36.2006.187
Fatturazione di un intervento chirurgico. Quale tariffa applicare?
1 febbraio 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.187
Data decisione, Autorità:
01.02.2007, TCA
Titolo:
Fatturazione di un intervento chirurgico. Quale tariffa applicare?
COSTI DI DEGENZA
ECONOMICITÀ
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
TARIFFE E PREZZI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 32 LAMAL
art. 42 LAMAL
art. 43 LAMAL
art. 44 LAMAL
art. 49 LAMAL
art. 56 LAMAL
art. 57 cpv. 5 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.187
36.2006.217
TB
Lugano
1 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 5 ottobre 2006 e
del 12 novembre 2006 di
RI 1
contro
le decisioni su
opposizione del 7 settembre 2006
e rispettivamente
del 13 ottobre 2006 emanate da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
in fatto ed in diritto
ritenuto che
RI 1 è stata affiliata
negli anni 2004 e 2005 presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione di base contro le malattie
(LAMal) con una franchigia opzionale di Fr. 1'500.-,
il 23 e 24 agosto 2004
l'assicurata è stata degente
presso la Clinica __________ di __________ per un intervento chirurgico alla
mano sinistra,
la Clinica ha
fatturato direttamente alla Cassa malati a cui era
affiliata l'assicurata un totale di Fr. 3'200.- per prestazioni
di "084 Ricostruzione legamenti caviglia" fornite a quest'ultima
(doc. A2 dell'Inc. n. 36.2006.117, sfociato nella STCA 25 agosto 2006),
dal conteggio della Cassa
malati si rileva che essa ha regolarmente e direttamente pagato al fornitore di
prestazioni i Fr. 3'200.- (Fr. 2'600.- per l'intervento + Fr. 300.- al giorno
per la degenza) fatturati il 27 agosto precedente, mentre all'assicurata è
stata chiesta una partecipazione di Fr. 309,40 (doc. 24),
con scritto del 29
novembre 2005 (doc. A3 dell'Inc. n. 36.2006.117), l'assicurata si è
rivolta alla sua Cassa malati contestando l'ammontare della citata fattura del 27 agosto 2004, a motivo che il
costo totale del trattamento ricevuto alla mano – e non alla caviglia - doveva
assommare a Fr. 1'100.-, ossia
al costo di due giorni di ricovero ospedaliero,
con replica del 6
dicembre 2005 (doc. A4 dell'Inc. n. 36.2006.117) la Cassa malati ha spiegato i parametri per la determinazione dell'importo fatturato dalla Clinica e la
correttezza dell'indicazione
"caviglia",
nella successiva
corrispondenza intercorsa fra le parti, il tema dibattuto verteva sempre
sull'esattezza dell'importo, sulla determinazione della parte del corpo operata
e del relativo codice e quindi del costo da applicare, sul comportamento tenuto
dalla Cassa malati nei confronti dell'assicurata e su una presunta situazione debitoria di Fr. 580,10 a
carico di quest'ultima nei
confronti di CO 1 a titolo di partecipazioni a spese mediche fatturate il 30
dicembre 2005 (doc. 2 dell'Inc. n. 36.2006.187),
a causa dell'apparente mancato pagamento di questo
importo, il 23 maggio 2006 la Cassa malati ha fatto spiccare dall'U__________ di __________ nei confronti di RI
1 il precetto esecutivo n. __________ per recuperare il credito di Fr. 580,10
oltre interessi del 5% dal 13 febbraio 2006 e di Fr. 30.- per "debiti
dell'assicurazione
malattia LAMal scaduti, partecipazioni + spese amministrative",
l'assicurata ha formulato opposizione a
questo PE,
con decisione del 22
giugno 2006 (doc. 8) la Cassa malati ha rigettato questa opposizione chiedendo
il pagamento della somma di Fr. 660,10 oltre interessi del 5% ed invitando l'assicurata a saldare il predetto importo
entro trenta giorni in caso d'accettazione,
oppure ad interporre un'opposizione scritta presso CO 1 in caso di disaccordo,
pena la crescita in giudicato della medesima decisione, con conseguente
legittimità per la Cassa di chiedere la continuazione dell'esecuzione,
con ricorso del 5
ottobre 2006 (doc. I dell'Inc.
