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Decisione

36.2006.165

Richiesta di sussidio tardiva. Ricorso respinto. Assenza di giustificazione sufficiente alla tardività.

28 novembre 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio

2005 è la tassazione 2001-2002. Il ricorrente appare essere tassato in via

ordinaria. L’assicurato non ha indicato peggioramento del suo reddito nel corso

del 2005 ossia dell’anno per il quale il sussidio è stato richiesto, come

prevede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria (si veda la tassazione 2001 – 2002 del

21 dicembre 2001), in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, egli avrebbe

dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15

ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art.

28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, l’esecutivo cantonale

ha rammentato la previdente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della

legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se date

precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

Alla

luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda

di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene la ricorrente, o

se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta

di sussidio inoltrata nel 2005 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso

occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

6. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA che prevede la massima

dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione

d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89

e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,

U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo

2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto

e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux

des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;

BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",

Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda

in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

7. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante

(DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei

contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22

febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale

delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la

tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata

con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e

che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP

1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la

giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la

tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

Considerandi

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re

E.).

Va ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo

Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il

tema era analogo a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del

servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione

dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere

direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del

periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta

autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è

indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso

la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari

il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed

il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è

consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari

trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne

sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali

e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.

Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta

semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non

vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in

grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM

collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta

la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è

un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata

all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore

scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli

addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate

dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di

sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti

ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla

scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del

periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata."

8.

Nel caso concreto il ricorrente rileva di

avere inoltrato tempestivamente la sua domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia senza però avere comprovato l’invio del formulario mediante, ad

esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con

l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata. Dagli atti è desumibile

che RI 1 abbia verosimilmente ricevuto il formulario per l’inoltro della

domanda di riduzione dei premi per l’anno 2005. Il formulario pervenuto ad

ottobre 2005 all’amministrazione pre-senta comunque l’etichetta con stampato il

nome dell’assicurato ed il numero personale, la circostanza non va

ulteriormente approfondita. La prova dell’avvenuto inoltro del formulario

pertocca al ricorrente e dagli atti non si può desumere il rispetto del termine

per l’inoltro della richiesta. Il signor RI 1 indica di avere regolarmente

inoltrato la sua richiesta. Purtroppo la prova del tempestivo inoltro della

domanda tocca all’assicurato ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono

sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti

precedenti. In concreto la certezza della spedizione manca ed un possibile

errore d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull’amministrazione. Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrare conformemente l’avvenuto invio, ossia come indicato mediante

produzione della ricevuta della raccomandata o mediante produzione di

corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa.

Questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio pervenuta nell’ottobre 2005 e deve quindi

esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere

considerato giustificato.

9.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa

liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre

2002.

nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re

S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione

sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio

di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al

sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

10.

In

concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20

ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114), dalla certezza dell’assicurato di

avere tempestivamente trasmesso all’amministrazione il documento necessario per

l’ottenimento della riduzione dei premi. Tale convinzione non è sufficiente

come indicato. Se il signor RI 1 disponesse della prova dell’invio della

richiesta, con successivo smarrimento da parte dello Stato come rilevato già

nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R. citata, allora si dovrebbe ammettere il

ritardo come giustificato. Così, purtroppo, non è ed il giudice non può

scostarsi dalla legge anche a fronte di una situazione difficile come quella

della ricorrente.

11.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile

considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio come

giustificato. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun

rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione

del diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A seguito della recente modifica

legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in

vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In

questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento

all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio

precisare che la

Legge di procedura

per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza

dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”.

La commissione della gestione e delle

finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del

2.

maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame

di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da

quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di

specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si

percepiscono né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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