36.2006.171
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21 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
36.2006.171
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, TCA
Titolo:
Ordini di restituzione di sussidi indebitamente percepiti. Queste decisioni sono rimaste incontestate e quindi cresciute in giudicato. Il richiamo di pagamento giunto 1 anno dopo non è impugnabile. I "reclami" che sono stati interposti sono inamissibili perché tardivi. Ricorso quasi temerario.
CRESCITA IN GIUDICATO
DECISIONE FORMALE
INTEMPESTIVITÀ
PREMIO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 59 LCAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.171
TB
Lugano
21 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006
di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 agosto
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto che
la famiglia RI 1,
composta del papà RI 2, la mamma RI 1 ed il figlio RI 3, fino al mese di giugno
2004 era al beneficio delle prestazioni complementari all'AVS/AI,
il loro premio mensile
di cassa malati era dunque direttamente pagato dal Servizio delle prestazioni
complementari mediante il versamento di un importo forfetario all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) quale
contributo sull'intero premio
mensile,
con decisione del 26
luglio 2004 la Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, ha respinto la
richiesta di prestazioni complementari presentata dai summenzionati assicurati,
poiché i loro redditi superavano le loro spese (doc. 9),
dal 1° luglio 2004 è
decaduto il diritto alle PC della famiglia RI 1 e quindi, di riflesso, anche il
diritto al pagamento del premio di cassa malati da parte delle prestazioni
complementari,
il 26 luglio 2004 stesso
(doc. 9), il Servizio PC ha chiesto al competente Ufficio assicurazione
malattia la restituzione del premio dell'assicurazione malattia per il mese di luglio 2004 per tutta la famiglia
RI 1 - quindi anche per il figlio maggiorenne __________ -, di Fr. 225.- indebitamente
versato,
quale conseguenza, il
28 settembre 2004 l'UAM ha
emanato una decisione nei confronti del papà RI 2 e del figlio RI 3 (doc. 2),
chiedendo la restituzione dei premi di cassa malati del mese di luglio 2004 a
seguito della sospensione delle prestazioni complementari, giacché queste somme
erano già state versate all'assicuratore
malattia malgrado la decadenza del diritto,
il premio mensile di luglio
di cassa malati di RI 2, ammontante a Fr. 287.-, è stato ridotto a Fr. 149,95
grazie al sussidio cantonale di Fr. 137,05 che gli è stato concesso,
la medesima decisione del
28 settembre 2004 contempla anche la richiesta di restituzione di Fr. 35,60 nei
confronti del figlio RI 3, al quale è stato concesso un sussidio di Fr. 40,20
su un premio mensile di Fr. 75,80,
in totale gli
assicurati sono stati chiamati a rimborsare all'UAM nel termine di trenta giorni Fr. 185,55 (Fr. 362,80 di premi
LAMal già versati – Fr. 177,25 di sussidio),
con una seconda
decisione di pari data (doc. 1), emessa nei confronti della mamma RI 1, l'UAM ha preteso il rimborso di Fr. 162,15
(Fr. 299,20 di premio mensile di cassa malati – Fr. 137,05 di sussidio),
entrambe queste
decisioni del 28 settembre 2004 recavano in calce la possibilità di interporre
reclamo all'Ufficio
assicurazione malattia entro 30 giorni dalla notificazione,
rimaste incontestate, sono
quindi cresciute in giudicato,
il 28 novembre 2005 l'UAM ha inviato a RI 2 ed al figlio (doc. 4)
come pure a RI 1 (doc. 3), un richiamo di pagamento sulla base delle precedenti
decisioni del 28 settembre 2004, assegnando un termine di venti giorni, pena l'avvio di una procedura esecutiva per ottenerne
l'incasso,
con separati scritti
del 16 dicembre 2005 (docc. 5 e 6), ma di uguale contenuto, l'avv. RA 1 ha chiesto all'UAM, in rappresentanza di RI 2, RI 1 e RI 3,
la concessione di un termine di trenta giorni per fornire una consulenza ai
citati assicurati in merito ai rimborsi pretesi il 28 novembre 2005 e per
prendere visione dell'incarto,
questo termine è stato
concesso al legale, insieme alla possibilità di visionare gli atti presso l'UAM stesso (docc. 7 e 8),
il 4 aprile 2006 (doc.