n. 36.2006.187) l'assicurata ha impugnato la decisione su opposizione del 7
settembre 2006 (doc. A3) che ha respinto la sua opposizione del 22 luglio 2006
(doc. 9) formulata contro la decisione di rigetto dell'opposizione al PE n. __________ emessa il 22 giugno 2006 (doc. 8) da
CO 1, chiedendo di annullare tanto questa procedura esecutiva quanto l'avviso di pignoramento,
la ricorrente ha inoltre
evidenziato l'esistenza di un
credito a suo favore di Fr. 103,35 concernente prestazioni del 2004 ed ha
chiesto che la Cassa malati le invii un conteggio dettagliato di chiusura e
degli eventuali rimborsi per il 2005,
pendente causa, il 26
ottobre 2006 (doc. VII) il Giudice delegato del TCA ha riconosciuto l'effetto
sospensivo al predetto ricorso, con conseguente sospensione della procedura
esecutiva di cui al PE n. __________ e relativo annullamento del pignoramento
previsto per il 1° dicembre 2006 (doc. A4),
con risposta di causa
del 27 ottobre 2006 (doc. IX) la Cassa malati ha proposto la reiezione del
ricorso, a motivo che la fatturazione della partecipazione alle spese mediche
del 30 dicembre 2005 per un importo di Fr. 580,10 non era ancora stata saldata,
in violazione degli artt. 61 e 64 LAMal e 17.1 CGA,
la Cassa malati ha inoltre
rinviato alla decisione su opposizione del 13 ottobre 2006 (doc. 11) per quanto
concerne i conteggi delle prestazioni ed i calcoli della franchigia e dell'aliquota di partecipazione a carico dell'assicurata,
questa decisione su
opposizione è stata emanata a seguito dell'opposizione del 10 ottobre 2006 (doc. 11) interposta dall'assicurata contro la decisione formale dell'11 settembre 2006 (doc. V/3 dell'Inc. n. 36.2006.217), che a sua
volta è stata emessa sulla scorta del precedente giudizio di questo Tribunale datato
25 agosto 2006 concernente le medesime parti,
essa portava sia sulla
fatturazione dell'importo di Fr. 3'200.- da parte della Clinica __________ - già
contestata dalla ricorrente davanti al TCA con il primo ricorso del 5 giugno 2006 (Inc. n. 36.2006.117) dichiarato
irricevibile su questo punto, poiché faceva difetto una decisione formale dell'assicuratore
proprio su questo aspetto (sul quale CO 1 si è poi determinata l'11 settembre
2006) – sia sui conteggi delle franchigie e partecipazioni del 2004 e del 2005,
respingendo entrambe le lamentele dell'assicurata,
con un ulteriore
ricorso del 12 novembre 2006 (doc. I dell'Inc. n. 36.2006.217), RI 1 ha sollevato
nuovamente le medesime censure esposte nei due precedenti ricorsi, pretendendo
che la Cassa malati rivendicasse il rimborso delle rimunerazioni ottenute
indebitamente dal fornitore di prestazioni (clinica), annullasse il precetto
esecutivo emesso nei suoi confronti ed emettesse un conteggio di liquidazione
sulle partecipazioni relative agli anni 2004 e 2005,
viste le successive
prese di posizione della ricorrente, per meglio chiarire queste fattispecie,
vertenti in sostanza sulla fattura della Clinica __________ e sulla
partecipazione ai costi della ricorrente, il 1° dicembre 2006 (doc. XVIII dell'Inc. n. 36.2006.187) il TCA ha esperito un'udienza chiarificatrice alla presenza delle parti interessate,
dopo ampia discussione
fra le parti, si è convenuto che il medico fiduciario della Cassa malati si
pronunciasse sul rapporto dell'intervento
alla mano sinistra allestito dal dr. med. __________ e che il servizio sinistri
di CO 1 operasse i necessari conteggi, verificando in particolare l'esistenza di un credito o di un debito
della ricorrente, ponendo inoltre in compensazione l'importo di Fr. 580,10 con l'eventuale credito dell'assicurata nei confronti della Cassa e rinunciando alle spese di
diffida ed esecutive maturate fino al momento dell'udienza (doc. XVIII),
con scritto del 21
dicembre 2006 (doc. XX) la Cassa malati ha riassunto schematicamente la
situazione concernente le prestazioni fatturate all'assicurata da medici, farmacie e laboratori nel corso del 2004 e del
2005 (doc. XXbis),
per prestazioni
mediche del 2004, la Cassa malati ha ammesso a favore della ricorrente un rimborso
di Fr. 103,35,
per l'anno 2005, "un totale di fr. 975.85
è già stato messo in conto per delle fatture da noi onorate nell'ambito del sistema "terzo
pagante", e va quindi dedotto dall'importo di franchigia.",
di conseguenza, conteggiate
le restanti fatture dei medici che hanno avuto in cura l'assicurata (Fr. 1'539,60) e quindi dedotto da questo importo il saldo della franchigia
(Fr. 1'500.- - Fr. 975,85 = Fr.
