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Decisione

36.2006.193

Sospensione effettiva delle prestazioni. Ricorso per denegata giustizia. Revoca del provvedimento. Stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto.

8 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2006.193

Data decisione, Autorità:

08.11.2006, TCA

Titolo:

Sospensione effettiva delle prestazioni. Ricorso per denegata giustizia. Revoca del provvedimento. Stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto.

DENEGATA GIUSTIZIA

art. 3 let. a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.193

ir/td

Lugano

8 novembre 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006

di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato come, in fatto ed in

diritto

- che

con gravame 19/20 ottobre 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni lamentando l'avvenuta sospensione delle prestazioni in virtù

dell'assicurazio-ne obbligatoria contro le malattie da parte di CO 1,

apparentemente dal 1° giugno 2006 e ciò in assenza di una decisione formale;

- che

con comunicazione 12 aprile 2006 l'Ufficio assicurazione malattia ha informato

l'assicurato (doc. A3) che, in base all'art. 85d) Reg. LCAMal , "... dal

1° giugno 2006 da parte nostra non verranno più assunti i pagamenti dei premi

assicurativi di base ... e delle partecipazioni;

- che,

come indicato, il ricorrente evidenzia la sospensione delle prestazioni in

assenza di emanazione di una formale decisione;

- che

con scritto 25 ottobre 2006 CO 1 ha informato il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni che "la sospensione delle prestazioni in virtù

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stato annullato con

effetto reattivo";

- che

il ricorrente, cui è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito non

ha comunicato nulla al TCA;

- che

non risulta che CO 1 abbia emanato una decisione formale in merito alla

sospensione delle prestazioni;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98);

- che

nel caso in esame l'impugnativa andava qualificata quale ricorso per denegata

giustizia alla luce dell'assenza di emanazione di un provvedimento impugnabile

a fronte della sospensiva;

- che

la pronta reazione di CO 1 che ha ripristinato la copertura rende privo

d'oggetto il gravame che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse

e spese ritenuto l'obbligo per l'assicuratore di ripristino della copertura -

come annunciato con lo scritto 25 ottobre 2006 - con effetto retroattivo oltre

che pro futuro;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, siccome divenuto privo d'oggetto, va stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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