Lexipedia

Decisione

36.2006.167

Sussidio rifiutato. Ricorso fondato sulla tassazione per altro periodo rispetto a quello definito nel DE 25 ottobre 2005. Respinto.

19 ottobre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto del 17 novembre 2005 RI 1, __________,

ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento del premio

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2006.

Con l'istanza RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 indicante

redditi netti per CHF 32'021 ed un reddito imponibile di CHF 19'500.

L'UAM ha respinto la richiesta ed il reclamo 19 maggio 2006 non ha

avuto miglior sorte siccome respinto con la decisione 24 luglio 2006.

B. Con il ricorso 22 agosto 2006 RI 1,

fondandosi sulla tassazione 2005 lamenta la mancata concessione del sussidio.

Dal

canto suo L'Ufficio assicurazione malattia propone la reiezione

dell'impugnativa siccome l'imponibile 2003 assomma a CHF 20'600 che arrotondato

al mille franchi superiore non consente la concessione del sussidio.

Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e

di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il ricorso, formulato nel termine di legge

di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare

tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in

concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà

descritto al punto 8 delle considerazioni di diritto.

nel merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2006,

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

25.

ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante

è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il

limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e

1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato

ristabilito in CHF 50'000.-.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

6.

Va

infine evocato come ricordato nella sentenza 03.09.04 come

" unicamente una tassazione …riferita al periodo

fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere

utilizzata per una domanda di revisione (come evocato nella sentenza 6 maggio

2004.

…) o per la determinazione del sussidio ciò che è desumibile dal tenore

dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 della medesima

normativa e quanto evocato nella sentenza STCA 3 settembre 2004 36.2004.93).

In altri termini neppure a fronte di una decisione di tassazione relativa

al periodo …(diverso n.d.r.) … con fissazione di importi inferiori ai parametri

rammentati … tale tassazione potrebbe essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria … riferita a periodo diverso da quello fissato

dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal. Vanno evocate le

recenti novelle legislative in materia fiscale hanno modificato la

determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità

di deduzioni. Tale motivo è, verosimilmente, alla base della decisione del

Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12

novembre 2003 e di inviare ancora la tassazione 2001-2002."

7.

In concreto quindi l'Ufficio assicurazione

malattia non poteva far altro che riferirsi alla tassazione 2003 anche se

indicante dati meno favorevoli alla ricorrente. Il ricorso non può, purtroppo,

trovare accoglienza in questa sede nonostante la consapevolezza dei ridotti

importi su cui la signora RI 1 può contare. Il principio della legalità vieta

al Giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello del legislatore o

dell'esecutivo che se ne vede delegare le competenze.

8.

Alla

luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa

B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A seguito della recente modifica

legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in

vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In

questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento

all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio

precisare che la

Legge di procedura

per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza

dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”.

La commissione della gestione e delle

finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del

2.

maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame

di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da

quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di

specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si

percepiscono né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster