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Decisione

36.2006.200

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.

19 gennaio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso.

L'onere

della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di

un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V

402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare

dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA

2000 no. 25 pag. 121).

In concreto l’interessato ha

implicitamente ammesso di aver ricevuto la decisione su reclamo nel corso del

mese di luglio (infatti in data 24 luglio 2006 non ero a conoscenza delle

cifre in seguito emerse”; doc. VII).

In

virtù dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal, pur prendendo in considerazione le ferie

giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto), il ricorso è pertanto tardivo poiché

presentato oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.

Per

l'art. 41 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006, se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo

domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione

dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto

omesso decorre dalla notifica della decisione.

Nel

caso di specie il ricorrente non fa valere un motivo di impedimento, per cui

non può nemmeno beneficiare di una restituzione dei termini.

In

queste condizioni il ricorso, presentato tardivamente, senza che vi siano

motivi per una restituzione dei termini, è irricevibile.

Considerandi

Ritenuto

che l’UAM ha dichiarato di voler considerare lo scritto 30 ottobre 2006 quale

domanda di revisione della sua decisione del 24 luglio 2006, l’incarto va

trasmesso all’UAM quale autorità competente a decidere in merito ad una

richiesta di revisione di una decisione su reclamo.

4.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,

per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle

loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag.

351.

segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. L’incarto

è trasmesso all’UAM per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

5. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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