36.2006.156
Denegata e ritardata giustizia. La Cassa malati è rimasta inattiva, non ha emanato la decisione su opposizione. Rifusione delle spese sopportate dalla ricorrente.
13 ottobre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2006.156
Data decisione, Autorità:
13.10.2006, TCA
Titolo:
Denegata e ritardata giustizia. La Cassa malati è rimasta inattiva, non ha emanato la decisione su opposizione. Rifusione delle spese sopportate dalla ricorrente.
DENEGATA GIUSTIZIA
PAGAMENTO
PREMIO
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 2 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. a LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.156
TB
Lugano
13 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2006 di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
in
fatto
ritenuto che
RI 1, nata nel 1984,
si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso per
denegata giustizia del 24 aprile 2006 lamentando il blocco delle prestazioni
eseguito dall'assicuratore per "fatture
scoperte risalenti al 2001 circa", epoca in cui
era ancora minorenne,
RI 1 sostiene come il
debito per dette fatturazioni (premi + partecipazioni ai costi) sarebbe a
carico dei suoi genitori e non a suo, anche se ora è maggiorenne,
prima di inoltrare
questo ricorso, l'assicurata
avrebbe chiesto a CO 1 la trasmissione delle fatture, richiesta che sarebbe
stata rifiutata dall'assicuratore,
il 12 gennaio 2006 la
Cassa malati ha comunicato alla ricorrente il blocco delle prestazioni, senza
neppure specificare l'entità del preteso debito e la sua natura,
il 23 gennaio 2006
(doc. 6) l'assicurata ha
chiesto di ripristinare la copertura assicurativa – riattivata con scritto del
13 marzo 2006 (doc. 7) e, implicitamente, di emanare una decisione formale,
il 16 marzo 2006 (doc.
11) l'assicurata ha ribadito quanto
esposto nel precedente scritto del 23 gennaio 2006 (doc. 6),
con scritto del 21
marzo successivo (doc. 12) la Cassa malati ha comunicato all'assicurata il dettaglio dei
"suoi" arretrati di premi e di partecipazioni relativi al secondo
semestre del 2000 ed ai mesi di aprile e maggio 2004, invitandola a farvi
fronte con il versamento di Fr. 962,20,
RI 1, come detto, il
24 aprile 2006 (doc. 13) ha inoltrato ricorso al TCA per denegata giustizia (Inc. n. 36.2006.92), sfociato il 22 maggio
2006 (doc. 15) un decreto di stralcio della causa a seguito dell'emissione, da parte della Cassa malati,
della decisione formale del 17 maggio 2006 (doc. 13.1) con cui essa ha posto in
compensazione l'importo
arretrato di Fr. 962,20 con le prestazioni dovute all'assicurata ed ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione di quest'ultima,
il 7 giugno 2006 (doc.
A) l'assicurata ha formulato
opposizione contro questa decisione formale,
l'8 agosto 2006 (doc. I) RI 1 si è nuovamente
rivolta al TCA lamentando una
situazione di denegata giustizia da parte della sua Cassa malati per non avere
ancora ottenuto una decisione su opposizione né il rimborso di Fr. 100.- per le
spese vive sopportate in occasione della precedente procedura attribuitole da
questo Tribunale con il citato decreto di stralcio,
la Cassa malati ha
risposto di aver versato il 7 luglio 2006 l'importo di Fr. 100.- sul conto bancario dell'assicurata e di voler respingere la censura di denegata giustizia,
siccome "un termine di due mesi non può ancora essere considerato come
eccessivo nel caso in questione", dato che esso pone questioni
giuridiche di una certa complessità visto il passaggio alla maggiore età dell'assicurata (doc. III),
con scritto del 21
agosto 2006 (doc. IV) indirizzato alla Cassa malati, il Giudice delegato del TCA ha rilevato che "i problemi
giuridici cui accennate erano noti a CO 1 sin dal momento in cui avete bloccato
le prestazioni ad RI 1.",
a seguito dell'ulteriore comunicazione del 25 settembre
2006 (doc. V) del Giudice delegato, la Cassa malati ha comprovato l'avvenuto versamento di Fr. 100.- relativo
al rimborso spese della precedente procedura ed ha precisato di non avere
ancora emesso una decisione su opposizione (doc. VI),
in
diritto
considerato che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),
perciò il TCA può decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00),
il tema sollevato con
il ricorso in discussione è quello della denegata giustizia,
giusta l’art. 56 cpv.
