36.2006.149
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissioni di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
29 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2006.149
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissioni di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 90 OAMAL
art. 85 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.149
ir/td
Lugano
29 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2006 formulato
da
1. RI 1
Considerandi
2.
RI 2
rappr. da: __________
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio
2006.
emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, che
con decisione su opposizione 21 luglio 2006 trasmessa al signor RI 1, comunque
sempre rappresentato dalla __________ e per essa in particolare dall’assistente
sociale __________, __________ (vedi doc. A3, A5 e A8), CO 1 ha deciso di
sospendere la remunerazione delle prestazioni assicurative obbligatorie per
legge in favore di RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, e ciò a seguito
dell’emanazione di 5 atti di carenza beni emessi a partire dal 10 ottobre 2000
sino al 4 maggio 2001 per partecipazioni e premi a partire dal maggio 1999 e
per un periodo sino all’aprile 1999;
che,
con ricorso 27 luglio 2006 i signori __________, affiliati per l’assicurazione
di base contro le malattie presso la resistente e rappresentati come indicato
da __________, __________, hanno contestato il provvedimento adottato
ricordando come la comunicazione della sospensione dati del 30 giugno 2005 e
come alla decisione del 7 ottobre 2005 sia stata inoltrata opposizione evasa
unicamente il 27 luglio 2006. I ricorrenti indicano come il loro farmacista li
abbia informati della sospensione in occasione dell’acquisto di medicamenti, la
procedura è stata poi gestita da __________. Nell’impugnativa i ricorrenti
richiamano in maniera corretta le basi legali che reggono la materia, evidenziano
l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato, osservano
di essere al beneficio di prestazioni complementari grazie alle quali i
versamenti avvengono puntualmente e rammentano come decisioni quali quella
impugnata provochino stress ed ansia a persone che non ne hanno davvero
bisogno;
che con la decisione impugnata è stato tolto l’effetto sospensivo;
che il gravame è stato intimato all’assicuratore per una risposta di
causa cui CO 1 ha dato seguito mediante scritto con cui, richiamata la sentenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni 10 luglio 2006 K 38/06, ha indicato
che “la sospensione delle prestazioni non sarà più applicata … per tutte le
esecuzioni notificate entro il 31.12.2005”. Il giudice delegato ha quindi
chiesto all’assicuratore di prendere posizione in merito a precisi quesiti con
il seguente scritto:
" Vogliate, a strettissimo giro di posta, comunicarmi
se:
• la
sospensione delle prestazioni - per la quale avete emesso formale
decisione
e decisione su opposizione - è formalmente revocata;
• intendete
o meno emanare una formale decisione in merito;
• se
eventuali prestazioni o diritto al rimborso maturati
dall'assicurata
nel corso della "sospensione" sono stati pagati." (Doc. VI)
che
CO 1 ha omesso di prendere posizione in maniera completa trasmettendo al
Tribunale con due scarne righe con cui ha ribadito come, alla luce della
sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni del 10 luglio 2006 K38/06,
“la nostra decisione di sospensione è stata revocata”, ciò senza emanare
una decisione formale diretta all’assicurato con copia al Tribunale come l’art.
3.
a LPrTCA imponeva;
che lo scritto di CO 1 28 agosto 2006 come pure il precedente
scritto 4 agosto 2006 (analoghi nei contenuti), non possono essere considerati
quali valide formali nuove decisioni correttamente intimate al ricorrente, cui
neppure sono stati trasmessi per conoscenza, e non adempiono – come si vedrà
ancora in corso di motivazione – i presupposti dell’art. 3 a LPrTCA. Gli
scritti 4 e 28 agosto 2006 sono stati ritenuti quali formali risposte di causa
e, per ragioni di economia di giudizio, l’ultima comunicazione della Cassa non
è stata trasmessa alla parte ricorrente per la richiesta di nuove prove alla
luce dell’esito del gravame e del gravissimo effetto della sospensione che
impone sentenza immediata;
che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
con
pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze
tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06;
K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le
decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle
Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle
prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto
dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di
assumersi gli importi rimasti impagati;
nella
prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:
"
nella versione applicabile
nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal
dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per
il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei
premi.
L'art.
90.
cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di
beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni
ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati
interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come
sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
in DTF 129 V 455 ha
stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il
pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto
dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con
l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il
giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito
dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i
pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla
compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7
[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di
compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare
premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio
assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con
la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere
il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato
dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti
nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato
rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza
concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di
determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di
procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo
ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica
esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale
l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A
ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo
tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in
conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.
12.
consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la
sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un
determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta
dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei
combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del
regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti
irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha
decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.