524,15), la differenza (Fr. 1'539,60
- Fr. 524,15 = Fr. 1'015,45) va
addebitata all'assicurata nella
misura del 10% quale sua partecipazione ai costi (Fr. 101,60) e la differenza
fra queste due ultime cifre (Fr. 915,95), già pagata dalla ricorrente quando ha
saldato per intero le singole fatture ricevute dai suoi medici, dovrebbe
esserle rimborsata (doc. XXbis),
sommata al credito
vantato nel 2004, all'insorgente
spetterebbe un importo di Fr. 1'019,30 (Fr. 103,35 + Fr. 915,95) (doc.
XXbis),
per quanto concerne la
questione della correttezza della fatturazione dell'intervento alla mano sinistra della ricorrente, secondo il medico
fiduciario della Cassa malati, dr. __________, il forfait per caso applicabile
alla fattispecie è il numero 6 e non i numeri 10 o 84 come sostenuto in un
primo tempo (doc. XXIbis),
quindi, l'intervento di artrodesi articolazione
trapezio-metacarpea o interfalangea (n. 6) è fatturabile, "secondo la
convenzione tariffale in vigore al momento dei fatti, a fr. 2'600.- per l'intervento, più i soliti fr. 300.- al giorno a titolo di tariffa
forfetaria di degenza, ossia esattamente l'importo fatturato dalla clinica in questione ed onorato a suo tempo
da CO 1" (doc. XXI),
infine, il 14 gennaio
2007 (doc. XXIII) la ricorrente si è pronunciata sulle prese di posizione della
Cassa malati esponendo per l'ennesima
volta critiche di carattere gestionale mosse nei confronti dell'assicuratore e chiedendo in conclusione al TCA di "esigere da CO 1:"
"1. l'annullamento, seduta stante, del
precetto esecutivo emesso nei miei confronti;
2. Il versamento, alla sottoscritta, di franchi 1'038.45.
Ossia: Rimborsi 2004 fr. 103.35
Rimborsi 2005 fr. 335.70
(dedotti fr. 580.10 anticipati
dall'CO
1)
Rimborso partecipazione
intervento
dr. __________ (309.40 – 110.00) fr. 199.40
Rimborso spese da me sostenute
per
questa vertenza (300 avv. +
cancelleria) fr. 400.00
fr.
1'038.45
considerato che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove),
perciò il TCA può decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00),
giusta l'art. 24 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i
costi delle prestazioni definite negli artt. 25-31, secondo le condizioni di
cui agli artt. 32-34,
per l'art. 25 cpv. 1 LAMal, l'assicurazione obbligatoria assume i costi
delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi
postumi,
queste spese
comprendono, in particolare, gli esami, le terapie e le cure dispensate
ambulatorialmente dal medico, al domicilio del paziente, in ospedale,
parzialmente in ospedale o in una casa di cura (art. 25 cpv. 2 lett. a cifra
1), la degenza nel reparto comune di un ospedale (art. 25 cpv. 2 lett. e
LAMal),
le prestazioni
enunciate devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo
metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal),
l'assicurato ha la libera scelta tra i
fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia
(art. 41 cpv. 1 LAMal),
per l'art. 42 cpv. 1 LAMal, se assicuratori e
fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della rimunerazione
nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso, l'assicurato ha diritto di essere rimborsato
dal suo assicuratore (sistema del terzo garante),
gli assicuratori e i
fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo
pagante) (art. 42 cpv. 2 LAMal),
il fornitore di
prestazioni deve consegnare al debitore della rimunerazione una fattura
dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni
necessarie per poter verificare il calcolo della rimunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema
del terzo pagante l'assicurato
riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore (art. 42 cpv. 3 LAMal),
l'assicuratore può esigere una diagnosi precisa
o ragguagli supplementari di natura medica (art. 42 cpv. 4 LAMal),
di principio, i
fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi
(art. 43 cpv. 1 LAMal),
la tariffa è una base
di calcolo della rimunerazione. In particolare essa può fondarsi sul tempo
dedicato alla prestazione (tariffa temporale), attribuire punti per prestazioni
e fissare il valore del punto (tariffa per singola prestazione), prevedere
rimunerazioni forfetarie (tariffa forfetaria), sottoporre, a titolo eccezionale,
le rimunerazioni di determinate prestazioni a condizioni più severe di quelle
previste agli artt. 36-40 LAMal (esclusione tariffale) (art. 43 cpv. 2 LAMal),
in virtù del capoverso
4 dell'art. 43 LAMal, le
tariffe ed i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori ed i
fornitori di prestazioni (convenzione tariffale) oppure dalle autorità
competenti nei casi previsti dalla legge. Occorre vegliare affinché le
convenzioni tariffali siano stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate. Nel
caso di convenzioni tra associazioni, prima della loro conclusione devono
essere sentite le organizzazioni che rappresentano gli interessi degli
assicurati a livello cantonale o federale,
le tariffe per singola
