36.2006.195
Richiesta di sospensione del premio del rischio infortunio. Prova del contenuto della raccomandata. Perenzione della richiesta.
17 gennaio 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2006.195
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, TCA
Titolo:
Richiesta di sospensione del premio del rischio infortunio. Prova del contenuto della raccomandata. Perenzione della richiesta.
OBBLIGO DI COLLABORARE
PREMIO
art. 8 LAMAL
art. 25 cpv. 3 LPGA
art. 11 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.195
cs
Lugano
17 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
settembre 2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è stata assicurata presso la Cassa malati CO 1 dal 1. giugno 1991 al 31
dicembre 2005 per l’assicurazione obbligatoria di base.
Con
scritto del 23 agosto 2005 l’interessata si è rivolta all’assicuratore,
trasmettendo copia di due lettere, del 31 gennaio 2003 e del 20 maggio 2003,
tramite le quali aveva chiesto la sospensione del rischio infortunio (doc. E).
In
data 8 settembre 2005 CO 1 ha sospeso il rischio infortunio dell’assicurata con
effetto dal 1° settembre 2005 e l’ha informata che non sarebbe stato possibile
procedere con una modifica retroattiva del contratto assicurativo, poiché i due
scritti sopra citati non erano mai pervenuti alla Cassa malati (doc. F).
B. In
seguito alla richiesta dell’interessata, patrocinata dalla RA 1, di rimborsare
Fatti
i premi relativi alla copertura infortuni per il periodo dal 1. aprile 2003 al
30 settembre 2005 (per complessivi fr. 1'551,50; cfr. doc. G), e dopo ulteriore
corrispondenza tra le parti, CO 1 ha emanato una decisione formale tramite la
quale ha confermato la sua presa di posizione (doc. L).
C. Tramite
decisione su opposizione del 28 settembre 2006 l’assicuratore ha respinto le
censure dell’interessata, evidenziando la mancanza di prova dell’invio degli
scritti datati 31 gennaio 2003 e 20 maggio 2003, la mancata trasmissione dell’attestato
di assicurazione contro gli infortuni del suo datore di lavoro e la
prescrizione della richiesta di restituzione (doc. A).
In
particolare la Cassa malati ha rilevato che la raccomandata datata 31 gennaio
2003 e portante il numero __________ non conteneva la richiesta di sospensione
del rischio infortunio, bensì un altro scritto, sempre datato 31 gennaio 2003,
con il quale l’interessata chiedeva la trasmissione di documentazione e poneva
alcune domande all’assicuratore. Per contro lo scritto 20 maggio 2003 non è
stato trasmesso per raccomandata e l’assicurato non ne ha comprovato l’invio
(doc. A).
D. Con
ricorso del 25 ottobre 2006 l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, __________,
ha contestato la predetta decisione, ritenendo di aver comprovato la notifica
di una raccomandata il 31 gennaio 2003, la quale conteneva la richiesta di
sospendere il rischio infortunio dal 1. aprile 2003 in seguito all’inizio di
un’attività dipendente. L’insorgente fa valere che il 31 gennaio 2003 ha
trasmesso due scritti alla CO 1, una raccomandata (LSI n° __________) con la
richiesta di sospendere il rischio infortuni ed un invio normale tramite il
quale venivano chieste alcune delucidazioni (doc. I).
L’insorgente
ritiene inoltre che il prevalersi, da parte di CO 1, della prescrizione ex art.
25 cpv. 3 LPGA, costituisce un abuso di diritto, poiché spettava
all’assicuratore dar seguito alle richieste dell’interessata e fa notare che
mentre per la sospensione del rischio infortunio dal 1. aprile 2003
l’assicuratore chiede anche la prova della copertura da parte del datore di
lavoro, per la sospensione accordata dal 1. settembre 2005 non era stata
effettuata alcuna richiesta (doc. I).
E. Con
risposta del 20 novembre 2006 CO 1 chiede la reiezione del ricorso e fa valere i
motivi già esposti in precedenza (doc. III). In particolare l’assicuratore
ribadisce di aver ricevuto uno scritto datato 31 gennaio 2003, ma contenente
unicamente una lettera tramite la quale l’assicurata chiedeva alcune
informazioni (doc. 21). L’assicuratore afferma inoltre che con il citato
scritto l’interessata evidenzia diverse problematiche ancora aperte, per cui
non avrebbe senso sostenere che nella busta del 31 gennaio 2003 sarebbero state
inserite due lettere, potendo l’assicurata chiedere la sospensione del
pagamento del rischio infortunio in un unico scritto. CO 1 evidenzia come il
numero __________ della ricevuta postale della raccomandata del 31 gennaio 2003
(doc. C), corrisponde esattamente a quello figurante sulla busta che conteneva
la lettera prodotta dalla Cassa malati (doc. 22). Del resto l’assicurata per
più di due anni ha continuato a pagare anche la parte relativa agli infortuni,
senza chiedere spiegazioni all’assicuratore (doc. III).
F. Con
scritto 4 dicembre 2006 l’assicurata chiede l’edizione in originale della
lettera e della busta di cui ai doc. 21 e 22 e fa valere che sia la lettera
prodotta dalla Cassa (doc. 21) che la lettera prodotta dalla ricorrente (doc.
C) hanno lo stesso indirizzo ma si distinguono per un elemento essenziale,
ossia l’indicazio-ne del fax, presente solo sul doc. 21 e che corrisponde a
quello dell’agenzia della CO 1 di __________. L’insorgente afferma che questa
differenza è fondamentale poiché la lettera prodotta dalla Cassa (doc. 21, con
contestazioni generiche della ricorrente) era stata trasmessa il 31 gennaio
2003 via fax, mentre la lettera prodotta dalla ricorrente (doc. C, con la
richiesta di sospendere il rischio infortunio) è stata trasmessa tramite
raccomandata. Ciò sarebbe comprovato dal rapporto di trasmissione del fax (doc.
O), che tuttavia non riporta la scansione del testo inviato. La ricorrente
chiede l’edizione dei tabulati della linea telefonica dell’agenzia CO 1 di __________
relativa al pomeriggio del 31.01.2003 per verificare la ricezione dal numero __________
o __________ della lettera di cui al doc. 21 (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
Considerandi
2.
cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
2.
L’art.
8.
cpv. 1 LAMal prevede che la copertura di infortuni può essere sospesa
fintanto che l’assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo
obbligatorio, giusta la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione
contro gli infortuni (LAINF). L’assicuratore procede alla sospensione su
richiesta dell’assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato
ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.
Per
l’art. 11 OAMal la sospensione della copertura dell’infortunio prevista
dall’articolo 8 della legge, effettuata a domanda scritta dell’assicurato,
inizia al più presto il primo giorno del mese che segue questa domanda.
3.
Nel
caso di specie la ricorrente afferma di aver chiesto all’assicuratore, con
lettera del 31 gennaio 2003, di voler sospendere il rischio infortunio con
effetto dal 1. aprile 2003, prevedendo di iniziare, in quella data, un’attività
lucrativa dipendente.
L’assicuratore
afferma che nella raccomandata del 31 gennaio 2003 era contenuta una lettera,
doc. 21, in cui la ricorrente si lamentava di altre problematiche non ancora
risolte. Non conteneva invece lo scritto tramite il quale la ricorrente
chiedeva la sospensione del pagamento del rischio infortunio (doc. C).
L’insorgente,
a comprova di quanto affermato, fa però valere che la lettera prodotta dalla
Cassa è stata trasmessa via fax il 31 gennaio 2003, mentre l’altro scritto,
sempre datato 31 gennaio 2003, era quello contenuto nella raccomandata.
4.
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di
ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove
(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;
DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:
DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp.
ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
5.
Per quanto attiene alla notifica delle
decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il
Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni
un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della
prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità
amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la
relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita
dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una
spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare
la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per
posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia
portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità
amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il
principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di
un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1
LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V.
pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un
rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la
prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa
R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima
Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica
solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece
nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di
decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio
della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa
seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando
il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la
notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una
critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,
cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che
in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa K. (C 94/94), il Tribunale
federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di
comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti
rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In quell’occasione il TFA ha
affermato:
" Zu prüfen bleibt somit, ob mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit angenommen oder mittels Beweismassnahmen ausgewiesen werden
kann, dass das offenbar nicht mehr auffindbare Original des Formulars für die
Meldung schlechtwetterbedingter Arbeitsausfälle der bei der Verwaltung am 4.
