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Decisione

36.2006.183

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I Fr. 80.- delle spese

esecutive vere e proprie non formano invece oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251

pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con

riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, pag. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto

Considerandi

2004.

nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

7.

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su

opposizione della Cassa deve essere confermata.

La ricorrente va pertanto astretta al

pagamento di Fr. 1'878,80.

Ne discende, pertanto,

che l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 13 giugno 2006 emesso

dall’U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente

ad un importo di Fr. 1'878,80, escluse quindi le spese esecutive di Fr. 80.-

richieste dalla convenuta con decisione formale del 13 luglio 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Di

conseguenza, l’opposizione della ricorrente al PE n. __________ dell’U__________

di __________ notificatole il 19 giugno 2006 va definitivamente rigettata per

un importo di Fr. 1'878,80.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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