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Decisione

36.2006.179

Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa

7 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

18 maggio 2006 all'attrice per un importo di CHF 115.-- per 5 premi mensili

(gennaio-maggio 2006) da CHF 23.--, ed evidenzia di avere notificato alla

signora AT 1 la sospensione delle prestazioni assicurative "… per un

importo di CHF 168.--" ossia 6 premi mensili di CHF 23.-- (CHF 138.--)

oltre CHF 30.-- per spese;

• che CV 1 ha effettivamente chiesto

all'UE l'avvio di procedura esecutiva contro l'attrice ed indica di avere

contabilizzato solo successivamente il pagamento di CHF 138.-- da parte dell'attrice;

• che CV 1 rammenta come i premi debbano

essere pagati anticipatamente e come l'attrice sia stata diffidata ed ai sensi

delle CGA e debba quindi vedersi addebitare CHF 30.--. CV 1 ha invece

rinunciato a chiedere ulteriori spese per CHF 80.-- siccome non dovute;

• che in replica l'attrice contesta la

legalità dei CHF 30.-- richiesti da CV 1;

• che, interpellata in merito, CV 1 ha

ribadito il suo buon diritto;

in

diritto

in

ordine

• che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

nel

merito

• che il debito per i premi dei primi 6

mesi 2006 della signora AT 1 nei confronti di CV 1 assomma a CHF 138.-- ed è

stato soluto il 10 luglio 2006;

• che palesemente, come riconosce la stessa

convenuta, i CHF 80.-- pretesi per le spese cagionate dalle procedure d'incasso

come pure le spese esecutive non sono dovute e la pretesa dell'assicuratore era

manifestamente infondata;

• che CV 1 avrebbe dovuto accorgersi di ciò

e non persistere in un incasso errato mediante procedura esecutiva che ha

creato incomodo all'attrice;

• che, in effetti, chiariti i fatti la

signora AT 1 ha soluto il suo debito;

• che l'ingiustificata pretesa di premi e

spese e quindi la richiesta di spese non dovute, ha imposto alla signora AT 1

di adire il Tribunale assumendosi spese che le vanno riconosciute, al contrario

delle ripetibili che non possono essere qui ammesse;

• che resta da accertare se l'attrice deve

versare l'importo di CHF 30.-- per le spese di diffida espressamente previste

alle CGA 13.3.;

• che, senza entrare nel merito degli

scritti doc. 1 e 2 di CV 1, ed in particolare della piena conformità della

diffida ai precetti della LCA così come interpretati dal Tribunale Federale, si

evidenzia come solo dopo lo scritto 16 giugno l'attrice ha soluto il debito;

• che, correttamente, l'importo di CHF

30.-- è dovuto;

• che, conseguentemente, la petizione va

accolta parzialmente dovendosi accertare un debito dell'attrice nei confronti

della convenuta per CHF 30.--;

• che, come indicato in precedenza, la

procedura - gratuita - non permette attribuzione di ripetibili alle parti, in

specie alla parte attrice. Si giustifica qui il riconoscimento delle spese

materiali sopportate dall'attrice limitatamente al grado di soccombenza

dell'assicuratore come indicato;

• che sarebbe infatti urtante limitare il

diritto di adire il Tribunale per la parte che, a fronte del suo buon diritto,

dovrebbe assumersi spese di un certo rilievo;

• che, in concreto, era palese sin

dall'inizio il buon diritto dalla signora AT 1 a vedere disconoscere la pretesa

di CHF 80.--, tanto che su questo punto CV 1 ha aderito alla petizione;

• che alla luce della pretesa (CHF 80.--)

manifestamente infondata ed in assenza di rettifiche da parte di CV 1 l'attrice

ha dovuto adire il TCA, aggiungendo poi l'erronea pretesa di disconoscimento di

ulteriori CHF 30.--;

• che visto quanto precede, richiamate le

norme del CPC applicabili in concreto, in specie l'art. 150 CPC, nonché quanto

esposto nella sentenza 36.2006.104 del 6 dicembre 2006 per analogia, si

giustifica la condanna di CV 1 a rimborsare all'attrice, per le spese vive

sopportate, l'importo di CHF 30.--;

• che la presente decisione è definitiva

siccome non impugnabile per riforma al Tribunale Federale (art. 43 e 46 OG);

• che

una copia della presente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LSA,

all'autorità di sorveglianza (UFAP, Berna);

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza è

accertato un debito di AT 1, __________, nei confronti di CV 1, __________, per

l'incasso di spese amministrative connesse a procedure d'incasso premi delle

coperture complementari del primo semestre 2006 di CHF 30.--.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse di giustizia e spese. CV 1 è condannata a versare a AT 1, a

titolo di rifusione delle spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--.

3.

La

presente è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e

46.

OG vigente sino al 31 dicembre 2006.

4.

Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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