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Decisione

36.2006.188

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura

della redattrice).

5. Nel

caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa

malati per il 2006 è stata inoltrata all'inizio del 2006 (doc. 1).

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato

che l'assicurata è tassata in

via ordinaria, la richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa doveva essere

presentata entro la fine dell'anno

che precede l'anno di competenza

(2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

L'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va

applicato, poiché la ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione

dei suoi redditi.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la

domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora

scusabile.

6. Giusta

l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.

(…).".

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

Considerandi

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che

stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo

alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella

relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006.

nella causa D.A., 36.2006.113).

7.

Nella

fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha

inoltrato la sua domanda di sussidio, la ricorrente ha fatto semplicemente valere

di essersi dimenticata di spedire il formulario. Inoltre un malinteso si

sarebbe venuto a creare per il periodo d'attesa intercorso fra il momento in cui ha ricevuto l'apposito formulario (luglio 2005) e la

notifica, da parte del suo assicuratore malattia, dei nuovi premi LAMal per l'anno seguente (ottobre 2005). Una volta conosciuti

i nuovi importi, l'assicurata

si è dimenticata, fino al 16 gennaio 2006, di spedire la richiesta di sussidio

all'UAM.

Va in proposito osservato

che la circostanza – confermata anche dopo gli accertamenti esperiti dal TCA (doc. VIII) - secondo cui l'assicurata si sarebbe semplicemente dimenticata

di inviare per tempo all'UAM, ovvero

entro il 31 dicembre 2005, l'apposito

formulario per la richiesta del sussidio di cassa malati per il 2006, non la

soccorre nel suo ritardo. Il TCA rileva, infatti, che dalla ricezione del formulario nel luglio 2005

e l'ultimo termine utile per

inoltrarlo all'UAM (fine dell'anno), c'erano quasi sei mesi a disposizione. Inoltre, l'assicurata convive con una persona che, per

sua stessa ammissione, cura le pratiche amministrative della ricorrente e

quindi anche il sussidio di cassa malati. È stato infatti il suo convivente a

dimenticarsi di spedire per tempo all'UAM la richiesta (doc. VIII). È quindi vero che almeno uno dei

conviventi era in grado di gestire le pratiche correnti della coppia e quindi

anche quella qui in discussione. La compilazione dell'apposito formulario e l'invio a mezzo posta dello stesso non doveva infatti impegnarlo

eccessivamente dal profilo temporale. L'attesa della ricezione dei nuovi premi LAMal, avvenuta nell'ottobre 2005, ha comportato che gli

interessati si siano dimenticati della richiesta di sussidio e della necessità

di spedirla entro la fine dell'anno,

come impone la legge (citato art. 28 cpv. 2 e 3 LCAMal).

Pur comprendendo la

particolare situazione finanziaria in cui versa l'assicurata, che vive unicamente del prodotto delle sue fatiche

allevando capre e coltivando campi di verdure, il giudice – che deve applicare

la legge - non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i

premi di cassa malati per l'anno

2006.

In questo senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a

sostegno del ritardo nell'invio

della sua istanza di sussidio. Come indicato, il giudice è obbligato ad

applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche

a fronte di un caso delicato come quello della ricorrente. La semplice

dimenticanza non è, purtroppo, un motivo valido e sufficiente per ammettere

ugualmente la domanda di riduzione del premio ed il sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal, si veda STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).

Il ricorso deve essere respinto.

8.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,

per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.

86.

cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle

autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso

al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A

norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei

fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione

dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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