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Decisione

36.2006.171

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti ammettono

che la decisione del 28 settembre 2004 sia cresciuta in giudicato e che il

credito vantato dall'autorità

cantonale sia divenuto esigibile (cfr. punto 6),

tuttavia, a loro dire,

l'UAM

avrebbe lasciato trascorrere più di un anno prima di emettere l'ordine di restituzione (dal 28 settembre 2004 al 28 novembre 2005),

perciò la richiesta sarebbe perenta in virtù dell'applicazione analogica dei principi del diritto civile,

non vanno inoltre

dimenticate la buona fede degli insorgenti e la loro precaria situazione

economica,

con osservazioni del

18 ottobre 2006 (doc. V) l'Amministrazione

ha proposto di respingere il ricorso e precisato che la comunicazione del 28

novembre 2005 era "semplicemente" "un richiamo di pagamento,

osservato che, pur essendo cresciuta incontestata in giudicato la precitata

decisione, gli interessati non avevano ancora provveduto a saldare gli

scoperti.",

i ricorrenti non hanno

addotto nuovi mezzi di prova (doc. VII),

considerato in

diritto che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge

organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2

cpv. 1 LPTCA,

conformemente a quanto

disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento

delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le

prestazioni minime previste dalla legge,

il sussidio è

corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta entro la fine dell'anno che precede l'anno

di competenza (art. 28 cpv. 1 e 2 LCAMal), eccetto per i beneficiari di

prestazioni complementari AVS/AI che ne sono esentati (art. 40 LCAMal),

in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, i sussidi

indebitamente percepiti devono essere restituiti dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è

affiliato,

per ciò che concerne

la restituzione di tali sussidi o il condono dell'obbligo di restituirli, sono applicabili per analogia le

prescrizioni relative alla LAVS (art. 59 cpv. 2 LCAMal),

questo disposto è stato

modificato con effetto dal 4 luglio 2006 (BU 2006 pag. 203) ed aggiornato in

funzione delle nuove disposizioni legali vigenti,

secondo il nuovo

tenore dell'art. 59 cpv. 1

LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite

dal beneficiario all'assicuratore

presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC AVS/AI,

il capoverso 2 prevede

ora che per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la LPGA,

Considerandi

gli ordini di

restituzione del 28 settembre 2004 sono stati emanati sotto l'egida del vecchio art. 59 LCAMal, ma di

rilievo qui è il momento dell'emanazione della decisione impugnata dai

ricorrenti,

per sapere quale norma

vada applicata, va ritenuto che la decisione su reclamo è stata emessa il 30

agosto 2006, quindi due mesi dopo la modifica legislativa, che torna dunque

applicabile alla fattispecie,

a tale proposito, va

comunque osservato che le decisioni formali del 2004 anticipano, nel contenuto,

la modifica legislativa del 2006, poiché ai ricorrenti è stato chiesto di

restituire all'Amministrazione

cantonale le riduzioni di premio indebitamente percepite,

venendo meno il loro diritto alle prestazioni complementari,

giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni

emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo (IAS-UAM) che le ha

emesse entro 30 giorni dalla notificazione,

contro le decisioni su

reclamo di cui al citato art. 76 cpv. 1 LCAMal, è data facoltà di ricorso a

questo Tribunale, sempre entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su

reclamo (art. 76 cpv. 2 LCAMal),

gli scritti del 28

settembre 2004 intitolati "Recupero dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(LAMal)", muniti dell'indicazione

del rimedio di diritto del reclamo, sono a tutti gli effetti degli atti

amministrativi aventi veste di decisioni formali, giacché - oltre al necessario

contenuto - indicano entro quale termine, in che forma ed a quale istanza può

essere presentato reclamo,

per contro, le

comunicazioni del 28 novembre 2005 non sono delle decisioni, siccome non

recano i rimedi di diritto, ma si limitano a ribadire agli assicurati l'obbligo fatto loro in precedenza,

ossia con le citate decisioni del 28 settembre 2004, di far fronte al pagamento

richiesto a titolo di restituzione dell'ammontare indebitamente percepito,

queste comunicazioni costituiscono

semplici richiami di pagamento, come evincibili dal loro titolo (docc. 3 e 4), perciò

non sono impugnabili,

pertanto, ai fini

giuridici, impugnabili mediante reclamo erano unicamente le due decisioni

formali del 28 settembre 2004, rimaste incontestate e quindi regolarmente

cresciute in giudicato, come peraltro ammesso dai ricorrenti (doc. I punto 6),

di conseguenza, ogni successivo

atto indirizzato dagli assicurati all'autorità cantonale avente per oggetto la contestazione del pagamento

di Fr. 185,55 e di Fr. 162,15 doveva essere dichiarato inammissibile, poiché

tardivo,

gli scritti del 16

dicembre 2005 sono stati erroneamente considerati dall'UAM, quali reclami cautelativi,

la decisione su

reclamo del 30 agosto 2006 con cui l'UAM ha respinto i "reclami" del 15 dicembre 2005 e del 22

maggio 2006 si rivela solo parzialmente corretta, giacché l'Amministrazione avrebbe dovuto dichiarare

queste impugnative inammissibili e decretarne l'irricevibilità, perché riferiti a decisioni non giuridicamente

impugnabili con il rimedio di diritto del reclamo,

pertanto, entrambe le

richieste di restituzione del 28 settembre 2004 – e non del 28 novembre 2005 - sono

fondate ed assolutamente non prescritte, come pretendono i ricorrenti,

gli insorgenti devono

restituire all'UAM la somma di Fr. 347,70,

sebbene l'istanza inferiore abbia respinto e non

dichiarato irricevibile i "reclami" del 16 dicembre 2005, seppure con

altre motivazioni, la decisione impugnata va confermata

nel risultato finale,

il ricorso appare

palesemente temerario nonostante ciò questo Tribunale, in via del tutto

eccezionale, rinuncia a prelevare tasse e spese di giustizia che andrebbero

unicamente a danno dei signori RI 1, già toccati dal presente giudizio. Il

legale è comunque invitato a maggiore ponderazione pro futuro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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