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Decisione

36.2006.199

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Disoccupata,

RI 1, ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione

di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 corredando l'istanza con la notifica di tassazione 2003. Dopo accertamento del reddito lordo conseguito nel 2006, l'Ufficio

Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per

superamento dei limiti di reddito.

B. Con

reclamo del 30 giugno 2006 (doc. 2) l'assicurata ribadisce di essere stata disoccupata nei sei mesi

precedenti e di aver lavorato a metà tempo durante aprile, maggio e giugno

2006, ma, nel complesso, di non raggiungere un reddito determinante di Fr. 20'000.-. Chiedendo di essere sentita, postula

dunque l'accoglimento del

reclamo.

Dopo aver calcolato il

reddito lordo percepito dall'assicurata

nel periodo gennaio-giugno 2006 ed averlo convertito in reddito ipotetico

imponibile in virtù delle apposite tabelle, con decisione su reclamo dell'11 ottobre 2006 (doc. 6) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto

di concessione del sussidio di cassa malati per superamento del limite di

reddito per persone sole.

C. Con

ricorso del 27 ottobre 2006 (doc. I) l'assicurata contesta che il suo reddito determinante (reddito netto

tassato) sia superiore a Fr. 20'000.-, chiede l'annullamento

della decisione impugnata per violazione del suo diritto d'essere sentita e postula la concessione del

sussidio di disoccupazione il cui diritto attuale scadrà nel febbraio 2007.

Accertato il reddito

lordo conseguito dall'assicurata

nel periodo gennaio-giugno 2006 quale indennità di disoccupazione

e quale salario per i mesi di aprile, maggio e giugno 2006 e riportato questa somma sull'arco di un anno (Fr. 39'452.-), l'UAM ha calcolato

il reddito lordo mensile (Fr. 3'287,65) ed a sua volta l'ha commutato, secondo le tabelle ufficiali di conversione, in

reddito ipotetico imponibile annuo (Fr. 29'000.-). Siccome questo importo supera comunque il limite di reddito

per persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2006 (Fr. 20'000.-),

l'UAM ha quindi proposto la

reiezione del ricorso (doc. III).

L'assicurata ha infine trasmesso la notifica

di tassazione IC/IFD 2005, attestante un reddito imponibile di Fr. 28'600.- (doc. V).

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

nel

merito

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per l'anno 2006

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

25.

ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante

è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il

limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è

stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,

72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

3.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

4.

A

proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,

36.2003

; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.,

entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;

STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; fra le ultime: STCA del 20

luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il

quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3

gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione

della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di

riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede

infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…)." (sottolineature della

redattrice).

5.

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo

di riferimento -, l'Amministrazione deve

procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo

reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal,

l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione

delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo

accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)

imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al

caso concreto in cui vengono applicate.

Anche in questa sede, come in numerose

altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S.,

Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi

concetti vanno ribaditi.

L'UAM acquisisce dunque tutte le

informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge

impone.

In sede di risposta,

esso ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della

ricorrente conseguito nel 2006 – più recenti elementi a disposizione e dunque

più prossimi all'anno del

sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle

tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio per il 2006. Sulla

scorta dei certificati di disoccupazione e di salario prodotti dall'assicurata, è emerso che la medesima ha

guadagnato nel corso del 2006 un reddito lordo assommante a Fr. 39'452.-

([disoccupazione gennaio-maggio 2006: Fr. 3'080.- + Fr. 2'800.-

+ Fr. 3'220.- + Fr. 1'274.- + Fr. 1'694.-] + [salario aprile-maggio 2006: Fr. 2'100.- + Fr. 2'100.-]

+ [disoccupazione + salario giugno 2006: media delle entrate di aprile e

maggio: (Fr. 3'374.- + Fr. 3'794) : 2] + [disoccupazione luglio-dicembre

2006: Fr. 140.- al giorno x 20 giorni al mese x 7 mesi]).

A questo proposito va

osservato che la media delle indennità di disoccupazione che la ricorrente ha

percepito nei mesi di luglio-dicembre 2006 deve essere calcolata su sei mesi e

non su sette, come erroneamente calcolato dall'Amministrazione. Pertanto, il reddito totale lordo annuo del

2006.

va stabilito in Fr. 36'652.-.

Il passo successivo è di convertire il

reddito lordo più recente accertato con le apposite tabelle.

Partendo dunque da un reddito lordo

annuo di Fr. 36'652.-, applicando la tabella di conversazione relativa alle

persone sole per il 2006 si ottiene un reddito netto di Fr. 26'645.-

che, arrotondato al mille franchi superiore, corrisponde ad un reddito (ipotetico)

imponibile pari a Fr. 27'000.-, ossia un limite superiore rispetto al minimo di

legge di Fr. 20'000.- previsto quale reddito imponibile massimo per

l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (cfr. art. 29 LCAMal, DE

del 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124,

36.2006

, 36.2006.72 e 36.2006.71).

6.

Va

infine ancora rilevato che la tassazione 2005 allegata dalla ricorrente non può

essere presa in considerazione.

Infatti, l’autorità

amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2005 riferita ad

un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE

emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha

ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…)."

Tuttavia, anche

volendo applicare la notifica 2005, la stessa non permette di concedere alla

richiedente la riduzione del premio di cassa malati, siccome il limite di

reddito è sempre superato.

7.

L'assicurata

ha chiesto anche in sede di ricorso di essere sentita.

Il TCA, che dispone del potere di

indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire la

ricorrente. Infatti l’interessata ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi

al TCA che in precedenza, facendo valere in più occasioni le sue

argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso.

Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della

riduzione dei premi di cassa malati deciso dalla Cassa è corretto.

Inoltre, l’audizione richiesta può

essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte;

semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8

novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo

Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli

atti dell’incarto, perciò rinuncia all'assunzione di ulteriori prove e

all'audizione della ricorrente.

Infine, va osservato

che la richiesta dell'assicurata

tesa all'ottenimento del

sussidio contro la disoccupazione esula dalla presente vertenza, non essendo

oggetto della decisione su reclamo emessa dall'UAM. La stessa va dichiarata irricevibile.

8.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto per l'evidente superamento dei

limiti di reddito ritenuto alla luce delle indicazioni della ricorrente stessa.

La presente decisione è definitiva non

essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

L’art. 20 della legge di procedura per

le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni prevede che la

procedura è per principio gratuita, salvo il caso di un ricorso temerario o

formulato per leggerezza. Questa norma è applicabile alla presente procedura

(cfr. in particolare il Messaggio 5759 del Consiglio di Stato del 7 marzo 2006

relativo ad alcune modifiche della LCAMal, pag. 9, art. 76 LCAMal).

Dispositivo

Per questi motivi non si percepiscono

tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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