposta di causa e, per ragioni di economia di giudizio, non sono stati
trasmessi alla parte ricorrente per la richiesta di nuove prove alla luce
dell’esito del gravame e del gravissimo effetto della sospensione che impone
sentenza immediata;
che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
che
con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11
sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06;
K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le
decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle
Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle
prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto
dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di
assumersi gli importi rimasti impagati;
che
nella prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare
affermato:
"
nella versione applicabile
nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal
dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per
il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei
premi.
L'art.
90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di
beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni
ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati
interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come
sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
in DTF 129 V 455 ha
stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il
pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto
dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con
l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il
giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito
dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i
pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla
compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7
[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di
compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con
la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere
il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato
dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti
nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato
rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza
concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di
determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di
procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo
ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica
esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale
l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A
ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo
tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in
conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.
12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la
sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un
determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta
dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei
combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del
regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti
irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha
decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.
Il
modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso.",
che
nel caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA. Infatti
la Cassa non ha comunicato a questo Tribunale l’assenza di volontà da parte
della preposta autorità cantonale (Ufficio dell'Assicurazione Malattia) di dare
seguito alla domanda di pagamento del debito maturato, l’assicuratore non ha
neppure precisato di avere concesso (come alla nota giurisprudenza) tempo
sufficiente all’amministrazione per potersi determinare in merito alle
richieste di pagamento e quindi di avere ossequiato scrupolosamente le
procedure previste dalla LCAMal. CO 1 non ha indicato l’emanazione di una
decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui sia stata rifiutata
l’assunzione del debito in questione e non ha trasmesso comunicazione
dell’autorità amministrativa secondo cui non sarebbero dati i presupposti per
un intervento dello Stato per onorare i pagamenti arretrati;
che
una sospensione in simili circostanze e tale modo di procedere non é certamente
ammissibile palesando superficialità e leggerezza inammissibili. La decisione
su opposizione (del 7 luglio 2006) è certamente antecedente all’emanazione da
parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni della sentenza del 10 luglio
2006 38/06 nota all’assicuratore. CO 1 comunque non ha reagito spontaneamente
revocando il provvedimento qui impugnato alla luce dell’esito di quel gravame
(K 38/06) pervenuto nelle more di questa procedura. Solo con la risposta di
causa 4 agosto 2006 CO 1 ha comunicato adesione alle tesi di ricorso, lo
scritto 4 agosto 2006 appare comunque scarno ed impreciso nei suoi contenuti.
Sia lo scritto 4 agosto che il successivo scritto 28 agosto 2006 non possono
essere ritenuti quali formali decisioni con cui è stata revocata la decisione
su opposizione impugnata, come evidenziato, tali scritti non hanno le
caratteristiche delle decisioni, non hanno la forma delle decisioni e non sono
destinati ai ricorrenti ma solo al Tribunale;
che alla luce di quanto precede, nel merito, il ricorso va
pienamente accolto a fronte delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché
delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc.
36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA
del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006
nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA
del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006
nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S.,
inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186,
STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21
febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella
causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA
del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006
nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc.
36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), ciò
senza che sia necessario trasmettere alla parte ricorrente lo scritto 28 agosto
2006, che nulla di concreto contiene, quale risposta di causa per eventualmente
postulare l’acquisizione di nuove prove, ciò per la necessità di emanare in
tempi decisamente contenuti una sentenza alla luce della gravità della
situazione. Con la sua “risposta di causa” 4 e 28 agosto 2006 la stessa CO 1 ammette
che sia doveroso l’annullamento della decisione impugnata. I presupposti per
sospendere l’assicurata non erano dati e non sussistevano, CO 1 non li ha
dimostrati adeguatamente a fronte della giurisprudenza di questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni confermata dal Tribunale Federale delle
Assicurazioni come indicato in precedenza. La decisione impugnata va quindi
annullata poiché non può qui essere ritenuto che gli scritti 4 e 28 agosto 2006
costituiscano una “nuova decisione” con cui il provvedimento impugnato è stato
revocato;
va
qui ancora evidenziato come il TFA, nel confermare le sentenze di questo
Tribunale più sopra evocate, ha rilevato che “l'atteggiamento della
cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale,
nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa
correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle
necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del
legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli
assicurati una copertura di principio esente da lacune” ed ha tutelato la
decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le
tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di
persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi
finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se
sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto;
che
in particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa G., K 41/06, il
TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di
un importo di fr. 700.-- di tasse di giustizia, di fr. 200.-- di spese processuali
e di fr. 1'600.-- di ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato da un legale
(conferma della STCA del 28 febbraio 2006; cfr. anche STFA del 26 luglio 2006
nella causa W., K 36/06);
che
in concreto, per lo stesso motivo, si giustifica il carico di una tassa
di giustizia di fr. 700.-- e di spese processuali cifrate in fr. 200.--;
che
copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
La
decisione impugnata è annullata. E’ ordinato all’assicuratore di ripristinare,
con effetto retroattivo all’adozione del provvedimento, la copertura
assicurativa obbligatoria in favore della ricorrente.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese processuali fissate in CHF 200.--
sono poste a carico di CO 1.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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