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Decisione

36.2006.186

Moglie debitrice solidale dei premi dell'assicurazione obbligatoria del marito. Separazione dei beni convenuta tra i coniugi ininfluente.

30 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il

potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche

l'altro".

Il

TFA ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto

d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore

fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi

dell'art. 166 cpv. 1 CC, ritenuto che i coniugi rispondono solidalmente per il

pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime

matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti

di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166).

Con

la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti

("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,

che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il

potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza

finché

la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto. Determinante ai

fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati

abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149). Nella sentenza DTF 129 V 90 il Tribunale Federale

delle Assicurazioni ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un

coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge

indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del

credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per

soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Gli

stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella recente sentenza

cantonale 18 ottobre 2006 (36.2006.140 in re B.).

3. In

concreto va evidenziato da un lato come l'ammontare del debito e la sua causale

non siano minimamente - a ragione - posti in discussione con l'impugnativa in

causa.

Gli

atti prodotti dall'assicuratore contemplano la domanda d'adesione di __________

a CO 1, prima del suo matrimonio, e meglio dal 1 settembre 1993. CO 1 ha inoltre

correttamente prodotto la polizza assicurativa 2003 da cui si desume il premio

mensile ed ha versato agli atti l'estratto conto, i documenti attestanti

l'incasso mancato ed in particolare l'atto di carenza beni (doc. 6) del 2 marzo

2006.

Il

controllo abitanti di __________ ha confermato la sussistenza del matrimonio e

la ricorrente non sostiene la cassazione della vita in comune.

Sempre

agli atti le procedure d'incasso forzato verso la ricorrente e le decisioni

formali e su opposizione.

4. Alla

luce di quanto precede, ritenuto corretto il conteggio della CO 1, che

ripercuote sulla ricorrente spese amministrative ed esecutive non contestate,

osservato come tutti i presupposti di legge siano adempiuti, il ricorso va

respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di

ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto e la

decisione su opposizione è confermata.

1.1. Di

conseguenza RI 1 è condannata al pagamento dell'importo di CHF 1'334.35 alla CO

1.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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