November 1993 eingegangenen Sendung tatsächlich beigelegt worden ist. Dies
hängt wesentlich davon ab, was der damals verschickte Umschlag sonst noch
enthielt.
Wie sich den vom kantonalen Arbeitsamt bei der Arbeitslosenkasse
eingeholten und im vorliegenden Verfahren zusammen mit der Vernehmlassung
beigebrachten Unterlagen entnehmen lässt, beinhaltete dieser effektiv die auf
den Oktober 1993 bezogenen und für die Abrechnung bei der Arbeitslosenkasse
bestimmten Angaben, nämlich – nebst Lohnabrechnungskopien – die Originale der
Formulare "Antrag auf Schlechtwetterentschädigung", "Abrechnung
über die wetterbedingten Arbeitsausfälle" und "Rapport über die
wetterbedingten Ausfallstunden". Da der Inhalt der Sendung somit
beweist, dass sich die beschwerdeführende Firma am 3. November 1993 gerade
wegen der Schlechtwetterentschädigung für den Monat Oktober 1993 an die
Verwaltung wandte, ist von der Vermutung auszugehen, dass darin auch das
Original des Formulars für die Meldung wetterbedingter Arbeitsausfälle im
Oktober 1993 enthalten war. Es verhält sich diesbezüglich nicht wesentlich
anders als bei der Versendung eines Schriftstücks mit eingeschriebener Post, wo
die Rechtsprechung erkannt hat, dass, wer den Aufgabeschein und die zurückbehaltene
Kopie des Schriftstückes vorweisen kann, die Vermutung für sich hat, die fragliche
Eingabe habe sich tatsächlich im eingeschrieben versandten Umschlag befunden.
So kann beispielsweise eine rechtzeitige Beschwerdeeinreichung als
nachgewiesen gelten, wenn eine Postquittung oder ein anderer Empfangsschein für
eine Sendung vorgelegt wird, in der die behauptete Rechtsschrift enthalten
gewesen sein kann. Macht die Behörde in einem solchen Fall einen andern Inhalt
geltend, liegt es grundsätzlich an ihr, hiefür den Nachweis zu erbringen.
Die blosse Erklärung, es erscheine in hohem Grade unwahrscheinlich, dass die
Eingabe in der Kanzlei verloren gegangen sei, genügt dazu nicht (ZAK 1985 S.
130). Da das kantonale Arbeitsamt im vorliegenden Fall nichts vorbringt, das
gegen die sich zunächst zugunsten der beschwerdeführenden Firma auswirkende
Vermutung spricht, ist von der Richtigkeit ihrer Darstellung auszugehen, was
zur Gutheis-sung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.“ (sottolineature del redattore)
In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in
DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio
2005, inc. 36.2005.3 e 4).
6.
Nel
caso di specie le parti sono d’accordo che il 31 gennaio 2003 l’assicurata ha
spedito, tramite raccomandata, uno scritto all’as-sicuratore. La divergenza
consiste nel contenuto della busta spedita quel giorno.
Mentre
l’assicuratore ritiene che la busta conteneva uno scritto tramite il quale
l’assicurata si lamentava di alcune problematiche sorte tra le parti e produce
a comprova il doc. 21, l’assicurata sostiene che quest’ultimo scritto è stato
trasmesso tramite fax (e produce a comprova il rapporto di trasmissione del 31
gennaio 2003 che tuttavia non comporta la scansione del testo inviato) e
afferma che la raccomandata conteneva invece la richiesta di sospensione del
rischio infortunio, di cui al doc. C, e confermato tramite lettera semplice del
20.
maggio 2003 (doc. D), che l’assicuratore afferma tuttavia di non aver
ricevuto.
Sulla
base della STFA del 26 settembre 1994 (C 94/94) sopra riportata, occorre
partire dalla presunzione che la busta conteneva lo scritto con la richiesta di
sospensione del rischio infortunio (doc. C). L’assicuratore, per rovesciare
questa presunzione, ha tuttavia prodotto un altro scritto dell’assicurata
inviato lo stesso giorno (doc. 21).
