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Decisione

36.2006.154

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base.

9 gennaio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del

2005 (doc. 1). Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il

termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti

l’insorgente si è trasferito in Ticino nel corso del 2004 ed avrebbe pertanto

dovuto inoltrare la richiesta nell’anno del cambiamento del domicilio (cfr. art.

45 cpv. 1 lett. c Reg. LCAMal).

Se

non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione atta a stabilire il

reddito conseguito, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il

formulario, indicando che i documenti necessari sarebbero stati inviati in un

secondo tempo (cfr. STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc.

36.2005.211).

Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136). Analogamente, nella misura in cui il ricorrente

si trasferisce in Ticino nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato è

tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45 cpv.

1 lett. c Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente doveva pertanto chiedere di poter beneficiare del sussidio

in precedenza.

6. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

7. In

concreto l’insorgente sostiene di non avere inoltrato in tempo la richiesta di

sussidio poiché l’assicuratore gli avrebbe fornito indicazioni errate, nel

senso che il formulario per la richiesta del sussidio gli sarebbe stato

trasmesso direttamente dall’UAM. Il ricorrente ha evinto l’informazione da una

rivista della Cassa malati (doc. B1).

Secondo la giurisprudenza di regola

un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

Considerandi

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223,

no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66

consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, dalla

documentazione allegata, emerge che in un opuscolo dell’assicuratore, a

proposito della modalità di richiesta dei sussidi, per il Canton Ticino figurava

l’indicazione che “dazu stellen etliche Kantone den Versicherten das

Anmeldeformular automatisch zu.” (doc. B1). Questa informazione di per sé

non è errata, nella misura in cui, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai

potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (cfr. art. 44 Reg.

LCAMal).

Tuttavia

ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione

determinante dell’assicurato, ciò che in concreto, nell’anno del trasferimento

in Ticino dell’insorgente, non era verosimilmente il caso.

Inoltre,

a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003

(inc. 36.2002.119), in un caso relativo a due coniugi che avevano fatto valere

di aver ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha

affermato:

“2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare

che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la

buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo

competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta:

l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai

funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente,

dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero

l’autorità cantonale.

Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in

Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche

dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria

a tutti coloro che risiedono in Svizzera.

Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza

del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi

avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era

l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia

non ha nessun potere decisionale.

Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di

sussidio all'autorità competente.”

Infine

il mancato invio del formulario al potenziale beneficiario non è comunque un

motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.

Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112), il TCA ha

respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto

direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In

proposito, il Tribunale cantonale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare

un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la

sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui

è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli

impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le

cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)."

(sottolineature del redattore).

In concreto, alla luce di quanto

sopra esposto, le condizioni per la tutela della buona fede non sono adempiute.

A

giusta ragione la Cassa ha considerato tardivo l’inoltro della richiesta di

sussidio per il 2004.

Pur

comprendendo la difficile situazione economica nella quale si trova il ricorrente,

questo Tribunale, sulla base delle norme applicabili al caso di specie, deve

respingere il ricorso.

8.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore

la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile

in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai

procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in

vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione

impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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