36.2006.193
Sospensione effettiva delle prestazioni. Ricorso per denegata giustizia. Revoca del provvedimento. Stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto.
8 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2006.193
Data decisione, Autorità:
08.11.2006, TCA
Titolo:
Sospensione effettiva delle prestazioni. Ricorso per denegata giustizia. Revoca del provvedimento. Stralcio del ricorso siccome divenuto privo d'oggetto.
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 3 let. a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.193
ir/td
Lugano
8 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato come, in fatto ed in
diritto
- che
con gravame 19/20 ottobre 2006 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni lamentando l'avvenuta sospensione delle prestazioni in virtù
dell'assicurazio-ne obbligatoria contro le malattie da parte di CO 1,
apparentemente dal 1° giugno 2006 e ciò in assenza di una decisione formale;
- che
con comunicazione 12 aprile 2006 l'Ufficio assicurazione malattia ha informato
l'assicurato (doc. A3) che, in base all'art. 85d) Reg. LCAMal , "... dal
1° giugno 2006 da parte nostra non verranno più assunti i pagamenti dei premi
assicurativi di base ... e delle partecipazioni;
- che,
come indicato, il ricorrente evidenzia la sospensione delle prestazioni in
assenza di emanazione di una formale decisione;
- che
con scritto 25 ottobre 2006 CO 1 ha informato il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni che "la sospensione delle prestazioni in virtù
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stato annullato con
effetto reattivo";
- che
il ricorrente, cui è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito non
ha comunicato nulla al TCA;
- che
non risulta che CO 1 abbia emanato una decisione formale in merito alla
sospensione delle prestazioni;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98);
- che
nel caso in esame l'impugnativa andava qualificata quale ricorso per denegata
giustizia alla luce dell'assenza di emanazione di un provvedimento impugnabile
a fronte della sospensiva;
- che
la pronta reazione di CO 1 che ha ripristinato la copertura rende privo
d'oggetto il gravame che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse
e spese ritenuto l'obbligo per l'assicuratore di ripristino della copertura -
come annunciato con lo scritto 25 ottobre 2006 - con effetto retroattivo oltre
che pro futuro;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso, siccome divenuto privo d'oggetto, va stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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