1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,
secondo l'art. 56 cpv.
Considerandi
2.
LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per
denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag.
560). Con l’entrata in vigore della LPGA, spetta dunque al competente Tribunale
cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per
denegata/ritardata giustizia (Kieser,
op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 seg.; STFA inedita del 23 ottobre 2003 nella
causa D., consid. 3, I 387/03),
va inoltre rammentato
che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art.
49.
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate,
l'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici,
secondo il TFA, vi è diniego
di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser,
op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è
diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo
pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare
adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.
4c, DTF 103 V 195 consid. 3c),
nel giudicare
l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150.
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il principio secondo
cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n.
509),
dottrina e
giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali),
da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla misura chiesta
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240;
cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel caso concreto, l’assicuratore ha
confermato che, al 29 settembre 2006, non aveva ancora emanato una decisione su
opposizione, sebbene il ricorso per denegata giustizia fosse stato introdotto
dall'assicurata l'8 agosto 2006,
dopo quasi due mesi dalla formulazione
del ricorso al TCA ed a quasi quattro mesi dall'introduzione dell'opposizione
alla decisione formale del 17 maggio 2006 volta alla compensazione dei premi impagati
con le prestazioni dovute all'assicurata, la Cassa malati è quindi rimasta
inattiva, non rendendo la decisione su opposizione di sua competenza che l'opponente
le aveva chiesto di emanare e che perfino questa Camera le aveva suggerito di emettere
alla luce del tempo trascorso (da gennaio),
se si considera che la
comunicazione iniziale con cui CO 1 ha sospeso le prestazioni nei confronti
della ricorrente data del 12 gennaio 2006 e che al 29 settembre 2006 l'intera questione assicurativa riguardante l'assicurata non era ancora stata definitivamente
risolta, tenuto soprattutto conto della natura della controversia, va
ammesso che la Cassa malati ha accumulato un grave ed ingiustificato ritardo
nell'emanare la sua decisione su opposizione, commettendo un diniego di
giustizia,
se, d'un canto, la copertura assicurativa della
ricorrente è stata apparentemente ripristinata con scritto del 13 marzo 2006, d'altro canto il TCA evidenzia che, sempre al
29.
settembre 2006, rimaneva ancora in sospeso la questione della compensazione delle prestazioni spettanti all'assicurata con i
premi scaduti ancora apparentemente dovuti da quest'ultima alla Cassa malati
(Fr. 962,20),
tuttavia, questa tematica
era già stata allora sollevata proprio contestualmente al citato scritto del 13
marzo 2006, ma a questo proposito CO 1 non ha ancora preso una posizione
definitiva,
il perdurare di una situazione incerta
da gennaio a settembre 2006, sebbene la questione non appaia di difficile
risoluzione giuridica (CO 1 conosce la sentenza in RAMI 2003 KV 234 pag. 7 del
22.
ottobre 2002 in re B., K 102/00 implicitamente confermata nella recente K
36/06 del 26 luglio 2006) – nonostante il dire della Cassa malati –, non
giustifica dunque la passività della medesima di fronte alle numerose
insistenze dell'assicurata di regolare la questione assicurativa,
l'insieme di queste circostanze configura
indubbiamente una situazione di diniego di giustizia nei confronti della
ricorrente, soprattutto alla luce della precedente sentenza di questa stessa Camera
che già aveva evidenziato l'ingiustificata dilatazione temporale dell'intera
controversia da parte della Cassa malati,
alla luce di quanto precede, in
accoglimento del ricorso di RI 1, anche in questo caso si giustifica, come statuito
nel precedente giudizio del 22 maggio 2006, di concedere alla ricorrente un
importo di Fr. 200.- per spese vive cagionate inutilmente dall'inagire di CO 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
2. Non
si percepiscono tasse di giustizia né spese, poste a carico dello Stato. CO 1
rifonde alla ricorrente Fr. 200.- per spese vive.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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