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Decisione

36.2006.202

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

4. Nel

caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa

malati per il 2006 è stata inoltrata all'inizio del 2006 (doc. 1).

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato

che l'assicurato, apprendista

domiciliato in Ticino, è stato tassato in via ordinaria con l'emissione della tassazione 2004 (doc. 1), la

richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa doveva essere presentata entro la

fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il

31 dicembre 2005, quando l'interessato

poteva già disporre dei dati necessari allo scopo. Infatti, nel settembre 2005

l'assicurato ha ricevuto la

notifica di tassazione 2004, ovvero la sua prima tassazione, che costituisce

quindi un'eccezione al

principio dell'applicazione

della notifica di tassazione 2003 fissata dal Consiglio di Stato per i sussidi

del 2006.

Se non avesse avuto a

disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque

trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre 2005,

indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati

inviati in un secondo tempo (STCA del 23 novembre 2006 nella causa D.S., 36.2006.162, STCA del 5 settembre 2006 nella causa Z.,

36.2006.131, consid. 6; STCA

del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).

Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire

che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il

formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del

sussidio, con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo

stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena

disponibile (STCA del 7

novembre 2005 nella causa R., 36.2005.136, ribadita nella recente STCA del 23 novembre 2006 nella causa D.S.,

36.2006.162).

Formulando, invece,

soltanto ad inizio del 2006 la sua richiesta di riduzione del premio di cassa

malati per il 2006 stesso, la domanda dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva.

Va inoltre osservato

che l'art. 45 cpv. 1 lett. d

RLCAMal non va applicato, poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una

diminuzione dei suoi redditi.

Il ritardo è stato giustificato

dal ricorrente con la misconoscenza del diritto in materia e quindi della

possibilità di domandare l'aiuto sociale, normalmente destinato a chi è

effettivamente bisognoso.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la

domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora

scusabile. Occorre verificare se tale ignoranza permette di ritenere ricevibile

la richiesta.

5. A

norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze

che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

6. Nella

fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha

inoltrato la sua domanda di sussidio, l'insorgente ha dunque fatto semplicemente valere di non essere stato

al corrente del termine del 31 dicembre 2005 per spedire il formulario all'UAM.

Va innanzitutto

rilevato che il ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o

di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito

alle sue richieste. Perciò, anche un’eventuale violazione del principio della

buona fede, che permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, non può trovare conferma.

Infatti,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid.

2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In

concreto non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità

competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. In

effetti, l'informazione ricevuta telefonicamente il 9

gennaio 2006 dalla nonna dell'assicurato – quindi essa si era attivata

tardivamente - da parte di una funzionaria dell'UAM secondo cui, malgrado

fosse già in ritardo, l'assicurato poteva ugualmente inoltrare la sua

richiesta di sussidio, non comporta in nessun modo, automaticamente, che a

quest'ultimo venga effettivamente concesso il diritto alla riduzione dei premi

LAMal. Ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel

caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la

richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).

Va poi rammentato che,

Considerandi

di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se

l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra

l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni

complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente

(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di

regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini

residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione

avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio

Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i

quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto

all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio

Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere

fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il

rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

Alla luce di quanto

precede la giustificazione fornita dal ricorrente, come per altri analoghi

casi, non può essere ritenuta.

7.

Inoltre,

a dire dell'assicurato, egli ha

atteso l'esito della domanda di

riduzione del premio LAMal presentata per il 2005, giunto solo nel periodo

natalizio del 2005. Appena saputo della risposta positiva, la nonna dell'assicurato si è procurata il formulario

2006.

in Comune, l'ha compilato

e l'ha inoltrato il 17 gennaio

2006.

Ora, la circostanza di

aver appositamente atteso la procedura concernente il sussidio (concesso) per

il 2005, cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso, non pregiudica

l’esito della presente impugnativa, poiché il diritto al sussidio va calcolato

autonomamente ogni anno.

Va a questo proposito

evidenziato che lo scrivente Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito

alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già

espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 nella causa S., ribadendo il

concetto nella recente STCA

dell'11 aprile 2006 nella causa

N.H. (36.2006.35):

" (…) Il signor X. ha prodotto le decisioni

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è

stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia

per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre

2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione

sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini

sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del

reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di

rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa

l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale

circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il

tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella

sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z.

inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti

devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro

dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette

dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona

fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministra-zione nei confronti degli amministrati. Per determinare

quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si

deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o

creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.

Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in

maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda

di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale

faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono

date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di

prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente

la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i

medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in

proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è

stato concesso nel 2003 e nel 2004. (…)."

Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia che ogni anno deve

essere valutato singolarmente. L'attendere appositamente l'esito della richiesta di sussidio concernente l'anno 2005 non ha comunque alcuna influenza

sulla domanda relativa all'anno

2006.

Come visto, l'assicurato

avrebbe dovuto spedire il formulario per il 2006 entro la fine del 2005, indipendentemente

dall'esito della procedura

attinente al 2005. Importanti erano unicamente i dati economici relativi al

2006, quindi la tassazione 2003 – che in specie diventa la notifica di

tassazione 2004, la prima che il ricorrente ha ricevuto – e le eventuali

modifiche di reddito occorse nel frattempo.

Anche il fatto che nell’anno precedente sia stato concesso il

sussidio al ricorrente non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre

la concessione del sussidio anche per l’anno 2006 in virtù della protezione

della buona fede.

8.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa l'assicurato, apprendista

che vive con la nonna pensionata, questa sua situazione non può giustificare la

concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2006. In questo senso, il ricorrente non

apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Il

giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non

può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso delicato come quello del

ricorrente.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno

la circostanza che la richiesta di sussidio per il 2005 sia stata evasa tardi,

possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un

motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione

del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55

cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve essere respinto.

9.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,

per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.

86.

cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle

autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso

al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale

(lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni

cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni

popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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