36.2006.168
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie di base in caso di riduzione del reddito nel corso dell'anno di competenza. Calcolo autonomo del reddito. Emissione di una
9 gennaio 2007Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.168
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie di base in caso di riduzione del reddito nel corso dell'anno di competenza. Calcolo autonomo del reddito. Emissione di una decisione che accoglie parzialmente le richieste contestualmente all'inoltro della risposta.
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 31 LCAMAL
art. 52 cpv. 2 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.168
cs
Lugano
9 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 28 luglio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________,
coniugato con __________, ha postulato, il 12 novembre 2005, la concessione del
sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante (fr. 34'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto
statale (cfr. doc. 4 e 5).
C. Con
scritto del 18 agosto 2006 RA 1 propone tempestivo ricorso, facendo valere un
netto peggioramento della situazione economica della famiglia e una grave
malattia che ha colpito il marito all’inizio del 2006 (doc. I).
D. Il __________
__________ è deceduto.
E. Dopo
aver chiesto una proroga per la risposta (doc. III), l’UAM ha annullato la
decisione impugnata ed accolto parzialmente le richieste della ricorrente,
assegnandole il sussidio a partire dal 1° settembre 2006 (doc. V).
F. Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha deciso di
mantenere il ricorso e ha chiesto che il sussidio venga accordato anche per il
periodo precedente (doc. VIII).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Il
ricorso 18 agosto 2006 avverso la decisione 28 luglio 2006 dell’amministrazione
appare tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall’intimazione del
provvedimento impugnato (cfr. art. 76 LCAMal).
3. Con
scritto del 13 ottobre 2006 l’UAM ha annullato la decisione impugnata ed ha
concesso il sussidio a __________ con effetto dal 1° settembre 2006 (doc. V +
1).
Per
l’art. 3a cpv. 1 della legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), l’autorità amministrativa può, fino all’invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Il cpv. 2 prevede che
l’autorità notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica
al Tribunale.
A
norma dell’art. 3a cpv. 3 LPTCA quest’ultimo continua la trattazione del
ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova
decisione; l’articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti
notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente
differente.
L'amministrazione
può pertanto rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della
risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene
trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta
(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht
oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236
consid. 2).
Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 53 cpv. 3 LPGA enuncia i medesimi principi.
Questa
norma prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione
su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del
suo preavviso all'autorità di ricorso.
4. Come
esposto, l'amministrazione può riconsiderare, pendente lite, una decisione
contestata fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.
Nel
caso di specie l’amministrazione, contestualmente alla trasmissione della
risposta di causa, ha annullato la decisione impugnata ed ha assegnato alla
ricorrente il sussidio con effetto dal 1° settembre 2006 (doc. V/1).
L’insorgente ha deciso di mantenere l’impugnativa perché ritiene di aver
diritto all’aiuto statale anche per il periodo precedente (doc. VIII).
In
queste condizioni, vista la nuova decisione della Cassa, oggetto del contendere
rimane unicamente la questione a sapere se l’insorgente ha diritto al sussidio
anche per il periodo dal 1.1.2006 al 30.08.2006.
nel
merito
5. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite
di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato
fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie il reddito determinante
ammonta a CHF 32'000.-- (cfr. le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72,
120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
6. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
7. A
proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S.,
36.2003.84; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F.,
36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15
febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito
lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in
reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del
medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal
Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare
è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato
in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite
tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite
dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia
fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito
lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo
essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono
applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità
di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e
36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la
possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche
se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella
causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione,
la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando
altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio
di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera,
non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto
con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93
nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente confermata nelle sentenze
36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre
2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N.,
36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione
completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.
8. Nel
caso in esame l'amministrazione, dopo aver accertato che il reddito lordo annuo
medio per l’anno 2006 è inferiore al reddito esposto ai fini della notifica di
tassazione 2003, determinante per il calcolo del sussidio 2006, in applicazione
dell’art. 67 lett. m Reg. LCAMal, ha proceduto alla conversione del reddito
conseguito nel 2006 in reddito imponibile, conformemente all’art. 72 cpv. 1
Reg. LCAMal.
Dagli
atti emerge che nei primi 8 mesi del 2006 i coniugi hanno conseguito il
seguente importo lordo:
marito (rendita
AVS) fr. 1’904 x 8 = fr. 15’232
moglie:
gennaio (doc.
A21): 1'972.30
febbraio (doc.
A20): 1'793
marzo (doc.
A18+19): 1'506.10 + 693.35
aprile (doc.
A16+17): 403.45 + 1’600
maggio (doc.
A14+15): 672.40 + 1’600
giugno (doc.
A12+13): 582.75 + 1’600
luglio (doc. A10+11):
493.10 + 1’600
totale
14'516.45 : 7 = 2'073.80 al mese
Fatti
I
coniugi hanno conseguito un reddito lordo mensile di fr. 3'977.80 (2'073.80 +
1'904), che, convertito secondo le apposite tabelle ex art. 72 cpv. 1 Reg.
LCAMal, ammonta a fr. 34'660, ossia un limite superiore rispetto al minimo di
legge di fr. 32'000 previsto quale reddito imponibile massimo per l’ottenimento
del sussidio da parte delle famiglie (cfr. art. 29 LCAMal, DE del 25 ottobre
2005 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124, 36.2006.120,
36.2006.72 e 36.2006.71).
In queste condizioni a
giusta ragione l’UAM non ha concesso il sussidio.
9. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
Considerandi
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare
pag. 351 segg..).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto (cfr. consid. 3), è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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