prestazione devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per
convenzione a livello nazionale (art. 43 cpv. 5 LAMal),
le parti alla
convenzione e le autorità competenti devono vigilare affinché si conseguano
cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile
convenienti (art. 43 cpv. 6 LAMal),
secondo l'art. 44 cpv. 1 LAMal, i fornitori di
prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla
convenzione o dall'autorità
competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni
previste dalla presente legge (protezione tariffale),
la convenzione
tariffale deve essere approvata dal governo cantonale competente oppure, se
valevole per tutta la Svizzera, dal Consiglio federale. L'autorità che approva verifica se la
convenzione è conforme alla legge ed ai principi di equità e di economicità
(art. 46 cpv. 4 LAMal),
giusta l'art. 49 cpv. 1 LAMal, per la rimunerazione
della cura ospedaliera, compresa la degenza ospedaliera, le parti alla
convenzione stabiliscono importi forfetari. In caso di degenza ospedaliera, la
rimunerazione è effettuata conformemente alla tariffa dell'ospedale ai sensi dei cpv. 1 e 2 finché il
paziente, secondo l'indicazione
medica, necessita di cure e assistenza o di riabilitazione medica in ospedale
(cpv. 3),
in virtù dell'art. 56 LAMal, il fornitore di prestazioni
deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato
e lo scopo della cura (cpv. 1). La rimunerazione può essere rifiutata per le
prestazioni eccedenti questi limiti. Al fornitore di prestazioni può essere
richiesta la restituzione di rimunerazioni ottenute indebitamente (cpv. 2). I
fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni
tariffali misure destinate a garantire l'economicità delle prestazioni (cpv. 5),
giusta l'art. 61
LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2),
per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,
graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5),
secondo l'art. 103
cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della
legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249).
L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2
lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350
franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per
la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la
data della cura (cpv. 3),
Considerandi
a norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,
gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli
assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista
nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali
ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani
adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse
per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere
valide in tutto il Cantone,
l'art. 90 cpv. 1 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente,
il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal),
se, nonostante
diffida, l'assicurato non paga
premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità d'assistenza sociale (art. 90 cpv. 3 OAMal).
Nella fattispecie in
esame, la questione della fatturazione dell'intervento di chirurgia alla mano sinistra ed alla conseguente
degenza di due giorni presso la Clinica __________ nel 2004 va risolta alla
luce della Convenzione tariffale stipulata il 24 novembre 1998 tra questa
clinica e __________, il cui tariffario è stato modificato, per ciò che
concerne il periodo in oggetto, il 13 agosto 2003 (doc. C4 dell'Inc. n. 36.2006.117),
il rapporto d'intervento del dr. med. __________ datato
24.
agosto 2004 (doc. A1 dell'Inc.
n. 36.2006.117), descrive l'operazione
di plastica legamentare dell'articolazione
trapezio-metacarpea a sinistra secondo Brunelli effettuata sulla ricorrente, a
cui era stata diagnosticata un'instabilità
dell'articolazione trapezio-metacarpea
a sinistra,
esaminando questo
referto giusta l'art. 57 cpv. 4
LAMal, il medico fiduciario della Cassa, dr.__________, ha ritenuto che la
posizione tariffale n. 6 (artrodesi articolazione trapezio-metacarpea o
interfalangea) della citata convenzione si avvicinasse il più possibile all'intervento chirurgico eseguito sull'assicurata, avente quindi un costo, come
tale, di Fr. 2'600.-, a cui va
aggiunto il forfait di Fr. 300.- per ogni giorno di degenza ospedaliera, per
una spesa complessiva di Fr. 3'200.-,
la precedente opinione
del medico di fiducia situava questo intervento alla posizione n. 10
(artroplastica o legamentoplastica del polso), fatturabile, all'epoca, a Fr. 8'550.-, più Fr. 300.- per giorno di degenza a titolo di tariffa forfetaria
di degenza,
il codice DRG esposto
nella fattura inviata dalla Clinica ad CO 1 per il rimborso era invece il n. 84
(ricostruzione legamenti caviglia), fatturabile Fr. 2'600.-, oltre alla diaria di Fr. 300.-; infatti, trattandosi di un intervento
di "relativa semplicità e durata, su proposta della sala ed in accordo
con il medico curante, si è deciso di applicare straordinariamente – ma in
sintonia con l'articolo
32.
LAMal che sancisce che le prestazioni debbano essere efficaci, appropriate
ma anche economiche – il forfait relativo alla ricostruzione del legamento [ndr: della caviglia], in quanto sensibilmente meno caro"
(doc. C2 dell'Inc. n.
36.2006
),
viste le spiegazioni
date dalla Clinica stessa come pure, in particolare, il parere del medico
fiduciario della Cassa malati che decide autonomamente – né l'assicuratore né il fornitore di prestazioni
e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni (art. 57 cpv. 5
LAMal) -, non v'è motivo di
scostarsi dalla conclusione secondo la quale l'intervento subìto dalla ricorrente alla mano sinistra debba essere
fatturato Fr. 2'600.- sulla
base della posizione n. 6 della summenzionata Convenzione, a cui va ad
aggiungersi il forfait di Fr. 600.- in totale per due giorni di degenza, per
complessivi Fr. 3'200.-,
la richiesta dell'insorgente di conteggiare Fr. 1'100.- in luogo dei cifrati Fr. 3'200.- si rivela quindi infondata e va
respinta.
Per quanto attiene
alle seconda censura rivolta all'assicuratore riguardo al conteggio delle sue partecipazioni ai costi
per gli anni 2004 e 2005, va innanzitutto ammesso il rimborso a favore della
ricorrente dell'importo di Fr.
103,35 inerente il 2004,
per l'anno 2005, dalla somma di Fr. 915,80 (e non
di Fr. 915,95) spettante all'assicurata
quale rimborso per fatture di medici e di farmacie già interamente saldate
dalla medesima (doc. XXIII/2), va dedotto l'importo di Fr. 580,10 preteso con fatturazione del 30 dicembre 2005
e di cui essa è ancora debitrice nei confronti della Cassa malati e che va
quindi posto in compensazione come disposto in sede d'udienza (doc. XVIII), risultando così un versamento a favore della
ricorrente ammontante a Fr. 335,70,
sommato al credito emerso
per il 2004, la Cassa malati deve dunque complessivamente versare alla
ricorrente Fr. 439,05,
alla luce di quanto
precede, CO 1 dovrà pertanto provvedere ad annullare la procedura esecutiva
sfociata nel PE n. __________, senza nulla pretendere dalla ricorrente riguardo
a spese di diffida e di esecuzione, così come concordato all'udienza (doc. XVIII) e comunque siccome non
dovuto,
i ricorsi vanno
pertanto parzialmente accolti, con conseguente attribuzione all'insorgente, che ha fatto capo ad un legale
per la soluzione delle vertenze in oggetto (doc. XXIII/1), di ripetibili
ridotte (art. 61 lett. g LPGA),
con il 1° gennaio 2007
è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova
legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la
sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la
decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore,
a proposito della materia qui in questione (causa di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.
86.
cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso
al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto
internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A
norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF),
il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF),
va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi, congiunti, sono parzialmente accolti ai sensi delle
motivazioni esposte e le decisioni impugnate annullate. Di conseguenza:
1.1. Il
costo dell'intervento
chirurgico alla mano sinistra della ricorrente effettuato alla Clinica __________
va confermato in Fr. 2'600.-, a
cui si aggiunge l'importo di Fr.
600.- quale forfait per la degenza dal 23 al 24 agosto 2004.
1.2. La
Cassa malati CO 1 verserà alla ricorrente Fr. 439,05 a titolo di rimborso per
prestazioni mediche anticipate dall'assicurata per gli anni 2004 e 2005.
1.3. È
mantenuta l'opposizione
interposta dalla ricorrente al PE n. __________ fatto spiccare dall'U__________ di __________. CO 1 provvederà
al ritiro ed alla cancellazione di detta procedura esecutiva.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa malati CO 1
verserà alla ricorrente un'indennità
per ripetibili ridotte pari a Fr. 300.-, IVA compresa.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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