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Decisione

36.2006.163

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23 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

Contrariamente a quanto asserito nella decisione

d'irricevibilità del 10.07.06 l'istanza è stata inoltrata al 20.12.05 per tutti

gli anni a partire dal 2002 al 2006 per cui per logica e per legge in virtù dei

cambiamenti e fatti nuovi intervenuti, gli anni andavano decisi in ordine

cronologico: il 2002, poi il 2003, poi il 2004, ecc..

Non si comprende per quale ragione I' I.A.S., ha

voluto decidere prima il 2004 e poi il 2002/2003, se non per per arduo ed astuto

marchingegno machiavellico. Infatti la decisione d'invalidità del 28.10.03, è un

fatto nuovo importante e determinante ai fini del reddito ed in relazione

al ritardo della richiesta oltre ai motivi che non ero informato sulle

possibilità delle prestazioni in quanto convinto che i sussidi erano riservati

a giovani studenti o disoccupati in difficoltà, inoltre i diversi problemi di

salute che ho dovuto affrontare, legati all'infortunio che ha causato

l'invalidità ed al diabete di cui soffro da alcuni anni, hanno tenuto impegnata

la mia mente dando la priorità nel cercare di curarsi al meglio rispetto ad

ogni altra cosa.

Devo per forza maggiore credere che l'Istituto

delle assicurazioni sociali ha volutamente inviarmi prima la decisione relativa

all'anno 2004, in quanto oltre ai problemi economici ed a quanto sopra

sottolineato, a loro avviso forse non vi erano sostanziali fatti nuovi da

giustificare la tardività.

Pensando come poi ha fatto, d'inviarmi

successivamente la decisione relativa agli anni 2002/2003, dove ci sono stati

importanti fatti nuovi, oggetto ora di ricorso.” (Doc. I)

1.5. L’UAM, in

risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti, di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Con scritto

del 15 settembre 2006 l’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni (cfr.

doc. V).

1.7. L’UAM, il 25

settembre 2006 si è riconfermato nelle proprie decisioni pronunciate e in

quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.8. Il doc. VII

è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2. L’assicurato

con atto del 14 agosto 2005 trasmesso a questa Corte (cfr. doc. I) ha chiesto

che la presente procedura venga unificata a quella riguardante il rifiuto di

concedere il sussidio della cassa malati per gli anni 2002 – 2003 (cfr. inc.

36.2006.162).

L'art. 72

del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,

prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando

sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad

altro giudice per ragione di materia;

b) quando,

essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o

atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta le due procedure, seppur riguardanti la medesima persona, ossia

l’assicurato, non vanno congiunte, poiché esse non concernono la stessa

problematica.

Più

precisamente, come è stato indicato nella sentenza di data odierna attinente

all’inc. 36.2006.162, il TCA ha potuto entrare nel merito della questione, in

relazione al rifiuto dei sussidi per gli anni 2002-2003

Al

contrario, per i motivi che verranno qui sotto esposti, in materia di riduzione

individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2004, questa Corte

non esaminerà se a ragione o meno l’UAM ha negato al ricorrente l’assegnazione

dei sussidi, bensì valuterà se l’Ufficio resistente, il 10 luglio 2006, ha rettamente

oppure no emesso una decisione su reclamo di irricevibilità.

Nel

merito

2.3. L’art. 76

cpv. 1 e 4 LCAMal, nel suo tenore valido fino al 3 luglio 2006 e applicabile in

concreto ritenuto che l’atto in questione è datato 12 giugno 2006, prevede che

"

1 Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data

facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni

dalla notificazione.

(…)

4 E’ applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative”

Per

inciso va osservato, da un lato, che l’art. 76 cpv. 1 LCAMal è stato modificato

con effetto dal 4 luglio 2006, come segue:

"

Contro le decisioni emesse in virtù della

presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha

emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura

per le cause amministrative.”

Dall’altro,

che il cpv. 4 è stato abrogato (cfr. BU 30/2006 pag. 201-203).

A seguito

dell’abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal alle procedure dinanzi al TCA

relative ai ricorsi contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1 dell’art.

76 LCAMal interposti, giusta l’art. 76 cpv. 3 LCAMal, entro 30 giorni dalla

notificazione è applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni – LPTCA.

L’art. 10

della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm), relativo al

computo dei termini, enuncia che:

"

1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia

a decorrere.

2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente

per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’

ultimo mese il termine scade l’ ultimo giorno di detto mese.

3Se l’ ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un

giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è

protratta al prossimo giorno feriale.

4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si

reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del

giorno della scadenza.”

Giusta

l’art. 13 LPamm

"

Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti

dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:

a) sette giorni prima e sette giorni dopo la

Pasqua e il Natale;

b) dal 15 luglio al 15 agosto.

Sono escluse dalle ferie le procedure

provvisionali.”

2.4. Nell’evenienza

concreta con lo scritto del 12 giugno 2006 inviato all’UAM l’assicurato ha, da

una parte, interposto un reclamo contro la decisione del 12 maggio 2006 concernente

il rifiuto di assegnargli i sussidi della cassa malati per gli anni 2002 e

2003, dall’altra, ha postulato la riconsiderazione della decisione del 7 aprile

2006 con cui è stato negato il sussidio per il 2004.

A

proposito della riconsiderazione di una decisione passata in giudicato

incontestata, è utile ricordare che l'amministrazione

non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel

merito una domanda di riconsiderazione.

Decisioni,

con le quali si è negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono,

per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel

merito, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una

nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In

questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una

riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti.

Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a

Considerandi

torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse

manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza

notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479

consid. 1b/cc).

Il TCA

constata che l’assicurato sebbene abbia utilizzato il termine “riconsiderazione”,

ha motivato la sua richiesta facendo riferimento unicamente a quanto

menzionato nella domanda di sussidio del 20 dicembre 2005 e a quanto precisato

con il reclamo contro la decisione del 12 maggio 2006 relativa ai sussidi per

il 2002 e per il 2003.

Egli ha,

dunque, ribadito e specificato le argomentazione già esposte a fondamento della

richiesta dei sussidi per l’anno 2004 (cfr. doc. 3; 1).

Pertanto

lo scritto del 12 maggio 2006 va considerato un reclamo anche per quanto

attiene al riferimento ai sussidi del 2004.

Del resto

tale scritto nemmeno poteva essere ritenuto quale domanda di revisione ai sensi

dell’art. 48 Reg.LCAMal, secondo cui gli assicurati possono presentare in ogni

momento un’istanza di revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una

tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento oppure per le situazioni di

cui all’art. 67 Reg.LCAMal, segnatamente il decesso del coniuge, matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, persone sole che

esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-- secondo il

biennio fiscale determinante, persone al beneficio di prestazioni ai sensi

della legge sull’assistenza sociale, cessazione definitiva dell’attività

lucrativa a causa di pensionamento o invalidità, cessazione temporanea di

attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale, diminuzione

importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile da i

parametri fiscali applicabili.

In

effetti il ricorrente nell’atto del 12 giugno 2006 non ha in alcun modo fatto

valere che nel corso dell’anno si sarebbe verificata una delle condizioni per

richiedere la revisione del rifiuto di concedergli il sussidio per il 2004.

In

proposito è utile rilevare che nel 2003 con il passaggio nel Cantone Ticino

della tassazione prenumerando a postnumerando l’istituto della tassazione

intermedia è stato abolito.

Di

conseguenza, trattandosi di un reclamo contro la decisione formale del 7 aprile

2006, lo stesso andava interposto all’UAM entro 30 giorni dalla notificazione

del citato provvedimento ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal.

In casu

il ricorrente medesimo ha riconosciuto di non avere contestato la decisione del

7.

aprile 2006 entro il termine stabilito dalla legge (cfr. doc. 3).

Il

reclamo relativo al sussidio per il 2004 interposto il 12 giugno 2006 è pertanto

tardivo.

2.5

Occorre ora

esaminare se l’assicurato può prevalersi della restituzione in intero per

l’inosservanza di un termine.

L’art. 12

cpv. 1 LPamm, al riguardo, prevede che:

"

La restituzione in intero contro il lasso dei

termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile.

Secondo

l’art. 137 CPC:

"

1.

La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa

se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire,

di comparire o di chiedere un rinvio:

a)perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza

del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne

impossibile l’osservanza;

b)perché l’impedimento di compiere in tempo utile

l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato.

2Essa si propone con istanza all’ Autorità

competente che decide

senza contraddittorio.”

In

particolare, per quanto concerne la lett. b dell’art. 137 CPC, va rilevato che

quale “fatto grave che non poteva essere evitato” è da intendersi ogni

impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore,

ossia un motivo reale e oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale e a

negligenza (cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile massimato e

commentato, ad art. 137, n.10).

Al

riguardo giova comunque evidenziare che la restituzione di un termine

inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà costituisce un

principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia

in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18

gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Nell’ambito

delle assicurazioni sociali rette dal diritto federale il principio della restituzione

dei termini è contemplato all’art. 41 LPGA.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210,

consid. 4, pag. 216).

