36.2006.158
Istanza di revisione di una decisione negativa dell'UAM. Non sono dati i motivi di revisione. La revisione non è un succedaneo della procedura di reclamo quando non sono rispettati i termini per proce
18 ottobre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2006.158
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, TCA
Titolo:
Istanza di revisione di una decisione negativa dell'UAM. Non sono dati i motivi di revisione. La revisione non è un succedaneo della procedura di reclamo quando non sono rispettati i termini per procedere con il mezzo ordinario del reclamo.
PERSONA SOLA
REVISIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.158
TB
Lugano
18 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 giugno
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
il 22 luglio 2005 RI 1,
che a quel momento aveva appena terminato i suoi studi, ha formulato richiesta all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) d'ottenimento della riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2006,
nel formulario
l'assicurato ha indicato nel padre __________ la persona che provvedeva al suo
sostentamento,
con decisione formale
del 30 settembre 2005 (doc. A) l'UAM ha respinto questa istanza,
con scritto pervenuto
all'UAM il 29 maggio 2006 (doc.
2), l'assicurato ha comunicato
all'autorità competente che
"il mio reddito non può superare i fr. 50'000 annui come da voi ritenuto, in quanto ho terminato gli studi nel giugno
2005 e attualmente sono alla ricerca di un posto di lavoro. Nel frattempo sto
svolgendo dei lavori saltuari che mi permettono di guadagnare un massimo di 1000
fr mensili, quindi circa 12'000 fr annui.",
il 28 giugno 2006
(doc. 3) l'Ufficio
assicurazione malattia ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione dell'assicurato, confermando quindi la decisione del 30 settembre 2005 di
rifiuto del sussidio per l'anno
2006,
il 24 luglio 2006
(doc. I) l'assicurato ha
impugnato al TCA questa
decisione negativa, chiedendo di rivalutare la "nostra" (recte:
dell'UAM) decisione, "così
da poter concludere l'anno
senza dover ritrovarmi in una spiacevole situazione economica che
pregiudicherebbe il mio immediato futuro.",
attualmente il
ricorrente sta svolgendo un periodo di pratica, non retribuito, presso uno
studio di produzione televisiva,
l'assicurato evidenzia che "la mia
istanza è stata purtroppo respinta su un vostro (recte: dell'UAM) errato calcolo salariale (inoltre al
momento della vostra (recte: dell'UAM) decisione non ero presente in Ticino per potervi rispondere
puntualmente)",
dal canto suo, l'amministrazione propone la reiezione del
citato ricorso, evidenziando la non sussistenza dei presupposti necessari per
procedere alla revisione della propria decisione (doc. VI),
il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VII),
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),
perciò il TCA può decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00),
conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i CHF 20'000.-,
di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie,
l’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal,
per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato ristabilito
in CHF 50'000.-,
con l’art. 31 LCAMal,
il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del
reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)
in casi particolari:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della
loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone
sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.",
a norma dell’art. 48 RLCAMal, è data la
possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di una
decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione
intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si
verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b),
in virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
Considerandi
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.",
nella fattispecie
concreta, non è stata emessa una tassazione intermedia per l’assicurato, né si
è in presenza di un inizio di assoggettamento (art. 48 lett. a RLCAMal),
resta da analizzare se
è dato uno degli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal,
al momento dell'inoltro della richiesta di riduzione del
premio di cassa malati, il ricorrente era senza attività lucrativa, avendo
terminato gli studi il mese precedente,
nell'apposito formulario l'assicurato ha indicato che suo papà si
occupava del suo sostentamento,
con la domanda di
revisione del 29 marzo 2006 (doc. 2), l'assicurato ha evidenziato di essere alla ricerca di un posto di
lavoro e di svolgere, nel frattempo, dei lavoretti saltuari che gli permettono
di guadagnare all'incirca Fr. 1'000.- al mese, prevedendo così di
conseguire un reddito annuo di Fr. 12'000.-,
questa circostanza non
rientra in una delle ipotesi contemplate dal summenzionato art. 67 RLCAMal,
l'ipotesi della lettera m dell'art. 67 RLCAMal non viene in aiuto al
ricorrente, poiché essa concerne l'ipotesi di una diminuzione di reddito, mentre nel nostro caso si tratta
di un aumento di reddito (da nulla tenente siccome studente e poi persona senza
attività lucrativa al momento della domanda di sussidio, ad una situazione di
persona attiva professionalmente con reddito – seppure modesto),
per questo medesimo
motivo, neppure la lettera d lo soccorre nella sua istanza di revisione,
siccome con l'esercizio della
nuova attività, seppure temporanea, il reddito annuo lordo conseguito dal
ricorrente è superiore a Fr. 6'000.-,
nemmeno la motivazione
secondo cui l'UAM avrebbe
errato nel determinare il suo reddito in oltre Fr. 50'000.-
è ammissibile. In realtà nella decisione 30 settembre 2005 l'UAM ha richiamato
il limite del reddito di riferimento (paterno) e non quello del ricorrente,
l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha quindi rettamente ritenuto inapplicabile l’art.
