36.2006.183
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16 aprile 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2006.183
Data decisione, Autorità:
16.04.2007, TCA
Titolo:
Solidarietà fra coniugi per il pagamento di premi LAMal rimasti insoluti. Finché c'è comunione domestica, l'altro coniuge risponde dei debiti del partner maturati nel periodo di convivenza. Non importa se ora i coniugi sono divorziati. Rigetto dell'opposizione fatta dalla moglie al PE contro di lei
CASSA MALATI
DEBITORE SOLIDALE
DIFFIDA
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
RESPONSABILITÀ
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE ESECUTIVE
UNIONE CONIUGALE
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 166 cpv. 3 CC
art. 61 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.183
TB
Lugano
16 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Dal
1° gennaio 2005 __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1).
L’assicurato non ha
pagato i premi inerenti i mesi da gennaio a giugno 2005 pari a Fr. 323.- al
mese (doc. 1), a cui vanno tuttavia dedotti i sussidi cantonali ammontanti a
Fr. 31,70 al mese. In pratica, a carico dell'assicurato rimanevano Fr. 309,80 al mese, per un totale di Fr. 1'858,80.
Il 5 dicembre 2005 (doc.
3) la Cassa malati ha diffidato la moglie dell'assicurato a versare l'ammontare di Fr. 1'858,80
per questi premi non pagati dal marito, poi aumentati il 27 dicembre 2005 (doc.
4) a Fr. 1'878,80 a causa dell'aggiunta di Fr. 20.- per le spese di
diffida.
Non ottenendo il
pagamento richiesto, il 30 maggio 2006 (doc. 7) la Cassa ha avviato una
procedura esecutiva contro la coniuge, la quale il 19 giugno 2006 (doc. 8) si è
opposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall'____________________ di __________
chiedente la somma di Fr. 1'858,80
quale credito, oltre Fr. 20.- per spese di diffida e Fr. 10.- per spese di
esecuzione.
B. Con
decisione del 13 luglio 2006 (doc. 10) indirizzata alla consorte del debitore, __________
risposata RI 1, la Cassa malati ha rigettato l'opposizione formulata contro il predetto PE, sottolineando che essa
rimaneva debitrice della somma di Fr. 1'958,80 comprensiva di Fr. 20.- di spese di diffida e di Fr. 80.- per
le spese d'esecuzione.
Con decisione su
opposizione del 31 agosto 2006 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione formulata dalla coniuge, la
quale il 24 luglio precedente (doc. 11) si è rivolta alla Cassa malati respingendo
ogni addebito, avendo ormai divorziato dal debitore dei premi LAMal.
C. Formulando
ricorso al TCA il 28/29
settembre 2006 (doc. I), la consorte dell'assicurato ha manifestato la sua estraneità ai debiti del marito
trattandosi della di lui copertura assicurativa. Inoltre, ella ha osservato di
aver lasciato il domicilio coniugale il 10 ottobre 2005 e di essere divorziata dal
27 giugno 2006. Attualmente è risposata e madre di una bambina, perciò non
intende rispondere dei debiti passati dell'ex marito.
Nella risposta di
causa (doc. III) la Cassa malati ha proposto la reiezione del ricorso, evidenziando
l'esistenza di una comunione di
domicilio fra gli ex coniugi nel periodo per il quale ha invocato la
responsabilità solidale dell'insorgente
nel pagamento dei premi LAMal dell'assicurato, quindi dal mese di gennaio al giugno 2005.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,
graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
L'art. 90 cpv. 1 OAMal
prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se,
nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve
promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
3. Nel
caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede
alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'958,80. Questa somma è composta del credito
in capitale di sei mensilità di premi sussidiati dovuti dal marito da gennaio a
giugno 2005 ([Fr. 323.- – Fr. 31,70] x 6 mesi), delle spese di diffida (Fr. 20.-)
e delle spese di esecuzione (Fr. 80.-).
Il calcolo dei premi
formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dall'insorgente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione l'attribuzione delle spese di diffida. La consorte dell'assicurato in mora con il pagamento di
questi premi, fa unicamente valere di non avere più nulla a che fare con i
debiti del marito, essendo divorziata e risposata. E ciò a maggior ragione se
si tratta di debiti propri del coniuge, come i premi di Cassa malati presso CO
1.
4. Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2. l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile
dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono
insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti
della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il
corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.
149).".
5. Vista
la giurisprudenza che precede, occorre esaminare se fra i coniugi v'era comunione domestica nel momento
in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati, vale a dire nel
periodo da gennaio a giugno 2005.
Nel caso concreto, la
ricorrente ha affermato di avere abbandonato il domicilio coniugale il 10
ottobre 2005 (doc. I), proprio come ha potuto accertare la stessa Cassa malati
presso il Comune in cui essa ha convissuto con il marito (doc. 6).
Pertanto, al momento della maturazione
dei premi reclamati, l'insorgente era ancora convivente con il marito; la
separazione è intervenuta soltanto successivamente (ottobre 2005).
Data questa comunione
domestica a __________ nell'intervallo di tempo che qui interessa, è quindi indubbio che siano
dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della consorte nei
confronti dei debiti LAMal del marito.
Indipendentemente
dalla circostanza che la ricorrente non intenda più occuparsi dei debiti a suo
tempo cagionati dall'ex coniuge,
essa deve invece ugualmente sopperire al mancato pagamento da parte di quest'ultimo della somma richiesta dall'assicuratore malattia (Fr. 1'858,80). In effetti, le giustificazioni
addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico dei debiti
contratti dal marito derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
6. Infine,
va osservato che l’assicuratore ha chiesto all’insorgente anche Fr. 20.- di
spese di diffida con la richiesta di pagamento del 27 dicembre 2005 (doc. 4).
In una sentenza del 18
giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto
l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il
pagamento in adeguata misura delle spese di diffida, così come di spese
supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei
premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Nel caso di specie,
l’art. 20.5 del __________ dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, edizione
2005 (doc. 15), prevede che CO 1 ha il diritto di farsi rimborsare gli
interessi di mora e le spese causate da debitori morosi, come spese per
solleciti, esecuzioni, ecc.
In queste condizioni,
l’assicuratore può esigere dalla ricorrente il pagamento dell’importo di Fr. 20.- - comunque proporzionato al suo
debito (Fr. 1'858,80) -, la quale non ha soluto, malgrado ne fosse debitrice,
l’importo richiesto già nel dicembre 2005.
Fatti
I Fr. 80.- delle spese
esecutive vere e proprie non formano invece oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto
(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251
pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con
riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, pag. 106). Non
essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto
Considerandi
2004.
nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
7.
Alla
luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su
opposizione della Cassa deve essere confermata.
La ricorrente va pertanto astretta al
pagamento di Fr. 1'878,80.
Ne discende, pertanto,
che l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 13 giugno 2006 emesso
dall’U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente
ad un importo di Fr. 1'878,80, escluse quindi le spese esecutive di Fr. 80.-
richieste dalla convenuta con decisione formale del 13 luglio 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Di
conseguenza, l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ dell’U__________
di __________ notificatole il 19 giugno 2006 va definitivamente rigettata per
un importo di Fr. 1'878,80.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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