Lexipedia

Decisione

36.2006.205

Istanza di sussidio per 2006 inoltrata tardivamente.Ricorrente deve comprovare di avere spedito per tempo la sua richiesta, ev. a mezzo raccomandata,altrimenti ne sopporta le conseguenze.Ricorrente no

15 gennaio 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

5. Nel

caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa

malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato

che l'assicurata è stata tassata

in via ordinaria con l'emissione

della tassazione 2003 (doc. 1), la richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa

doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno

di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessata disponeva dei dati necessari

allo scopo.

Va inoltre osservato

che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal

non va applicato alla fattispecie, poiché la ricorrente né chiede né dimostra

che nell'anno del sussidio sia

intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati

autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia, come ben

evidenziato dall'UAM.

Alla luce di queste

considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione dei

premi di cassa malati sia stata inoltrata ancora nel 2005, come ritiene la

ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba

considerare la richiesta di sussidio come inoltrata nel 2006 e dunque

tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo

nell’inoltro della domanda sia scusabile.

6. Giova

preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione

d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.

89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa

C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo

2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto

e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux

des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat

XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare

le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in

cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva

che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt

ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden

kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo il TFA

(sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp.

ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.

7. Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali la ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,

hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre

anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa

non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare

quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa

prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio:

corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b),

tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova

sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF

121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei

contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22

febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale

delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la

tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata

con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e

che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel

diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP

1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la

giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la

tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092).

A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti

rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se

l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a

lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

In una sentenza del 14

dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta

Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di

prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la

notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente

dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario

dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).

8. La

questione del presunto invio all'UAM, già nel 2005, da parte della ricorrente, della sua istanza di

sussidio, va risolta alla luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da

questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005 nella causa R., inc. 36.2005.86 pagina 11,

ultima: STCA del 28 novembre

2006 nella causa R.V., inc. 36.2006.165), dove è stato accertato quanto segue:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…,

intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con

la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai

dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale

determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone

potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari

vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che

precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto

successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa

e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà

di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è

quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo

invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata

l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

“ …

per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,

entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei

formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

Considerandi

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio

2005.

sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data

del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene

accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura

mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."

9.

Nel

caso concreto la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere

comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una

ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario

relativa all’istanza presentata.

Ora, avendo percepito

il sussidio anche negli anni precedenti, dagli atti è desumibile che,

verosimilmente, la ricorrente abbia ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l’inoltro della

domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006 già nel giugno/luglio 2005. D'altronde ciò è quanto l'interessata stessa afferma. Tuttavia, il

formulario pervenuto nel marzo 2006 all’amministrazione presenta il timbro del

comune di domicilio ed il NIP aggiunto a mano dall'UAM non appena l'ha

ricevuto. L'istanza agli atti non

corrisponde, quindi, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.

L'assicurata ha indicato di avere

regolarmente inoltrato la sua richiesta nel corso del 2005. Purtroppo, la prova

del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurata medesima ed in caso

di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dalla stessa, e meglio come

alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

In concreto, dalla

documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto del termine per

l’inoltro della richiesta. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2005 ed un possibile errore

d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull’Amministrazione.

Chi inoltra un’istanza

od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia

dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato,

mediante la produzione della ricevuta della raccomandata o la produzione di

corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che

l'Amministrazione ha ricevuto una

precedente comunicazione da parte dell'assicurato.

In mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa

all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2006 e deve

quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere

considerato giustificato.

10.

A

norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze

che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6.

ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006

).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006.

nella causa D.A., 36.2006.113).

11.

Nel

caso di specie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel

novembre 2005 una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le avrebbe

risposto che "avevano tanto lavoro, e che la decisione sarebbe stata

emessa ad inizio dell'anno

2006". Non avendo ricevuto alcunché all'inizio del 2006, a seguito di una nuova

sollecitazione telefonica avvenuta nel marzo 2006, la ricorrente ha appreso che

l'Amministrazione non ha mai

ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandola quindi a (ri)formulare la

domanda di sussidio (doc. I pag. 2).

In un altro caso

giudicato da questo TCA in data

17.

gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102), questo Tribunale aveva

interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’Amministrazione quando un

assicurato necessita di informazioni da parte sua. In quell’occasione l’Amministrazione

ha affermato che:

" (…) “nel corso del mese di gennaio 2004 il Servizio

Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari

preposti all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di

fornire informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era

preposto a rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste

di sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla

gestione delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione

interna delle telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base

di costanti verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in

entrata, è possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte

al Servizio Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il

nostro Ufficio non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza

non è possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o

della funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.”

L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle

della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche

dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di

premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando

copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti

l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia

di eventuali documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio

carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente

la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed

a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto

trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo

l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine

l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in merito.” (…).”

Nella fattispecie in

questione, l’insorgente non è stata in grado di fornire elementi concreti

sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato,

rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti

fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato.

A prescindere dalla

particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurata

all'UAM,

va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che

le avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la

necessaria verifica.

12.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

In

concreto non risultano essere state fornite informazioni erronee fornite da

parte delle autorità competenti. Infatti, la risposta

che l'Amministrazione le

avrebbe dato nel novembre 2005 appare del tutto corretta e di carattere

generale, ovvero può essere estesa a tutti i richiedenti del sussidio di cassa

malati che non avevano ancora ricevuto una decisione da parte dell'UAM. Si avvera quindi erroneo, da parte

della ricorrente, l'aver

creduto che la frase "avevano tanto lavoro, e che la decisione sarebbe

stata emessa ad inizio dell'anno 2006" si riferisse unicamente

al suo caso particolare.

Pertanto,

il principio della buona fede non è stato violato.

Alla luce di quanto

precede, le giustificazioni fornite dalla ricorrente, come per altri analoghi

casi, non possono essere ritenute valide.

13.

Infine,

come ha ben rilevato l'Amministrazione,

quest'ultima non è legata a nessun

termine per l'evasione delle

istanze di riduzione del premio di cassa malati. L'unico ostacolo ad un disbrigo veloce delle singole richieste è dato

dall'elevata mole di pratiche

da svolgere. Possibilmente, infatti, l'UAM cerca di evadere le istanze degli assicurati bisognosi in un

tempo ragionevole. La ricorrente stessa ha osservato che, negli anni precedenti,

l'UAM ha lavorato molto bene

nei suoi confronti, evadendo le proprie istanze di sussidio entro uno o due

soli mesi.

Considerato poi che in

Ticino vi sono quasi 80'000

richieste di sussidio all'anno

(su poco più di 300'000

abitanti), il TCA può affermare

con certezza che un tempo di evasione di soli pochi mesi è un lasso di tempo

del tutto ragionevole.

Oltre a ciò, quanto

all'affermazione dell'assicurata secondo la quale dovrebbe esserle

riconosciuto "un diritto pienamente acquisito e dovuto " (doc.

V in fine) alla riduzione del premio di cassa malati, il TCA rileva come la stessa erri in questa

sua convinzione.

Va rammentato che, di

principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se

l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra

l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni

complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente

(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha poi fissato,

per le famiglie (ossia membri maggiorenni delle famiglie e primo figlio),

il limite di reddito determinante per la percezione del sussidio a Fr. 30'000.-. Per le famiglie con reddito

determinante compreso tra Fr. 30'001.- e Fr. 35'000.-,

il diritto al sussidio vale solo a partire dal secondo figlio.

Quand'anche si volesse considerare il nuovo

limite di reddito determinante per le famiglie di Fr. 32'000.- stabilito con le citate STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,

72, 120 e 124 - che il Consiglio di Stato ha poi utilizzato per l'anno 2007 emanando il DE del 14 novembre

2006.

pubblicato nel BU 52/2006, che annulla e sostituisce il precedente DE del

17.

ottobre 2006 (BU 47/2006) che prevedeva ancora il limite, illegale, di Fr.

30'000.- per le famiglie -, nulla

muta al diritto dell'assicurata

di beneficiare dei sussidi di cassa malati.

La fissazione di tali

limiti annualmente impone il sistematico rinnovo (annualmente e fatte salve le

eccezioni di legge) dell'istanza.

Abbondanzialmente va

qui rilevato come la riduzione del premio di cassa malati sarebbe concessa

soltanto alla seconda figlia; sarebbero quindi escluse sia la mamma sia la

prima figlia, quindi in palese contraddizione con le forti affermazioni proferite

dalla ricorrente. Il ricorso deve dunque essere respinto.

14.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,

per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.

86.

cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle

autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso

al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A

norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei

fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione

dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster