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Decisione

36.2006.162

E' tardiva la richiesta di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia di base per il 2002-2003 presentata a fine 2005 e non entro la fine dell'anno precedente l'anno di competenza

23 novembre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

Contrariamente a quanto asserito nella decisione

d'irricevibilità del 10.07.06 l'istanza è stata inoltrata al 20.12.05 per tutti

gli anni a partire dal 2002 al 2006 per cui per logica e per legge in virtù dei

cambiamenti e fatti nuovi intervenuti, gli anni andavano decisi in ordine

cronologico: il 2002, poi il 2003, poi il 2004, ecc..

Non si comprende per quale ragione I' I.A.S., ha

voluto decidere prima il 2004 e poi il 2002/2003, se non per per arduo ed astuto

marchingegno machiavellico. Infatti la decisione d'invalidità del 28.10.03, è un

fatto nuovo importante e determinante ai fini del reddito ed in relazione

al ritardo della richiesta oltre ai motivi che non ero informato sulle

possibilità delle prestazioni in quanto convinto che i sussidi erano riservati

a giovani studenti o disoccupati in difficoltà, inoltre i diversi problemi di

salute che ho dovuto affrontare, legati all'infortunio che ha causato l'invalidità

ed al diabete di cui soffro da alcuni anni, hanno tenuto impegnata la mia mente

dando la priorità nel cercare di curarsi al meglio rispetto ad ogni altra cosa.

Devo per forza maggiore credere che l'Istituto

delle assicurazioni sociali ha volutamente inviarmi prima la decisione relativa

all'anno 2004, in quanto oltre ai problemi economici ed a quanto sopra

sottolineato, a loro avviso forse non vi erano sostanziali fatti nuovi da

giustificare la tardività.

Pensando come poi ha fatto, d'inviarmi successivamente

la decisione relativa agli anni 2002/2003, dove ci sono stati importanti fatti

nuovi, oggetto ora di ricorso.

Sostanzialmente la questione verte sulla

tardività della richiesta non sul diritto.

Infatti in base alla condizione economica avrei

avuto il diritto ai sussidi.

Tenuto conto che non ero informato sui sussidi in

generale, sopratutto che nell'ottobre 2003 è arrivata la decisione d'invalidità

al 50% da parte, dell'AI, per cui, questo fatto nuovo importante e determinante

che ha cambiato le cose, rientra nel cpv 2 dell'art. 45 LCAMal/ art. 53 e

55.

Posso con certezza affermare che, la sola via per

uscire da questa situazione disastrosa, è, che mi vengano concessi i sussidi

per la cassa malati per il sottoscritto, mia moglie e mia figlia __________ a

partire dal 2002, ma almeno dal 2003 anno in cui sono stato dichiarato invalido

al 50%.

Per i motivi ampiamente illustrati nelle varie

corrispondenze con l' I.A.S e nel presente ricorso chiedo:

01) Unificare le due procedure.

02) Che vengano ammessi i motivi del ritardo alle

richieste di sussidio.

03) Che mi vengano concessi i sussidi per gli

anni 2002/2003

(…)

In subordine:

01) Unificare le due procedure.

02) Che vengano ammessi i motivi del ritardo alle

richieste di sussidio.

03) Che mi vengano concessi I sussidi per l'anno

2003." (Doc. I)

1.4. L’UAM, in

risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti, di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Con scritto

del 15 settembre 2006 l’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni (cfr.

doc. V).

1.6. L’UAM, il 25

settembre 2006 si è riconfermato nelle proprie decisioni pronunciate e in

quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII

è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2. L’art. 76

cpv. 3 LCAMal prevede che contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30

giorni dalla notificazione.

A

decorrere dal 4 luglio 2006 alle procedure dinanzi al TCA è applicabile, a

seguito dell’abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal che rinviava alla Legge di

procedura per le cause amministrative (LPamm), la Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni - LPTCA (cfr. BU

30/2006 pag. 201-203).

Il

ricorso del 14 agosto 2006 è stato formulato, tenuto conto delle ferie

giudiziarie estive durante le quali la decorrenza del termine rimane sospesa

(cfr. art. 23 LPTCA; 133 CPC), nel termine di 30 giorni dall’intimazione della

decisioni emessa su reclamo. Esso risulta, pertanto, tempestivo ed è ossequioso

dei requisiti minimi fissati nella LPTCA.

