36.2006.173
richiesta di sussidio in caso di riduzione notevole del reddito nel corso dell'anno di competenza. Calcolo autonomo del reddito.
1 dicembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2006.173
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, TCA
Titolo:
richiesta di sussidio in caso di riduzione notevole del reddito nel corso dell'anno di competenza. Calcolo autonomo del reddito.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.173
cs
Lugano
1 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 luglio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel __________, celibe, attualmente disoccupato, ha postulato la
concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie
per l'anno 2006.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito
determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.
C. Con
scritto del 26 agosto 2006 RI 1 propone tempestivo ricorso, rammentando di
trovarsi in disoccupazione dal 1° luglio 2006 (doc. I).
D. Mediante
osservazioni del 17 ottobre 2006 l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa.
L’autorità cantonale, dopo aver accertato autonomamente il reddito conseguito
dal ricorrente, è giunta ad un importo lordo mensile di fr. 2'657.40, che, dopo
la conversione prevista dalla legge, è comunque superiore ai limiti stabiliti
per l’ottenimento del sussidio per le persone sole.
Considerandi
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2.
cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato
decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art.
29.
LCAMal).
3.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4.
A
proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S.,
36.2003
; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F.,
36.2004
; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15
febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal
Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare
è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato
in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite
tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite
dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia
fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito
lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo
essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono
applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità
di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e
36.2003.116
nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la
possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche
se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella
causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione,
la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando
altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio
di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera,
non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto
con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93
nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia
domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella
causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa
D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S.
del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale
36.2005
-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.
5.
Nel
caso in esame l'amministrazione, dopo aver accertato che il reddito lordo annuo
medio per l’anno 2006 (fr. 31'888.85) è inferiore al reddito lordo esposto ai
fini della notifica di tassazione 2003 (reddito netto di fr. 34'124, da cui un
reddito lordo nettamente superiore), determinante per il calcolo del sussidio
2006, in applicazione dell’art. 67 lett. m Reg. LCAMal, ha proceduto alla
conversione del reddito conseguito nel 2006 in reddito imponibile,
conformemente all’art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal.
Dagli
atti emerge che nel 2006 l’insorgente può conseguire il seguente importo lordo:
gennaio 2006 fr.
3000.
(doc. VIII/8)
febbraio 2006 fr.
1600.
(doc. VIII/7)
marzo 2006 fr.
3420.
(doc. VIII/6)
aprile 2006 fr.
2998.35
(doc. VIII/5)
maggio 2006 fr.
2650.50
(doc. VIII/4)
giugno 2006 fr.
2736.
(doc. VIII/3)
indennità
disoccupazione dei mesi di luglio e agosto 2006
fr. 2'322.60 +
2’543.80 (doc. VIII/ 1 e 2), per un media fino
a dicembre di fr.
14'599.20 ([2'322.60 + 2'543.80] : 2 X 6)
A
giusta ragione l’amministrazione non ha invece proceduto ad alcuna deduzione,
non trattandosi di alimenti o di interessi ipotecari (cfr. consid. 4).
Complessivamente
l’interessato nel 2006 può conseguire un importo di fr. 31'004.05, ossia fr.
2'583.70 al mese che, convertito secondo le apposite tabelle ex art. 72 cpv. 1
Reg. LCAMal, ammonta a fr. 21'662, ossia un limite superiore rispetto al minimo
di legge di fr. 20'000 previsto quale reddito imponibile massimo per
l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (cfr. art. 29 LCAMal, DE
del 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124,
36.2006
, 36.2006.72 e 36.2006.71).
Va
infine ancora rilevato che la tassazione 2004 allegata dal ricorrente non può
essere presa in considerazione.
Infatti,
l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di
tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo
cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella
causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno
modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando
la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della
decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE
citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel
caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004.
6.
La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso cfr. DTF 131 V 202; STFA
3.
maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
L’art.
20.
della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni prevede che la procedura è per principio gratuita, salvo il caso
di un ricorso temerario o formulato per leggerezza. Questa norma è applicabile
alla presente procedura (cfr. in particolare il Messaggio 5759 del Consiglio di
Stato del 7 marzo 2006 relativo ad alcune modifiche della LCAMal, pag. 9, art.
76.
LCAMal).
Per
questi motivi non si percepiscono tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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