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Decisione

36.2006.159

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

29 agosto 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.159

Data decisione, Autorità:

29.08.2006, TCA

Titolo:

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE

art. 90 OAMAL

art. 85 RLCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.159

ir/td

Lugano

29 agosto 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2006 formulato

da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 11 luglio

2006 emanata da

Cassa malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, che

con decisione su opposizione 11 luglio 2006 CO 1 ha deciso di sospendere la

remunerazione delle prestazioni assicurative obbligatorie per legge in favore

di RI 1 per il sussistere di attestati di carenza beni emessi a partire dal 5

agosto 2003 sino al 4 maggio 2006 per partecipazioni e premi a partire dal

primo trimestre del 2002 sino all’agosto 2005;

che

con ricorso 3 agosto 2006 l’assicurata, affiliata per l’assicurazione di base

contro le malattie presso la resistente, ha contestato il provvedimento

adottato ed ha segnalato gravi problemi di salute;

che

la decisione di sospendere le prestazioni sarebbe giustificata da CO 1 in virtù

dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, mentre l’assicuratore – vistosi intimare l’ordinanza

con cui veniva assegnato termine breve per la presentazione di osservazioni

relative al ripristino dell’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata

e termine di legge per le osservazioni al gravame - ha omesso di prendere

posizione. Solo dopo lo scritto del Giudice delegato del 24 agosto 2006 CO 1 ha

preso posizione con due scarne righette con cui, alla luce della sentenza del

Tribunale Federale delle Assicurazioni del 10 luglio 2006 K 38/06,

ha indicato che “la nostra decisione di sospensione è revocata”, ciò

senza emanare una decisione formale diretta all’assicurato con copia al

Tribunale come il caso imponeva;

che

lo scritto 28 agosto 2006 di CO 1 non può essere considerato quale valida

formale nuova decisione correttamente intimata alla ricorrente, cui neppure è

stata trasmessa per conoscenza, e non adempie - come si vedrà ancora in corso

di motivazione - i presupposti dell'art. 3a LPrTCA. Lo scritto 28 agosto 2006 è

stato ritenuto quale formale risposta di causa e, per ragioni di economia di

giudizio, non è stato trasmesso alla parte ricorrente per la richiesta di nuova

prove alla luce dell'esito del gravame e del gravissimo effetto della

sospensione che impone sentenza immediata;

che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

che

con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11

sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06;

K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le

decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle

Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto

dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di

assumersi gli importi rimasti impagati;

che

nella prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare

affermato:

"

nella versione applicabile

nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal

dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.

Per

il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore

ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali

che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei

premi.

L'art.

90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di

beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni

ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati

interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle

prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

Come

sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni

in DTF 129 V 455 ha

stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il

pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto

dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con

l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

Il

giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito

dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i

pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla

compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7

[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

(…)

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di

compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare

premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio

assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con

la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere

il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato

dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti

nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato

rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza

concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a

trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere

non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un

certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente

che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

A

ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente

sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve

intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo

tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in

conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.

12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la

sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un

determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta

dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei

combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del

regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili.

Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la

sospensione prima di ricevere una tale conferma.

(…)

Ad

ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,

come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.

Il

modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente

quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio

preposto opposto al rimborso.",

che

nel caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA. Infatti

la Cassa non ha comunicato a questo Tribunale l’assenza di volontà da parte

della preposta autorità cantonale di dare seguito alla domanda di pagamento del

debito maturato. CO 1 non ha indicato l’emanazione di una decisione

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui lo stesso si sia rifiutato di

procedere all’assunzione del debito in questione e non ha trasmesso

comunicazione dell’autorità amministrativa secondo cui non sarebbero dati i

presupposti per un intervento dello Stato per onorare i pagamenti arretrati.

L'assicuratore non ha dimostrato neppure il rispetto delle procedure fissate

dalla LCAMal;

che

una sospensione in simili circostanze e tale modo di procedere non é certamente

ammissibile palesando superficialità e leggerezza inammissibili. La decisione

su opposizione è del giorno successivo all’emanazione della sentenza del TFA K

38/06, nota all’assicuratore, il quale non ha reagito spontaneamente revocando

il provvedimento qui impugnato alla luce dell’esito di quel gravame in

particolare a fronte del ricorso 3 agosto della ricorrente. E’ stato necessario

scrivere più volte a CO 1 per averne una scarna insufficiente, minimalista ed

inaccettabile presa di posizione di 3 righe (compresi i saluti), neppure

trasmessa alla ricorrente;

che alla luce di quanto precede nel merito il ricorso va pienamente

accolto a fronte delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle

relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210,

STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio

2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B.,

inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195,

STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio

2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa

D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc.

36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA

del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio

2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa

P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA

del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006

nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc.

36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), ciò

che con la sua “risposta di causa” 28 agosto, che per ragioni di opportunità e

di accelerazione della procedura non viene trasmessa alla ricorrente per la

presentazione di nuove prove, ammette la stessa CO 1. I presupposti per

sospendere l’assicurata non erano dati e non sussistevano, CO 1 non li ha

dimostrati adeguatamente a fronte della giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni confermata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni come

indicato in precedenza. La decisione impugnata va quindi annullata poiché non

può qui essere ritenuto che lo scritto 28 agosto 2006 costituisca una “nuova

decisione” con cui il provvedimento impugnato è stato revocato, infatti tale

scritto è scarno, incompleto insufficientemente motivato e non è stato intimato

alla ricorrente come impone l'art. 3a LPrTCA;

che

va qui ancora evidenziato come il TFA, nel confermare le sentenze di questo

Tribunale più sopra evocate, ha rilevato che “l'atteggiamento della

cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale,

nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa

correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle

necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del

legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli

assicurati una copertura di principio esente da lacune” ed ha tutelato la

decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le

tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di

persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi

finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se

sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto;

che

in particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa G., K 41/06, il

TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di

un importo di fr. 700.-- di tasse di giustizia, di fr. 200.-- di spese

processuali e di fr. 1'600.-- di ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato

da un legale (conferma della STCA del 28 febbraio 2006; cfr. anche STFA del 26

luglio 2006 nella causa W., K 36/06);

che

in concreto, per lo stesso motivo, si giustifica il carico di una tassa

di giustizia di fr. 700.-- e di spese processuali cifrate in fr. 200.--;

che

copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata. È ordinato all'assicuratore di ripristinare,

con effetto retroattivo all'adozione del provvedimento, la copertura

assicurativa obbligatoria in favore della parte ricorrente.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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