Di

conseguenza questa Corte entra nel merito dell’impugnativa.

2.3. Con il

ricorso (cfr. doc. I) l'assicurato ha chiesto che la presente procedura venga

unificata a quella riguardante il rifiuto di concedere il sussidio della cassa

malati per l’anno 2004 (cfr. inc. 36.2006.163).

L'art. 72

del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,

prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando

sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad

altro giudice per ragione di materia;

b) quando,

essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o

atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta le due procedure, seppur riguardanti la medesima persona, ossia

l’assicurato, non vanno congiunte, poiché esse non concernono la stessa

problematica.

Più

precisamente, in relazione all’inc. 36.2006.163, come risulta dalla relativa

sentenza di data odierna, la questione che si è posta a questa Corte è stata

quella di valutare se l’UAM il 10 luglio 2006, ha rettamente oppure no emesso

una decisione su reclamo di irricevibilità, in materia di riduzione individuale

dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2004.

Al contrario,

per quanto riguarda la presente vertenza, il TCA esaminerà se a ragione o meno

l’UAM ha negato al ricorrente l’assegnazione dei sussidi per il 2002/2003.

Nel

merito

2.4. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di

condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del

18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato

verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a

CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a)

del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)

di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria

o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte

eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le

famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per il 2002

le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche al

2001. Pertanto il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per

l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione

intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (DE del 6 novembre 2001

concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi

nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002; cfr. STCA del 22 settembre

2003 nella causa L., 36.2003.64 consid. 2.3.).

Per

quanto concerne l’anno 2003, il Consiglio di Stato ha invece stabilito quale

periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale

del biennio 2001/2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.--

per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento

è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 novembre 2002 concernente le basi

di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie

per l’anno 2003).

2.5. Con l’art.

31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante

in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione

del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente

allestite) in casi particolari.

In altri

termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della

tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo

cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla

legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione

(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito

lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"

a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del

loro

reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle

persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.

6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività

lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù

dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"

a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza

di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone

al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito

di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo

rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va rammentato che, a

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso

dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

2.6. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44

Reg.LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai

singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza

dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg.LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i

termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel

corso

dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito

(tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di

cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono

presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

Il cpv. 2

Considerandi

prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge - e non più solo il

regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via

ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le

modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a

proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in

vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato ha ricordato che:

"

(…) I sussidi individuali devono essere

richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il

Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la

presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si

tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle

situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del

sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento,

e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono

cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al

dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le

circostanze economiche e familiari più recenti). (…).”

2.7

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

2.8

Nella

presente evenienza l’assicurato beneficia di un permesso di domicilio di tipo

“C” (cfr. doc. 1). Egli è, pertanto, tassato in via ordinaria.

Il

ricorrente ha inoltrato l’istanza di sussidio per gli anni 2002-2003 alla fine

del 2005.

Di per sé

la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45

cpv. 1 lett. a Reg.LCAMal, in quegli anni in vigore. Al caso in esame, infatti,

non si applica ancora la modifica dell’art. 28 LCAMal, di cui sopra, valida dal

1° gennaio 2005.

L’insorgente

avrebbe dovuto presentare il formulario per la concessione del sussidio concernente

il 2002 entro la fine del 2001, e il modulo per l’assegnazione del sussidio

attinente al 2003 entro la fine del 2002.

Infatti,

come visto precedentemente, giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.LCAMal gli

assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente) devono

presentare la relativa istanza entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza.

Tuttavia,

l'art. 45 cpv. 1 lett. d

RLCAMal (cfr. consid. 2.5.) prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito

(tassazione intermedia o d'inizio

d'assoggettamento, o per le

situazioni di cui all'art. 67

RLCAMal), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare

l'istanza nel corso dell'anno stesso.

Il

ricorrente fa valere delle difficoltà finanziarie e di salute, presenti ancora

a tutt’oggi, sorte in riferimento all’infortunio subito il 20 agosto 1999 (cfr.

doc. I, V, A3), per i cui postumi infortunistici è stata riconosciuta, l’8

settembre 2003, una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1° settembre

2003.

da parte dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STCA del 20

dicembre 2005, 35.2005.43 relativa all’assicurato) e il 28 ottobre 2003 una mezza

rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2000 da parte

dell’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. A1).

