36.2006.154
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base.
9 gennaio 2007Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2006.154
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.154
cs
Lugano
9 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto (recte: 7
agosto) 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 luglio 2006
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, il 7 agosto 2005 (doc. 1), la concessione del sussidio per il
pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per
l’anno 2004.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 12
maggio 2006 (doc. 2), rispettivamente decisione su reclamo del 7 luglio 2006
(doc. 4), poiché il formulario per la concessione del sussidio è stato
inoltrato tardivamente.
C. Con
ricorso datato 5 agosto 2006, completato su ingiunzione del Giudice delegato
del TCA il 7 settembre 2006, RI 1 ha contestato la predetta decisione indicando
di aver traslocato nel mese di agosto 2004 dal Canton __________ a __________ e
di aver ricevuto indicazioni, dal proprio assicuratore, secondo le quali in
Ticino il formulario per la richiesta del sussidio viene trasmesso direttamente
ai beneficiari (doc. V).
D. Con
osservazioni 12 ottobre 2006 l’amministrazione propone di respingere il ricorso
(doc. VII).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2004 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche all’anno precedente. Quindi anche per il
2004 l’Esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento
del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti
di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF
55'000.— (cfr. DE 12 novembre 2003 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2004).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino
in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art.
40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento
determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della
stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28
LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in
via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa. In casu si applica la precedente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
5. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del
2005 (doc. 1). Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il
termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal.
Infatti
l’insorgente si è trasferito in Ticino nel corso del 2004 ed avrebbe pertanto
dovuto inoltrare la richiesta nell’anno del cambiamento del domicilio (cfr. art.
45 cpv. 1 lett. c Reg. LCAMal).
Se
non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione atta a stabilire il
reddito conseguito, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il
formulario, indicando che i documenti necessari sarebbero stati inviati in un
secondo tempo (cfr. STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc.
36.2005.211).
Il
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,
nella causa R., 36.2005.136). Analogamente, nella misura in cui il ricorrente
si trasferisce in Ticino nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato è
tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45 cpv.
1 lett. c Reg. LCAMal).
In
concreto l’insorgente doveva pertanto chiedere di poter beneficiare del sussidio
in precedenza.
6. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
7. In
concreto l’insorgente sostiene di non avere inoltrato in tempo la richiesta di
sussidio poiché l’assicuratore gli avrebbe fornito indicazioni errate, nel
senso che il formulario per la richiesta del sussidio gli sarebbe stato
trasmesso direttamente dall’UAM. Il ricorrente ha evinto l’informazione da una
rivista della Cassa malati (doc. B1).
Secondo la giurisprudenza di regola
un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
Considerandi
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223,
no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66
consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto, dalla
documentazione allegata, emerge che in un opuscolo dell’assicuratore, a
proposito della modalità di richiesta dei sussidi, per il Canton Ticino figurava
l’indicazione che “dazu stellen etliche Kantone den Versicherten das
Anmeldeformular automatisch zu.” (doc. B1). Questa informazione di per sé
non è errata, nella misura in cui, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai
potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (cfr. art. 44 Reg.
LCAMal).
Tuttavia
ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione
determinante dell’assicurato, ciò che in concreto, nell’anno del trasferimento
in Ticino dell’insorgente, non era verosimilmente il caso.
Inoltre,
a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003
(inc. 36.2002.119), in un caso relativo a due coniugi che avevano fatto valere
di aver ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha
affermato:
“2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare
che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la
buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo
competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta:
l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai
funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente,
dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero
l’autorità cantonale.
Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in
Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche
dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria
a tutti coloro che risiedono in Svizzera.
Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza
del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi
avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era
l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia
non ha nessun potere decisionale.
Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di
sussidio all'autorità competente.”
Infine
il mancato invio del formulario al potenziale beneficiario non è comunque un
motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.
Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112), il TCA ha
respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto
direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In
proposito, il Tribunale cantonale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali
interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare
un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la
sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui
è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli
impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le
cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)."
(sottolineature del redattore).
In concreto, alla luce di quanto
sopra esposto, le condizioni per la tutela della buona fede non sono adempiute.
A
giusta ragione la Cassa ha considerato tardivo l’inoltro della richiesta di
sussidio per il 2004.
Pur
comprendendo la difficile situazione economica nella quale si trova il ricorrente,
questo Tribunale, sulla base delle norme applicabili al caso di specie, deve
respingere il ricorso.
8.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore
la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile
in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai
procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in
vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione
impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto
internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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