36.2006.21
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3 ottobre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2006.21
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, TCA
Titolo:
Indennità giornaliera per perdita di guadagno. Analisi dei rapporti dei medici curanti e dei medici fiduciari. Rapporti dei medici curanti, ancorché sintetici come quelli dei colleghi fiduciari, sono più attendibili perché redatti da specalisti e non da generalisti.
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
RIPETIBILI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 72 LAMAL
art. 61 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.21
TB
Lugano
3 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 gennaio
2006 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Di
professione ausiliaria di cure, il 1° luglio 2004 AT 1, 1947, ha sottoscritto
una domanda d'assicurazione d'indennità giornaliera secondo LCA con CO 1,
avente effetto dal 1° agosto 2004. Per un premio mensile di Fr. 162,40, in caso
di malattia l'assicurata avrebbe
beneficiato di un'indennità di
Fr. 80.- al giorno dal 31° giorno (docc. 1 e 2).
Il 14 novembre 2004
(doc. D) l'assicurata è stata
operata di settoplastica e etmoidectomia micro e endoscopica anteriore
bilaterale ed il 6 dicembre 2004 (doc. 4) ha comunicato all'assicuratore di essere inabile al lavoro
per raffreddore/sinusite e di aver già sofferto dall'agosto precedente di questa malattia; a quel momento era al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
B. Su
invito dell'assicuratore (doc. F),
il 1° marzo 2005 AT 1 si è sottoposta ad una visita medico-fiduciaria presso il
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna. Fondandosi sul
referto medico di quest'ultimo
(doc. 6), il 22 marzo 2005 (doc. G) l'assicuratore ha avvisato l'interessata che siccome risultava di nuovo abile al lavoro in misura
completa dal 1° marzo 2005, le avrebbe corrisposto le prestazioni di suo
diritto fino al 23 febbraio 2005, mentre le indennità dal 24 al 28 febbraio
2005 le sarebbero state corrisposte in base alla conferma medica che figurava
sulla scheda di controllo originale. Questa scheda indica un'incapacità lavorativa totale fino al 17
maggio 2005 (doc. E), mentre i certificati medici del 23 maggio 2005 del medico
curante dr. med. __________ (doc. H) e dello specialista che l'ha operata, dr. med. __________ (doc. I), attestano
un'inabilità dall'11 novembre 2004 al 31 maggio 2005.
Dopo aver sottoposto l'intera documentazione medica prodotta dall'assicurata al proprio medico fiduciario dr.
med. __________ (docc. 8 e 11), con scritto del 28 giugno 2005 (doc. M) l'assicuratore ha avvisato il rappresentante
di quest'ultima, avv. RA 1, che
Fatti
i nuovi certificati non presentavano particolari motivazioni mediche per
prolungare l'incapacità
lavorativa oltre il 1° marzo 2005. CO 1 ha ribadito questa presa di posizione con
comunicazioni del 13 settembre 2005 (doc. O) e dell'11 gennaio 2006 (doc. S).
C. Con
petizione del 24 gennaio 2006 (doc. I) AT 1, assistita dal citato
rappresentante, ha postulato la condanna dell'assicuratore al versamento di un'indennità del 100% anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005,
in virtù dei certificati d'inabilità
lavorativa allestiti dai suoi medici curanti.
Il 9 febbraio 2006
(doc. III) l'assicuratore, fondandosi
sui pareri dei propri medici fiduciari __________ e __________, ha ribadito che
l'incapacità lavorativa dell'attrice non era più giustificata dal 1°
marzo 2005 e che la stessa poteva quindi riprendere la propria attività in
misura completa, poiché la presenza di ipoacusia e di acufeni non era di natura
tale da limitarne l'attività
come ausiliaria di cure.
L'assicurata ha prodotto le valutazioni dei medici
__________ (doc. Vbis) e __________ (doc. T), su cui si è espressa CO 1 ribadendo
che la diminuzione dell'acutezza
auditiva non l'impediva di
esercitare la sua attività e che, per la prima volta, sono emerse conseguenze come
palpitazioni e depressione (doc. IX).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Il
TCA deve esaminare la capacità
lavorativa dell’attrice nel periodo da marzo a maggio 2005 compresi, quando l'assicuratore ha interrotto il versamento
delle indennità giornaliere per perdita di guadagno. Da ciò dipende il suo
diritto di continuare a percepire le indennità anche durante questi mesi.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli
assicuratori LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel
febbraio 2005 (doc. 30).
L’attrice ha
contestato il grado di capacità lavorativa del 100% calcolato da CO 1 dal 1°
marzo 2005, poiché nei successivi tre mesi la sua reale capacità lavorativa
sarebbe invece stata nulla.
A detta dei suoi
medici, già nel febbraio 2005 l'assicurata non era completamente guarita, essendoci il sospetto che
vi fossero otiti post-operatorie; queste circostanze non permettevano quindi all'attrice di svolgere qualsiasi attività,
dato il rischio di complicazioni (doc. 5). Sebbene vi sia stato un
miglioramento generale e parziale dopo l'intervento del 14 novembre 2004, sono sorte delle "complicazioni
di tipo, ipoacusia sensorioneurale bilaterale importante, acufeni documentate
da parte del Dott. __________ e anche da una TAC facciale e della base cranica
in data del 15.04.2005." (doc. N). Questi forti disturbi all'orecchio interno con acufene e perdita dell'udito, presenti ancora nel periodo
marzo-maggio 2005, hanno poi reso necessario adattare due protesi acustiche
(doc. Vbis). Di conseguenza, un'interruzione al 28 febbraio 2005 del versamento
delle indennità per perdita di guadagno non sarebbe stata giustificata.
3.
L'art. 3.6 CGA (doc. 3) precisa che c'è incapacità lavorativa quando il
beneficiario, in seguito ad un evento assicurato, non è in grado d'esercitare totalmente o parzialmente la propria attività professionale. L'inabilità al lavoro deve essere confermata
da un medico o chiropratico. Per l'art. 3.2 CGA, l'indennità
giornaliera viene corrisposta per una durata al massimo di 730 giorni a seconda
del caso assicurato, previa deduzione del periodo di differimento convenuto. A
partire da un'incapacità
lavorativa del 25% l'assicurazione
corrisponde le prestazioni d'indennità,
che sono determinate in proporzione al grado d'incapacità lavorativa. Dal 66⅔%, le prestazioni vengono corrisposte al 100%. Per il calcolo del
periodo di differimento, i giorni d'incapacità lavorativa parziale di almeno il 25% contano come giorni
interi.
Il concetto di
inabilità lavorativa di queste CGA riprende la definizione che il Tribunale
federale delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto,
la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un
mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233.
consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105.
V 178 consid. 2).
Nell'ambito
dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA
esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno
(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità
durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
4.
Circa
l'incapacità lavorativa dell'attrice, si evidenzia come tanto il medico curante
dr. med. __________ quanto lo specialista dr. med. __________ l'abbiano certificata nella misura del 100%
dall'11 novembre 2004 al 31
maggio 2005 (docc. E, H ed I).
Tutto è incominciato
già nell'agosto 2004, quando l'attrice, dopo aver preso freddo durante un
intervento oftalmologico (doc. 6), è stata messa al beneficio di un'antibioterapia nell'ambito di una sinusite classica acuta (doc. N).
