36.2006.16
Istanza di sussidio nel 2005 per i premi del 2003. La diminuzione del reddito nel 2003 implica che la domanda doveva essere inoltrata quell'anno stesso. I problemi di salute (tossicodipendenza) in pas
14 marzo 2006Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.16
Data decisione, Autorità:
14.03.2006, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio nel 2005 per i premi del 2003. La diminuzione del reddito nel 2003 implica che la domanda doveva essere inoltrata quell'anno stesso. I problemi di salute (tossicodipendenza) in passato non giustificano il ritardo, giacché la moglie avrebbe potuto spedire il formulario di sussidio
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.16
TB
Lugano
14 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
dicembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
3 agosto 2005 RI 1, nato nel 1972 e coniugato, ha inoltrato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) tre
diversi formulari, postulando con ognuno la riduzione del premio
dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 (doc. 1), corredando
ogni istanza con la notifica di tassazione per il 2003.
Tutte e tre le domande
di sussidio sono state ritenute tardive e quindi respinte. Il reclamo non ha
avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 23 dicembre 2005 (doc. A2).
B. Con
ricorso del 20 gennaio 2006 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per il solo
anno 2003. Egli fa valere che “(…) negli anni sopraccitati la mia situazione
psicologica era molto fragile e precaria. Dopo quasi 10 anni di
tossicodipendenza (…) Fino al 1999 ho beneficiato del assistenza sociale, che
però ho lasciato appena ho potuto, e che ora non percepisco più. Il diritto di
avere però un sussidio sulla cassa malattia, viste le mie esigue entrate, anche
se retroattivo, spero sia possibile. Purtroppo era talmente faticoso rimanere
fuori dai giri della tossicodipendenza che non mi sono reso conto di poter
chiedere i sussidi, e così non avendo i soldi per pagare la cassa malattia sono
stato precettato dall'ufficio
esecuzioni e fallimenti. Inoltre a causa del mancato pagamento in quegli anni,
ora dopo aver precettato me, è stata precettata anche mia moglie, rischiando di
doverci fare pignorare i nostri beni. (…).".
Con osservazioni del 6
febbraio 2006 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso,
specificando che pur comprendendo i problemi a cui l'istante ha dovuto far fronte, le motivazioni addotte non lo mettono
al riparo dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare all'UAM la propria richiesta di sussidio, per cui non sarebbe possibile
concederglielo ugualmente. La domanda di sussidio andava imperativamente inoltrata
entro la fine di ogni anno che precedeva l'anno per il quale il sussidio veniva chiesto, per cui entro il 31
dicembre 2002 per poter ottenere il sussidio per l'anno 2003.
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2. La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 20 gennaio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo, ritenute inoltre le ferie giudiziarie natalizie.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo della
sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne le
basi di calcolo per i sussidi per l’anno 2003, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001-2002. Il
DE del 26 novembre 2002 ribadisce i limiti sopra evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole e CHF 34'000.- per le famiglie.
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
Ora, anche se questa
modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2003, va comunque rilevato
che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della
modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
6. Nel
caso in esame, va osservato che l’istanza di sussidio per il 2003 è stata
inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurato, sposatosi il 24 maggio 2000, è stato
tassato in via ordinaria con l'emissione
della tassazione 2001-2002 (doc. 1), la richiesta inoltrata nel 2005 è tardiva.
Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2003), ovvero entro il 31 dicembre 2002, quando l'interessato poteva disporre dei dati
necessari allo scopo.
Tuttavia, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che
gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel
diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso. Ora, sebbene il ricorrente faccia valere una difficoltà
finanziaria presente tanto nel 2003 quanto nel 2005, motivo che l'ha spinto nel 2005 a fare richiesta per il
sussidio dei premi di cassa malati, l'ipotesi della lettera d non si realizza. Infatti, l'eventuale effettiva diminuzione del reddito
nel corso dell'anno
di competenza del sussidio, ossia nel 2003, doveva
essere fatta valere quell'anno stesso, quindi nel 2003, quale
eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2002). Formulando, invece,
soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però all'anno 2003, la richiesta dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere
accolta.
Inoltre il Consiglio
di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica
dell'art. 28 LCAMal, potevano
essere chiesti nell'anno di
competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate
(cfr. consid. 5).
Queste situazioni, in
concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata due
anni dopo l'anno di competenza per
il quale l'assicurato ha
chiesto il sussidio (2003).
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.
7. Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile
2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo
sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso
dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
8. Nella
fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha
Considerandi
inoltrato la sua domanda di sussidio l'insorgente fa valere la sua necessità attuale (nel 2005) di disporre
di un aiuto concreto da parte dello Stato, al fine di poter fronteggiare il
pagamento dei premi arretrati di cassa malati per i quali è stato escusso dall'assicuratore malattia. L'assicurato sostiene che le vicissitudini
che l'hanno accompagnato negli
ultimi anni non l'hanno reso
attento della sua possibilità di chiedere – a suo tempo - i sussidi di cassa
malati, motivo per cui l'assicuratore
malattia sta ora rivendicando il pagamento degli arretrati anche nei confronti
della moglie, la quale vede messa a rischio la sua attività indipendente.
Va in proposito
osservato che la circostanza secondo cui le sue precarie condizioni fisiche e
psichiche hanno fatto sì che "non ero in grado di assumere delle
responsabilità" (doc. V), anche nel 2003, e quindi inviare per tempo all'UAM, ovvero entro il 31 dicembre 2002, l'apposito formulario per la richiesta del
sussidio di cassa malati, non lo soccorre nel suo ritardo. Il TCA rileva, infatti, che nel maggio 2000 l'assicurato si è sposato, per cui, come egli
stesso ha affermato, sua moglie si è occupata di lui e l'ha aiutato a passare il brutto periodo che
stava vivendo. Di conseguenza, è corretto affermare che il ricorrente potesse e
dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti
e quindi anche di quella che qui ci occupa.
Va poi rilevato che,
anche volendo ritenere, l'insorgente
non fosse in grado, a quel momento, di fare regolare e tempestiva richiesta per
l'ottenimento del sussidio di
cassa malati, la presentazione della richiesta oltre 2 anni dopo la scadenza
del termine (31 dicembre 2002) appare decisamente eccessiva.
Stante quanto precede,
il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Pur se
umanamente comprensibile, la sua situazione passata non può giustificare la
concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2003. Le gravi difficoltà per uscire
dalla dipendenza sono note al Tribunale e certamente è lodevole l'impegno messo
in atto dal ricorrente con l'aiuto della moglie. Il giudice è però obbligato ad
applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche
a fronte di un caso delicato come quello del ricorrente. Le difficoltà del
vissuto di RI 1 poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM non sono, purtroppo, un motivo valido e
sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per
l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Da quanto precede
discende dunque che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili in
applicazione della LPAmm.
La presente decisione
è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso: STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF
124.
V 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster