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Decisione

36.2006.160

Sussidio rifiutato. Calcolo autonomo del reddito per matrimonio. Superamento dei limiti.

13 ottobre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto datato 2 novembre 2005 RI 1 ha postulato per sè, per la moglie __________

e per il figlio __________ (__________) la concessione del sussidio per

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2006.

Stante

il matrimonio contratto l'11 ottobre 2005 l'UAM ha accertato i redditi del

nuovo nucleo famigliare determinandoli in CHF 4'969.65 per il 2006 importo che,

convertito, non permette il sussidio.

B. Con

decisione su reclamo l'amministrazione ha respinto la richiesta dell'assicurato

che, con ricorso del 7 agosto 2006, si è aggravato al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ribadendo le sue ragioni.

Con

osservazioni del 7 settembre 2006 l'Ufficio assicurazione malattia ha proposto

la reiezione del gravame accertando per il sig. RI 1 entrate complessive per

CHF 59'396.-- (4'400.-- mensili versati 13 volte e gli assegni famigliari) con

superamento dei limiti.

Con

atto pervenuto il 15 settembre 2006 RI 1 ha confermato il suo dire e ribadito

le deduzioni fiscali riconosciute sul reddito lordo ritenuto

dall'amministrazione.

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2006,

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

25.

ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante

è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il

limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e

1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato

ristabilito in CHF 50'000.-.

3.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

4.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

5.

Per

quanto riguarda l'art. 67 Reg. LCAMal il TCA ha emanato diverse sentenze

sull'accertamento autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 in re

R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA

del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3

settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 15 febbraio 2006 in re

M., 36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il

quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3

gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione

della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di

riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede

infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 in re T.), quando sia

accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal

Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare

è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato

in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente

allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52

cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite

tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite

dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia

fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito

lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,

per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono

applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità

di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116

in re T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre

spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha

ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli

alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per

uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata

un dottorato di ricerca presso un’Università svizzera, non è stato ritenuto il

rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure

le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato

ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004

in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in

re M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la

deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di

trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente

ribadita nelle sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005,

36.2005

-95 del 21 settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005

in re N., 36.2005.117 in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a

composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre

2005.

6.

In

concreto correttamente l'UAM ha ricusato di far capo a dati diversi del reddito

lordo conseguito dal ricorrente nel corso del 2006. In effetti, come

visto, le usuali deduzioni sono già contemplate nelle tabelle di commutazione

del reddito lordo.

Quanto

percepito mensilmente dal ricorrente nel 2006 assomma o poco meno di CHF

4'950.-- mensili che, commutati secondo le tabelle costituisce un reddito netto

di poco superiore ai CHF 33'000.-- somma che va arrotondata al mille franchi

superiore come impone la legge. Questa cifra non permette la concessione del

sussidio.

7.

Alla

luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa

B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A seguito della recente modifica

legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in

vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In

questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento

all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio

precisare che la

Legge di procedura

per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza

dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”.

La commissione della gestione e delle

finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del

2.

maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame

di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da

quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di

specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si

percepiscono né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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