9) l'Ufficio assicurazione
malattia ha chiesto al patrocinatore se intendeva mantenere i reclami,
con risposta del 20
aprile seguente (doc. 10), l'avv.
RA 1 ha precisato di mantenere il reclamo interposto cautelativamente il 16
dicembre 2005 per __________, oggetto di un ordine di restituzione del 28
novembre 2005 da esso ritenuto tardivo, siccome emesso oltre un anno dopo la
comunicazione del 26 luglio 2004 all'UAM da parte del Servizio PC della sospensione delle prestazioni e
quindi della cessazione del pagamento diretto del premio di cassa malati,
d'avviso del legale, in applicazione analogica
dell'art. 67 cpv. 1 CO, l'ordine di restituzione dell'UAM sarebbe dunque prescritto,
per gli altri
componenti della famiglia RI 1, il legale ha chiesto la trasmissione delle
decisioni di restituzione al fine di potersi determinare in proposito,
il 9 maggio 2006 (doc.
11) l'amministrazione ha
trasmesso quanto richiesto, con invito a pronunciarsi entro il 20 maggio,
il 22 maggio 2006
(doc. 12) il citato patrocinatore ha comunicato da un lato di mantenere il
reclamo di __________ interposto contro la decisione del 28 novembre 2005 di restituzione
per perenzione della richiesta in base agli artt. 59 cpv. 2 LCAMal e 25 LPGA,
dall'altro lato, ha invocato in via principale la nullità delle
decisioni di restituzione del 28 novembre 2004 (recte: 28 settembre
2004) relative a RI 2 e RI 3 come pure a RI 1 per l'assenza dell'indicazione,
nei mezzi di diritto, della facoltà degli assicurati di presentare istanza di
condono dell'importo da restituire,
in via subordinata, il
mandante ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine di trenta giorni per
presentare un'istanza di condono della restituzione dei premi richiesti nel
settembre 2004,
con decisione su
reclamo del 30 agosto 2006 (docc. A e 13) l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto i reclami del 16 dicembre
2005 e del 22 maggio 2006 per insussistenza di carenza formale delle decisioni
del 28 settembre 2004, rilevando che questi ordini di restituzione emessi nei
confronti dei (soli) tre predetti assicurati recavano il rimedio di diritto –
ossia il reclamo – e che la domanda di condono non rientra, "strictu
sensu", nei rimedi di diritto, quindi non era tenuta ad indicarla,
il 14 settembre 2006
(doc. I) RI 2, RI 1 ed RI 1, sempre rappresentati dall'avv. RA 1, hanno formulato ricorso al TCA postulando l'annullamento
della decisione dell'UAM e la
conseguente dispensa dal dover restituire l'importo di Fr. 347,70,
Fatti
i ricorrenti ammettono
che la decisione del 28 settembre 2004 sia cresciuta in giudicato e che il
credito vantato dall'autorità
cantonale sia divenuto esigibile (cfr. punto 6),
tuttavia, a loro dire,
l'UAM
avrebbe lasciato trascorrere più di un anno prima di emettere l'ordine di restituzione (dal 28 settembre 2004 al 28 novembre 2005),
perciò la richiesta sarebbe perenta in virtù dell'applicazione analogica dei principi del diritto civile,
non vanno inoltre
dimenticate la buona fede degli insorgenti e la loro precaria situazione
economica,
con osservazioni del
18 ottobre 2006 (doc. V) l'Amministrazione
ha proposto di respingere il ricorso e precisato che la comunicazione del 28
novembre 2005 era "semplicemente" "un richiamo di pagamento,
osservato che, pur essendo cresciuta incontestata in giudicato la precitata
decisione, gli interessati non avevano ancora provveduto a saldare gli
scoperti.",
i ricorrenti non hanno
addotto nuovi mezzi di prova (doc. VII),
considerato in
diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge
organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2
cpv. 1 LPTCA,
conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge,
il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (art. 28 cpv. 1 e 2 LCAMal), eccetto per i beneficiari di
prestazioni complementari AVS/AI che ne sono esentati (art. 40 LCAMal),
in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, i sussidi
indebitamente percepiti devono essere restituiti dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è
affiliato,
per ciò che concerne
la restituzione di tali sussidi o il condono dell'obbligo di restituirli, sono applicabili per analogia le
prescrizioni relative alla LAVS (art. 59 cpv. 2 LCAMal),
questo disposto è stato
modificato con effetto dal 4 luglio 2006 (BU 2006 pag. 203) ed aggiornato in
funzione delle nuove disposizioni legali vigenti,
secondo il nuovo
tenore dell'art. 59 cpv. 1
LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite
dal beneficiario all'assicuratore
presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC AVS/AI,
il capoverso 2 prevede
ora che per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la LPGA,
Considerandi
gli ordini di
restituzione del 28 settembre 2004 sono stati emanati sotto l'egida del vecchio art. 59 LCAMal, ma di
rilievo qui è il momento dell'emanazione della decisione impugnata dai
ricorrenti,
per sapere quale norma
vada applicata, va ritenuto che la decisione su reclamo è stata emessa il 30
agosto 2006, quindi due mesi dopo la modifica legislativa, che torna dunque
applicabile alla fattispecie,
a tale proposito, va
comunque osservato che le decisioni formali del 2004 anticipano, nel contenuto,
la modifica legislativa del 2006, poiché ai ricorrenti è stato chiesto di
restituire all'Amministrazione
cantonale le riduzioni di premio indebitamente percepite,
venendo meno il loro diritto alle prestazioni complementari,
giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni
emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo (IAS-UAM) che le ha
emesse entro 30 giorni dalla notificazione,
contro le decisioni su
reclamo di cui al citato art. 76 cpv. 1 LCAMal, è data facoltà di ricorso a
questo Tribunale, sempre entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su
reclamo (art. 76 cpv. 2 LCAMal),
gli scritti del 28
settembre 2004 intitolati "Recupero dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(LAMal)", muniti dell'indicazione
del rimedio di diritto del reclamo, sono a tutti gli effetti degli atti
amministrativi aventi veste di decisioni formali, giacché - oltre al necessario
contenuto - indicano entro quale termine, in che forma ed a quale istanza può
essere presentato reclamo,
per contro, le
comunicazioni del 28 novembre 2005 non sono delle decisioni, siccome non
recano i rimedi di diritto, ma si limitano a ribadire agli assicurati l'obbligo fatto loro in precedenza,
ossia con le citate decisioni del 28 settembre 2004, di far fronte al pagamento
richiesto a titolo di restituzione dell'ammontare indebitamente percepito,
queste comunicazioni costituiscono
semplici richiami di pagamento, come evincibili dal loro titolo (docc. 3 e 4), perciò
non sono impugnabili,
pertanto, ai fini
giuridici, impugnabili mediante reclamo erano unicamente le due decisioni
formali del 28 settembre 2004, rimaste incontestate e quindi regolarmente
cresciute in giudicato, come peraltro ammesso dai ricorrenti (doc. I punto 6),
di conseguenza, ogni successivo
atto indirizzato dagli assicurati all'autorità cantonale avente per oggetto la contestazione del pagamento
di Fr. 185,55 e di Fr. 162,15 doveva essere dichiarato inammissibile, poiché
tardivo,
gli scritti del 16
dicembre 2005 sono stati erroneamente considerati dall'UAM, quali reclami cautelativi,
la decisione su
reclamo del 30 agosto 2006 con cui l'UAM ha respinto i "reclami" del 15 dicembre 2005 e del 22
maggio 2006 si rivela solo parzialmente corretta, giacché l'Amministrazione avrebbe dovuto dichiarare
queste impugnative inammissibili e decretarne l'irricevibilità, perché riferiti a decisioni non giuridicamente
impugnabili con il rimedio di diritto del reclamo,
pertanto, entrambe le
richieste di restituzione del 28 settembre 2004 – e non del 28 novembre 2005 - sono
fondate ed assolutamente non prescritte, come pretendono i ricorrenti,
gli insorgenti devono
restituire all'UAM la somma di Fr. 347,70,
sebbene l'istanza inferiore abbia respinto e non
dichiarato irricevibile i "reclami" del 16 dicembre 2005, seppure con
altre motivazioni, la decisione impugnata va confermata
nel risultato finale,
il ricorso appare
palesemente temerario nonostante ciò questo Tribunale, in via del tutto
eccezionale, rinuncia a prelevare tasse e spese di giustizia che andrebbero
unicamente a danno dei signori RI 1, già toccati dal presente giudizio. Il
legale è comunque invitato a maggiore ponderazione pro futuro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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