Lexipedia

Decisione

36.2006.209

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia di base.

2 maggio 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

7. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2006 è stata inoltrata nel corso del

2006 (doc. 1). Di per sé la richiesta, anche se solo per pochi giorni

(l’istanza è datata 3.1.2005, in realtà è del 3 gennaio 2006; cfr. lettera

accompagnatoria) è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il formulario

per la concessione del sussidio entro la fine del 2005.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente),

l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente, come emerge dagli atti, è studentessa e fa capo alla

propria madre per il suo sostentamento.

Come

già rammentato nella sentenza del 7 marzo 2005 (nella causa M., inc. 36.2005.6)

e nel giudizio del 19 aprile 2006 nella causa B. (36.2006.6 e 8) se, raggiunta

la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i

genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme

delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al

momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277

cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione (cfr.

anche la sentenza del TCA 19 maggio 2005 nella causa S. 36.2004.164).

8. Per

le persone sole - quale la ricorrente deve essere considerata avendo compiuto

il diciottesimo anno d’età - con un reddito imponibile nullo o riferito ad un

reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della

persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo

sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--.

In

virtù dell’art. 52 del Reg. LCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili.

L'obiettivo del legislatore è

quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione

poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata STCA

36.2005.6 del 7 marzo 2005 e STCA 36.2004.149 del 15 marzo 2005). Se il giovane

dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve

in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare

massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non

è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona

assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

9. Nel

caso concreto l’insorgente vive con la madre che provvede al suo sostentamento.

Ella ha un obbligo nei confronti della figlia che si trova ancora in fase

formativa. In virtù delle citate norme cantonali di diritto pubblico

correttamente l’amministrazione – alla luce della mancata fine della formazione

della giovane – ha ritenuto il reddito imponibile della madre tassato nel 2003

quale reddito determinante.

Per

cui, considerato che l’insorgente non fa valere una modifica del suo reddito,

occorre verificare se il reddito della madre, nel periodo determinante, ha

subito una diminuzione.

Dagli

atti prodotti nella causa parallela (inc. 36.2006.208) emerge che la madre ha

Considerandi

conseguito un reddito netto di fr. 43'748 (fr. 20'841 di indennità contro la

disoccupazione nei primi e negli ultimi tre mesi del 2006, nonché fr. 3'728 di

salario in aprile, fr. 3'814 in maggio, fr. 3'899 in giugno, fr. 3'823 in

luglio, fr. 3'822 in agosto e fr. 3'821 in settembre, cfr. doc. da XI/1 a

XI/9). Da rilevare a questo proposito che non possono essere ammesse altre

deduzioni, oltre a quelle riconosciute dal TCA (alimenti ed interessi passivi)

quali le spese dell’affitto o della cassa malati.

Dalla

tassazione 2003 emerge un reddito netto di fr. 40'712. Per cui, prendendo in

considerazione i redditi netti, non vi è stata alcuna diminuzione del reddito

come richiesto dai combinati disposti, art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal e

art. 67 lett. m Reg. LCAMal.

Come

visto, tuttavia, il regolamento, nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2006, applicabile in concreto (consid. 2), prevede il paragone tra i redditi

lordi.

A

questo scopo il TCA ha effettuato ulteriori accertamenti, interpellando la

madre dell’assicurata circa i redditi lordi conseguiti nel 2003 (doc. XX, inc.

36.2006

).

Quest’ultima

non ha risposto.

10.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione

di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e

completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

11.

In

concreto, poiché l’insorgente non è stata in grado di fornire la documentazione

inerente il reddito lordo conseguito nel 2003, la verifica circa l’asserita

diminuzione del reddito può essere effettuata solo sulla base dei dati

derivanti dal reddito netto che come visto, sono sfavorevoli alla ricorrente.

Va

tuttavia rilevato che, verosimilmente, essendo il reddito netto del 2006

superiore al reddito netto del 2003, anche il reddito lordo 2006 è superiore al

reddito lordo del 2003.

L’assicurata

non fa valere casi particolari che potrebbero far ritenere all’UAM l’istanza

inoltrata tardivamente (cfr. art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal).

In

queste condizioni l’insorgente doveva inoltrare la richiesta di sussidio entro

la fine del 2005.

La

decisione della Cassa merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

12.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di

inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma

stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale

federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le

diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di

ricorso."

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster