36.2006.206
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.
9 gennaio 2007Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.206
Data decisione, Autorità:
09.01.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.206
gc
Lugano
9 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1987, apprendista nubile e convivente con il padre, ha chiesto la
concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia
2006, con formulario apposito reperito presso la Cancelleria Comunale di __________.
La domanda, datata 12 gennaio 2006 (doc. 1) è pervenuta all’Istituto delle
assicurazioni sociali Ufficio dell’assicurazione malattia il 17 gennaio
successivo.
L’amministrazione,
constatato il ritardo nella formulazione della richiesta, ha respinto l’istanza
di sussidio in data 30 giugno 2006 in applicazione dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal,
poiché tardiva e le motivazioni a giustificazione del ritardo insufficienti.
Il
reclamo 15 luglio 2006 di RI 1, con cui è stata ribadita la necessità di un
sussidio a fronte di un salario mensile netto di Fr. 506.- e di un premio Cassa
Malati di Fr. 301.80 pure mensili, non ha avuto migliore fortuna e, con
decisione del 12 ottobre 2006, l’amministrazione ha sostanzialmente ribadito la
sua precedente decisione.
B. Con
tempestivo ricorso del 31 ottobre 2006 RI 1 ribadisce la sua richiesta di
sussidio mentre l’amministrazione, con osservazioni del 24 novembre 2006, che
saranno riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla
parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e
di formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il
Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli
assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste
dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30
LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato
decreto, le STCA del 23 ottobre
2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3.
Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del
reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)
in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati
fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del
periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno
che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo
se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
5. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 12.01.06 e
pertanto, seppur per pochi giorni, è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti RI 1 è tassata in via ordinaria come
lo è il papà, persona da cui RI 1 dipende economicamente stante la sua
formazione. La domanda di riduzione del premio avrebbe dunque dovuto essere
introdotta per la fine del 2005 pur in assenza, da parte della ricorrente di
una decisione di tassazione, la prima essendo quella dell'anno 2005 emessa il
19 luglio 2006.
Che
il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente
quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005,
aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005 avendo RI 1 un
reddito nullo nel 2003 siccome non tassata e non raggiungendo comunque i CHF
6'000.-- annui il reddito imponibile cui fare riferimento era quello del padre,
come detto, tassato in via ordinaria.
Alla
luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel
corso del gennaio 2006, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
6. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal
prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle
assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei
termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato
una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è
già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi
a tutta la famiglia”.
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative
della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa
da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo
nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
7. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione
di non averle concesso il sussidio nonostante il suo sostentamento si fondi su
soli Fr. 506.- netti mensili (stipendio di apprendista), senza però addurre
alcuna motivazione al ritardo nell’inoltro dell’istanza. Più precisamente, RI 1
si è limitata ad indicare il motivo della richiesta di sussidi, ma non le
ragioni per cui tale richiesta è stata inviata ad inizio gennaio 2006, anziché
entro la fine del 2005. Già in sede di decisione sull’istanza di sussidi per
l’anno 2006 del 30 giugno 2006, l’Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia ha evidenziato l’insufficienza delle motivazioni a
giustificazione del ritardo. Nonostante ciò, neppure in sede ricorsuale la
ricorrente ha esposto tali motivazioni. L'assenza di motivazione come la misconoscenza
del diritto o l'assenza della documentazione completa non possono essere,
purtroppo, ritenute quali giustificazioni ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 LCAmal,
pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche che possono attanagliare
la ricorrente.
8. Alla luce di quanto precede
il ricorso va purtroppo respinto, non essendo possibile considerare il ritardo
nella presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato.
Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.
9.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.
132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al
Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si
applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua
entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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