36.2006.199
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 dicembre 2006Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.199
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per il 2006 per persona sola. Accertamento autonomo del reddito lordo. Indennità di disoccupazione per i primi 6 mesi riportata sull'anno, va trasformata in reddito ipotetico imponibile mediante tabelle di conversione. Sussidio negato per superamento del limite di reddito.
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
PAGAMENTO
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
REDDITO LORDO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 52 cpv. 2 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.199
TB
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 ottobre 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6591 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Disoccupata,
RI 1, ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 corredando l'istanza con la notifica di tassazione 2003. Dopo accertamento del reddito lordo conseguito nel 2006, l'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha respinto la domanda per
superamento dei limiti di reddito.
B. Con
reclamo del 30 giugno 2006 (doc. 2) l'assicurata ribadisce di essere stata disoccupata nei sei mesi
precedenti e di aver lavorato a metà tempo durante aprile, maggio e giugno
2006, ma, nel complesso, di non raggiungere un reddito determinante di Fr. 20'000.-. Chiedendo di essere sentita, postula
dunque l'accoglimento del
reclamo.
Dopo aver calcolato il
reddito lordo percepito dall'assicurata
nel periodo gennaio-giugno 2006 ed averlo convertito in reddito ipotetico
imponibile in virtù delle apposite tabelle, con decisione su reclamo dell'11 ottobre 2006 (doc. 6) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto
di concessione del sussidio di cassa malati per superamento del limite di
reddito per persone sole.
C. Con
ricorso del 27 ottobre 2006 (doc. I) l'assicurata contesta che il suo reddito determinante (reddito netto
tassato) sia superiore a Fr. 20'000.-, chiede l'annullamento
della decisione impugnata per violazione del suo diritto d'essere sentita e postula la concessione del
sussidio di disoccupazione il cui diritto attuale scadrà nel febbraio 2007.
Accertato il reddito
lordo conseguito dall'assicurata
nel periodo gennaio-giugno 2006 quale indennità di disoccupazione
e quale salario per i mesi di aprile, maggio e giugno 2006 e riportato questa somma sull'arco di un anno (Fr. 39'452.-), l'UAM ha calcolato
il reddito lordo mensile (Fr. 3'287,65) ed a sua volta l'ha commutato, secondo le tabelle ufficiali di conversione, in
reddito ipotetico imponibile annuo (Fr. 29'000.-). Siccome questo importo supera comunque il limite di reddito
per persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2006 (Fr. 20'000.-),
l'UAM ha quindi proposto la
reiezione del ricorso (doc. III).
L'assicurata ha infine trasmesso la notifica
di tassazione IC/IFD 2005, attestante un reddito imponibile di Fr. 28'600.- (doc. V).
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
nel
merito
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per l'anno 2006
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
25.
ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,
72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
4.
A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003
; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;
STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; fra le ultime: STCA del 20
luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…)." (sottolineature della
redattrice).
5.
Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la
notifica di tassazione applicabile del periodo
di riferimento -, l'Amministrazione deve
procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo
reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal,
l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione
delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo
accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)
imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al
caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose
altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S.,
Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi
concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge
impone.
In sede di risposta,
esso ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della
ricorrente conseguito nel 2006 – più recenti elementi a disposizione e dunque
più prossimi all'anno del
sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle
tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio per il 2006. Sulla
scorta dei certificati di disoccupazione e di salario prodotti dall'assicurata, è emerso che la medesima ha
guadagnato nel corso del 2006 un reddito lordo assommante a Fr. 39'452.-
([disoccupazione gennaio-maggio 2006: Fr. 3'080.- + Fr. 2'800.-
+ Fr. 3'220.- + Fr. 1'274.- + Fr. 1'694.-] + [salario aprile-maggio 2006: Fr. 2'100.- + Fr. 2'100.-]
+ [disoccupazione + salario giugno 2006: media delle entrate di aprile e
maggio: (Fr. 3'374.- + Fr. 3'794) : 2] + [disoccupazione luglio-dicembre
2006: Fr. 140.- al giorno x 20 giorni al mese x 7 mesi]).
A questo proposito va
osservato che la media delle indennità di disoccupazione che la ricorrente ha
percepito nei mesi di luglio-dicembre 2006 deve essere calcolata su sei mesi e
non su sette, come erroneamente calcolato dall'Amministrazione. Pertanto, il reddito totale lordo annuo del
2006.
va stabilito in Fr. 36'652.-.
Il passo successivo è di convertire il
reddito lordo più recente accertato con le apposite tabelle.
Partendo dunque da un reddito lordo
annuo di Fr. 36'652.-, applicando la tabella di conversazione relativa alle
persone sole per il 2006 si ottiene un reddito netto di Fr. 26'645.-
che, arrotondato al mille franchi superiore, corrisponde ad un reddito (ipotetico)
imponibile pari a Fr. 27'000.-, ossia un limite superiore rispetto al minimo di
legge di Fr. 20'000.- previsto quale reddito imponibile massimo per
l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (cfr. art. 29 LCAMal, DE
del 25 ottobre 2005 e STCA del 23 ottobre 2006 nelle cause 36.2006.124,
36.2006
, 36.2006.72 e 36.2006.71).
6.
Va
infine ancora rilevato che la tassazione 2005 allegata dalla ricorrente non può
essere presa in considerazione.
Infatti, l’autorità
amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2005 riferita ad
un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE
emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha
ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…)."
Tuttavia, anche
volendo applicare la notifica 2005, la stessa non permette di concedere alla
richiedente la riduzione del premio di cassa malati, siccome il limite di
reddito è sempre superato.
7.
L'assicurata
ha chiesto anche in sede di ricorso di essere sentita.
Il TCA, che dispone del potere di
indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire la
ricorrente. Infatti l’interessata ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi
al TCA che in precedenza, facendo valere in più occasioni le sue
argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l’esito del ricorso.
Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della
riduzione dei premi di cassa malati deciso dalla Cassa è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può
essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte;
semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8
novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo
Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli
atti dell’incarto, perciò rinuncia all'assunzione di ulteriori prove e
all'audizione della ricorrente.
Infine, va osservato
che la richiesta dell'assicurata
tesa all'ottenimento del
sussidio contro la disoccupazione esula dalla presente vertenza, non essendo
oggetto della decisione su reclamo emessa dall'UAM. La stessa va dichiarata irricevibile.
8.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto per l'evidente superamento dei
limiti di reddito ritenuto alla luce delle indicazioni della ricorrente stessa.
La presente decisione è definitiva non
essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202).
L’art. 20 della legge di procedura per
le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni prevede che la
procedura è per principio gratuita, salvo il caso di un ricorso temerario o
formulato per leggerezza. Questa norma è applicabile alla presente procedura
(cfr. in particolare il Messaggio 5759 del Consiglio di Stato del 7 marzo 2006
relativo ad alcune modifiche della LCAMal, pag. 9, art. 76 LCAMal).
Dispositivo
Per questi motivi non si percepiscono
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster