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Decisione

36.2006.157

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base.

5 ottobre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

7. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il

formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2003.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della

ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno

di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Come

rammenta la Cassa in sede di osservazioni, in caso di un’eventuale mutazione

della condizione di reddito intervenuta nel corso del 2004 (cfr. elenco

dell’art. 67 Reg. LCAMal), la ricorrente avrebbe comunque dovuto inoltrare la

richiesta di riduzione del premio nel corso del 2004 (cfr. art. 45 cpv. 1 lett.

d Reg. LCAMal).

Se

non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione atta a stabilire

l’avvenuto mutamento, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il

formulario, indicando che i documenti necessari sarebbero stati inviati in un

secondo tempo (cfr. STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc.

36.2005.211).

Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136). Allo stesso modo, nella misura in cui la

diminuzione del reddito avviene nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato

è tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45

cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente doveva pertanto chiedere di poter beneficiare del

sussidio in precedenza.

8. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Considerandi

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

9.

In

concreto l’insorgente sostiene di non essere stata negligente e di non aver

saputo, in precedenza, della possibilità di chiedere il sussidio. Nessuna

informazione in merito le sarebbe stata data.

Va

innanzitutto rilevato che la ricorrente non sostiene di aver ottenuto

informazioni errate o di essersi rivolta ad uffici amministrativi senza

ottenere risposte in merito alle sue richieste.

Per

cui, anche un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non

può trovare conferma.

Infatti, secondo la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). Non essendoci in

concreto informazioni erronee fornite dalle autorità competenti, il principio

della buona fede non è stato violato.

Va

poi rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene

concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato

non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di

prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio

automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non

esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente

tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il

sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul

Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad

essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il

rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Va qui rammentato, in

un altro contesto, che questo Tribunale, con sentenza 3 ottobre 2005 nella

causa S. (36.2005.112), ha respinto il ricorso di un assicurato che si

lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la

richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale cantonale ha considerato

che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale

conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili

presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.

(…)." (sottolineature del redattore).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurata non può prevalersi

dell’ignoranza della legge.

Pur

comprendendo la difficile situazione economica nella quale si trova la

ricorrente, questo Tribunale, sulla base delle norme applicabili al caso di

specie, deve respingere il ricorso.

10.

La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A

seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il

10.

maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e

ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo

2006.

no. 5759 al commento sull’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di

legge citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si

riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le

contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La

commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, che ha esaminato

il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato

la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759

del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale

applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si

percepiscono tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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