36.2006.186
Moglie debitrice solidale dei premi dell'assicurazione obbligatoria del marito. Separazione dei beni convenuta tra i coniugi ininfluente.
30 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
36.2006.186
Data decisione, Autorità:
30.11.2006, TCA
Titolo:
Moglie debitrice solidale dei premi dell'assicurazione obbligatoria del marito. Separazione dei beni convenuta tra i coniugi ininfluente.
DEBITORE SOLIDALE
PREMIO
art. 163 cpv. 1 CC
art. 166 cpv. 3 CC
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.186
ir/td
Lugano
30 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
settembre 2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
atto del 2 ottobre 2006 RI 1, (1968) coniugata dal 10 settembre 2003 con __________
(1943) con il quale ha sottoscritto un contratto matrimoniale di separazione
dei beni, si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro
decisione su opposizione dell'assicuratore sociale CO 1 con la quale è stata
riconosciuta debitrice della somma di CHF 1'334.35 per premi del marito non
pagati durante il periodo 1 aprile - 30 giugno 2005.
Nel
suo gravame RI 1 indica la disponibilità del marito a pagare il debito ritenuto
come lo stesso sarebbe creditore nei confronti di un istituto bancario e come
la separazione dei beni sottoscritta impedirebbe all'assicuratore sociale l'incasso
del credito.
B. All'accoglimento
del gravame si oppone l'assicuratore con argomenti che, laddove necessario,
saranno ripresi in corso di motivazione.
Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Come
recentemente ancora ribadito dal Tribunale Federale delle Assicurazioni (K
114/03 sentenza del 22 luglio 2005) il diritto delle assicurazioni sociali non
disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti
dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura
in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle
assicurazioni sociali ed in specie con la LAMal (cfr. DTF 119 V 19 consid. 2c-d). Giusta
l'art. 163 cpv. 1 CC "i
coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia". L'art. 166 cpv.
1 CC prevede poi che "durante
la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia", mentre per il cpv. 3
del medesimo disposto, "con
Fatti
i propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il
potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l'altro".
Il
TFA ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto
d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore
fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC, ritenuto che i coniugi rispondono solidalmente per il
pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime
matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti
di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166).
Con
la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti
("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,
che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il
potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza
finché
la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il
corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto. Determinante ai
fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati
abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149). Nella sentenza DTF 129 V 90 il Tribunale Federale
delle Assicurazioni ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un
coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Gli
stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella recente sentenza
cantonale 18 ottobre 2006 (36.2006.140 in re B.).
3. In
concreto va evidenziato da un lato come l'ammontare del debito e la sua causale
non siano minimamente - a ragione - posti in discussione con l'impugnativa in
causa.
Gli
atti prodotti dall'assicuratore contemplano la domanda d'adesione di __________
a CO 1, prima del suo matrimonio, e meglio dal 1 settembre 1993. CO 1 ha inoltre
correttamente prodotto la polizza assicurativa 2003 da cui si desume il premio
mensile ed ha versato agli atti l'estratto conto, i documenti attestanti
l'incasso mancato ed in particolare l'atto di carenza beni (doc. 6) del 2 marzo
2006.
Il
controllo abitanti di __________ ha confermato la sussistenza del matrimonio e
la ricorrente non sostiene la cassazione della vita in comune.
Sempre
agli atti le procedure d'incasso forzato verso la ricorrente e le decisioni
formali e su opposizione.
4. Alla
luce di quanto precede, ritenuto corretto il conteggio della CO 1, che
ripercuote sulla ricorrente spese amministrative ed esecutive non contestate,
osservato come tutti i presupposti di legge siano adempiuti, il ricorso va
respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto e la
decisione su opposizione è confermata.
1.1. Di
conseguenza RI 1 è condannata al pagamento dell'importo di CHF 1'334.35 alla CO
1.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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