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Decisione

36.2006.156

Denegata e ritardata giustizia. La Cassa malati è rimasta inattiva, non ha emanato la decisione su opposizione. Rifusione delle spese sopportate dalla ricorrente.

13 ottobre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00),

il tema sollevato con

il ricorso in discussione è quello della denegata giustizia,

giusta l’art. 56 cpv.

1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,

secondo l'art. 56 cpv.

Considerandi

2.

LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per

denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag.

560). Con l’entrata in vigore della LPGA, spetta dunque al competente Tribunale

cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per

denegata/ritardata giustizia (Kieser,

op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 seg.; STFA inedita del 23 ottobre 2003 nella

causa D., consid. 3, I 387/03),

va inoltre rammentato

che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art.

49.

LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate,

l'art. 52 cpv. 2 LPGA

stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici,

secondo il TFA, vi è diniego

di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser,

op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è

diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo

pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare

adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre

circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid.

4c, DTF 103 V 195 consid. 3c),

nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150.

p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),

il principio secondo

cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (art. 61 lett. a LPGA) è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n.

509),

dottrina e

giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali),

da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla misura chiesta

(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240;

cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

nel caso concreto, l’assicuratore ha

confermato che, al 29 settembre 2006, non aveva ancora emanato una decisione su

opposizione, sebbene il ricorso per denegata giustizia fosse stato introdotto

dall'assicurata l'8 agosto 2006,

dopo quasi due mesi dalla formulazione

del ricorso al TCA ed a quasi quattro mesi dall'introduzione dell'opposizione

alla decisione formale del 17 maggio 2006 volta alla compensazione dei premi impagati

con le prestazioni dovute all'assicurata, la Cassa malati è quindi rimasta

inattiva, non rendendo la decisione su opposizione di sua competenza che l'opponente

le aveva chiesto di emanare e che perfino questa Camera le aveva suggerito di emettere

alla luce del tempo trascorso (da gennaio),

se si considera che la

comunicazione iniziale con cui CO 1 ha sospeso le prestazioni nei confronti

della ricorrente data del 12 gennaio 2006 e che al 29 settembre 2006 l'intera questione assicurativa riguardante l'assicurata non era ancora stata definitivamente

risolta, tenuto soprattutto conto della natura della controversia, va

ammesso che la Cassa malati ha accumulato un grave ed ingiustificato ritardo

nell'emanare la sua decisione su opposizione, commettendo un diniego di

giustizia,

se, d'un canto, la copertura assicurativa della

ricorrente è stata apparentemente ripristinata con scritto del 13 marzo 2006, d'altro canto il TCA evidenzia che, sempre al

29.

settembre 2006, rimaneva ancora in sospeso la questione della compensazione delle prestazioni spettanti all'assicurata con i

premi scaduti ancora apparentemente dovuti da quest'ultima alla Cassa malati

(Fr. 962,20),

tuttavia, questa tematica

era già stata allora sollevata proprio contestualmente al citato scritto del 13

marzo 2006, ma a questo proposito CO 1 non ha ancora preso una posizione

definitiva,

il perdurare di una situazione incerta

da gennaio a settembre 2006, sebbene la questione non appaia di difficile

risoluzione giuridica (CO 1 conosce la sentenza in RAMI 2003 KV 234 pag. 7 del

22.

ottobre 2002 in re B., K 102/00 implicitamente confermata nella recente K

36/06 del 26 luglio 2006) – nonostante il dire della Cassa malati –, non

giustifica dunque la passività della medesima di fronte alle numerose

insistenze dell'assicurata di regolare la questione assicurativa,

l'insieme di queste circostanze configura

indubbiamente una situazione di diniego di giustizia nei confronti della

ricorrente, soprattutto alla luce della precedente sentenza di questa stessa Camera

che già aveva evidenziato l'ingiustificata dilatazione temporale dell'intera

controversia da parte della Cassa malati,

alla luce di quanto precede, in

accoglimento del ricorso di RI 1, anche in questo caso si giustifica, come statuito

nel precedente giudizio del 22 maggio 2006, di concedere alla ricorrente un

importo di Fr. 200.- per spese vive cagionate inutilmente dall'inagire di CO 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

2. Non

si percepiscono tasse di giustizia né spese, poste a carico dello Stato. CO 1

rifonde alla ricorrente Fr. 200.- per spese vive.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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