Il 27 settembre 2004 l'assicurata ha infatti consultato il suo curante, dr.
med. __________, medico chirurgo, per un'infezione alle vie respiratorie
superiori che, tecnicamente, costituiva appunto una sinusite acuta. Due giorni dopo
(doc. N), presso l'Ospedale __________ di __________ è stata eseguita una TAC
facciale dei seni parancali, che confermava il quadro di pansinusite (infezione
dei seni mascellari, etmoidali e del seno sfenoidale), quindi – a dire del
curante - si trattava di un'infezione notevole e non di una sinusite banale. Il
4.
ottobre seguente sono iniziate le terapie antibiotica, aerosol e
antinfiammatoria per le sintomatologie associate (cefalea fronto-parietale,
pesantezza della testa, brividi). Dopo 10 giorni, il medico ha osservato che il
decorso non era favorevole, persistendo la sintomatologia infettiva; ha
pertanto inviato l'assicurata dal dr. __________ per un consulto specialistico.
Il 18 ottobre 2004 il
dr. med. __________, specialista FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale,
ha confermato la diagnosi di pansinusite ed ha proceduto con una terapia locale
decongestionante e con una cura di corticoisteroidi, poiché l'attrice aveva
forti dolori nella regione mascellare e frontale e l'occlusione completa del
naso (doc. C). Siccome non v'era alcun miglioramento, l'assicurata è stata ricoverata
all'Ospedale __________ di __________ per una terapia antibiotica endovenosa ed
il 14 novembre 2004 è stata operata d'urgenza dallo specialista per deviazione
del setto nasale, sinusite acuta destra in paziente con sinusite cronica
bilaterale mediante un intervento di settoplastica e etmoidectomia micro e endoscopica
anteriore bilaterale (doc. D).
La TAC eseguita dal
dr. med. __________, primario di radiologia presso il summenzionato ospedale, nei
primi giorni di dicembre 2004 non ha riscontrato dei miglioramenti; anzi, nel
corso del mese i dolori frontali sono peggiorati e sono comparsi gli acufeni
all'orecchio destro. Ad inizio anno, temendo un'infezione recidivante, il
medico curante ha sottoposto l'assicurata ad una nuova cura antibiotica, che ha
migliorato lievemente i dolori, mentre i problemi con l'udito e le orecchie
chiuse e con acufeni persistevano.
Con il peggioramento
della funzione uditiva, il 31 gennaio 2005 il medico curante ha interpellato lo
specialista, il quale il 4 febbraio ha proceduto a controllare l'udito dell'attrice
e ad accertare un'ipoacusia sensorioneurale bilaterale relativamente importante
(soglia uditiva orecchio destro: 45dB, orecchio sinistro: 60dB), probabilmente
definitiva, tanto da necessitare delle protesi acustiche (doc. N).
Il 25 ed il 26 marzo
2005.
l'assicurata è stata nuovamente ricoverata d'urgenza presso il citato
nosocomio, ma questa volta per dolori retrosternali di origine extra-cardiaca
nell'ambito di un iniziale stato depressivo (doc. T).
La TAC cerebrale e
facciale del 15 aprile 2004 era invece nei limiti della norma, evidenziando un
parziale miglioramento della sinusite (doc. 7).
Il 17 maggio 2005 l'assicurata
ha discusso con lo specialista della possibilità di utilizzare delle protesi
acustiche, poiché non sopportava più questa situazione anomala di disagio che l'ha
perfino portata a sviluppare uno stato di depressione reattiva e delle
palpitazioni, per le quali ha seguito un'apposita terapia (doc. T). Come ha
chiarito nel suo rapporto finale del 27 dicembre 2005 (doc. 12), il dr. med. __________
ha indicato che l'interessata soffriva di ipoacusia bilaterale che ha
comportato, per quest'ultima, la necessità di portare delle protesi acustiche
dall'ottobre 2005, che a quel momento la sinusite non era attiva e che negli
ultimi sei mesi non ha attestato un'incapacità lavorativa. Pendente causa lo
specialista ha precisato che "tra l'inizio di marzo e la fine di maggio
2005.
lamentava forti disturbi all'orecchio interno con acufene e perdita dell'udito
che hanno reso necessario adattare 2 protesi acustiche. In queste condizioni la
paziente non era abile al lavoro anche se io non ho rilasciato alcun
certificato dato che la paziente diceva di essere già in malattia dal suo
medico curante. I disturbi sono lentamente regrediti sotto cura medicamentosa e
con le protesi acustiche è stato raggiunto un livello uditivo accettabile."
(doc. Vbis).
Su precisa richiesta
dell'assicuratore, visti i
referti del medico curante e dello specialista, in particolare il rapporto
medico sull'incapacità
lavorativa del 4 febbraio 2005 (doc. 5), l'attrice si è sottoposta ad una valutazione medico-fiduciaria presso
il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna (doc. 6). Quest'ultimo ha brevemente illustrato l'anamnesi, i sintomi (rinite cronica con
cefalea), il reperto attuale (l'attrice si soffiava ripetutamente il naso durante la visita e soffriva
di cefalea cronica), la diagnosi (stato dopo settoplastica e ermoidectomia per pansinusite),
l'incapacità lavorativa (a quel
momento inabile al 100%, anche se, a suo avviso, una pansinusite non doveva
giustificare un'inabilità
lavorativa del 100%), la prognosi (buona), la terapia attuale (niente di particolare),
le proposte (nessuna) e le osservazioni (abile al 100%, siccome i medici
curanti non hanno indicato una malattia sistemica o un'altra causa internistica grave all'origine della pansinusite), concludendo per una capacità lavorativa
totale sin da subito.
Come visto, successivamente
a questo referto che la considerava perfettamente abile al lavoro, l'attrice ha invece prodotto il 23 maggio
2005.
due nuovi certificati (docc. H e I), che attestavano la sua incapacità
lavorativa totale fino al 31 maggio 2005. Sulla scorta di queste circostanze, l'assicuratore ha fatto esaminare l'intera documentazione medica ad un altro
medico fiduciario, il dr. med. __________, il quale il 23 giugno 2005 (doc. 8)
si è espresso confermando la presa di posizione di CO 1 del 22 marzo 2005, a
motivo che i citati certificati dei due medici ticinesi non presentavano una
motivazione medica atta a prolungare l'incapacità lavorativa dell'assicurata.
Un'ulteriore obiezione di quest'ultima sulle sue presunte buone condizioni
di salute ha portato l'assicuratore
a chiedere un nuovo parere al dr. med. __________, il quale il 12 dicembre 2005
(doc. 10) ha ribadito che "la presenza di acufeni e un ipoacusia non
dovrebbe comportare inabilità quale assistente di cure" e che "La
TAC cerebrale eseguita il 15.4.05 è risultata perfettamente normale, senza segni
per sinusite acuta.". Di conseguenza, ha concluso riaffermando "la
mia precedente presa di posizione e ritengo che la paziente avrebbe potuto
lavorare dal 1.3.05 al 100%.".
A questa conclusione è
nuovamente giunto pure il medico di fiducia dell'assicuratore dr. med. __________ (doc. 11), per il quale non v'erano motivi medici chiaramente menzionati
dai medici curanti per continuare ad ammettere un'incapacità lavorativa totale.
L'assicuratore ha di conseguenza confermato la condizione di abilità
totale dell'attrice dal 1° marzo
2005, non avendo la stessa presentato elementi clinici rilevanti tali da far
supporre un peggioramento delle sue condizioni di salute (docc. O e S).
5.
Secondo
la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160.
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,
I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
6.
Come
esposto sopra, se nei propri referti entrambi i medici curanti, medico chirurgo
rispettivamente specialista in malattie orecchie-naso-gola (ORL) e chirurgia cervico-facciale,
hanno escluso che l'attrice
potesse continuare a svolgere il proprio lavoro di assistente di cure fintanto
che l'interessata lamentava
dolori alle orecchie (possibili otiti con acufeni) e sensibile perdita dell'udito (ipoacusia), l'internista che l'ha visitata il 1° marzo 2005 per conto dell'assicuratore ha invece affermato che l'assicurata poteva riprendere sin da subito la sua normale attività
lavorativa e che già un periodo d'inabilità lavorativa di 3 mesi e mezzo per una pansinusite gli era
sembrato eccessivo.
