36.2006.153
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15 febbraio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2006.153
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Mancato pagamento di premi LAMal.Moglie responsabile solidale dei premi non pagati dal marito.Importante è accertare la comunione domestica quando maturano i premi reclamati.Il regime della separazione dei beni non inficia la responsabilità solidale della moglie.I debiti concernono bisogni correnti.
CONVIVENTI
DEBITORE SOLIDALE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
SEPARAZIONE DEI BENI
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 166 cpv. 3 CC
art. 61 LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 90 cpv. 3 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.153
TB
Lugano
15 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio
2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Dal
1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2005 (docc. 1 e 2) __________ è stato affiliato
presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
L’assicurato non ha
pagato i premi da ottobre 2003 a dicembre 2005 compresi, oltre alle spese di
richiamo e di diffida, per uno scoperto totale pari a Fr. 9'899,35 (docc. 3-6). Non ottenendo il
pagamento richiesto dei premi LAMal da gennaio a settembre 2003, la Cassa malati
ha avviato tre procedure esecutive __________, sfociate il 27 aprile 2004 (docc.
7 e 7a) ed il 3 maggio 2004 (doc. 8) in tre attestati di carenza beni.
B. Con
decisione del 26 aprile 2006 (doc. 10), ritrasmessa alla destinataria il 16
maggio 2006, CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di saldare il
debito del marito versando entro trenta giorni la somma di Fr. 9'899,35.
Con decisione su
opposizione del 26 luglio 2006 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata (doc. 12), la quale il 4 agosto
seguente (doc. I) si è rivolta al TCA mediante ricorso contestando di dovere alcunché all'assicurazione malattia del marito. La
ricorrente, casalinga, ha soprattutto evidenziato la sua impossibilità di fare
fronte a questi debiti, non avendone la disponibilità economica.
C. Nella
risposta del 22 settembre 2006 (doc. V) la Cassa ha proposto la reiezione del
ricorso, comprovando il proprio credito a mezzo di tutti i richiami e le
diffide inviati al marito della ricorrente per i premi LAMal dal 2003 al 2005 (doc.
6).
L'insorgente non ha prodotto nuove prove (doc. VI).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,
graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
L'art. 90 OAMal
prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se,
nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve
promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
3. Nel
caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, ha chiesto
alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 9'899,35. Questa somma è composta del credito
in capitale dei premi mensili LAMal per il periodo da ottobre 2003 a dicembre
2005 compresi (Fr. 309.- al mese nel 2003, Fr. 336,80 nel 2004 e Fr. 357,10 per
Fatti
i premi del 2005), come pure delle spese di richiamo (Fr. 5.-) e di diffida
(Fr. 40.-) che si sono aggiunte di volta in volta al credito vantato.
La restante somma è
relativa alle spese attinenti ai precetti esecutivi fatti spiccare nei
confronti del marito per i premi da ottobre a dicembre 2003 (Fr. 90.-) e per
quelli da gennaio a marzo 2004 (Fr. 110.-).
Il calcolo dei premi
formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente.
Quest'ultima non ha nemmeno
messo in discussione il calcolo delle spese esecutive accollate dalla Cassa
malati. Soprattutto, né l'affiliazione
del marito a CO 1 né la convivenza dei coniugi durante il periodo in
discussione (ottobre 2003-dicembre 2005) sono state impugnate dall'insorgente. Quest'ultima fa unicamente valere di non avere i mezzi necessari per far
fronte alle richieste della Cassa malati convenuta. Nello scritto del 27
ottobre 2005 (doc. 2) ella aveva inoltre sollevato l'argomentazione secondo cui ogni coniuge risponde dei propri debiti e
ciò a maggior ragione se vige il regime della separazione dei beni, come nel
loro caso.
4. Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica di
questa tematica va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui
tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
Considerandi
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung,
in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il
cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit.,
pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla
luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per
i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto
(DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag.
83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente
dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti
di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.
166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119.
V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il
corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.
149).".
5.
Vista
la giurisprudenza che precede, siccome è ininfluente la situazione dei coniugi
al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1999), occorre per
contro esaminare soltanto se fra loro v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i
premi reclamati dalla Cassa malati (dall'ottobre 2003 al dicembre 2005).
La Cassa malati CO 1
ha accertato che il 4 novembre 2002 i coniugi hanno contratto matrimonio e da
allora abitano in comunione a __________ (doc. 9).
La ricorrente, dal
canto suo, non ha contestato questa conclusione, perciò non occorre procedere
ad ulteriore verifica. Ella si è limitata ad affermare che "i debiti di
mio marito relativi al mancato pagamento dei premi in relazione al contratto di
assicurazione stipulato con la vostra compagnia, debbano essere considerati
quali debiti personali, per i quali è esclusivamente responsabile il mio
consorte." (doc. 2). A suo dire, non si tratterebbe di debiti concernenti
l'economia domestica, per i
quali, invece, vigerebbe il principio della responsabilità solidale tra i
coniugi.
Come appena esposto, questa tesi della
ricorrente è errata. I debiti derivanti dal contratto d'assicurazione malattia
obbligatoria concernono i bisogni correnti della coppia, quindi toccano
entrambi i coniugi anche se i premi LAMal e/o le partecipazioni rimaste
impagate si riferiscono ad uno solo di essi.
Inoltre, gli elementi apportati
dall'assicuratore indicano chiaramente ed incontestabilmente che al momento
della maturazione dei premi reclamati la ricorrente conviveva con il coniuge.
Pertanto, è quindi indubbio che siano dati gli elementi
necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei debiti
LAMal del marito.
E ciò, indipendentemente
dalla circostanza che i coniugi abbiano adottato il regime matrimoniale della
separazione dei beni: RI 1 deve ugualmente sopperire al mancato pagamento da
parte del consorte della somma richiesta dall'assicuratore malattia.
Anche la
giustificazione delle difficoltà finanziarie non è sufficiente per evitare di
doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti
dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Alla luce di tutto quanto esposto, il
ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere
confermata. La ricorrente va pertanto astretta al pagamento della somma di Fr. 9'899,35
come alla decisione impugnata.
6.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere
determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
T
erzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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