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Decisione

36.2006.176

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

14 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.176

Data decisione, Autorità:

14.11.2006, TCA

Titolo:

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE

art. 90 OAMAL

art. 85 RLCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.176

cs

Lugano

14 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2006

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto

2006 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto che con

scritti del 16 giugno 2005 e del 7 novembre 2005 (doc. 21) la Cassa malati CO 1

ha informato RI 1, affiliata per l’assicurazione di base contro le malattie, di

sospendere, in virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati

di carenza beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni

derivanti dall’assicurazione sociale (cfr. doc. 14). Copia della lettera è

stata trasmessa all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), quale

avviso all’autorità d’assistenza sociale competente per il Canton Ticino. Il 19

giugno 2006 l’assicurata ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione

formale (doc. 16). Il 6 luglio 2006 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale

ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione

degli art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 4.1 CGA, poiché vi sarebbero 3 attestati

di carenza beni (ACB) non ancora interamente pagati (doc. 14),

in

seguito alle contestazioni dell’interessata il 31 agosto 2006 la Cassa malati CO

1 ha emanato la decisione su opposizione, confermando la sospensione del

pagamento delle prestazioni, poiché non sarebbe ancora stato pagato 1 ACB, e ha

tolto l’effetto sospensivo al ricorso (doc. 7),

il

6 settembre 2006 RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento

della sospensione e il versamento a suo favore del sussidio versato dall’IAS

alla Cassa per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia per i mesi da

gennaio a giugno 2006. Contestualmente ha domandato il ripristino dell’effetto

sospensivo (doc. I),

con

risposta del 15 settembre 2006 la Cassa ha proposto di dichiarare irricevibile

il ricorso per quanto concerne la richiesta di versamento del sussidio

cantonale e respingerlo per quanto concerne la sospensione del pagamento delle

prestazioni (doc. VIII), mentre l’IAS, con scritto 8 settembre 2006, ha

auspicato l’accoglimento dell’impugnativa limitatamente alla problematica della

sospensione (doc. IV),

con

decreto del 14 settembre 2006 il TCA ha concesso l’effetto sospensivo al

ricorso (doc. VII),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

con

pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06, pubblicata in RAMI

4/2006, KV 378, pag. 320 e seguenti) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26

luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K

31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo

Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle Casse malati

appartenenti ad un altro Gruppo assicurativo che ha sospeso il pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto

dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di

assumersi gli importi rimasti impagati,

nella

prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato

(cfr. RAMI 4/2006, pag. 320 e seguenti):

"

nella versione applicabile

nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal

dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.

Per

il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore

ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali

che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei

premi.

L'art.

90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di

beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni

ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati

interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle

prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

Come

sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni

in DTF 129 V 455 ha

stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il

pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto

dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con

l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

Il

giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito

dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i

pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla

compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7

[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

(…)

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di

compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare

premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio

assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con

la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere

il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato

dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti

nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato

rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza

concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a

trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di

procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo

ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica

esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore

può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

A

ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente

sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve

intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo

tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in

conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.

12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la

sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un

determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta

dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei

combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del

regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti

irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha

Considerandi

decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.

(…)

Ad

ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,

come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.

Il

modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente

quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio

preposto opposto al rimborso.",

Va

ancora rilevato che nelle sentenze del 26 luglio 2006 il TFA ha poi ribadito:

"

"(…)

Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza

l’assicuratore malattia non ha dato all’autorità competente l’occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la ricorrente essendosi limitata a

trasmettere all’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all’assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. A prescindere dall’incompatibilità di tale operato con

il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che l’assicuratore

può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei

confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la

conferma scritta dell’Istituto delle assicurazioni sociali di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del 10 luglio, consid. 3

in fine) e dalla presenza di altri vizi formali evidenziati dal primo giudice

(tardiva presentazione degli attestati di carenza beni all’autorità preposta),

simile modo di procedere è anche altrimenti inaccettabile, l’ordinanza federale

indicando esplicitamente che solo dopo l’avviso all’autorità d’assistenza

sociale l’assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.” (K

79/06),

nel

caso concreto la situazione è analoga a quelle giudicate dal TFA. Infatti, con

scritto 8 settembre 2006 l’UAM ha affermato che:

" (…)

relativamente all’ACB n __________ lo scrivente Ufficio non avanza

pregiudiziali di princpio.

La pratica è pertanto in fase di elaborazione amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, richiamata anche la giurisprudenza di

codesta Corte, così come dell’Alto TFA, in materia, questa Autorità postula

l’accoglimento del ricorso della signora RI 1.” (doc. IV)

per

cui l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in

arretrato,

in

queste condizioni, sulla base delle numerose sentenze del TFA (cfr. in particolare

la sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) dove l’Alta Corte ha

affermato:

"

A ciò si aggiunge di transenna che

se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui

l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento

cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18

maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in

vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale

(cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa

chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione

delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo

avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali

- autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv.

1.

della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal;

RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che

l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una

tale conferma.”, sottolineature del redattore)

il

ricorso va accolto,

per

quanto concerne la conformità delle norme del diritto cantonale con quelle del

diritto federale, va rilevato che il TFA, malgrado le censure in tal senso nei

ricorsi presentati dall’altro Gruppo assicurativo [cfr. ad esempio il ricorso

del 10 marzo 2006 nella causa K 38/06, sfociata nella sopra citata sentenza del

10.

luglio 2006, dove l’assicuratore affermava che “gli articoli 82 a 85 del

Regolamento della Legge Cantonale d’Applicazione della LAMal (LCAMal) entrati

in vigore al 1. gennaio 2005 oltrepassano le disposizioni legali previste dall’art.

90.

cpv. 4 OAMal. Secondo la giurisprudenza una nuova norma esecutiva deve

attenersi alle disposizioni legali e non può contenere nuove regole che si

discostano dalle disposizioni legali e perciò violano il principio della forza

derogatoria del diritto federale (DTF 126 V 269 c. )”], come visto in

precedenza, non ha ritenuto contrario al diritto superiore i disposti contenuti

nel Reg. LCAMal,

neppure

il nuovo art. 64a LAMal entrato in vigore il 1. gennaio 2006 può essere d’aiuto

all’assicuratore,

infatti

tale argomento era già stato sollevato dall’altro gruppo assicurativo in altre

procedure, dove il TCA aveva affermato (STCA del 20 marzo 2006, inc.

36.2006

):

" L’accenno al nuovo articolo 64a LAMal fatto

dall’assicuratore in sede di decisione su opposizione, non ha alcun valore

nella misura in cui la decisione formale iniziale è stata emanata prima

dell’entrata in vigore della modifica legislativa e la grave misura di

sospensione si basava inizialmente sull’art. 90 OAMal, il cui tenore è

modificato dal 1.1.2006. Del resto in sede di risposta (cfr. doc. VI),

l’assicuratore ha ribadito di fondare la sospensione dal pagamento di ogni

prestazione LAMal, oltre che sulle CGA, sull’art. 90 OAMal, citando il

contenuto in vigore fino al 31.12.2005 (cfr. anche STFA del 28 gennaio 2005

nella causa D., K 117/04, consid. 2.1 e DTF 129 V 455, consid. 1).

Va poi abbondanzialmente rilevato che l’assicuratore non ha trasmesso

documentazione atta a comprovare di aver diffidato per iscritto l’assicurato e

di avergli assegnato un termine supplementare di 30 giorni con l’indicazione

delle conseguenza della mora come richiesto dall’art. 64a cpv. 1 LAMal in

vigore dal 1.1.2006.”

queste

considerazioni, così come quelle, simili, contenute nella STCA del 2 giugno

2006.