67.
RLCAMal e, a buon diritto, ha dichiarato irricevibile la domanda di
revisione formulata dall’assicurato il 29 maggio 2006,
non è data ragione per
accogliere la richiesta del ricorrente di rivedere la decisione negativa dell'UAM emanata il 30 settembre 2005, decisione
che RI 1 poteva impugnare nei termini di legge,
a proposito di questa
decisione il TCA ribadisce che
l'interpretazione data dal
ricorrente riguardo ad un presunto errore da parte dell'UAM (e non di questo TCA) nel calcolo del suo reddito non trova fondamento,
infatti, sulla scorta
delle informazioni fornite dall'assicurato medesimo a mezzo del formulario per la richiesta della
riduzione del premio di cassa malati, l'UAM ha respinto la sua domanda di sussidio, ritenendo che i redditi del
papà superassero il limite di Fr. 50'000.- posto quale reddito di riferimento,
questo limite entra in
discussione quando si tratta di stabilire il diritto al sussidio delle persone
sole che hanno un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a
Fr. 6'000.-, i quali, dipendono
da qualcuno per il sostentamento nella loro fase di formazione,
volendo comunque
contestare questa determinazione dell'Ufficio assicurazione malattie, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 30 settembre
2005.
secondo le vie di diritto che gli erano state indicate (reclamo all'UAM e poi ricorso al TCA) e non tramite istanza di revisione,
in questo senso, l’omissione
del ricorrente nell’impugnare la decisione con cui gli è stato negato il
sussidio per il 2006 non può essere sanata mediante l'istanza qui in
discussione,
il rimedio di diritto
appariva chiaramente indicato nella decisione amministrativa che si è fondata
sulle circostanze note all’UAM e su quelle indicate dall’assicurato nella sua
istanza di sussidio,
la circostanza che, al momento dell'intimazione della decisione
negativa dell'UAM del 30 settembre 2005, il ricorrente fosse fuori Ticino, non
lo mette al riparo del mancato inoltro del reclamo,
abitando con i
genitori, l'assicurato avrebbe
infatti potuto delegare a questi ultimi l'onere di formulare tempestivo reclamo all'UAM contro la decisione di rifiuto del sussidio,
si evidenzia, infine, che
l’istanza di revisione non deve divenire un succedaneo della procedura di
reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i termini per aggravarsi contro le
decisioni amministrative da parte degli assicurati (cfr. le sentenze del TCA dell'8 ottobre 2002, Inc. n. 36.2002.77, del 31 gennaio 2003, Inc. n.
36.2002.126
e del 27 novembre 2003, Inc. n. 36.2003.84),
alla luce di quanto esposto, il ricorso
va respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è
definitiva, non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202),
non si prelevano tasse e spese alla
luce dell'applicabile legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione dell'UAM del 28 giugno 2006 che ha ritenuto irricevibile l'istanza di revisione della decisione 30
settembre 2005 relativa alla riduzione individuale dei premi dell’assicurazione
malattia per il 2006 del ricorrente è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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