2.6

Nel caso in

esame, a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha formulato un’esplicita richiesta

di restituzione del termine per inoltrare reclamo entro trenta giorni dalla

cessazione dell’impedimento, non si è confrontati con giustificazioni tali da

scusare il ritardo con cui è stato interposto il reclamo all’UAM contro la

decisione del 7 aprile 2006.

In

effetti l’unica circostanza fatta valere dal ricorrente è quella secondo cui l’autorità

amministrativa nell’emissione delle decisioni relative ai sussidi da lui

richiesti il 20 dicembre 2005 per gli anni 2002, 2003 e 2004 non ha rispettato

l’ordine cronologico, emanando prima il provvedimento afferente al sussidio per

il 2004 e in seguito quello per i sussidi per il 2002 e il 2003 (cfr. doc. 3;

I).

L’UAM, al

riguardo, ha indicato che la decisione per l’anno 2004 è stata emessa il 7 aprile

2006, in quanto la richiesta del sussidio mediante formulario ufficiale gli è

pervenuto il 22 dicembre 2005, mentre per gli anni 2002-2003 ha deciso in

seguito, visto che i relativi formulari ufficiali sono pervenuti il 10 aprile

2006.

(cfr. doc. A).

Dalla

documentazione agli atti risulta effettivamente, da un lato, che una domanda

generica tendente all’ottenimento dei sussidi della cassa malati per gli anni

dal 2002 al 2006 è stata formulata dall’assicurato il 20 dicembre 2005 (cfr.

doc. 1).

Dall’altro,

che i moduli prestampati dal Dipartimento della sanità e della socialità

attinenti alla “Richiesta del sussidio dell’assicurazione malattia” volti a

raccogliere i dati riguardanti il richiedente il sussidio, l’eventuale suo

coniuge e i figli non sono giunti all’UAM nello stesso periodo, bensì il

formulario concernente il sussidio per il 2004 il 22 dicembre 2005 (cfr. doc. 1

inc, 36.2006.163) e quello relativo agli anni 2002 e 2003, che è stato spedito

l’8 aprile 2006, il 10 aprile 2006 (cfr. doc. 1 inc. 36.2006.162).

Nello

scritto del 20 dicembre 2005 l’assicurato ha precisato che i formulari relativi

agli anni 2002 e 2003 non erano disponibili presso il Comune (cfr. doc. 1).

Non è

però dato sapere quando esattamente essi sono stati a disposizione dell’assicurato.

Tale

questione non merita di essere approfondita, poiché, anche volendo considerare,

come preteso dal ricorrente, che l’amministrazione, dopo aver ricevuto il

modulo relativo ai sussidi 2004, dovesse attendere la ricezione dei formulari del

2002.

e del 2003 per emettere le decisioni secondo l’ordine cronologico degli

anni in cui è stato chiesto il sussidio, l’emanazione in primis del

provvedimento concernente il sussidio del 2004 non costituisce un impedimento

tale da giustificare la restituzione del termine di reclamo.

Al

contrario, non vi era ostacolo alcuno che impedisse all’assicurato di

contestare tempestivamente la decisione del 7 aprile 2006.

In

particolare, visto che la richiesta dei sussidi per il 2004 si fondava sulle

stesse argomentazioni poste alla base della domanda di sussidi per gli anni

2002.

e 2003, il provvedimento del 7 aprile 2006 avrebbe dovuto essere impugnato

entro il termine di legge mediante reclamo contenente delle motivazioni che avrebbero

potuto poi essere semplicemente riprese nel successivo reclamo avverso la

decisione di diniego dei sussidi per gli anni 2002 e 2003 emessa il 12 maggio

2006.

In

concreto non sono di conseguenza dati i presupposti stabiliti dalla legge e

dalla giurisprudenza per restituire in intero il termine per interporre reclamo

contro la decisione formale del 7 aprile 2006.

Pertanto,

visto che il reclamo del 12 giugno 2006, in relazione alla contestazione del

diniego dei sussidi per il 2004, è stato inoltrato tardivamente, la decisione

su reclamo emessa dall’UAM il 10 luglio 2006 deve essere confermata.

A

titolo abbondanziale va in ogni caso evidenziato che le considerazioni esposte

da questa Corte nella sentenza emessa in data odierna relativa alla conferma

del rifiuto di concedere all’assicurato i sussidi della cassa malati per gli

anni 2002 e 2003 (cfr. inc. 36.2006.162), valgono mutatis mutandis anche per

quanto attiene al diniego dei sussidi per l’anno 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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