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Decisione

36.2006.155

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Reclamo tardivo.

9 gennaio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del

22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale

federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che

la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata

con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e

che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP

1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la

giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la

tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio

sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare

valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio

figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio

2005, inc. 36.2005.3 e 4).

6. In

concreto, alla luce della sopra citata giurisprudenza e delle ammissioni del

ricorrente, a giusta ragione l’UAM ha dichiarato tardivo il reclamo del 25

marzo 2006 contro la decisione del 30 settembre 2005. Infatti l’interessato,

che riconosce di aver ricevuto una decisione (cfr. doc. 2), seppur senza

indicarne la data, ha pure ammesso di averla impugnata senza tuttavia aver

tenuto una copia del reclamo e senza aver spedito il reclamo per raccomandata

(“Den darauf erfolgten negativen Bescheid fochte ich zwar fristgerecht an, jedoch

naiverweise nicht eingeschrieben und auch ohne Kopie angefertigt zu haben”,

doc. 2). In queste condizioni, non avendo l’insorgente comprovato l’invio del

reclamo entro il termine di 30 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 76

LCAMal, lo scritto del 25 marzo 2006, da intendere quale reclamo, va dichiarato

tardivo.

Del

resto tale scritto nemmeno poteva essere ritenuto quale domanda di revisione ai

sensi dell’art. 48 Reg.LCAMal, secondo cui gli assicurati possono presentare in

ogni momento un’istanza di revisione del sussidio a seguito dell’emissione di

una tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento oppure per le

situazioni di cui all’art. 67 Reg.LCAMal, segnatamente il decesso del coniuge,

matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, persone

sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-- secondo

il biennio fiscale determinante, persone al beneficio di prestazioni ai sensi

della legge sull’assistenza sociale, cessazione definitiva dell’attività

lucrativa a causa di pensionamento o invalidità, cessazione temporanea di

attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale,

diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili.

In

Considerandi

effetti il ricorrente nell’atto del 25 marzo 2006 non ha in alcun modo fatto

valere che nel corso dell’anno si sarebbe verificata una delle condizioni per

richiedere la revisione del rifiuto di concedergli il sussidio per il 2005.

Di

conseguenza, trattandosi di un reclamo contro la decisione formale del 30

settembre 2005, lo stesso andava interposto all’UAM entro 30 giorni dalla

notificazione del citato provvedimento ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal.

A titolo abbondanziale va in ogni caso evidenziato che le considerazioni

esposte da questa Corte nella sentenza emessa in data odierna relativa alla

conferma del rifiuto di concedere all’assicurato i sussidi della cassa malati

per il 2004 (cfr. inc. 36.2006.154), valgono mutatis mutandis anche per quanto

attiene al diniego dei sussidi per l’anno 2005.

Per cui, anche se il reclamo fosse stato tempestivo, il sussidio non andava

comunque accordato, poiché la richiesta doveva essere presentata in precedenza,

ossia entro la fine del 2004 (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal e inc.

36.2006

).

7.

Infine,

l’insorgente afferma che “questo confusione è anche dovuta al fatto che non

ho potuto sempre esprimermi nella mia lingua madre e anche dall’altre parte non

sempre ho trovato una persona disponibile a parlare in tedesco.” (doc. IX).

A questo

proposito va rammentato che in DTF 128 V 34, a proposito della territorialità

della lingua (art. 70 cpv. 2 Cost.), il TFA ha affermato:

“aa) D'après la jurisprudence rendue sous

l'empire de la Constitution de 1874, la liberté de la langue faisait partie des

libertés non écrites de la Constitution fédérale. Elle garantit l'usage de la

langue maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son choix.

Lorsque cette langue est en même temps une langue nationale, son emploi était

en outre protégé par l'art.

116.

al. 1 aCst. Dans les

rapports avec les autorités toutefois,

la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières

(par exemple les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a CEDH), il n'existe en

principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que

la langue officielle. Celle-ci

est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond

normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces

principes ont été formalisés dans la Constitution de 1999, notamment aux art.

18.

et 70 (sur ces divers points: ATF 127 V 225 consid. 3b/aa et les références citées).

bb) Le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que

les parties doivent s'adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la

langue officielle du canton (ATF 108 V 208; RDAT 1993 II no 78 p. 215; MARCO

BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.],

Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 ch. 39; en ce qui concerne la procédure

administrative dans le domaine de l'assurance-invalidité: STÉPHANE BLANC, La procédure

administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 125 sv.). Selon

la jurisprudence, dans les relations avec ses autorités, les cantons peuvent

imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction

des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l'une des langues

officielles de la Confédération (SJ 1998 p. 312 consid. 3 et les références).”

Per

cui nel caso di specie l’insorgente non può lamentarsi di non aver trovato

interlocutori con i quali parlare nella sua lingua madre. Inoltre, va comunque

evidenziato come le asserite difficoltà linguistiche non hanno

impedito all’insorgente di inoltrare le domande di sussidio per il 2004 e per

il 2005, di rispondere alle richieste dell’amministrazione in ambito di

accertamento dei redditi (cfr. allegati al doc. 1), di inoltrare, a suo dire,

un reclamo (cfr. doc. 2), di rivolgersi, con uno scritto in tedesco, ad un

funzionario del Cantone e di impugnare la decisione litigiosa al TCA.

In questo

senso le difficoltà linguistiche non sono state di impedimento per la

salvaguardia dei suoi diritti.

La

decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

8.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005

(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova

legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la

sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la

decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale

(cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur

le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351

segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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