Analizzando più nel
dettaglio i singoli certificati medici, si osserva che il primo rapporto del 18
ottobre 2004 (doc. C) del medico specialista appare stringato, esponendo in
modo sintetico l'anamnesi, l'esame clinico e la valutazione con consigli
per aiutare l'assicurata. In un
successivo referto egli ha poi descritto attentamente il procedere dell'intervento a cui ha sottoposto l'attrice il 14 novembre 2004 (doc. D). Il parere
del 4 febbraio 2005 (doc. N) ricalca invece la metodologia d'esposizione del primo. Anche il rapporto
medico sull'incapacità
lavorativa (doc. 5), di pari data ma compilato dal medico curante, è succinto,
anche perché egli si limita a rispondere, nel poco spazio a disposizione, ai
quesiti sottopostigli dall'assicuratore.
La perizia affidata al
medico fiduciario di CO 1 (doc. 6) non si scosta dall'impostazione delle precedenti esposizioni, siccome anch'essa, come visto, si riduce ad una
paginetta scarsa nel primo parere ed a mezza pagina nel complemento (doc. 10).
Le opinioni – di carattere generale - del secondo medico di fiducia, dr. __________,
sono addirittura riassunte in sole tre-quattro righe.
Soltanto i certificati
medici del 17 febbraio 2006 (doc. Vbis) del dr. med. __________ e del 4 marzo
2006.
(doc. T) del dr. med. __________ appaiono più espliciti e descrittivi, anche
se allestiti pendente causa e quindi una volta che l'assicurata era guarita.
Tutto ben considerato,
a mente del TCA, sebbene tutti
i referti agli atti siano succinti nelle loro descrizioni, i pareri dei medici
curanti, insieme ai risultati delle diverse TAC eseguite da un radiologo,
appaiono più approfonditi dal profilo medico pronunciandosi infatti su specifiche
patologie e sintomatologie mediche, quindi più affidabili dal punto di vista tecnico
rispetto a quelli allestiti dai due medici fiduciari dell'assicuratore. Inoltre, non va dimenticato,
il dr. med. __________ è specialista in ORL, mentre il dr. med. __________ è
internista.
Come illustrato,
inoltre, sia il medico curante sia lo specialista hanno personalmente visitato l'attrice più volte (11 visite presso il
medico curante, 6 valutazioni presso lo specialista ORL), la quale si è pure
sottoposta a 3 TAC facciali ed 1 TAC cerebrale presso il servizio di radiologia
dell'Ospedale __________ di __________
(doc. T). Per contro, il medico fiduciario ticinese ha visitato l'assicurata soltanto una volta, mentre il
collega svizzero tedesco ha addirittura espresso il proprio parere sulla base soltanto
della documentazione medica cartacea messagli a disposizione.
Sulla scorta degli
elementi medici riscontrati, i curanti hanno potuto formulare la propria
diagnosi e valutare come procedere medicalmente, pronunciandosi anche sulla
necessità di ulteriori cure e di misure terapeutiche che potevano alleviare i
dolori persistenti di cui soffriva l'attrice anche dopo il decorso post-operatorio. Proprio questi
disturbi hanno fatto sì che il curante si pronunciasse a sfavore di una ripresa
di qualsiasi attività lavorativa, essendoci un concreto rischio d'insorgenza di complicazioni (doc. 5).
La comprova del manifestarsi di queste ulteriori difficoltà è data dal
fatto che l'assicurata ha dovuto ricorrere a due
protesi acustiche definitive (doc. Vbis).
