36.2006.202
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15 gennaio 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2006.202
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per il 2006 inoltrata nel 2006; tardiva. UAM non ha fornito informazioni errate all'assicurato,quindi non c'è violazione della sua buona fede.Ogni domanda di sussidio va valutata autonomamente ogni anno.UAM non ha l'obbligo di informare tutti i cittadini sul diritto al sussidio.
INTEMPESTIVITÀ
PAGAMENTO
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.202
TB
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Il
17 gennaio 2006 RI 1, apprendista nato nel 1986, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la
riduzione del premio dell'assicurazione
di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 (doc. 1).
B. La
domanda di sussidio, pervenuta il 19 gennaio 2006, è stata ritenuta tardiva e
quindi respinta sia con decisione del 31 maggio (doc. A4) sia con decisione su
reclamo del 16 ottobre 2006 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per
giustificare il ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa
malati.
C. Con
ricorso del 29 ottobre 2006 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, avendo gravi problemi finanziari
dovuti alla formazione d'apprendista
giardiniere intrapresa ed alla circostanza di vivere con l'anziana nonna pensionata. A suo dire, il
ritardo dell'invio della
richiesta di sussidio sarebbe dovuto all'ignoranza dell'esistenza
del termine del 31 dicembre 2005 ed al fatto di aver atteso l'esito della domanda di sussidio per il
2005, concretizzatosi positivamente soltanto alcuni giorni prima del Natale
2005.
D. Con
osservazioni del 30 ottobre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la
reiezione del ricorso, specificando che le motivazioni addotte dal ricorrente non lo mettono al riparo dalla
negligenza nell'aver tardato a
trasmettere all'UAM la propria
richiesta di sussidio.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,
72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Giusta l'art. 53
LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di
un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno
in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del
sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni
complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve
specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande
di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del
mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo
valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv.
3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
4. Nel
caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa
malati per il 2006 è stata inoltrata all'inizio del 2006 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato
che l'assicurato, apprendista
domiciliato in Ticino, è stato tassato in via ordinaria con l'emissione della tassazione 2004 (doc. 1), la
richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa doveva essere presentata entro la
fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il
31 dicembre 2005, quando l'interessato
poteva già disporre dei dati necessari allo scopo. Infatti, nel settembre 2005
l'assicurato ha ricevuto la
notifica di tassazione 2004, ovvero la sua prima tassazione, che costituisce
quindi un'eccezione al
principio dell'applicazione
della notifica di tassazione 2003 fissata dal Consiglio di Stato per i sussidi
del 2006.
Se non avesse avuto a
disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque
trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre 2005,
indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati
inviati in un secondo tempo (STCA del 23 novembre 2006 nella causa D.S., 36.2006.162, STCA del 5 settembre 2006 nella causa Z.,
36.2006.131, consid. 6; STCA
del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).
Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire
che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il
formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del
sussidio, con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo
stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena
disponibile (STCA del 7
novembre 2005 nella causa R., 36.2005.136, ribadita nella recente STCA del 23 novembre 2006 nella causa D.S.,
36.2006.162).
Formulando, invece,
soltanto ad inizio del 2006 la sua richiesta di riduzione del premio di cassa
malati per il 2006 stesso, la domanda dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva.
Va inoltre osservato
che l'art. 45 cpv. 1 lett. d
RLCAMal non va applicato, poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una
diminuzione dei suoi redditi.
Il ritardo è stato giustificato
dal ricorrente con la misconoscenza del diritto in materia e quindi della
possibilità di domandare l'aiuto sociale, normalmente destinato a chi è
effettivamente bisognoso.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile. Occorre verificare se tale ignoranza permette di ritenere ricevibile
la richiesta.
5. A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
6. Nella
fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha
inoltrato la sua domanda di sussidio, l'insorgente ha dunque fatto semplicemente valere di non essere stato
al corrente del termine del 31 dicembre 2005 per spedire il formulario all'UAM.
Va innanzitutto
rilevato che il ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o
di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito
alle sue richieste. Perciò, anche un’eventuale violazione del principio della
buona fede, che permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, non può trovare conferma.
Infatti,
secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid.
2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In
concreto non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità
competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. In
effetti, l'informazione ricevuta telefonicamente il 9
gennaio 2006 dalla nonna dell'assicurato – quindi essa si era attivata
tardivamente - da parte di una funzionaria dell'UAM secondo cui, malgrado
fosse già in ritardo, l'assicurato poteva ugualmente inoltrare la sua
richiesta di sussidio, non comporta in nessun modo, automaticamente, che a
quest'ultimo venga effettivamente concesso il diritto alla riduzione dei premi
LAMal. Ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel
caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la
richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
Va poi rammentato che,
Considerandi
di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se
l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra
l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni
complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente
(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini
residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione
avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio
Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i
quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto
all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio
Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere
fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il
rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Alla luce di quanto
precede la giustificazione fornita dal ricorrente, come per altri analoghi
casi, non può essere ritenuta.
7.
Inoltre,
a dire dell'assicurato, egli ha
atteso l'esito della domanda di
riduzione del premio LAMal presentata per il 2005, giunto solo nel periodo
natalizio del 2005. Appena saputo della risposta positiva, la nonna dell'assicurato si è procurata il formulario
2006.
in Comune, l'ha compilato
e l'ha inoltrato il 17 gennaio
2006.
Ora, la circostanza di
aver appositamente atteso la procedura concernente il sussidio (concesso) per
il 2005, cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso, non pregiudica
l’esito della presente impugnativa, poiché il diritto al sussidio va calcolato
autonomamente ogni anno.
Va a questo proposito
evidenziato che lo scrivente Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito
alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già
espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 nella causa S., ribadendo il
concetto nella recente STCA
dell'11 aprile 2006 nella causa
N.H. (36.2006.35):
" (…) Il signor X. ha prodotto le decisioni
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è
stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia
per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre
2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione
sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini
sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del
reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di
rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa
l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale
circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il
tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella
sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z.
inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti
devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro
dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette
dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona
fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate
da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate). La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministra-zione nei confronti degli amministrati. Per determinare
quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si
deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o
creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.
Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in
maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda
di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale
faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono
date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di
prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente
la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i
medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in
proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è
stato concesso nel 2003 e nel 2004. (…)."
Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia che ogni anno deve
essere valutato singolarmente. L'attendere appositamente l'esito della richiesta di sussidio concernente l'anno 2005 non ha comunque alcuna influenza
sulla domanda relativa all'anno
2006.
Come visto, l'assicurato
avrebbe dovuto spedire il formulario per il 2006 entro la fine del 2005, indipendentemente
dall'esito della procedura
attinente al 2005. Importanti erano unicamente i dati economici relativi al
2006, quindi la tassazione 2003 – che in specie diventa la notifica di
tassazione 2004, la prima che il ricorrente ha ricevuto – e le eventuali
modifiche di reddito occorse nel frattempo.
Anche il fatto che nell’anno precedente sia stato concesso il
sussidio al ricorrente non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre
la concessione del sussidio anche per l’anno 2006 in virtù della protezione
della buona fede.
8.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurato, apprendista
che vive con la nonna pensionata, questa sua situazione non può giustificare la
concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2006. In questo senso, il ricorrente non
apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Il
giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non
può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso delicato come quello del
ricorrente.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno
la circostanza che la richiesta di sussidio per il 2005 sia stata evasa tardi,
possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un
motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione
del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55
cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve essere respinto.
9.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,
per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.
86.
cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso
al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale
(lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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