Ora, in

concreto, nonostante l’asserita diminuzione del reddito che ha spinto

l’insorgente, nel 2005, a fare richiesta del sussidio dei premi di cassa malati

per gli anni 2002-2003, l'ipotesi

della lettera d dell’art. 45 cpv. 1 Reg.LCAMal non si realizza.

Per

quanto riguarda il 2003, visto che la decisione di rendita della LAINF è stata

emessa nel mese di settembre 2003 e che il provvedimento dell’AI è stato

emanato nel mese di ottobre 2003, la richiesta di sussidio doveva essere

inoltrata nel corso dell’anno di competenza, ossia del 2003, come

rettamente indicato dall’UAM (cfr. doc. III).

In

relazione al 2002 va, poi, osservato che l'eventuale effettiva diminuzione del reddito connessa al sinistro del

1999.

si è verificata già prima del 2002, per cui l’istanza di sussidio per tale

anno doveva essere fatta valere entro la fine del 2001.

In

proposito, è utile rilevare che questo Tribunale ha già affermato che, allorché

il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante è intervenuto in precedenza e non nell’anno di competenza

del sussidio, non è possibile porre rimedio alla tardività della richiesta di

sussidio per un determinato anno, inoltrata nel corso di quello stesso anno,

facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006

; STCA del 9 marzo

2006.

nella causa R.M., 36.2006.3; STCA del 12 gennaio 2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B.,

36.2005

).

In ogni

caso, anche considerando un ulteriore mutamento delle condizioni economiche nel

corso del 2002, tale cambiamento avrebbe dovuto essere invocato, quale eccezione

al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2001), nel corso del 2002, quando

l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire

il suo reddito nel corso di quell’anno (cfr. STCA del 5 settembre 2006 nella

causa Z., 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S.,

inc. 36.2005.211).

Se non

avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe

potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a

comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (cfr.

STCA del 5 settembre 2006 nella causa Z., 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24

febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).

Il TCA ha

infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136). Allo stesso modo, nella misura in cui la

diminuzione del reddito avviene nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato

è tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45

cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

Formulando,

invece, soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però agli anni 2002 e

2003, la richiesta dell'assicurato

si rivela manifestamente tardiva.

2.9

L’art. 45

cpv. 2 Reg. LCAMal enuncia che per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo Tribunale

ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora

rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante

il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

2.10

Nel caso di

specie l’insorgente, a motivo del ritardo dell’inoltro della richiesta di

sussidio, ha addotto che i diversi problemi di salute che ha dovuto affrontare

a seguito dell’infortunio del 1999 e del diabete di cui soffre da alcuni anni

hanno impegnato la sua mente, cosicché la priorità è stata data al fatto di

cercare di curarsi al meglio. Inoltre egli ha indicato di non essere stato al

corrente della possibilità di richiedere i sussidi e che in ogni caso non

dispone delle decisioni di tassazione a decorrere dal periodo fiscale 1997/1998.

Infine

l’assicurato ha fatto valere una situazione economica difficile (cfr. doc. I;

V).

Occorre,

dunque, verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione

del premio di cassa malati per gli anni 2002-2003 è stata inoltrata sia

scusabile.

Dapprima

va osservato che la circostanza secondo cui l’assicurato, siccome ha

prioritariamente cercato di curarsi al meglio a seguito dell’infortunio subito

nel 1999, non ha avuto né il tempo, né la concentrazione per occuparsi delle

questioni amministrative, non lo soccorre nel ritardo con cui ha postulato

l’assegnazione dei sussidi per gli anni 2002-2003.

Il TCA

rileva, infatti, che il ricorrente, negli anni in questione, era coniugato,

come lo è tuttora.

Dagli

atti risulta peraltro che la moglie si è occupata di mediazioni di crediti con

le banche (cfr. doc. A3).

In simili

condizioni, è ragionevolmente esigibile pretendere che si poteva

ragionevolmente esigere dal ricorrente che facesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche di quella che qui ci

occupa.

Al

riguardo giova segnalare che in una sentenza del 14 marzo 2006 nella causa B,

36.2006.16

il TCA non ha considerato come motivo

giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con

conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha

chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, egli era

sposato; pertanto, come sua moglie si era occupata di

lui e l'aveva aiutato a passare

il brutto periodo che stava vivendo, il ricorrente poteva e doveva fare capo

alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche di

quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati. Pertanto l’erogazione

del sussidio nella forma retroattiva è stato negato.

Va poi

rilevato che, anche volendo ritenere che l'insorgente non fosse in grado, tra il 2001 e il 2003, di fare

regolare e tempestiva richiesta per l'ottenimento del sussidio di cassa malati, la presentazione della

richiesta oltre 3, rispettivamente 2 anni dopo la scadenza del termine appare

decisamente eccessiva.

Pur se

umanamente comprensibile, la difficile situazione passata del ricorrente non

può dunque giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi di

cassa malati per gli anni 2002-2003.

Il

giudice è in effetti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e

non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso delicato come quello

del ricorrente.

Le

difficoltà menzionate dall'assicurato quale giustificazione del ritardo con cui

è stato richiesto il sussidio non sono, quindi, un motivo valido e sufficiente

per accettare la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del

sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

2.11

Per quanto

attiene alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente non sarebbe stato

informato circa la possibilità in generale di chiedere il sussidio, va

innanzitutto rilevato che egli non sostiene di aver ottenuto informazioni

errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in

merito alle sue richieste.

In casu

non può, dunque, essere richiamato il diritto alla protezione della buona fede

di cui all’art. 9 Cost.

Infatti,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 25 ottobre 2005

nella causa K. e B., K 107/05, consid. 3.1.; DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387.

consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a;

cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Non

essendo in presenza, in concreto, di informazioni erronee fornite dalle

autorità competenti, la buona fede del ricorrente non può in nessun caso essere

tutelata.

Va poi

rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene

concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se

l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i

beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del

premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non

esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente

tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il

sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative e i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati

sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad

essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il

rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Di

conseguenza l’assicurato non può prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei

casi analoghi cfr. STCA del 5 ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA

del 9 dicembre 2002 nella causa D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).

2.12

Circa la

mancanza della tassazione di riferimento, ossia per il 2002 quella del

1999/2000 e per il 2003 quella del 2001/2002, va osservato che

l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare il reddito determinante autonomamente

(art. 31 LCAMal; consid. 2.5.).

Inoltre il

TCA, come esposto sopra, ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di

giustificativi, l’assicurato è comunque tenuto a trasmettere il formulario

della richiesta di sussidio entro il 31 dicembre dell’anno precedente la

corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria

a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo,

non appena tutta la documentazione necessaria sarà disponibile (cfr. STCA del 9

gennaio 2006 nella causa M., 36.2005.141, consid. 10; STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136).

L’interessato,

di principio, è infatti in grado di conoscere la propria situazione finanziaria

già alla fine del mese di dicembre dell’anno precedente il versamento dei

sussidi.

Di

conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto, benché non gli fossero ancora state

intimate le decisioni di tassazione dei periodi fiscali determinanti,

interporre in ogni caso la domanda volta alla concessione dei sussidi per il

2002.

entro il 31 dicembre 2001 e per il 2003 entro il 31 dicembre 2002.

Infine,

le difficoltà economiche nelle quali si trova attualmente la famiglia

dell’insorgente non sono motivi atti a giustificare il ritardo nella richiesta

del sussidio (cfr. STCA del 9 gennaio 2006 nella causa M., 36.2005.141).

2.13

Alla luce di

quanto precede (cfr. consid. 2.10. - 2.12.), il TCA deve concludere che nel

caso in esame nessun motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della

richiesta per i sussidi degli anni 2002 e 2003 è realizzato.

In casu,

dunque, nemmeno torna applicabile l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal.

2.14

Il ricorrente ha richiamato il

proprio incarto depositato presso l’UAM (cfr. doc. I).

Con la risposta l’autorità

amministrativa ha prodotto il suo incarto completo (cfr. doc. III; 1-4).

Ulteriori prove, visti i

motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso, appaiono superflue. Per

cui questa Corte rinuncia alla loro assunzione.

Al

riguardo va ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04

consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.15

In simili circostanze, questa

Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 10 luglio 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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