(inc. 36.2006.50), sfociate nelle STFA del 26 luglio 2006, K 45/06 e K

79/06, non sono state criticate dal TFA, che applica il diritto d’ufficio,

del

resto in concreto la Cassa fa espressamente riferimento all’art. 90 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2005,

alla

luce della citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA

(cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30

gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella

causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc.

36.2005

, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA

del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006

nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D.,

inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224,

STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio

2006.

nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa

S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005

, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA

del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio

2006.

nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G.,

inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA

del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81, STCA del 30 agosto 2006

nella causa B., inc. 36.2006.127, STCA del 30 agosto 2006 nella causa T., inc.

36.2006

, STCA del 1 settembre 2006 nella causa C., inc. 36.2006.122, STCA

del 7 settembre 2006 nella causa B., inc. 36.2006.96, STCA del 14 settembre

2006.

nella causa C., 36.2006.145), il ricorso su questo punto deve essere

accolto e la decisione impugnata annullata,

nell’ambito

della procedura su opposizione l’insorgente ha preteso dall’assicuratore il

versamento di un importo di fr. 1'620, pari al sussidio versato dall’UAM alla

Cassa nei mesi da gennaio a giugno (270 X 6), avendo nel frattempo pagato i

premi mensili di fr. 400,

l’assicuratore

e l’UAM sostengono che la richiesta sia irricevibile,

dagli

atti emerge che l’assicuratore con la decisione su opposizione ha dichiarato la

pretesa infondata,

tutto

ben considerato, visto che nel frattempo l’assicuratore ha già rimborsato

all’interessata un importo di fr. 1'360, trattenendo solo fr. 260 per il

pagamento dei premi di luglio ed agosto 2006 (fr. 400 – 270 di sussidio – fr.

130.

che avrebbe dovuto versare l’assicurata), e allo scopo di evitare di

privare l’assicurata di un grado d’impugnazione, questo TCA ritiene corretto,

limitatamente al versamento del sussidio, trattare la decisione del 31 agosto

2006.

alla stregua di una decisione formale e quindi invitare l’assicuratore a

emanare una decisione su opposizione su questo tema specifico (cfr. in tal

senso anche la recente STCA del 9 novembre 2006, inc. 36.2006.63),

l’assicuratore,

nella misura in cui l’opposizione non è divenuta priva di oggetto in seguito al

versamento di parte di quanto richiesto, dovrà emettere una decisione su

opposizione solo su questo aspetto,

il

TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale in ambito di sospensione,

ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce

questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per

asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il

rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni,

questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal

voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.” ed ha tutelato la decisione del TCA di far

pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità

e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura

incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non

nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse

siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le

condizioni, provvede al versamento del dovuto,

in

particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa M., K 42/06, il TFA

ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un

importo di fr. 700 di tasse di giustizia, di fr. 200 di spese processuali e di

fr. 100 a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dai ricorrenti,

in

concreto la leggerezza della Cassa è maggiore, tenuto conto che neppure dopo

l’emanazione della STFA del 10 luglio 2006 (K 38/06), di cui era a conoscenza

(cfr., fra le altre, STFA del 26 luglio 2006, K 80/06, dove la citata sentenza

viene menzionata) ha adottato le misure procedurali richieste per annullare la

decisione prima dell’inoltro della risposta di causa, mantenendo anzi la

sospensione,

vista

l’estrema leggerezza e la superficialità con le quali è stata condotta tutta la

procedura, la Cassa va condannata al pagamento di fr. 1'000 di tasse di

giustizia, fr. 300.-- di spese processuali e fr. 300.-- a titolo di rimborso

spese sopportate dalla ricorrente.

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2. L’incarto

è trasmesso alla Cassa per l’emanazione di una decisione su opposizione in

merito alla compensazione di fr. 260 di sussidi ricevuti con premi dovuti

dall’insorgente.

3. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali di fr.

300.-- sono poste a carico della Cassa malati CO 1 che verserà a RI 1 fr.

300.-- a titolo di rimborso per le spese sopportate per la procedura.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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