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Decisione

36.2006.158

Istanza di revisione di una decisione negativa dell'UAM. Non sono dati i motivi di revisione. La revisione non è un succedaneo della procedura di reclamo quando non sono rispettati i termini per proce

18 ottobre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00),

conformemente a quanto

disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento

delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le

prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni

economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie

il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il

cui reddito non supera i CHF 20'000.-,

di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille

franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie,

l’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal,

per l'anno 2006,

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante

è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il

limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e

1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato ristabilito

in CHF 50'000.-,

con l’art. 31 LCAMal,

il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in

maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del

reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)

in casi particolari:

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della

loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c) delle persone

sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-

secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.",

a norma dell’art. 48 RLCAMal, è data la

possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di una

decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione

intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si

verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b),

in virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta

alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza

di tassazione applicabile;

d) persone sole che

esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone al

beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al

beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa

con il competente Ufficio;

Considerandi

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito

di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri

fiscali applicabili.",

nella fattispecie

concreta, non è stata emessa una tassazione intermedia per l’assicurato, né si

è in presenza di un inizio di assoggettamento (art. 48 lett. a RLCAMal),

resta da analizzare se

è dato uno degli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal,

al momento dell'inoltro della richiesta di riduzione del

premio di cassa malati, il ricorrente era senza attività lucrativa, avendo

terminato gli studi il mese precedente,

nell'apposito formulario l'assicurato ha indicato che suo papà si

occupava del suo sostentamento,

con la domanda di

revisione del 29 marzo 2006 (doc. 2), l'assicurato ha evidenziato di essere alla ricerca di un posto di

lavoro e di svolgere, nel frattempo, dei lavoretti saltuari che gli permettono

di guadagnare all'incirca Fr. 1'000.- al mese, prevedendo così di

conseguire un reddito annuo di Fr. 12'000.-,

questa circostanza non

rientra in una delle ipotesi contemplate dal summenzionato art. 67 RLCAMal,

l'ipotesi della lettera m dell'art. 67 RLCAMal non viene in aiuto al

ricorrente, poiché essa concerne l'ipotesi di una diminuzione di reddito, mentre nel nostro caso si tratta

di un aumento di reddito (da nulla tenente siccome studente e poi persona senza

attività lucrativa al momento della domanda di sussidio, ad una situazione di

persona attiva professionalmente con reddito – seppure modesto),

per questo medesimo

motivo, neppure la lettera d lo soccorre nella sua istanza di revisione,

siccome con l'esercizio della

nuova attività, seppure temporanea, il reddito annuo lordo conseguito dal

ricorrente è superiore a Fr. 6'000.-,

nemmeno la motivazione

secondo cui l'UAM avrebbe

errato nel determinare il suo reddito in oltre Fr. 50'000.-

è ammissibile. In realtà nella decisione 30 settembre 2005 l'UAM ha richiamato

il limite del reddito di riferimento (paterno) e non quello del ricorrente,

l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha quindi rettamente ritenuto inapplicabile l’art.

67.

RLCAMal e, a buon diritto, ha dichiarato irricevibile la domanda di

revisione formulata dall’assicurato il 29 maggio 2006,

non è data ragione per

accogliere la richiesta del ricorrente di rivedere la decisione negativa dell'UAM emanata il 30 settembre 2005, decisione

che RI 1 poteva impugnare nei termini di legge,

a proposito di questa

decisione il TCA ribadisce che

l'interpretazione data dal

ricorrente riguardo ad un presunto errore da parte dell'UAM (e non di questo TCA) nel calcolo del suo reddito non trova fondamento,

infatti, sulla scorta

delle informazioni fornite dall'assicurato medesimo a mezzo del formulario per la richiesta della

riduzione del premio di cassa malati, l'UAM ha respinto la sua domanda di sussidio, ritenendo che i redditi del

papà superassero il limite di Fr. 50'000.- posto quale reddito di riferimento,

questo limite entra in

discussione quando si tratta di stabilire il diritto al sussidio delle persone

sole che hanno un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a

Fr. 6'000.-, i quali, dipendono

da qualcuno per il sostentamento nella loro fase di formazione,

volendo comunque

contestare questa determinazione dell'Ufficio assicurazione malattie, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 30 settembre

2005.

secondo le vie di diritto che gli erano state indicate (reclamo all'UAM e poi ricorso al TCA) e non tramite istanza di revisione,

in questo senso, l’omissione

del ricorrente nell’impugnare la decisione con cui gli è stato negato il

sussidio per il 2006 non può essere sanata mediante l'istanza qui in

discussione,

il rimedio di diritto

appariva chiaramente indicato nella decisione amministrativa che si è fondata

sulle circostanze note all’UAM e su quelle indicate dall’assicurato nella sua

istanza di sussidio,

la circostanza che, al momento dell'intimazione della decisione

negativa dell'UAM del 30 settembre 2005, il ricorrente fosse fuori Ticino, non

lo mette al riparo del mancato inoltro del reclamo,

abitando con i

genitori, l'assicurato avrebbe

infatti potuto delegare a questi ultimi l'onere di formulare tempestivo reclamo all'UAM contro la decisione di rifiuto del sussidio,

si evidenzia, infine, che

l’istanza di revisione non deve divenire un succedaneo della procedura di

reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i termini per aggravarsi contro le

decisioni amministrative da parte degli assicurati (cfr. le sentenze del TCA dell'8 ottobre 2002, Inc. n. 36.2002.77, del 31 gennaio 2003, Inc. n.

36.2002.126

e del 27 novembre 2003, Inc. n. 36.2003.84),

alla luce di quanto esposto, il ricorso

va respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è

definitiva, non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202),

non si prelevano tasse e spese alla

luce dell'applicabile legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione dell'UAM del 28 giugno 2006 che ha ritenuto irricevibile l'istanza di revisione della decisione 30

settembre 2005 relativa alla riduzione individuale dei premi dell’assicurazione

malattia per il 2006 del ricorrente è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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