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Decisione

36.2006.16

Istanza di sussidio nel 2005 per i premi del 2003. La diminuzione del reddito nel 2003 implica che la domanda doveva essere inoltrata quell'anno stesso. I problemi di salute (tossicodipendenza) in pas

14 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile

2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo

sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio

da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso

dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

8. Nella

fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha

Considerandi

inoltrato la sua domanda di sussidio l'insorgente fa valere la sua necessità attuale (nel 2005) di disporre

di un aiuto concreto da parte dello Stato, al fine di poter fronteggiare il

pagamento dei premi arretrati di cassa malati per i quali è stato escusso dall'assicuratore malattia. L'assicurato sostiene che le vicissitudini

che l'hanno accompagnato negli

ultimi anni non l'hanno reso

attento della sua possibilità di chiedere – a suo tempo - i sussidi di cassa

malati, motivo per cui l'assicuratore

malattia sta ora rivendicando il pagamento degli arretrati anche nei confronti

della moglie, la quale vede messa a rischio la sua attività indipendente.

Va in proposito

osservato che la circostanza secondo cui le sue precarie condizioni fisiche e

psichiche hanno fatto sì che "non ero in grado di assumere delle

responsabilità" (doc. V), anche nel 2003, e quindi inviare per tempo all'UAM, ovvero entro il 31 dicembre 2002, l'apposito formulario per la richiesta del

sussidio di cassa malati, non lo soccorre nel suo ritardo. Il TCA rileva, infatti, che nel maggio 2000 l'assicurato si è sposato, per cui, come egli

stesso ha affermato, sua moglie si è occupata di lui e l'ha aiutato a passare il brutto periodo che

stava vivendo. Di conseguenza, è corretto affermare che il ricorrente potesse e

dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti

e quindi anche di quella che qui ci occupa.

Va poi rilevato che,

anche volendo ritenere, l'insorgente

non fosse in grado, a quel momento, di fare regolare e tempestiva richiesta per

l'ottenimento del sussidio di

cassa malati, la presentazione della richiesta oltre 2 anni dopo la scadenza

del termine (31 dicembre 2002) appare decisamente eccessiva.

Stante quanto precede,

il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Pur se

umanamente comprensibile, la sua situazione passata non può giustificare la

concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2003. Le gravi difficoltà per uscire

dalla dipendenza sono note al Tribunale e certamente è lodevole l'impegno messo

in atto dal ricorrente con l'aiuto della moglie. Il giudice è però obbligato ad

applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche

a fronte di un caso delicato come quello del ricorrente. Le difficoltà del

vissuto di RI 1 poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM non sono, purtroppo, un motivo valido e

sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per

l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Da quanto precede

discende dunque che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili in

applicazione della LPAmm.

La presente decisione

è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso: STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF

124.

V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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