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Decisione

36.2006.185

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 aprile 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori ed i

figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il rispetto che il

bene della comunione richiede."

Per l'art. 276 cpv. 1 CC, i genitori devono

procedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d'educazione e

formazione e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella

cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei

genitori, in prestazioni pecuniarie (cpv. 2).

I genitori sono liberati dall'obbligo di

mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il

figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv.

3).

L'art. 277 cpv. 1 CC prevede che l'obbligo di

mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio. Per il cpv. 2 se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,

i genitori per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

Il TF ed il TFA hanno già avuto modo di stabilire

che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito

mantenimento della famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V

430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25

consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).

La conclusione di un'assicurazione malattia

obbligatoria, così come il cambiamento di assicuratore, sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi

dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster,

op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla n. 815). In base

all'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro

per i premi impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto e dal

momento della conclusione del contratto (DTF 129 V 90; DTF 119 V 21 consid.

4e).

Come detto debitore del premio è la persona

assicurata (Eugster, op. cit., pag.

182, n. 337). L'obbligo del pagamento dei premi dei figli fino ai 18 anni

compiuti (cfr. art. 61 cpv. 3 LAMal e Eugster,

op. cit., pag. 179, n. 332) appartiene ai genitori conformemente all'art. 276

CC (Eugster, op. cit., pag. 182,

n. 337). A contrario, in seguito incombe ai figli.

A questo proposito, con sentenza del 18 febbraio

2002 nella causa S. e T., Inc. K 132/01, il TFA ha affermato quanto segue:

"

(…)

Gleiches gilt

sodann im Hinblick auf die Prämienzahlungspflicht der - unmündigen - Kinder,

die im Rahmen der Unterhaltspflicht nach Art. 276 Abs. 1 in Verbindung mit Art.

277 Abs. 1 ZGB von den Eltern wahrzunehmen ist. Die das obligatorische

Krankenpflegeversicherungsverhältnis betreffenden Kinderprämien gehören

ebenfalls zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 ZGB,

für welche die in gerichtlich ungetrennter Ehe lebenden Eltern solidarisch

haften (RKUV 1993 Nr. K 914 S. 86 Erw. 2b/bb; Eugster, a.a.O., S. 182 Rz 337). Eine

Unterhaltspflicht im Sinne der Prämienzahlungs- sowie Kostenbeteiligungspflicht

für im Zeitpunkt der Beitragserhebung bereits mündige Kinder besteht

demgegenüber nicht.

Den Akten zu

entnehmen ist vorliegend einzig das Alter der Söhne O.________ (geb. 1984) und

J.________ (geb. 1975), währenddem die Geburtsdaten von P.________ und

A.________ nicht ersichtlich sind. Bereits aus diesen Angaben erhellt indes,

dass die Beschwerdeführer, namentlich der dahingehend betriebene

Beschwerdeführer 1, für die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen

des im Zeitpunkt der relevanten Beitragserhebung bereits volljährigen Sohnes

J.________ nicht haften. Im Hinblick auf den Sohn P.________, welcher

gemäss Schreiben der Visana an die Beschwerdeführerin 2 (S.________) vom 15.

Januar 1997 aus dem Familienhaushalt ausgezogen war und somit vermutungsweise

Considerandi

ebenfalls das Mündigkeitsalter erreicht hat, sowie die Tochter A.________ lässt

sich auf Grund der vorhandenen Unterlagen hingegen keine abschliessende

Beurteilung der Haftungsfrage vornehmen." (sottolineature della redattrice)

In altre parole, i genitori sono solidalmente

responsabili unicamente per quanto concerne il pagamento dei premi dei figli minorenni

(cfr. anche STFA del 23 giugno 2003, K 99/02).

I figli maggiorenni sono invece personalmente

responsabili per il pagamento dei loro premi e partecipazioni ai costi.

Da quanto precede discende che i premi della

ricorrente del 2000 devono essere imputati alla medesima quale unica

responsabile e debitrice.

Il ricorso è dunque infondato.

4.

Resta da

esaminare se la Cassa malati può chiedere con il precetto esecutivo il

pagamento delle spese di sollecito (Fr. 50.-) e delle spese amministrative (Fr.

200.

-).

Per quanto concerne le spese di sollecito (e di

diffida), va rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in

DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo (cfr. anche RAMI 2003 pag. 226).

Nel caso di specie, le condizioni generali

d'assicurazione (CGA) dell'assicurazione di base, nell'edizione 1999 applicabile all'anno in questione, prevedono all'art. 4.6 lett. c che "I

costi per una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una

sollecitazione o di una procedura esecutiva, è richiesto un indennizzo per i

lavori amministrativi.".

Con sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa T.

(Inc. n. 36.2002.80) questo Tribunale aveva giudicato eccessivo l’ammontare di Fr.

140.

- per rapporto ad un debito di Fr. 523,90, e l’ha ridotto a Fr. 80.-.

In una vertenza concernente una Cassa malati che chiedeva

Fr. 80.- per spese di diffida e Fr. 30.- per spese di apertura dell'incarto (STCA del 12 novembre 2004 nelle cause R.D.,

Inc. n. 36.2004.88/100), visti gli importi posti in esecuzione (Fr. 197,80 e

Fr. 164,25), questo TCA ha

giudicato sproporzionati gli ammontari richiesti, riducendoli così a Fr. 20.- per

le spese di diffida ed a Fr. 20.- per le spese di apertura dell'incarto.

In un'altra fattispecie, anche l’importo di Fr. 300.- per le spese

amministrative è apparso eccessivo rispetto all’importo che la Cassa malati poteva

chiedere all’assicurata, tenuto conto tra l’altro della riduzione

dell’ammontare riconosciuto da questo Tribunale da Fr. 8'228,80 a Fr. 3'163,50

(STCA del 14 agosto 2006 nella

causa M.Z., Inc. n. 36.2006.20). Pertanto, un importo di Fr. 150.- è stato

giudicato più equo, mentre sono stati confermati i Fr. 50.- per le spese di

sollecito.

In concreto, appare adeguato emendare sia l'importo delle spese di sollecito (Fr. 50.-)

riducendolo a Fr. 40.-, sia l'importo

delle spese amministrative (Fr. 200.-) portandolo a Fr. 120.-.

Questi importi non vanno confusi con le spese

esecutive vere e proprie che non formano oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H.,

36.2004

; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

Berna 1983, pag. 106). Non essendo oggetto della procedura di

rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005

nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del

18.

giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di

somme quali quelle in discussione (premi, spese di sollecito ed

amministrative), il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati

(DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la

giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale

opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente

all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il

recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria

pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare

l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

5.

In queste

condizioni, la decisione del 31 agosto 2006 va confermata nel senso che

l’assicurata è condannata a versare alla convenuta Fr. 2'052.- per i premi dell'assicurazione

obbligatoria per l'anno 2000, a cui vanno però aggiunti Fr. 40.- per le spese

di sollecito e Fr. 120.- per le spese amministrative.

Pertanto, l’opposizione al PE n. __________ del 4 gennaio 2005

dell'U__________ di __________ è quindi rigettata definitivamente limitatamente

alla somma di Fr. 2'212.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di

conseguenza: RI 1 è riconosciuta debitrice dell'assicuratore malattia CO 1

dell'importo di CHF 2'052.-- per premi arretrati oltre a CHF 160.-- complessivi

per spese di sollecito e amministrative.

1.1. La decisione

impugnata è confermata con la precisazione che, per quanto attiene alle spese

accessorie caricate all'assicurata

da CO 1, esse seguono quanto disposto al considerando 4.

1.2. L’opposizione

al PE n. __________ del 4 gennaio 2005 fatto spiccare dall'U__________ di __________

è rigettata definitivamente limitatamente alla somma di Fr. 2'212.-.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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