Valutati quindi tutti
i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive formulate dal medico curante e dallo
specialista in ORL a cui l'attrice
si è affidata per la cura dei suoi disturbi siano più complete, più convincenti
e più esaurienti dei pareri dei medici fiduciari dell'assicuratore, e di potersi pertanto attenere e fare affidamento
sulle conclusioni che il dr. med. __________, ma anche il dr. med. __________, hanno
tratto.
Non è infatti
difficile credere che le sofferenze patite dall'assicurata, così come descritte nei vari referti medici, sia prima
dell'intervento di settoplastica
e di etmoidectomia micro e endoscopica anteriore bilaterale, sia durante il
decorso post-operatorio, l'abbiano
impedita d'esercitare la sua
attività lucrativa di assistente di cure. Inoltre, non v'è chi non vede come il rischio di
complicazioni e la sospetta otite post-operatoria (doc. 5), poi purtroppo concretizzatasi
con la perdita dell'udito
necessitante perfino di due protesi acustiche definitive dall'ottobre 2005, esigevano indubbiamente per l'interessata la realizzazione di condizioni
di vita favorevoli.
Appare quindi più che
giustificato che, dato il persistere dei dolori alle orecchie e della rinite,
la stessa dovesse stare tranquilla ed evitare sforzi eccessivi. Tanto più che
la sua attività la portava a contatto con persone anziane e malate. Pertanto,
le sue condizioni di salute avrebbero potuto nuocere tanto alle sue pazienti,
infettandole (va ricordato che perfino durante la visita medico-fiduciaria l'assicurata continuava a soffiarsi il naso),
quanto a se stessa, peggiorando il suo stato di salute (a quel momento, il 1°
marzo 2005, l'attrice soffriva ancora
di cefalea cronica).
Inoltre, sebbene non
vi siano ulteriori certificati medici in questo senso – ma non v'è motivo di dubitare delle affermazioni
presentate dal suo medico curante -, va comunque osservato che i problemi di
salute che hanno afflitto l'attrice
sull'arco di diversi mesi l'hanno addirittura portata nel marzo 2005 ad
essere ricoverata d'urgenza per
due giorni presso l'Ospedale __________
di __________ per dolori retrosternali di origine extra-cardiaca nell'ambito di un iniziale stato depressivo.
Questa problematica ha dato inoltre luogo all'avvio di un'apposita
terapia per le palpitazioni e la depressione (doc. T).
Tutti questi episodi,
d'avviso della scrivente Corte,
giustificano la stato di cose secondo cui l'attrice era inabile al lavoro anche nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2005 e che la medesima va dichiarata nuovamente capace di svolgere l'attività d'assistente di cure soltanto dal 1° giugno 2005.
In questo senso, la
valutazione effettuata dall'assicuratore
di interrompere il versamento di indennità giornaliere a far data dal 1° marzo
2005.
si rivela essere errata.
Stando così le cose,
la petizione deve essere accolta ed all'attrice, siccome rappresentata da un legale, l'assicuratore verserà congrue indennità per
ripetibili.
7.
Da
ultimo, l'attrice ha chiesto di
esperire una perizia neutra sul suo stato di salute. Questa richiesta può
essere evasa negativamente alla luce dell'esito della petizione.
8.
L'art.
43.
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per
l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il
ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle
parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale
raggiungeva ancora Fr. 8'000.-.
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità
di lavoro per malattia durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2005. Ritenuta
un'indennità giornaliera di Fr.
80.
-, con la propria petizione AT 1 pretende un importo che non supera i citati
Fr. 8'000.-, perciò non sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per
riforma al Tribunale federale di Losanna.
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ CO
1 è condannata a versare all'attrice
le indennità giornaliere per perdita di guadagno di sua spettanza anche durante
i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, a dipendenza del contratto assicurativo stipulato
il 1° luglio 2004.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. CO 1 verserà all'attrice
un'indennità per ripetibili di
Fr. 2'000.-, IVA inclusa.
3. Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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