36.2006.179
Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa
7 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
36.2006.179
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, TCA
Titolo:
Procedura esecutiva per incasso premi e psese LCA. Petizione (azione disconoscimento debito) parzialmente ammessa
PREMIO
art. 1segg. LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.179
ir/td
Lugano
7 dicembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione 20 settembre 2006
interposta da
AT 1
contro
Cassa Malati CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto
• che con petizione 20 settembre 2006 AT 1
ha convenuto dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni CV 1,
assicuratore malattia, per una richiesta "abusiva per spese per richiami e
spese per precetto esecutivo".;
• che, sostanzialmente, l'attrice ha
postulato l'accertamento dell'inesistenza di suo debito nei confronti di CV 1
(Feststellungsklage);
• che, più dettagliatamente, la signora AT
1 indica di avere disdetto il rapporto contrattuale concluso con la convenuta e
riferito a coperture complementari ricevendo comunque la richiesta di
versamento dei premi. Dopo contatto tra le parti l'attrice ha pagato il 10
luglio 2006 l'ammontare di CHF 138.--;
• che, nonostante il pagamento, CV 1 ha
fatto spiccare precetto esecutivo nei suoi confronti postulando l'incasso di
CHF 138.-- oltre a spese amministrative (CHF 110.--), spese esecutive (CHF
30.--) e tassa d'incasso (CHF 5.--, doc. E);
• che la signora AT 1 è insorta nei
confronti di CV 1 contestando l'importo delle spese amministrative esposte
ingiustamente mentre CV 1 ha mantenuto la sua richiesta;
• che come detto, l'attrice postula
l'accertamento dell'inesistenza di suo debito verso CV 1 per i fatti esposti,
oltre al "ritiro dell'esecuzione";
• che CV 1, con risposta di causa 13
ottobre 2006, evidenzia di avere notificato una "Intimazione LCA" il
Fatti
18 maggio 2006 all'attrice per un importo di CHF 115.-- per 5 premi mensili
(gennaio-maggio 2006) da CHF 23.--, ed evidenzia di avere notificato alla
signora AT 1 la sospensione delle prestazioni assicurative "… per un
importo di CHF 168.--" ossia 6 premi mensili di CHF 23.-- (CHF 138.--)
oltre CHF 30.-- per spese;
• che CV 1 ha effettivamente chiesto
all'UE l'avvio di procedura esecutiva contro l'attrice ed indica di avere
contabilizzato solo successivamente il pagamento di CHF 138.-- da parte dell'attrice;
• che CV 1 rammenta come i premi debbano
essere pagati anticipatamente e come l'attrice sia stata diffidata ed ai sensi
delle CGA e debba quindi vedersi addebitare CHF 30.--. CV 1 ha invece
rinunciato a chiedere ulteriori spese per CHF 80.-- siccome non dovute;
• che in replica l'attrice contesta la
legalità dei CHF 30.-- richiesti da CV 1;
• che, interpellata in merito, CV 1 ha
ribadito il suo buon diritto;
in
diritto
in
ordine
• che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
nel
merito
• che il debito per i premi dei primi 6
mesi 2006 della signora AT 1 nei confronti di CV 1 assomma a CHF 138.-- ed è
stato soluto il 10 luglio 2006;
• che palesemente, come riconosce la stessa
convenuta, i CHF 80.-- pretesi per le spese cagionate dalle procedure d'incasso
come pure le spese esecutive non sono dovute e la pretesa dell'assicuratore era
manifestamente infondata;
• che CV 1 avrebbe dovuto accorgersi di ciò
e non persistere in un incasso errato mediante procedura esecutiva che ha
creato incomodo all'attrice;
• che, in effetti, chiariti i fatti la
signora AT 1 ha soluto il suo debito;
• che l'ingiustificata pretesa di premi e
spese e quindi la richiesta di spese non dovute, ha imposto alla signora AT 1
di adire il Tribunale assumendosi spese che le vanno riconosciute, al contrario
delle ripetibili che non possono essere qui ammesse;
• che resta da accertare se l'attrice deve
versare l'importo di CHF 30.-- per le spese di diffida espressamente previste
alle CGA 13.3.;
• che, senza entrare nel merito degli
scritti doc. 1 e 2 di CV 1, ed in particolare della piena conformità della
diffida ai precetti della LCA così come interpretati dal Tribunale Federale, si
evidenzia come solo dopo lo scritto 16 giugno l'attrice ha soluto il debito;
• che, correttamente, l'importo di CHF
30.-- è dovuto;
• che, conseguentemente, la petizione va
accolta parzialmente dovendosi accertare un debito dell'attrice nei confronti
della convenuta per CHF 30.--;
• che, come indicato in precedenza, la
procedura - gratuita - non permette attribuzione di ripetibili alle parti, in
specie alla parte attrice. Si giustifica qui il riconoscimento delle spese
materiali sopportate dall'attrice limitatamente al grado di soccombenza
dell'assicuratore come indicato;
• che sarebbe infatti urtante limitare il
diritto di adire il Tribunale per la parte che, a fronte del suo buon diritto,
dovrebbe assumersi spese di un certo rilievo;
• che, in concreto, era palese sin
dall'inizio il buon diritto dalla signora AT 1 a vedere disconoscere la pretesa
di CHF 80.--, tanto che su questo punto CV 1 ha aderito alla petizione;
• che alla luce della pretesa (CHF 80.--)
manifestamente infondata ed in assenza di rettifiche da parte di CV 1 l'attrice
ha dovuto adire il TCA, aggiungendo poi l'erronea pretesa di disconoscimento di
ulteriori CHF 30.--;
• che visto quanto precede, richiamate le
norme del CPC applicabili in concreto, in specie l'art. 150 CPC, nonché quanto
esposto nella sentenza 36.2006.104 del 6 dicembre 2006 per analogia, si
giustifica la condanna di CV 1 a rimborsare all'attrice, per le spese vive
sopportate, l'importo di CHF 30.--;
• che la presente decisione è definitiva
siccome non impugnabile per riforma al Tribunale Federale (art. 43 e 46 OG);
• che
una copia della presente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LSA,
all'autorità di sorveglianza (UFAP, Berna);
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è
accertato un debito di AT 1, __________, nei confronti di CV 1, __________, per
l'incasso di spese amministrative connesse a procedure d'incasso premi delle
coperture complementari del primo semestre 2006 di CHF 30.--.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse di giustizia e spese. CV 1 è condannata a versare a AT 1, a
titolo di rifusione delle spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--.
3.
La
presente è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e
46.
OG vigente sino al 31 dicembre 2006.
4.
Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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