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Decisione

36.2006.161

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

29 agosto 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.161

Data decisione, Autorità:

29.08.2006, TCA

Titolo:

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE

art. 90 OAMAL

art. 85 RLCAM

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.161

ir/td

Lugano

29 agosto 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 11 agosto 2006 formulato

da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 luglio

2006 emanata da

Cassa malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, che

con decisione su opposizione 19 luglio 2006 trasmessa alla rappresentante del

signor RI 1, signora RA 1 di __________, CO 1 ha deciso di sospendere la

remunerazione delle prestazioni assicurative obbligatorie per legge in favore

di RI 1, 1963, domiciliato a __________, e ciò a seguito dell’emanazione di atti

di carenza beni emessi a partire dal 13 maggio 2003 sino al 21 febbraio 2005

per partecipazioni e premi a partire dal primo semestre del 2002 sino al giugno

2004;

che

con ricorso 11 agosto 2006 l’assicurato, affiliato per l’assicurazione di base

contro le malattie presso la resistente, patrocinato dalla propria curatrice,

ha contestato il provvedimento adottato segnalando l’attribuzione di una

rendita intera AI dal 1 luglio 2000 e la preesistente concessione di

prestazioni assistenziali. La curatrice evidenzia l’attribuzione di prestazioni

complementari in favore del ricorrente che è allo sbando con “gravi problemi

di alcolismo”, senza fissa dimora per l’ultimo sfratto, frequenti ricoveri

presso cliniche psichiatriche sia in Ticino che in Svizzera interna

(circostanza questa – val qui subito la pena di evidenziare – che non poteva

sfuggire all’assicuratore siccome le spese vengono normalmente assunte

dall’assicurazione obbligatoria delle cure) e con frequenti ricoveri in

nosocomi ticinesi. La curatela è stata istituita unicamente il 15 maggio 2006

ed il ricorrente può contare su una rendita di CHF 2'570.-- e per il resto è

nullatenente. In conclusione, contestando i fondamenti del provvedimento adottato,

la curatrice del ricorrente ha postulato l’annullamento del provvedimento ed il

ripristino della copertura;

che con la decisione impugnata CO 1 ha tolto l’effetto sospensivo

che il gravame ha chiesto di ripristinare. Il giudice delegato ha quindi intimato

alla resistente un’ordinanza con cui è stato assegnato termine breve per la

presentazione di osservazioni relative al ripristino dell’effetto sospensivo e

termine di legge per le osservazioni al gravame;

che

CO 1 ha omesso di prendere posizione. Solo dopo lo scritto del giudice delegato

del 24 agosto 2006 CO 1 ha preso posizione con due scarne righette con cui,

alla luce della sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni del 10

luglio 2006 K 38/06, ha indicato che “la nostra decisione di sospensione è

stata revocata”, ciò senza emanare una decisione formale diretta

all’assicurato con copia al Tribunale come il caso imponeva;

che lo scritto 28 agosto 2006 di CO 1 non può essere considerato

quale valida formale nuova decisione correttamente intimata al ricorrente, cui

neppure è stata trasmessa per conoscenza, e non adempie – come si vedrà ancora

in corso di motivazione – i presupposti dell’art. 3a LPrTCA. Lo scritto 28

agosto 2006 è stato ritenuto quale formale risposta di causa e, per ragioni di economia

di giudizio, non è stato trasmesso alla parte ricorrente per la richiesta di

nuove prove alla luce dell’esito del gravame e del gravissimo effetto della

sospensione che impone sentenza immediata;

che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

che

con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11

sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06;

K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le

decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle

Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto

dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di

assumersi gli importi rimasti impagati;

nella

prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:

"

nella versione applicabile nell'evenienza

concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal

dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.

Per

il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore

ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali

che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei

premi.

L'art.

90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di

beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni

ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati

interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle

prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

Come

sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni

in DTF 129 V 455 ha

stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il

pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto

dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con

l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

Il

giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito

dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i

pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla

compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7

[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

(…)

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di

compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare

premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio

assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con

la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere

il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato

dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti

nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato

rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza

concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a

trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di

procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo

ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica

esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale

l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

A

ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente

sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve

intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo

tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in

conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.

12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la

sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un

determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta

dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei

combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del

regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti

irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha

decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.

(…)

Ad

ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,

come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.

Il

modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente

quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio

preposto opposto al rimborso.",

che

nel caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA. Infatti

la Cassa non ha comunicato a questo Tribunale l’assenza di volontà da parte della

preposta autorità cantonale (Ufficio dell'Assicurazione Malattia) di dare

seguito alla domanda di pagamento del debito maturato. CO 1 non ha indicato

l’emanazione di una decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui

sia stata rifiutata l’assunzione del debito in questione e non ha trasmesso

comunicazione dell’autorità amministrativa secondo cui non sarebbero dati i

presupposti per un intervento dello Stato per onorare i pagamenti arretrati.

L'assicuratore non ha dimostrato di avere ossequiato i dettami della LCAMal in

questo contesto;

che

una sospensione in simili circostanze e tale modo di procedere non é certamente

ammissibile palesando superficialità e leggerezza inammissibili. La decisione

su opposizione (del 19 luglio 2006) data di oltre una settimana dopo

l’emanazione della sentenza del TFA 38/06 nota all’assicuratore. CO 1 non ha

reagito spontaneamente revocando il provvedimento qui impugnato alla luce

dell’esito di quel gravame (K 38/06), non lo ha fatto neppure spontaneamente

appena vistosi notificare il ricorso 11 agosto del ricorrente. E’ stato

necessario al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni scrivere ad CO 1 a

fronte dell’assenza di una reazione all’ordinanza con cui veniva assegnato il

termine per la risposta sull’effetto sospensivo, per averne una scarna,

insufficiente, minimalista ed inaccettabile presa di posizione di 3 righe

(compresi i formali saluti), neppure trasmessa al ricorrente, ritenuta quale

risposta di causa;

che alla luce di quanto precede nel merito il ricorso va pienamente

accolto a fronte delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle

relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210,

STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio

2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B.,

inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195,

STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio

2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa

D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc.

36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA

del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio

2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa

P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA

del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006

nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc.

36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), ciò

senza che sia necessario trasmettere alla parte ricorrente lo scritto 28 luglio

2006 che nulla di concreto contiene. Con la sua “risposta di causa” 28 agosto

2006 la stessa CO 1 ammette che sia doveroso l’annullamento della decisione

impugnata. I presupposti per sospendere l’assicurato non erano dati e non

sussistevano, CO 1 non li ha dimostrati adeguatamente a fronte della

giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni confermata dal

Tribunale Federale delle Assicurazioni come indicato in precedenza. La

decisione impugnata va quindi annullata poiché non può qui essere ritenuto che

lo scritto 28 agosto 2006 costituisca una “nuova decisione” con cui il

provvedimento impugnato è stato revocato, infatti tale scritto è scarno,

incompleto insufficientemente motivato e non è stato intimato a chi ricorre;

va

qui ancora evidenziato come il TFA, nel confermare le sentenze di questo

Tribunale più sopra evocate, ha rilevato che “l'atteggiamento della

cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale,

nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa

correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle

necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del

legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli

assicurati una copertura di principio esente da lacune” ed ha tutelato la

decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le

tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di

persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi

finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se

sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto;

in

particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa G., K 41/06, il TFA

ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un

importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di

fr. 1'600 di ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato da un legale

(conferma della STCA del 28 febbraio 2006; cfr. anche STFA del 26 luglio 2006

nella causa W., K 36/06);

in

concreto, per lo stesso motivo, si giustifica il carico di una tassa di

giustizia di fr. 700.-- e di spese processuali cifrate in fr. 200.--, e – alla

luce dell’intervento della curatrice del ricorrente per la formulazione del

gravame – si giustifica il riconoscimento di ripetibili cifrate in fr. 1'600.--

come in altre analoghe cause ben note all’assicuratore;

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata. È ordinato all'assicuratore di ripristinare,

con effetto retroattivo all'adozione del provvedimento, la copertura

assicurativa obbligatoria in favore della parte ricorrente.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese processuali fissate in CHF 200.--

sono poste a carico di CO 1, che verserà inoltre a RI 1, e per esso alla

curatrice RA 1, __________, l’importo di CHF 1'600.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili di questa sede.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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