Questo
documento, sul quale figurano, scritti con il computer, i numeri di fax
dell’assicurata e, secondo quanto affermato dalla ricorrente, della sede di __________
dell’assicuratore, sarebbe stato trasmesso via fax, come emerge dal rapporto di
trasmissione del 31 gennaio 2003 (doc. O).
Tuttavia
anche su questo scritto figurano sia la dicitura “raccomandata” sia l’indirizzo
dell’assicuratore a __________. Per cui non può essere escluso che la lettera sia
stata spedita sia per raccomandata alla sede principale di __________ sia via
fax alla succursale di __________.
Va
qui inoltre evidenziato che la raccomandata è stata spedita da __________ alle
14.44
(doc. C), mentre il fax potrebbe essere stato inviato alle 15.39,
apparentemente da casa a __________ (cfr. numero di fax indicato in calce
all’indirizzo). Infine con lettera del 10 febbraio 2006, ossia prima di
inoltrare ricorso al TCA, la ricorrente aveva affermato che “la signora RI 1
in data 31 gennaio 2003 ha indirizzato una sola corrispondenza alla CO 1,
ovvero quella prodotta in copia con la relativa ricevuta di cui al doc. C
dell’opposizione 27 gennaio 2006. Non abbiamo mai sostenuto, d’altro canto, che
in data 31 gennaio 2003 siano state inviate altre missive dalla nostra
assicurata alla CO 1 oltre quella citata.” (doc. 24)
Sulla
base di quanto sopra descritto non è dunque possibile concludere, con il grado
della verosimiglianza preponderante, che lo scritto contenuto nella
raccomandata del 31 gennaio 2003 fosse quello relativo alla richiesta di
sospensione del pagamento dei premi. Ciò a maggior ragione se si considera il
lungo tempo trascorso (oltre due anni) fino al momento in cui la ricorrente ha
reclamato per la mancata risposta al presunto invio.
Ulteriori
accertamenti sono tuttavia superflui. E questo per due motivi.
Innanzitutto,
non risulta dagli atti che al momento della richiesta di esonero dal pagamento
del premio relativo al rischio infortunio, l’insorgente abbia comprovato di
essere stata obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni, come richiede
l’art. 8 cpv. 1 LAMal (cfr. anche punto 8 del ricorso, doc. I). Solo in sede di
opposizione l’interessata ha trasmesso una lettera del 19 maggio 2003,
intitolata “assicurazione infortuni obbligatoria secondo la LAINF”,
tramite la quale emerge che la __________ __________ ha confermato “di aver
ricevuto la vostra dichiarazione d’infortuni, che tratteremo con il numero di
riferimento sopraindicato.” (doc. M e N). Per cui l’assicuratore al momento
del presunto invio degli scritti del 31 gennaio e del 20 maggio 2003 non aveva
gli elementi per accordare l’esenzione richiesta. Ciò a prescindere dalla
circostanza che dal 1. settembre 2005 l’esonero è stato accordato senza la
domanda di documentazione supplementare.
Inoltre,
l’assicurata, malgrado la lettera del 31 gennaio 2003 e il successivo scritto
del 20 maggio 2003, non ha più rivendicato la sospensione del premio infortunio
fino al 23 agosto 2005. Non solo l’insorgente non è più intervenuta presso
l’assicuratore, ma ha pagato, per più di due anni, il premio intero, compresa
dunque la parte riguardante l’infortunio, senza eccepire alcunché.
