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Decisione

36.2006.181

Domanda di sussidio tardiva, giustificazione del ritardo con la non conoscenza del diritto al sussidio. Ricorso respinto.

29 novembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza è stata palesemente inoltrata tardivamente siccome

introdotta a fine gennaio 2006. In effetti l'invio non rispetta il termine di

cui all'art. 45 Reg.LCAMal a fronte di uno studente qui domiciliato e soggetto

a tassazione ordinaria. Il ritardo è giustificato con la misconoscenza del

diritto in materia e quindi della possibilità di domandare l'aiuto sociale,

normalmente destinato a chi è effettivamente bisognoso.

Occorre

verificare se tale ignoranza permette di ritenere ricevibile la richiesta.

Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito

della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore

l'1.1.2005, l'esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio

l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti

nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della

LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni

per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti."

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell'anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.

7. L’art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente

(STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata

motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con

sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

8. In

concreto l’insorgente sostiene di non aver saputo della possibilità di chiedere

il sussidio.

Va

innanzitutto rilevato che il ricorrente non sostiene di aver ottenuto

informazioni errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza

ottenere risposte in merito alle sue richieste.

Per

cui, anche un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non

può trovare conferma.

Infatti, secondo la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). Non essendoci in

concreto informazioni erronee fornite dalle autorità competenti, il principio

della buona fede non è stato violato.

Va

poi rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione malattia viene

concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se

l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i

beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del

premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non

esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente

tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il

sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati

sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad

essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il

rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Alla

luce di quanto precede la giustificazione, come per altri analoghi casi, non

può essere ritenuta.

9. La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A

seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il

10 maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e

ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo

2006 no. 5759 al commento sull’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di

legge citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si

riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le

contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La

commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, che ha esaminato

il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato

la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759

del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale

applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si

percepiscono tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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