Lexipedia

Decisione

36.2006.153

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i premi del 2005), come pure delle spese di richiamo (Fr. 5.-) e di diffida

(Fr. 40.-) che si sono aggiunte di volta in volta al credito vantato.

La restante somma è

relativa alle spese attinenti ai precetti esecutivi fatti spiccare nei

confronti del marito per i premi da ottobre a dicembre 2003 (Fr. 90.-) e per

quelli da gennaio a marzo 2004 (Fr. 110.-).

Il calcolo dei premi

formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente.

Quest'ultima non ha nemmeno

messo in discussione il calcolo delle spese esecutive accollate dalla Cassa

malati. Soprattutto, né l'affiliazione

del marito a CO 1 né la convivenza dei coniugi durante il periodo in

discussione (ottobre 2003-dicembre 2005) sono state impugnate dall'insorgente. Quest'ultima fa unicamente valere di non avere i mezzi necessari per far

fronte alle richieste della Cassa malati convenuta. Nello scritto del 27

ottobre 2005 (doc. 2) ella aveva inoltre sollevato l'argomentazione secondo cui ogni coniuge risponde dei propri debiti e

ciò a maggior ragione se vige il regime della separazione dei beni, come nel

loro caso.

4. Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica di

questa tematica va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui

tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

Considerandi

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo

riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung,

in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il

cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte

dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit.,

pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla

luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per

i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto

(DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag.

83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente

dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti

di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.

166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119.

V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.

149).".

5.

Vista

la giurisprudenza che precede, siccome è ininfluente la situazione dei coniugi

al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1999), occorre per

contro esaminare soltanto se fra loro v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i

premi reclamati dalla Cassa malati (dall'ottobre 2003 al dicembre 2005).

La Cassa malati CO 1

ha accertato che il 4 novembre 2002 i coniugi hanno contratto matrimonio e da

allora abitano in comunione a __________ (doc. 9).

La ricorrente, dal

canto suo, non ha contestato questa conclusione, perciò non occorre procedere

ad ulteriore verifica. Ella si è limitata ad affermare che "i debiti di

mio marito relativi al mancato pagamento dei premi in relazione al contratto di

assicurazione stipulato con la vostra compagnia, debbano essere considerati

quali debiti personali, per i quali è esclusivamente responsabile il mio

consorte." (doc. 2). A suo dire, non si tratterebbe di debiti concernenti

l'economia domestica, per i

quali, invece, vigerebbe il principio della responsabilità solidale tra i

coniugi.

Come appena esposto, questa tesi della

ricorrente è errata. I debiti derivanti dal contratto d'assicurazione malattia

obbligatoria concernono i bisogni correnti della coppia, quindi toccano

entrambi i coniugi anche se i premi LAMal e/o le partecipazioni rimaste

impagate si riferiscono ad uno solo di essi.

Inoltre, gli elementi apportati

dall'assicuratore indicano chiaramente ed incontestabilmente che al momento

della maturazione dei premi reclamati la ricorrente conviveva con il coniuge.

Pertanto, è quindi indubbio che siano dati gli elementi

necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei debiti

LAMal del marito.

E ciò, indipendentemente

dalla circostanza che i coniugi abbiano adottato il regime matrimoniale della

separazione dei beni: RI 1 deve ugualmente sopperire al mancato pagamento da

parte del consorte della somma richiesta dall'assicuratore malattia.

Anche la

giustificazione delle difficoltà finanziarie non è sufficiente per evitare di

doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti

dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Alla luce di tutto quanto esposto, il

ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere

confermata. La ricorrente va pertanto astretta al pagamento della somma di Fr. 9'899,35

come alla decisione impugnata.

6.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere

determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

T

erzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster