36.2006.165
Richiesta di sussidio tardiva. Ricorso respinto. Assenza di giustificazione sufficiente alla tardività.
28 novembre 2006Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.165
Data decisione, Autorità:
28.11.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio tardiva. Ricorso respinto. Assenza di giustificazione sufficiente alla tardività.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.165
IR/sc
Lugano
28 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 luglio 2006
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
atto 2 ottobre 2005 RI 1 ha chiesto per sè, sua moglie __________ e per i 4
figli la concessione del sussidio per l'assicurazione malattia obbligatoria
2005. A sostegno del ritardo egli ha indicato l'inoltro di una domanda nel
dicembre 2004 senza risposta. La verifica eseguita da RI 1 presso l'UAM -
secondo cui non sarebbe pervenuta la richiesta di riduzione del premio a
dicembre - lo avrebbe indotto al rinnovo della richiesta.
B. La
decisione negativa dell'UAM è stata impugnata mediante reclamo 26 aprile 2006
che è pure stato respinto con la motivazione di tardività della domanda
dell'ottobre 2005.
Con
ricorso 22 agosto 2006 RI 1 ribadisce di avere inoltrato la richiesta
tempestivamente.
L'UAM
sostiene (risposta 13 settembre 2006) invece che le minuziose ricerche non ha
permesso di reperire nessun modulo. Per l'amministrazione non vi è
giustificazione per il ritardo nella richiesta di ottobre 2005.
A
RI 1 sono stati chiesti alcuni chiarimenti ed è stata offerta la possibilità di
ulteriormente esprimersi in merito alla risposta dell'UAM e di chiede
l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.
150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato
gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha
ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino
in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
5. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio
2005 è la tassazione 2001-2002. Il ricorrente appare essere tassato in via
ordinaria. L’assicurato non ha indicato peggioramento del suo reddito nel corso
del 2005 ossia dell’anno per il quale il sussidio è stato richiesto, come
prevede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal.
Poiché
l’assicurato è tassato in via ordinaria (si veda la tassazione 2001 – 2002 del
21 dicembre 2001), in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, egli avrebbe
dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15
ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art.
28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, l’esecutivo cantonale
ha rammentato la previdente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della
legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se date
precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
Alla
luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda
di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene la ricorrente, o
se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta
di sussidio inoltrata nel 2005 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso
occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
6. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA che prevede la massima
dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione
d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89
e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,
U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo
2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto
e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;
BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",
Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda
in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso
analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
7. Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante
(DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei
contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22
febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale
delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la
tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata
con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e
che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel
diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva
sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP
1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la
giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26
settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione
(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
Considerandi
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re
E.).
Va ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo
Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il
tema era analogo a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del
servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione
dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere
direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del
periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta
autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è
indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso
la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari
il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed
il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è
consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha
ulteriormente precisato come:
“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari
trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne
sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali
e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.
Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta
semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non
vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in
grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM
collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta
la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è
un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata
all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore
scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli
addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate
dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di
sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti
ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla
scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del
periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata."
8.
Nel caso concreto il ricorrente rileva di
avere inoltrato tempestivamente la sua domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia senza però avere comprovato l’invio del formulario mediante, ad
esempio, la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con
l’ufficio destinatario relativa all’istanza presentata. Dagli atti è desumibile
che RI 1 abbia verosimilmente ricevuto il formulario per l’inoltro della
domanda di riduzione dei premi per l’anno 2005. Il formulario pervenuto ad
ottobre 2005 all’amministrazione pre-senta comunque l’etichetta con stampato il
nome dell’assicurato ed il numero personale, la circostanza non va
ulteriormente approfondita. La prova dell’avvenuto inoltro del formulario
pertocca al ricorrente e dagli atti non si può desumere il rispetto del termine
per l’inoltro della richiesta. Il signor RI 1 indica di avere regolarmente
inoltrato la sua richiesta. Purtroppo la prova del tempestivo inoltro della
domanda tocca all’assicurato ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono
sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti
precedenti. In concreto la certezza della spedizione manca ed un possibile
errore d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull’amministrazione. Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità
amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,
deve dimostrare conformemente l’avvenuto invio, ossia come indicato mediante
produzione della ricevuta della raccomandata o mediante produzione di
corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa.
Questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all’UAM
unicamente la domanda di sussidio pervenuta nell’ottobre 2005 e deve quindi
esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere
considerato giustificato.
9.
L’art.
45.
cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa
liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre
2002.
nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re
S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non
ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4.
agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004.
di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione
sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio
di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al
sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
10.
In
concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nel caso giudicato il 20
ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114), dalla certezza dell’assicurato di
avere tempestivamente trasmesso all’amministrazione il documento necessario per
l’ottenimento della riduzione dei premi. Tale convinzione non è sufficiente
come indicato. Se il signor RI 1 disponesse della prova dell’invio della
richiesta, con successivo smarrimento da parte dello Stato come rilevato già
nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R. citata, allora si dovrebbe ammettere il
ritardo come giustificato. Così, purtroppo, non è ed il giudice non può
scostarsi dalla legge anche a fronte di una situazione difficile come quella
della ricorrente.
11.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile
considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio come
giustificato. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun
rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione
del diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella
causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A seguito della recente modifica
legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in
vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In
questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento
all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio
precisare che la
Legge di procedura
per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza
dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”.
La commissione della gestione e delle
finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del
2.
maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame
di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da
quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di
specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si
percepiscono né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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