Il
modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso."
che
nel caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA. Infatti,
la Cassa non ha comunicato a questo Tribunale l’assenza di volontà da parte
della preposta autorità cantonale (Ufficio dell'Assicurazione Malattia) di dare
seguito alla domanda di pagamento del debito maturato. CO 1 non ha indicato
l’emanazione di una decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui
sia stata rifiutata l’assunzione del debito in questione e non ha trasmesso
comunicazione dell’autorità amministrativa secondo cui non sarebbero dati i
presupposti per un intervento dello Stato per onorare i pagamenti arretrati.
L'assicuratore non ha inoltre dimostrato il rispetto dei precetti della LCAMal
in materia;
che
una sospensione in simili circostanze e tale modo di procedere non é certamente
ammissibile palesando superficialità e leggerezza inammissibili. La decisione
su opposizione (del 21 luglio 2006) data di ben dieci giorni dopo l’emanazione
della sentenza del TFA 38/06 nota all’assicuratore. CO 1 non ha reagito
spontaneamente revocando il provvedimento qui impugnato alla luce dell’esito di
quel gravame (K 38/06), non lo ha fatto neppure formalmente appena vistosi
notificare il ricorso 27 luglio dei ricorrenti. A fronte dell’ordinanza con cui
veniva assegnato il termine per la risposta di causa CO 1 ha comunicato lo
scritto 4 agosto 2006, considerato scarna minimalista risposta di causa/presa
di posizione di poche righe. Sia lo scritto 4 agosto che il successivo scritto
28.
agosto 2006 non possono essere ritenuti quali formali decisioni con cui è
stata revocata la decisione su opposizione impugnata, come evidenziato, tali
scritti non hanno le caratteristiche delle decisioni, non hanno la forma delle
decisioni e non sono destinati ai ricorrenti ma solo al Tribunale;
che alla luce di quanto precede, nel merito, il ricorso va
pienamente accolto a fronte delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché
delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc.
36.2005
, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA
del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006
nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005
, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA
del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006
nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S.,
inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186,
STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21
febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella
causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.
36.2005
, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA
del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006
nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc.
36.2006
, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), ciò
senza che sia necessario trasmettere alla parte ricorrente lo scritto 28 luglio
2006.
che nulla di concreto contiene quale risposta di causa per eventualmente
postulare l’acquisizione di nuove prove, questo per la necessità di emanare in
tempi decisamente contenuti una sentenza alla luce della gravità della
situazione. Con la sua “risposta di causa” 4 e 28 agosto 2006 la stessa CO 1 ammette
che sia doveroso l’annullamento della decisione impugnata. I presupposti per
sospendere gli assicurati non erano dati e non sussistevano, CO 1 non li ha
dimostrati adeguatamente a fronte della giurisprudenza di questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni confermata dal Tribunale Federale delle
Assicurazioni come indicato in precedenza. La decisione impugnata va quindi
annullata poiché non può qui essere ritenuto che gli scritti 4 e 28 agosto 2006
costituiscano una “nuova decisione” con cui il provvedimento impugnato è stato
revocato, infatti tale scritti sono scarni, incompleti, insufficientemente
motivati, non indicano i rimedi e non sono stati intimati a chi ricorre;
che
va qui ancora evidenziato come il TFA, nel confermare le sentenze di questo
Tribunale più sopra evocate, ha rilevato che “l'atteggiamento della
cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale,
nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa
correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle
necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del
legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli
assicurati una copertura di principio esente da lacune” ed ha tutelato la
decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le
tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di
persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi
finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se
sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto;
che
in particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa G., K 41/06, il
TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di
un importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e
di fr. 1'600 di ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato da un legale
(conferma della STCA del 28 febbraio 2006; cfr. anche STFA del 26 luglio 2006
nella causa W., K 36/06);
che
in concreto, per lo stesso motivo, si giustifica il carico di una tassa
di giustizia di fr. 700.-- e di spese processuali cifrate in fr. 200.--, e –
alla luce dell’intervento di __________ per la formulazione del gravame ed la
rappresentanza dei ricorrenti nella fase precedente – si giustifica il
riconoscimento di ripetibili cifrate in Fr. 1'600.-- come in altre analoghe
cause ben note all’assicuratore;
che
copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é accolto.
La
decisione impugnata è annullata. E’ ordinato all’assicuratore di ripristinare,
con effetto retroattivo all’adozione del provvedimento, la copertura
assicurativa obbligatoria in favore dei ricorrenti.
2.
- La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese processuali fissate in CHF 200.--
sono poste a carico di CO 1, che verserà inoltre ai signori RI 1 e RI 2, e per
essi alla __________, __________, l’importo di CHF 1'600.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili di questa sede.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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