36.2006.208
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria.
2 maggio 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.208
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.208
cs
Lugano
2 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2006
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 6 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato per lei e suo figlio RI 2, il 3 gennaio 2006, la concessione del
sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure
medico-sanitarie per l’anno 2006 (cfr. doc. 1).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 30
giugno 2006, rispettivamente decisione su reclamo del 6 ottobre 2006 (doc. 4),
poiché il formulario per la concessione del sussidio è stato inoltrato
tardivamente.
C. Con
ricorso del 31 ottobre 2006 RI 1 ha contestato la predetta decisione (e le
decisioni concernenti altri due figli maggiorenni, oggetto di separate sentenze,
cfr. inc. 36.2006.2009 e 36.2006.210), indicando di non sapere di quanti giorni
è il suo ritardo nell’inoltro della richiesta di sussidio e di trovarsi in
gravi difficoltà economiche da circa un anno (si trova in disoccupazione e deve
mantenere tre figli; doc. I).
D. Con
osservazioni 1. dicembre 2006 l’amministrazione propone di respingere il
ricorso, con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
E. Pendente
causa il TCA ha richiesto all’UT l’incarto fiscale ed ha posto alcune domande
alla ricorrente (doc. VII).
F. Il
9 febbraio 2006 l’UAM ha effettuato il calcolo autonomo del reddito conseguito
nel 2006, giungendo alla conclusione che l’importo guadagnato è maggiore
rispetto a quello evinto dalla tassazione determinante, per cui l’art. 67 lett.
m Reg. LCAMal risulta inapplicabile (doc. XIII).
G. Anche
dopo le ulteriori osservazioni presentate dalla ricorrente (doc. XV), la Cassa
ha ribadito il suo calcolo (doc. XVII).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore
una modifica di alcune norme del Regolamento LCAMal.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, in assenza di una
normativa specifica che regola la questione intertemporale occorre ricorrere al
principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF
130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto le decisioni formale e su reclamo si riferiscono al sussidio 2006 e
sono state emanate nel 2006.
Per
cui si applicano le norme in vigore fino al 31 dicembre 2006.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite
di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato
fissato a CHF 20'000.-. Per quanto concerne le famiglie, con sentenze del 23
ottobre 2006 (inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124) il TCA ha stabilito che la delega
conferita al Consiglio di Stato di modificare annualmente i limiti di reddito
determinanti per l’ottenimento del sussidio non può essere intesa nel senso che
l’Esecutivo può scendere al di sotto degli importi fissati nella LCAMal, tra
cui fr. 32'000 per le famiglie.
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria
contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. A
proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S.,
36.2003.84; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F.,
36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15
febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti
unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori
della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
(…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2
RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite
tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite
dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia
fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito
lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo
essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono
applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità
di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e
36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la
possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche
se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella
causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione,
la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando
altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio
di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera,
non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto
con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93
nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione
aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza
19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto
invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere
deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è
stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14
settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99
del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre
2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella
causa F. del 30 novembre 2005.
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2006 è stata inoltrata nel corso del
2006 (doc. 1). Di per sé la richiesta, anche se solo per pochi giorni
(l’istanza è datata 3.1.2005, in realtà è del 3 gennaio 2006. cfr. lettera
accompagnatoria) è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il formulario
per la concessione del sussidio entro la fine del 2005.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della
ricorrente), l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno
di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
Ritenuto
che l’insorgente ha accennato ad una modifica del suo reddito in seguito al
licenziamento dovuto allo sfratto dai locali commerciali della ditta per la
quale lavorava, il TCA ha chiesto all’insorgente di trasmettere copia della
documentazione inerente i guadagni conseguiti nel 2006 (doc. VII).
Dagli
atti prodotti emerge che l’interessata ha conseguito un reddito netto di fr.
43'748 (fr. 20'841 di indennità contro la disoccupazione nei primi e negli
ultimi tre mesi del 2006, nonché fr. 3'728 di salario in aprile, fr. 3'814 in
maggio, fr. 3'899 in giugno, fr. 3'823 in luglio, fr. 3'822 in agosto e fr.
3'821 in settembre, cfr. doc. da XI/1 a XI/9). Da rilevare a questo proposito
che non possono essere ammesse altre deduzioni, oltre a quelle riconosciute dal
TCA (alimenti ed interessi passivi) quali le spese dell’affitto o della cassa
malati (cfr. consid. 5)
Dalla
tassazione 2003 emerge un reddito netto di fr. 40'712. Per cui, prendendo in
considerazione i redditi netti, non vi è stata alcuna diminuzione del reddito
come richiesto dai combinati disposti, art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal e
art. 67 lett. m Reg. LCAMal.
Come
visto, tuttavia, il regolamento, nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2006, applicabile in concreto (consid. 2), prevede il paragone tra i redditi
lordi.
A
questo scopo il TCA ha effettuato ulteriori accertamenti, interpellando
l’assicurata circa i redditi lordi conseguiti nel 2003 (doc. XX).
La
ricorrente non ha risposto.
8. Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,
con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione
di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
Considerandi
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di
ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove
(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;
DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
9.
In
concreto, poiché l’insorgente non è stata in grado di fornire la documentazione
inerente il reddito lordo conseguito nel 2003, la verifica circa l’asserita
diminuzione del reddito può essere effettuata solo sulla base dei dati
derivanti dal reddito netto che, come visto, sono sfavorevoli alla ricorrente.
Va
tuttavia rilevato che, verosimilmente, essendo il reddito netto del 2006
superiore al reddito netto del 2003, anche il reddito lordo 2006 è superiore al
reddito lordo del 2003.
L’assicurata
non fa valere casi particolari che potrebbero far ritenere all’UAM l’istanza
inoltrata tardivamente (cfr. art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal).
In
queste condizioni l’insorgente doveva inoltrare la richiesta di sussidio per
lei e suo figlio entro la fine del 2005.
La
decisione della Cassa merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
10.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una
decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg.).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso."
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster