36.2006.188
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15 gennaio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2006.188
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per il 2006 inoltrata tardivamente. La dimenticanza nello spedire per tempo il formulario all'UAM non è un motivo valido e sufficiente per concedere ugualmente e retroattivamente il sussidio,nemmeno se si tratta del convivente che curava le pratiche. Non era un impegno gravoso.
INTEMPESTIVITÀ
PAGAMENTO
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.188
TB
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 settembre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
16/18 gennaio 2006 RI 1 ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l'anno
2006 (doc. 1).
La domanda di sussidio,
pervenuta il 20 gennaio 2006, è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia
con decisione del 31 maggio sia con decisione su reclamo del 7 settembre 2006
(doc. A).
B. Con
ricorso del 28 settembre 2006 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, avendo gravi problemi finanziari
dovuti alla scelta di fare l'alpigiana
allevando capre e capretti e di guadagnare circa Fr. 6'500.- all'anno, di
cui Fr. 750.- servono per la pigione annua. Il ritardo dell'invio della richiesta di sussidio sarebbe
dovuto ad un malinteso e dal tempo intercorso fra la ricezione del formulario,
avvenuta nel luglio 2005, e l'attesa
della notifica dei nuovi premi LAMal, nell'ottobre 2005, che ha comportato la dimenticanza nell'inoltro del formulario entro il 31 dicembre
2005.
Con osservazioni del 30
ottobre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso,
specificando che le motivazioni addotte dalla
ricorrente non la mettono al riparo dalla negligenza
nell'aver tardato a trasmettere
all'UAM la propria richiesta di
sussidio, soprattutto visto che la stessa indica espressamente il 31 agosto
2005 quale termine d'inoltro.
C. Pendente
causa il TCA ha chiesto alla
ricorrente di chiarire i motivi del ritardo con cui ha spedito la sua richiesta
di riduzione dei premi LAMal all'UAM (doc. VII).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il
ricorso, trasmesso al TCA il 28
settembre 2006 e quindi entro i 30 giorni dall'intimazione della decisione su reclamo, è tempestivo.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,
72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati
che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza
nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati
che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art.
67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare
istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono
essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza
subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che
risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale
Fatti
i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono
considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura
della redattrice).
5. Nel
caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa
malati per il 2006 è stata inoltrata all'inizio del 2006 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato
che l'assicurata è tassata in
via ordinaria, la richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa doveva essere
presentata entro la fine dell'anno
che precede l'anno di competenza
(2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
L'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va
applicato, poiché la ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione
dei suoi redditi.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
6. Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.
(…).".
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
Considerandi
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che
stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo
alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella
relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006.
nella causa D.A., 36.2006.113).
7.
Nella
fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha
inoltrato la sua domanda di sussidio, la ricorrente ha fatto semplicemente valere
di essersi dimenticata di spedire il formulario. Inoltre un malinteso si
sarebbe venuto a creare per il periodo d'attesa intercorso fra il momento in cui ha ricevuto l'apposito formulario (luglio 2005) e la
notifica, da parte del suo assicuratore malattia, dei nuovi premi LAMal per l'anno seguente (ottobre 2005). Una volta conosciuti
i nuovi importi, l'assicurata
si è dimenticata, fino al 16 gennaio 2006, di spedire la richiesta di sussidio
all'UAM.
Va in proposito osservato
che la circostanza – confermata anche dopo gli accertamenti esperiti dal TCA (doc. VIII) - secondo cui l'assicurata si sarebbe semplicemente dimenticata
di inviare per tempo all'UAM, ovvero
entro il 31 dicembre 2005, l'apposito
formulario per la richiesta del sussidio di cassa malati per il 2006, non la
soccorre nel suo ritardo. Il TCA rileva, infatti, che dalla ricezione del formulario nel luglio 2005
e l'ultimo termine utile per
inoltrarlo all'UAM (fine dell'anno), c'erano quasi sei mesi a disposizione. Inoltre, l'assicurata convive con una persona che, per
sua stessa ammissione, cura le pratiche amministrative della ricorrente e
quindi anche il sussidio di cassa malati. È stato infatti il suo convivente a
dimenticarsi di spedire per tempo all'UAM la richiesta (doc. VIII). È quindi vero che almeno uno dei
conviventi era in grado di gestire le pratiche correnti della coppia e quindi
anche quella qui in discussione. La compilazione dell'apposito formulario e l'invio a mezzo posta dello stesso non doveva infatti impegnarlo
eccessivamente dal profilo temporale. L'attesa della ricezione dei nuovi premi LAMal, avvenuta nell'ottobre 2005, ha comportato che gli
interessati si siano dimenticati della richiesta di sussidio e della necessità
di spedirla entro la fine dell'anno,
come impone la legge (citato art. 28 cpv. 2 e 3 LCAMal).
Pur comprendendo la
particolare situazione finanziaria in cui versa l'assicurata, che vive unicamente del prodotto delle sue fatiche
allevando capre e coltivando campi di verdure, il giudice – che deve applicare
la legge - non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i
premi di cassa malati per l'anno
2006.
In questo senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a
sostegno del ritardo nell'invio
della sua istanza di sussidio. Come indicato, il giudice è obbligato ad
applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche
a fronte di un caso delicato come quello della ricorrente. La semplice
dimenticanza non è, purtroppo, un motivo valido e sufficiente per ammettere
ugualmente la domanda di riduzione del premio ed il sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal, si veda STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Il ricorso deve essere respinto.
8.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,
per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.
86.
cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso
al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto
internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A
norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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