36.2006.205
Istanza di sussidio per 2006 inoltrata tardivamente.Ricorrente deve comprovare di avere spedito per tempo la sua richiesta, ev. a mezzo raccomandata,altrimenti ne sopporta le conseguenze.Ricorrente no
15 gennaio 2007Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.205
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per 2006 inoltrata tardivamente.Ricorrente deve comprovare di avere spedito per tempo la sua richiesta, ev. a mezzo raccomandata,altrimenti ne sopporta le conseguenze.Ricorrente non ha indicato il nome del funzionario che le avrebbe fornito informazioni telefoniche (non) errate.
INFORMAZIONE E CONSULENZA
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
PAGAMENTO
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.205
TB
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Il
29 marzo 2006 RI 1, divorziata, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l'anno
2006 per sé e per le due figlie (doc. 1).
B. La
domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con
decisione del 30 giugno (doc. E) sia con decisione su reclamo del 5 ottobre
2006 (doc. H), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non
sono state considerate dall'UAM
come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con
ricorso del 2 novembre 2006 (doc. I) l'assicurata si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, come già occorso negli anni
precedenti (dal 2002 al 2005 compresi). A suo dire, il ritardo dell'invio della richiesta di sussidio sarebbe
dovuto al mal lavorare dell'Amministrazione,
che avrebbe perso la sua istanza di sussidio già inviata nel luglio 2005. Gli
errori commessi all'interno
dell'UAM, la male
organizzazione ed i ritardi nella gestione delle pratiche, farebbero ora,
arbitrariamente, ricadere la responsabilità della domanda tardiva sugli ignari assicurati.
Inoltre, (ri)spedendo la propria domanda nel marzo 2006, l'interessata ha semplicemente dato seguito
alla risposta datale telefonicamente da una funzionaria dell'UAM interpellata una seconda volta in
merito allo stato dell'evasione
della sua pratica.
D. Con
osservazioni del 24 novembre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la
reiezione del ricorso, specificando che la motivazione addotta dalla ricorrente secondo cui l'istanza sarebbe stata tempestivamente inviata
e poi smarrita dall'UAM non è sufficiente per concederle ugualmente il
sussidio, poiché non ha addotto alcuna prova in merito al suo effettivo invio. Inoltre,
dato che nel 2006 non v'è stata neppure una diminuzione di reddito, non è
possibile, in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal applicabile
quando la domanda giunga nell'anno di competenza, concederle retroattivamente la
riduzione dei premi di cassa malati.
In un ulteriore
scritto la ricorrente ha riassunto e ribadito le proprie motivazioni,
postulando il riconoscimento di "un diritto pienamente acquisito e
dovuto." (doc. V). L'UAM
non ha preso posizione a questo proposito (doc. VI).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il ricorso
è presentato nei 30 giorni dall'intimazione della decisine su reclamo. Lo stesso è quindi
tempestivo.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2006,
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del
25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a Fr. 20'000.-, mentre per i membri maggiorenni delle famiglie e
il primo figlio a Fr. 30'000.-
(cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29
LCAMal).
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Giusta l'art. 53
LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorren- te -, il diritto al beneficio
di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire
dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione
del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle
prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di
richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio
di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53
cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a
giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
5. Nel
caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa
malati per il 2006 è stata inviata a 2006 inoltrato (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato
che l'assicurata è stata tassata
in via ordinaria con l'emissione
della tassazione 2003 (doc. 1), la richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa
doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessata disponeva dei dati necessari
allo scopo.
Va inoltre osservato
che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal
non va applicato alla fattispecie, poiché la ricorrente né chiede né dimostra
che nell'anno del sussidio sia
intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati
autonomamente i redditi del 2006 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia, come ben
evidenziato dall'UAM.
Alla luce di queste
considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda di riduzione dei
premi di cassa malati sia stata inoltrata ancora nel 2005, come ritiene la
ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba
considerare la richiesta di sussidio come inoltrata nel 2006 e dunque
tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
6. Giova
preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima
dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione
d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.
89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa
C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo
2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto
e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence
Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat
XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare
le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in
cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva
che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt
ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden
kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA
(sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp.
ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo, Borghi/Corti, op. cit. pag. 90.
