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Decisione

36.2006.189

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16 aprile 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i summenzionati conteggi del 6 e 20 maggio e del 10 giugno 2006.

Va rammentata qui la

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 22 ottobre 2002

nella causa K 102/00, pubblicata in RAMI 2003 KV 234 pag. 7. In quell'occasione il TFA ha specificato che la

Cassa malati può di principio procedere alla compensazione, mentre il contrario

non è possibile, ossia l'assicurato

non può compensare un proprio credito nei confronti della Cassa malati.

Tuttavia, la compensazione va compresa nel senso che è possibile solo

posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore malattia, della

procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 vOAMal vigente fino al 31 dicembre 2002 –

sostituito dall'art. 90 cpv. 6

OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 -, consistente nel portare a termine la

procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità

d'assistenza sociale ed a quella competente per la riduzione dei premi.

Infatti, è possibile che, in seguito alla compensazione, l'assicurato possa

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni, procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge.

In concreto, non

essendoci stata alcuna procedura esecutiva da parte della Cassa malati nei

confronti dell'assicurato per

il ricupero del pagamento di Fr. 952,10 relativo a diverse prestazioni

conteggiate all'assicurato nel

2005 (doc. III punto 5 pag. 7), la Cassa malati non avrebbe potuto compensare

questo suo credito con la somma di Fr. 1'048,10 spettante al ricorrente per fatture di medici già saldate da

quest'ultimo (cfr. consid. 9).

11. Nel

corso della citata udienza, il ricorrente ha evidenziato come la fattura del 1°

giugno 2006 di Fr. 347,45 del dr. med. __________ non gli sia ancora stata

rimborsata.

D'avviso di CO 1, per contro, essa sarebbe

"già stata conteggiata con riconoscimento di una prestazione

complessiva piena. Al sig. RI 1 è stato trasmesso l'assegno per l'incasso ma visto il mancato introito dell'importo l'assegno è stato ritirato e sostituito con il versamento sul CCP del

sig. RI 1 nel frattempo aperto." (doc. XXXII

pag. 2).

L'affermazione dell'assicuratore è confermata dal documento 20 prodotto all'udienza (doc. XXXII/4), dove oltre al

conteggio delle prestazioni del 26 agosto 2006 è acclusa copia della polizza di

pagamento con cui l'assicurato

avrebbe potuto incassare la somma di Fr. 327,45 – corrispondente al credito

dedotti Fr. 20.- per le spese della polizza di pagamento - e copia della

schermata relativa alla situazione contabile di questa fattura. Da ciò emerge

che l'importo della

fatturazione del 26 agosto 2006 di Fr. 347,45, con valuta 1° febbraio 2007 è

stato direttamente versato sul conto corrente postale del creditore nella sua

integralità, quindi comprensivo dei Fr. 20.- precedentemente dedotti per spese

di pagamento.

Pertanto, questa posta

va considerata liquidata, nel senso che la Cassa malati non deve rimborsare

al ricorrente questa somma e, di conseguenza, l'agire di CO 1 non costitutivo di un ingiustificato ritardo.

12. L'insorgente ha inoltre fatto osservare come

la fattura del 19 maggio 2006 del dr. med. __________ di Fr. 579,95 per

prestazioni del 14 marzo 2006 sia stata da lui pagata mediante tre versamenti

in novembre 2006, rispettivamente gennaio e marzo 2007, mentre l'assicuratore non gli avrebbe ancora rifuso

quanto di sua spettanza.

Al proposito, "la

Cassa indica che questa fattura è stata conteggiata (doc. XVI), ma il

controvalore non è stato versato per il blocco dei versamenti cui si è detto e

quindi sostanzialmente è stata posta in compensazione così come descritto a

pag. 7 punto 5 della risposta di causa." (doc. XXXII pag. 2).

Il documento 16 della

Cassa malati, acquisito agli atti anche come doc. XXXII/4, rappresenta un

conteggio delle prestazioni del 10 giugno 2006 dove sono elencati i costi delle

prestazioni ricevute: trattamento del 14 marzo 2006 (Fr. 548,25), medicamenti

(Fr. 10,40) e mezzi ausiliari (Fr. 21,30), per un totale di Fr. 579,95 che l'assicuratore doveva rimborsare

integralmente al ricorrente, siccome quest'ultimo si era già fatto carico dell'intera quota di partecipazione di Fr. 700.-. Tuttavia, sempre a

causa del citato blocco dei pagamenti, questa somma non gli è stata (subito) rifusa,

essendo stata compensata con altri crediti di cui si è detto in precedenza.

Ritenuto, come

ampiamente visto, che la Cassa malati non poteva procedere con questa

compensazione senza avvisarlo formalmente, spetterà alla stessa pronunciarsi su

questa censura con l'emanazione

di una decisione formale.

13. Medesima

sorte ha subìto la nota d'onorario

di Fr. 292,30 (doc. 14) emessa dal dr. med. __________ il 9 maggio 2006 e

pagata il 26 novembre 2006 dall'assicurato che, a suo dire, non gli sarebbe tuttavia mai stata rimborsata

dalla Cassa malati.

"Anche questa

fattura risulta alla Cassa essere stata conteggiata e anch'essa, come appare dal doc. di riepilogo

riscontrabile nella mappetta prodotta da CO 1 [doc.

XXXII/4], è stata posta in compensazione." (doc. XXXII pag. 3).

Di conseguenza, l'assicuratore si dovrà pronunciare anche in

questo caso sull'aspetto della compensazione con una decisione formale

impugnabile mediante opposizione.

14. Nel

corso dell'udienza del 20 marzo

scorso, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta di conoscere in dettaglio le

origini del credito di Fr. 952,10 che la Cassa malati vantava inizialmente nei

suoi confronti e che poi essa ha compensato con la somma di Fr. 1'048,10 di cui l'assicurato era creditore nei di lei confronti.

In quella sede (doc. XXXII), il TCA ha accertato quanto segue:

"

(…) Vien fatto notare che in sede

di risposta di causa in calce al punto 5 pag. 7 sono elencate in dettaglio le

prestazioni complessivamente poste in compensazione che sono deducibili dagli

atti prodotti dall'assicuratore (doc. 9, 24 a 30). In riepilogo si tratta

sostanzialmente di:

una

fattura del dr. med. __________ di __________ di fr. 341.20 (il sig. RI 1

evidenzia di averla pagata di tasca sua) relazionata con una fattura del __________

per un importo di fr. 800.-- riconosciuta limitatamente a fr. 360.-- perchè fr.

400.-- a carico dell'assicurato per legge oltre il 10% per la partecipazione.

Il doc. 24 reca quindi un conteggio finale fr. 132.90 a favore

dell'assicuratore.

In

questa sede il sig. RI 1 indica di avere egli stesso pagato per 2 ricoveri

tramite ambulanza gli importi complessivi di fr. 800.-- (2 x fr. 400.--). Egli

indica di avere effettuato questi pagamenti direttamente all'assicuratore. Il

Considerandi

primo ricovero è del gennaio 2005 mentre il secondo è del mese di maggio 2005.

Ulteriore

elemento che per l'assicuratore ha fatto nascere il credito in suo favore è il

pagamento richiesto della partecipazione di fr. 3.35. La fattura di fr. 33.40 è

stata pagata da CO 1 e la partecipazione va posta a carico dell'assicurato.

Ulteriore

elemento del credito vantato da CO 1 deriva da un ricovero ospedaliero dal

dicembre 2004 (5 giorni) alla __________. La fattura del 5.1.05 pagata direttamente

dalla Cassa che ha allestito il 29 gennaio 2006 un conteggio indicante il 10%

di partecipazione in fr. 183.25 cui si aggiungo fr. 10.-- al giorno per i 5

giorni di ospedalizzazione per un totale di fr. 233.25.

Altro

elemento è l'importo di fr. 20.40 a carico dell'assicurato per pagamenti alla

Farmacia __________ fr. 203.85 per una fattura del 27.6.2003.

A

questi ultimi due importi sono stati aggiunti fr. 40.-- di sollecitazione che

hanno portato l'importo complessivo rammentato dal doc. 25 a fr. 293.65.

Il

doc. 26 si riferisce ad un ricovero ospedaliero per fr. 3240.85 pagato da CO 1

che ha chiesto, per i 4 giorni di ricovero, fr. 324.10 quale aliquota del 10%

oltre a fr. 40.-- per i 4 giorni di ospedalizzazione avvenuti dal 3.4. al

6.4.2006

Dal

doc. 26 emerge quindi un credito di fr. 264.10. [ndr recte: 364,10]

A

questo punto il sig. RI 1 evidenzia di avere versato fr. 314.20, pagati il

6.5.2006

Egli non è in grado di indicare con precisazione a quale conteggio questo

versamento si riferisca. [ndr:

doc. A7]

I

responsabili della Cassa si impegnano a recuperare questo conteggio e a

produrlo al Tribunale così come gli altri conteggi indicati dal sig. RI 1 come

allestiti da CO 1 e da lui soluti.

Altro

elemento che secondo CO 1 ha fatto nascere il debito nei suoi confronti è

desumibile dal doc. 27 e si tratta di un pagamento all'Ospedale __________ per

fr. 1880.70 per prestazioni ambulatoriali dal 10.3 al 13.3.2006. Si tratta di

fr. 620.-- di medicamenti, fr. 7.75 di laboratorio e di cure ospedaliere fr. 1'252.95

per una partecipazione complessiva di fr. 158.10.

Il

sig. RI 1 indica di non essere stato a conoscenza di questa fatturazione da

parte dell'Ospedale rispettivamente del conteggio di CO 1.

Il

doc. 28 e 29 costituiscono l'accredito della tassa ambientale all'assicurato

che pur non dovendo versare i premi siccome pagati interamente dalla PC si deve

vedere accreditati gli importi della tassa ambientale.

I

conteggi 30 e 31 sono riferiti a crediti riconosciuti da CO 1 in favore del

sig. RI 1 per fr. 99.-- e fr. 138.10.

Il

Giudice rileva che il pagamento di fr. 158.10 è comprovato agli atti dal doc.

A2 prodotto dall'assicurato. La Cassa osserva che alla luce dei tempi di

pagamento dopo avere consolidato il debito è stato riconosciuto in favore

dell'assicurato l'accredito di cui al doc. 31 di fr. 138.10 perchè fr. 20 sono

stati ritenuti quali spese.

Il

Giudice evidenzia comunque che i 20 franchi percepiti per la spesa sono stati

addebitati al sig. RI 1.

Le

parti prendono atto che il Tribunale chiederà al dott. __________ la fattura di

cui è cenno di fr. 95.-- dell'8.7.2006 e chiederanno alla Cassa cant. di comp.

servizio PC copia dei giustificativi per il rimborso del sig. RI 1 di fr.

800.

-- (2 x fr. 400.--) relativi ai 2 ricoveri con ambulanza di gennaio e

maggio 2006.".

Il TCA rileva che alcune partecipazioni sopra

elencate sono state prese a carico dalle prestazioni complementari (doc.

XXXV/1-4).

Rimane ancora da

chiarire la questione del trasporto in ambulanza. Il 12 marzo 2005 la Cassa

malati ha conteggiato il trasporto del 28 gennaio 2005, fatturando all'assicurato Fr. 400.- oltre a Fr. 40.- (doc.

24) per il 10% di partecipazione su una fattura totale di Fr. 800.- (la LAMal

prende a carico il 50% del costo, massimo Fr. 500.- all'anno). Il ricorrente ha poi trasmesso questa fattura alla Cassa

cantonale di compensazione, affinché il Servizio delle prestazioni

complementari si facesse carico della quota a suo carico. Il Servizio PC ha

confermato di aver eseguito il rimborso di Fr. 440.- il 23 giugno 2005 (doc.

XXXV/4).

Tuttavia, né alla

Cassa malati né alla Cassa di compensazione risultano altre fatture a

dipendenza del trasporto in ambulanza del maggio 2005 (doc. XXXV).

Ciononostante,

malgrado le insistenze dell'assicurato

a voler ottenere il rimborso dei Fr. 400.- che ha sborsato per il trasporto in

ambulanza del maggio 2005, la Cassa malati non ha mai emesso una decisione

formale impugnabile che negasse una sua presa a carico in mancanza della

ricezione di una fatturazione in questo senso. Dato quindi il lungo tempo

trascorso dalle richieste dell'assicurato

di vedersi riconosciuto il (secondo) importo di Fr. 400.- fino a giungere all'introduzione del ricorso in esame, è

manifesto che la Cassa ha negato all'interessato la possibilità di potersi opporre formalmente al suo

procedere. Di conseguenza, il ricorso per denegata giustizia va accolto anche

su questo punto, con trasmissione degli atti alla Cassa malati per una presa di

posizione formale in proposito.

15.

Infine,

il TCA osserva comunque che la

fatturazione di Fr. 314,20 che l'insorgente ha soluto il 6 maggio 2006 (doc. A7) si riferisce al

conteggio n. __________ sollecitato il 14 aprile 2006 dall'assicuratore per prestazioni di farmacia ammontanti

a Fr. 441,95 dal 16 al 23 gennaio 2006 inizialmente fatturate l'11 febbraio seguente con conteggio n. __________

(doc. XXVIII/4).

Per la parte a suo

carico, ad ogni buon conto, l'assicurato

ha ottenuto il rimborso dalle prestazioni complementari nella misura di Fr.

300.

- per la franchigia per il 2006 e di Fr. 14,20 per la partecipazione del

10% su Fr. 141,95 (doc. C1).

Per contro, l'importo di Fr. 364,10 (Fr. 324,10 + Fr.

40.

-) conteggiato il 13 maggio 2006 (doc. 26) e posto in compensazione con il

credito di Fr. 1'048,10 poiché –

fino al settembre 2006 – non ancora soluto, concerne un trattamento ospedaliero

dal 3 al 6 aprile 2006 per complessivi Fr. 3'240,85. Il numero di questo conteggio è __________.

Si tratta, dunque, di

due fatturazioni che hanno diversa origine. È tuttavia ipotizzabile che ci sia

stata confusione data la somiglianza delle cifre, nel senso che è possibile che

l'assicurato abbia a suo tempo creduto

di aver pagato la fattura di Fr. 364,10 avendo già liquidato quella di Fr. 314,20.

16.

In

conclusione, la Cassa malati CO 1 non ha commesso denegata giustizia riguardo

al rimborso al ricorrente della fattura di Fr. 60,30 del dr. med. __________

emessa il 13 ottobre 2006 e della fattura del 5 settembre 2006 di Fr. 380,60

del dr. med. __________, le cui note d'onorario le sono state consegnate dall'assicurato soltanto durante l'udienza.

Quanto alla questione

della compensazione operata dalla Cassa malati, spetta alla stessa pronunciarsi

mediante decisione formale come specificato ai considerandi.

Una decisione formale

dovrà essere inoltre emanata a proposito del trasporto in ambulanza del mese di

maggio 2005.

Per entrambe queste

situazioni v'è stata denegata

giustizia da parte di CO 1.

17.

Infine,

questo Tribunale ritiene che non vi siano gli estremi per trasmettere, come suggerito

dall'assicurato con il suo ultimo

scritto giunto il 29 marzo 2007 (doc. XXXVII) gli atti al Ministero Pubblico,

ovvero con una denuncia penale per appropriazione indebita e amministrazione

infedele che, a dire del ricorrente, la Cassa malati avrebbe operato nei suoi confronti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

§ Di

conseguenza, gli atti vanno trasmessi alla Cassa malati per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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