Per
l’art. 25 cpv. 3 seconda frase LPGA il diritto di chiedere il rimborso di
contributi pagati in eccesso si estingue un anno dopo che il contribuente ha
avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la
fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
A
proposito di questa norma, con sentenza del 21 gennaio 2005 (K 99/04), il TFA
ha affermato (cfr. anche DTF 119 V 298 per quanto concerne le norme in vigore
fino al 31.12.2002):
"
(…)
Soweit die Versicherte in der beschriebenen Verjährungs- und
Verwirkungsregelung für Beitragsforderungen sodann eine Ungleichbehandlung
gegenüber dem Rückerstattungsanspruch der versicherten Person ihrerseits auf zu
viel bezahlte Beiträge gemäss Art. 16 Abs. 3 Satz 1 AHVG bzw. Art. 25 Abs. 3
ATSG sieht (einjährige Frist ab Kenntnisnahme; fünfjährige Frist nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt worden sind), verkennt sie den
unterschiedlichen Bedeutungsgehalt der beiden Anspruch-sarten. Während es bei
der Einforderung der Beiträge seitens der Verwaltung um die Durchsetzung der
Beitragspflichten - und damit die Wahrnehmung öffentlicher Interessen - an sich
geht, bestehen Sinn und Zweck des (Beitrags-)Rückerstattungsanspruchs der
versicherten Person einzig darin, aus Gründen der Rechtssicherheit und aus
verwaltungstechnischen Erwägungen (...) nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes
in einem bestimmten Schuldverhältnis zwischen AHV (oder - analog - der
sozialen Krankenversicherung) und beitragspflichtiger Person Ruhe einkehren
zu lassen (BGE 119 V 300 Erw. 4a mit Hinweis). Demgegenüber unterliegen die
- in der Sache eher vergleichbaren - Rückerstattungsansprüche von
Krankenversicherern (auf bereits erbrachte aber nicht geschuldete Leistungen) und
Versicherten (auf zu viel bezahlte Beiträge) derselben
Verwirkungsordnung (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 [Beiträge] und Art. 47 Abs. 1
Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 AHVG [Leistungen; in Kraft gestanden bis 31.
Dezember 2002]; Art. 25 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1
[Leistungen] und Abs. 3 ATSG [Beiträge]; BGE 119 V 301 Erw. 4c mit Hinweisen).
Gleiches gilt ferner für den Anspruch auf noch ausstehende Leistungen oder
Beiträge (Beiträge: Art. 16 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 AHVG, Art. 24
Abs. 1 ATSG; Leistungen: Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der bis 31. Dezember 2002
gültig gewesenen Fassung]; Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der seit 1. Januar 2003
geltenden Fassung] in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG).” (sottolineature del
redattore)
Il disposto è pertanto applicabile anche al caso in cui l’assicurato
chiede il rimborso di premi dell’assicurazione malattie. Il termine, di
perenzione, di un anno inizia a decorrere da quando l’interessata ha avuto
conoscenza dei pagamenti troppo elevati.
In
concreto, avendo chiesto la sospensione del pagamento del premio per
l’infortunio dal 1. aprile 2003, l’assicurata avrebbe dovuto rendersi conto nel
corso del mese di marzo di quell’anno, quando ha ricevuto la polizza per il
pagamento del premio del mese seguente, che l’importo complessivo dovuto non
era stato modificato. Anche volendo ritenere che nel corso del 2003
l’interessata non si è resa conto di aver pagato un premio troppo elevato, va
comunque sottolineato che al momento della ricezione della polizza di
assicurazione per il 2004 l’assicurata doveva rendersi conto che il premio
infortunio era ancora incluso e che aveva pagato più di quello che avrebbe
dovuto.
L’interessata
ha invece atteso fino ad agosto 2005 prima di chiedere alla Cassa la riduzione
del premio.
Contrariamente
a quanto sostiene l’insorgente nel caso di specie non sono ravvisabili gli
estremi di un abuso di diritto da parte della Cassa, atteso che spettava
all’interessata, in assenza di risposta da parte dell’assicuratore fare i passi
necessari per ottenere quanto richiesto. In particolare per l’interessata, in
caso di silenzio dell’assicuratore, era aperta la via della denegata o
ritardata giustizia al TCA (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA: il ricorso può essere
interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione). Un’attesa di oltre due
anni non può essere imputata alla Cassa quale abuso di diritto o negligenza da
parte sua.
A
giusta ragione l’assicuratore, in virtù degli art. 8 cpv. 1 LAMal e 11 cpv. 1
OAMal, sulla base dello scritto del 23 agosto 2005, ha sospeso il pagamento del
premio relativo all’infortunio solo con effetto dal 1. settembre 2005.
In
queste circostanze la richiesta di assunzione di ulteriori prove della
ricorrente va respinta. Infatti, per i motivi testé addotti, è superfluo
chiedere l’originale degli scritti del 31 gennaio 2003 e della busta, nonché
l’edizione dei tabulati della linea telefonica dell’assicuratore relativamente
al pomeriggio del 31 gennaio 2003. La richiesta è infatti comunque perenta.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficiente-mente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
7.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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