36.2006.167
Sussidio rifiutato. Ricorso fondato sulla tassazione per altro periodo rispetto a quello definito nel DE 25 ottobre 2005. Respinto.
19 ottobre 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.167
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, TCA
Titolo:
Sussidio rifiutato. Ricorso fondato sulla tassazione per altro periodo rispetto a quello definito nel DE 25 ottobre 2005. Respinto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.167
IR/sdm
Lugano
19 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 luglio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con atto del 17 novembre 2005 RI 1, __________,
ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento del premio
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2006.
Con l'istanza RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 indicante
redditi netti per CHF 32'021 ed un reddito imponibile di CHF 19'500.
L'UAM ha respinto la richiesta ed il reclamo 19 maggio 2006 non ha
avuto miglior sorte siccome respinto con la decisione 24 luglio 2006.
B. Con il ricorso 22 agosto 2006 RI 1,
fondandosi sulla tassazione 2005 lamenta la mancata concessione del sussidio.
Dal
canto suo L'Ufficio assicurazione malattia propone la reiezione
dell'impugnativa siccome l'imponibile 2003 assomma a CHF 20'600 che arrotondato
al mille franchi superiore non consente la concessione del sussidio.
Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e
di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in
concreto per la recente abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà
descritto al punto 8 delle considerazioni di diritto.
nel merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
25.
ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato ribadito a CHF 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
1° figlio è stato fissato a CHF 30'000.-; il reddito di riferimento è stato
ristabilito in CHF 50'000.-.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
6.
Va
infine evocato come ricordato nella sentenza 03.09.04 come
" unicamente una tassazione …riferita al periodo
fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere
utilizzata per una domanda di revisione (come evocato nella sentenza 6 maggio
2004.
…) o per la determinazione del sussidio ciò che è desumibile dal tenore
dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 della medesima
normativa e quanto evocato nella sentenza STCA 3 settembre 2004 36.2004.93).
In altri termini neppure a fronte di una decisione di tassazione relativa
al periodo …(diverso n.d.r.) … con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati … tale tassazione potrebbe essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria … riferita a periodo diverso da quello fissato
dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal. Vanno evocate le
recenti novelle legislative in materia fiscale hanno modificato la
determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità
di deduzioni. Tale motivo è, verosimilmente, alla base della decisione del
Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12
novembre 2003 e di inviare ancora la tassazione 2001-2002."
7.
In concreto quindi l'Ufficio assicurazione
malattia non poteva far altro che riferirsi alla tassazione 2003 anche se
indicante dati meno favorevoli alla ricorrente. Il ricorso non può, purtroppo,
trovare accoglienza in questa sede nonostante la consapevolezza dei ridotti
importi su cui la signora RI 1 può contare. Il principio della legalità vieta
al Giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello del legislatore o
dell'esecutivo che se ne vede delegare le competenze.
8.
Alla
luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio
di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del
diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa
B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A seguito della recente modifica
legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in
vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurata. In
questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito al commento
all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio
precisare che la
Legge di procedura
per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza
dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”.
La commissione della gestione e delle
finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del
2.
maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame
di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da
quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di
specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si
percepiscono né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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