7. Per
quanto attiene la notifica delle decisioni e l’inoltro di atti ed istanze nei
confronti dei quali la ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato
che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre
anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una
decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa
non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare
quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa
prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio:
corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b),
tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova
sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF
121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei
contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22
febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale
delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la
tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata
con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e
che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel
diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva
sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP
1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la
giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la
tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092).
A questo proposito va
rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado
di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti
rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In una sentenza del 14
dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta
Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di
prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la
notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente
dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).
8. La
questione del presunto invio all'UAM, già nel 2005, da parte della ricorrente, della sua istanza di
sussidio, va risolta alla luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da
questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005 nella causa R., inc. 36.2005.86 pagina 11,
ultima: STCA del 28 novembre
2006 nella causa R.V., inc. 36.2006.165), dove è stato accertato quanto segue:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…,
intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con
la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai
dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale
determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone
potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari
vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che
precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto
successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa
e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà
di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è
quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo
invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata
l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha
ulteriormente precisato come:
“ …
per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,
entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei
formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti
contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i
sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le
decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di
ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano
una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di
posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale
scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
Considerandi
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio
2005.
sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data
del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene
accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura
mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."
9.
Nel
caso concreto la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua
domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere
comprovato l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una
ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario
relativa all’istanza presentata.
Ora, avendo percepito
il sussidio anche negli anni precedenti, dagli atti è desumibile che,
verosimilmente, la ricorrente abbia ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l’inoltro della
domanda di riduzione dei premi per l’anno 2006 già nel giugno/luglio 2005. D'altronde ciò è quanto l'interessata stessa afferma. Tuttavia, il
formulario pervenuto nel marzo 2006 all’amministrazione presenta il timbro del
comune di domicilio ed il NIP aggiunto a mano dall'UAM non appena l'ha
ricevuto. L'istanza agli atti non
corrisponde, quindi, a quella già etichettata che l'UAM trasmette ai precedenti beneficiari del sussidio.
L'assicurata ha indicato di avere
regolarmente inoltrato la sua richiesta nel corso del 2005. Purtroppo, la prova
del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurata medesima ed in caso
di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dalla stessa, e meglio come
alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
In concreto, dalla
documentazione a disposizione non si può desumere il rispetto del termine per
l’inoltro della richiesta. Manca dunque la certezza dell'avvenuta spedizione dell'istanza di sussidio già nell'estate 2005 ed un possibile errore
d’impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere
sull’Amministrazione.
Chi inoltra un’istanza
od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia
dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato,
mediante la produzione della ricevuta della raccomandata o la produzione di
corrispondenza relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che
l'Amministrazione ha ricevuto una
precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
In mancanza di prove attestanti il contrario, questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa
all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2006 e deve
quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere
considerato giustificato.
10.
A
norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6.
ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006
).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006.
nella causa D.A., 36.2006.113).
11.
Nel
caso di specie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente nel
novembre 2005 una dipendente dell’UAM, di cui non indica il nome, che le avrebbe
risposto che "avevano tanto lavoro, e che la decisione sarebbe stata
emessa ad inizio dell'anno
2006". Non avendo ricevuto alcunché all'inizio del 2006, a seguito di una nuova
sollecitazione telefonica avvenuta nel marzo 2006, la ricorrente ha appreso che
l'Amministrazione non ha mai
ricevuto la sua richiesta per il 2006, invitandola quindi a (ri)formulare la
domanda di sussidio (doc. I pag. 2).
In un altro caso
giudicato da questo TCA in data
17.
gennaio 2006 nella causa R. (inc. 36.2005.102), questo Tribunale aveva
interpellato l’UAM per sapere come reagisce l’Amministrazione quando un
assicurato necessita di informazioni da parte sua. In quell’occasione l’Amministrazione
ha affermato che:
" (…) “nel corso del mese di gennaio 2004 il Servizio
Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari
preposti all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di
fornire informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era
preposto a rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste
di sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla
gestione delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione
interna delle telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base
di costanti verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in
entrata, è possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte
al Servizio Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il
nostro Ufficio non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza
non è possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o
della funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.”
L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle
della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche
dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di
premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando
copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti
l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia
di eventuali documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio
carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente
la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed
a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto
trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo
l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine
l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in merito.” (…).”
Nella fattispecie in
questione, l’insorgente non è stata in grado di fornire elementi concreti
sufficienti atti ad accertare le telefonate che afferma di aver effettuato,
rispettivamente il contenuto delle medesime. L’insorgente non ha infatti
fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato.
A prescindere dalla
particolarità delle richieste sottoposte dall'assicurata
all'UAM,
va comunque evidenziato come era di importanza fondamentale l'indicazione dei nomi delle funzionarie che
le avrebbero fornito le supposte indicazioni imprecise o fuorvianti per la
necessaria verifica.
12.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
In
concreto non risultano essere state fornite informazioni erronee fornite da
parte delle autorità competenti. Infatti, la risposta
che l'Amministrazione le
avrebbe dato nel novembre 2005 appare del tutto corretta e di carattere
generale, ovvero può essere estesa a tutti i richiedenti del sussidio di cassa
malati che non avevano ancora ricevuto una decisione da parte dell'UAM. Si avvera quindi erroneo, da parte
della ricorrente, l'aver
creduto che la frase "avevano tanto lavoro, e che la decisione sarebbe
stata emessa ad inizio dell'anno 2006" si riferisse unicamente
al suo caso particolare.
Pertanto,
il principio della buona fede non è stato violato.
Alla luce di quanto
precede, le giustificazioni fornite dalla ricorrente, come per altri analoghi
casi, non possono essere ritenute valide.
13.
Infine,
come ha ben rilevato l'Amministrazione,
quest'ultima non è legata a nessun
termine per l'evasione delle
istanze di riduzione del premio di cassa malati. L'unico ostacolo ad un disbrigo veloce delle singole richieste è dato
dall'elevata mole di pratiche
da svolgere. Possibilmente, infatti, l'UAM cerca di evadere le istanze degli assicurati bisognosi in un
tempo ragionevole. La ricorrente stessa ha osservato che, negli anni precedenti,
l'UAM ha lavorato molto bene
nei suoi confronti, evadendo le proprie istanze di sussidio entro uno o due
soli mesi.
Considerato poi che in
Ticino vi sono quasi 80'000
richieste di sussidio all'anno
(su poco più di 300'000
abitanti), il TCA può affermare
con certezza che un tempo di evasione di soli pochi mesi è un lasso di tempo
del tutto ragionevole.
Oltre a ciò, quanto
all'affermazione dell'assicurata secondo la quale dovrebbe esserle
riconosciuto "un diritto pienamente acquisito e dovuto " (doc.
V in fine) alla riduzione del premio di cassa malati, il TCA rileva come la stessa erri in questa
sua convinzione.
Va rammentato che, di
principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se
l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra
l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni
complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente
(cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha poi fissato,
per le famiglie (ossia membri maggiorenni delle famiglie e primo figlio),
il limite di reddito determinante per la percezione del sussidio a Fr. 30'000.-. Per le famiglie con reddito
determinante compreso tra Fr. 30'001.- e Fr. 35'000.-,
il diritto al sussidio vale solo a partire dal secondo figlio.
Quand'anche si volesse considerare il nuovo
limite di reddito determinante per le famiglie di Fr. 32'000.- stabilito con le citate STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71,
72, 120 e 124 - che il Consiglio di Stato ha poi utilizzato per l'anno 2007 emanando il DE del 14 novembre
2006.
pubblicato nel BU 52/2006, che annulla e sostituisce il precedente DE del
17.
ottobre 2006 (BU 47/2006) che prevedeva ancora il limite, illegale, di Fr.
30'000.- per le famiglie -, nulla
muta al diritto dell'assicurata
di beneficiare dei sussidi di cassa malati.
La fissazione di tali
limiti annualmente impone il sistematico rinnovo (annualmente e fatte salve le
eccezioni di legge) dell'istanza.
Abbondanzialmente va
qui rilevato come la riduzione del premio di cassa malati sarebbe concessa
soltanto alla seconda figlia; sarebbero quindi escluse sia la mamma sia la
prima figlia, quindi in palese contraddizione con le forti affermazioni proferite
dalla ricorrente. Il ricorso deve dunque essere respinto.
14.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché,
per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi
dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo
la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.
86.
cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso
al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto
internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A
norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione
dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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