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36.2006.21

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3 ottobre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi certificati non presentavano particolari motivazioni mediche per

prolungare l'incapacità

lavorativa oltre il 1° marzo 2005. CO 1 ha ribadito questa presa di posizione con

comunicazioni del 13 settembre 2005 (doc. O) e dell'11 gennaio 2006 (doc. S).

C. Con

petizione del 24 gennaio 2006 (doc. I) AT 1, assistita dal citato

rappresentante, ha postulato la condanna dell'assicuratore al versamento di un'indennità del 100% anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005,

in virtù dei certificati d'inabilità

lavorativa allestiti dai suoi medici curanti.

Il 9 febbraio 2006

(doc. III) l'assicuratore, fondandosi

sui pareri dei propri medici fiduciari __________ e __________, ha ribadito che

l'incapacità lavorativa dell'attrice non era più giustificata dal 1°

marzo 2005 e che la stessa poteva quindi riprendere la propria attività in

misura completa, poiché la presenza di ipoacusia e di acufeni non era di natura

tale da limitarne l'attività

come ausiliaria di cure.

L'assicurata ha prodotto le valutazioni dei medici

__________ (doc. Vbis) e __________ (doc. T), su cui si è espressa CO 1 ribadendo

che la diminuzione dell'acutezza

auditiva non l'impediva di

esercitare la sua attività e che, per la prima volta, sono emerse conseguenze come

palpitazioni e depressione (doc. IX).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Il

TCA deve esaminare la capacità

lavorativa dell’attrice nel periodo da marzo a maggio 2005 compresi, quando l'assicuratore ha interrotto il versamento

delle indennità giornaliere per perdita di guadagno. Da ciò dipende il suo

diritto di continuare a percepire le indennità anche durante questi mesi.

Conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli

assicuratori LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la

decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel

febbraio 2005 (doc. 30).

L’attrice ha

contestato il grado di capacità lavorativa del 100% calcolato da CO 1 dal 1°

marzo 2005, poiché nei successivi tre mesi la sua reale capacità lavorativa

sarebbe invece stata nulla.

A detta dei suoi

medici, già nel febbraio 2005 l'assicurata non era completamente guarita, essendoci il sospetto che

vi fossero otiti post-operatorie; queste circostanze non permettevano quindi all'attrice di svolgere qualsiasi attività,

dato il rischio di complicazioni (doc. 5). Sebbene vi sia stato un

miglioramento generale e parziale dopo l'intervento del 14 novembre 2004, sono sorte delle "complicazioni

di tipo, ipoacusia sensorioneurale bilaterale importante, acufeni documentate

da parte del Dott. __________ e anche da una TAC facciale e della base cranica

in data del 15.04.2005." (doc. N). Questi forti disturbi all'orecchio interno con acufene e perdita dell'udito, presenti ancora nel periodo

marzo-maggio 2005, hanno poi reso necessario adattare due protesi acustiche

(doc. Vbis). Di conseguenza, un'interruzione al 28 febbraio 2005 del versamento

delle indennità per perdita di guadagno non sarebbe stata giustificata.

3.

L'art. 3.6 CGA (doc. 3) precisa che c'è incapacità lavorativa quando il

beneficiario, in seguito ad un evento assicurato, non è in grado d'esercitare totalmente o parzialmente la propria attività professionale. L'inabilità al lavoro deve essere confermata

da un medico o chiropratico. Per l'art. 3.2 CGA, l'indennità

giornaliera viene corrisposta per una durata al massimo di 730 giorni a seconda

del caso assicurato, previa deduzione del periodo di differimento convenuto. A

partire da un'incapacità

lavorativa del 25% l'assicurazione

corrisponde le prestazioni d'indennità,

che sono determinate in proporzione al grado d'incapacità lavorativa. Dal 66⅔%, le prestazioni vengono corrisposte al 100%. Per il calcolo del

periodo di differimento, i giorni d'incapacità lavorativa parziale di almeno il 25% contano come giorni

interi.

Il concetto di

inabilità lavorativa di queste CGA riprende la definizione che il Tribunale

federale delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al

lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria

attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando

l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute

(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches

Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).

La questione a sapere

se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del

diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal

medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se

il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli

tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;

RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità

lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da

motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto,

la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di

guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per

il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato

dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un

mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità

fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di

agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente

in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 228).

In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche

nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V

233.

consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;

DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

105.

V 178 consid. 2).

Nell'ambito

dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA

esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno

(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità

durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

4.

Circa

l'incapacità lavorativa dell'attrice, si evidenzia come tanto il medico curante

dr. med. __________ quanto lo specialista dr. med. __________ l'abbiano certificata nella misura del 100%

dall'11 novembre 2004 al 31

maggio 2005 (docc. E, H ed I).

Tutto è incominciato

già nell'agosto 2004, quando l'attrice, dopo aver preso freddo durante un

intervento oftalmologico (doc. 6), è stata messa al beneficio di un'antibioterapia nell'ambito di una sinusite classica acuta (doc. N).

Il 27 settembre 2004 l'assicurata ha infatti consultato il suo curante, dr.

med. __________, medico chirurgo, per un'infezione alle vie respiratorie

superiori che, tecnicamente, costituiva appunto una sinusite acuta. Due giorni dopo

(doc. N), presso l'Ospedale __________ di __________ è stata eseguita una TAC

facciale dei seni parancali, che confermava il quadro di pansinusite (infezione

dei seni mascellari, etmoidali e del seno sfenoidale), quindi – a dire del

curante - si trattava di un'infezione notevole e non di una sinusite banale. Il

4.

ottobre seguente sono iniziate le terapie antibiotica, aerosol e

antinfiammatoria per le sintomatologie associate (cefalea fronto-parietale,

pesantezza della testa, brividi). Dopo 10 giorni, il medico ha osservato che il

decorso non era favorevole, persistendo la sintomatologia infettiva; ha

pertanto inviato l'assicurata dal dr. __________ per un consulto specialistico.

Il 18 ottobre 2004 il

dr. med. __________, specialista FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale,

ha confermato la diagnosi di pansinusite ed ha proceduto con una terapia locale

decongestionante e con una cura di corticoisteroidi, poiché l'attrice aveva

forti dolori nella regione mascellare e frontale e l'occlusione completa del

naso (doc. C). Siccome non v'era alcun miglioramento, l'assicurata è stata ricoverata

all'Ospedale __________ di __________ per una terapia antibiotica endovenosa ed

il 14 novembre 2004 è stata operata d'urgenza dallo specialista per deviazione

del setto nasale, sinusite acuta destra in paziente con sinusite cronica

bilaterale mediante un intervento di settoplastica e etmoidectomia micro e endoscopica

anteriore bilaterale (doc. D).

La TAC eseguita dal

dr. med. __________, primario di radiologia presso il summenzionato ospedale, nei

primi giorni di dicembre 2004 non ha riscontrato dei miglioramenti; anzi, nel

corso del mese i dolori frontali sono peggiorati e sono comparsi gli acufeni

all'orecchio destro. Ad inizio anno, temendo un'infezione recidivante, il

medico curante ha sottoposto l'assicurata ad una nuova cura antibiotica, che ha

migliorato lievemente i dolori, mentre i problemi con l'udito e le orecchie

chiuse e con acufeni persistevano.

Con il peggioramento

della funzione uditiva, il 31 gennaio 2005 il medico curante ha interpellato lo

specialista, il quale il 4 febbraio ha proceduto a controllare l'udito dell'attrice

e ad accertare un'ipoacusia sensorioneurale bilaterale relativamente importante

(soglia uditiva orecchio destro: 45dB, orecchio sinistro: 60dB), probabilmente

definitiva, tanto da necessitare delle protesi acustiche (doc. N).

Il 25 ed il 26 marzo

2005.

l'assicurata è stata nuovamente ricoverata d'urgenza presso il citato

nosocomio, ma questa volta per dolori retrosternali di origine extra-cardiaca

nell'ambito di un iniziale stato depressivo (doc. T).

La TAC cerebrale e

facciale del 15 aprile 2004 era invece nei limiti della norma, evidenziando un

parziale miglioramento della sinusite (doc. 7).

Il 17 maggio 2005 l'assicurata

ha discusso con lo specialista della possibilità di utilizzare delle protesi

acustiche, poiché non sopportava più questa situazione anomala di disagio che l'ha

perfino portata a sviluppare uno stato di depressione reattiva e delle

palpitazioni, per le quali ha seguito un'apposita terapia (doc. T). Come ha

chiarito nel suo rapporto finale del 27 dicembre 2005 (doc. 12), il dr. med. __________

ha indicato che l'interessata soffriva di ipoacusia bilaterale che ha

comportato, per quest'ultima, la necessità di portare delle protesi acustiche

dall'ottobre 2005, che a quel momento la sinusite non era attiva e che negli

ultimi sei mesi non ha attestato un'incapacità lavorativa. Pendente causa lo

specialista ha precisato che "tra l'inizio di marzo e la fine di maggio

2005.

lamentava forti disturbi all'orecchio interno con acufene e perdita dell'udito

che hanno reso necessario adattare 2 protesi acustiche. In queste condizioni la

paziente non era abile al lavoro anche se io non ho rilasciato alcun

certificato dato che la paziente diceva di essere già in malattia dal suo

medico curante. I disturbi sono lentamente regrediti sotto cura medicamentosa e

con le protesi acustiche è stato raggiunto un livello uditivo accettabile."

(doc. Vbis).

Su precisa richiesta

dell'assicuratore, visti i

referti del medico curante e dello specialista, in particolare il rapporto

medico sull'incapacità

lavorativa del 4 febbraio 2005 (doc. 5), l'attrice si è sottoposta ad una valutazione medico-fiduciaria presso

il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna (doc. 6). Quest'ultimo ha brevemente illustrato l'anamnesi, i sintomi (rinite cronica con

cefalea), il reperto attuale (l'attrice si soffiava ripetutamente il naso durante la visita e soffriva

di cefalea cronica), la diagnosi (stato dopo settoplastica e ermoidectomia per pansinusite),

l'incapacità lavorativa (a quel

momento inabile al 100%, anche se, a suo avviso, una pansinusite non doveva

giustificare un'inabilità

lavorativa del 100%), la prognosi (buona), la terapia attuale (niente di particolare),

le proposte (nessuna) e le osservazioni (abile al 100%, siccome i medici

curanti non hanno indicato una malattia sistemica o un'altra causa internistica grave all'origine della pansinusite), concludendo per una capacità lavorativa

totale sin da subito.

Come visto, successivamente

a questo referto che la considerava perfettamente abile al lavoro, l'attrice ha invece prodotto il 23 maggio

2005.

due nuovi certificati (docc. H e I), che attestavano la sua incapacità

lavorativa totale fino al 31 maggio 2005. Sulla scorta di queste circostanze, l'assicuratore ha fatto esaminare l'intera documentazione medica ad un altro

medico fiduciario, il dr. med. __________, il quale il 23 giugno 2005 (doc. 8)

si è espresso confermando la presa di posizione di CO 1 del 22 marzo 2005, a

motivo che i citati certificati dei due medici ticinesi non presentavano una

motivazione medica atta a prolungare l'incapacità lavorativa dell'assicurata.

Un'ulteriore obiezione di quest'ultima sulle sue presunte buone condizioni

di salute ha portato l'assicuratore

a chiedere un nuovo parere al dr. med. __________, il quale il 12 dicembre 2005

(doc. 10) ha ribadito che "la presenza di acufeni e un ipoacusia non

dovrebbe comportare inabilità quale assistente di cure" e che "La

TAC cerebrale eseguita il 15.4.05 è risultata perfettamente normale, senza segni

per sinusite acuta.". Di conseguenza, ha concluso riaffermando "la

mia precedente presa di posizione e ritengo che la paziente avrebbe potuto

lavorare dal 1.3.05 al 100%.".

A questa conclusione è

nuovamente giunto pure il medico di fiducia dell'assicuratore dr. med. __________ (doc. 11), per il quale non v'erano motivi medici chiaramente menzionati

dai medici curanti per continuare ad ammettere un'incapacità lavorativa totale.

L'assicuratore ha di conseguenza confermato la condizione di abilità

totale dell'attrice dal 1° marzo

2005, non avendo la stessa presentato elementi clinici rilevanti tali da far

supporre un peggioramento delle sue condizioni di salute (docc. O e S).

5.

Secondo

la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V

160.

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in

cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,

I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Tali criteri di valutazione debbono

guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie

rette dalla LCA, come quella in discussione.

6.

Come

esposto sopra, se nei propri referti entrambi i medici curanti, medico chirurgo

rispettivamente specialista in malattie orecchie-naso-gola (ORL) e chirurgia cervico-facciale,

hanno escluso che l'attrice

potesse continuare a svolgere il proprio lavoro di assistente di cure fintanto

che l'interessata lamentava

dolori alle orecchie (possibili otiti con acufeni) e sensibile perdita dell'udito (ipoacusia), l'internista che l'ha visitata il 1° marzo 2005 per conto dell'assicuratore ha invece affermato che l'assicurata poteva riprendere sin da subito la sua normale attività

lavorativa e che già un periodo d'inabilità lavorativa di 3 mesi e mezzo per una pansinusite gli era

sembrato eccessivo.

Analizzando più nel

dettaglio i singoli certificati medici, si osserva che il primo rapporto del 18

ottobre 2004 (doc. C) del medico specialista appare stringato, esponendo in

modo sintetico l'anamnesi, l'esame clinico e la valutazione con consigli

per aiutare l'assicurata. In un

successivo referto egli ha poi descritto attentamente il procedere dell'intervento a cui ha sottoposto l'attrice il 14 novembre 2004 (doc. D). Il parere

del 4 febbraio 2005 (doc. N) ricalca invece la metodologia d'esposizione del primo. Anche il rapporto

medico sull'incapacità

lavorativa (doc. 5), di pari data ma compilato dal medico curante, è succinto,

anche perché egli si limita a rispondere, nel poco spazio a disposizione, ai

quesiti sottopostigli dall'assicuratore.

La perizia affidata al

medico fiduciario di CO 1 (doc. 6) non si scosta dall'impostazione delle precedenti esposizioni, siccome anch'essa, come visto, si riduce ad una

paginetta scarsa nel primo parere ed a mezza pagina nel complemento (doc. 10).

Le opinioni – di carattere generale - del secondo medico di fiducia, dr. __________,

sono addirittura riassunte in sole tre-quattro righe.

Soltanto i certificati

medici del 17 febbraio 2006 (doc. Vbis) del dr. med. __________ e del 4 marzo

2006.

(doc. T) del dr. med. __________ appaiono più espliciti e descrittivi, anche

se allestiti pendente causa e quindi una volta che l'assicurata era guarita.

Tutto ben considerato,

a mente del TCA, sebbene tutti

i referti agli atti siano succinti nelle loro descrizioni, i pareri dei medici

curanti, insieme ai risultati delle diverse TAC eseguite da un radiologo,

appaiono più approfonditi dal profilo medico pronunciandosi infatti su specifiche

patologie e sintomatologie mediche, quindi più affidabili dal punto di vista tecnico

rispetto a quelli allestiti dai due medici fiduciari dell'assicuratore. Inoltre, non va dimenticato,

il dr. med. __________ è specialista in ORL, mentre il dr. med. __________ è

internista.

Come illustrato,

inoltre, sia il medico curante sia lo specialista hanno personalmente visitato l'attrice più volte (11 visite presso il

medico curante, 6 valutazioni presso lo specialista ORL), la quale si è pure

sottoposta a 3 TAC facciali ed 1 TAC cerebrale presso il servizio di radiologia

dell'Ospedale __________ di __________

(doc. T). Per contro, il medico fiduciario ticinese ha visitato l'assicurata soltanto una volta, mentre il

collega svizzero tedesco ha addirittura espresso il proprio parere sulla base soltanto

della documentazione medica cartacea messagli a disposizione.

Sulla scorta degli

elementi medici riscontrati, i curanti hanno potuto formulare la propria

diagnosi e valutare come procedere medicalmente, pronunciandosi anche sulla

necessità di ulteriori cure e di misure terapeutiche che potevano alleviare i

dolori persistenti di cui soffriva l'attrice anche dopo il decorso post-operatorio. Proprio questi

disturbi hanno fatto sì che il curante si pronunciasse a sfavore di una ripresa

di qualsiasi attività lavorativa, essendoci un concreto rischio d'insorgenza di complicazioni (doc. 5).

La comprova del manifestarsi di queste ulteriori difficoltà è data dal

fatto che l'assicurata ha dovuto ricorrere a due

protesi acustiche definitive (doc. Vbis).

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive formulate dal medico curante e dallo

specialista in ORL a cui l'attrice

si è affidata per la cura dei suoi disturbi siano più complete, più convincenti

e più esaurienti dei pareri dei medici fiduciari dell'assicuratore, e di potersi pertanto attenere e fare affidamento

sulle conclusioni che il dr. med. __________, ma anche il dr. med. __________, hanno

tratto.

Non è infatti

difficile credere che le sofferenze patite dall'assicurata, così come descritte nei vari referti medici, sia prima

dell'intervento di settoplastica

e di etmoidectomia micro e endoscopica anteriore bilaterale, sia durante il

decorso post-operatorio, l'abbiano

impedita d'esercitare la sua

attività lucrativa di assistente di cure. Inoltre, non v'è chi non vede come il rischio di

complicazioni e la sospetta otite post-operatoria (doc. 5), poi purtroppo concretizzatasi

con la perdita dell'udito

necessitante perfino di due protesi acustiche definitive dall'ottobre 2005, esigevano indubbiamente per l'interessata la realizzazione di condizioni

di vita favorevoli.

Appare quindi più che

giustificato che, dato il persistere dei dolori alle orecchie e della rinite,

la stessa dovesse stare tranquilla ed evitare sforzi eccessivi. Tanto più che

la sua attività la portava a contatto con persone anziane e malate. Pertanto,

le sue condizioni di salute avrebbero potuto nuocere tanto alle sue pazienti,

infettandole (va ricordato che perfino durante la visita medico-fiduciaria l'assicurata continuava a soffiarsi il naso),

quanto a se stessa, peggiorando il suo stato di salute (a quel momento, il 1°

marzo 2005, l'attrice soffriva ancora

di cefalea cronica).

Inoltre, sebbene non

vi siano ulteriori certificati medici in questo senso – ma non v'è motivo di dubitare delle affermazioni

presentate dal suo medico curante -, va comunque osservato che i problemi di

salute che hanno afflitto l'attrice

sull'arco di diversi mesi l'hanno addirittura portata nel marzo 2005 ad

essere ricoverata d'urgenza per

due giorni presso l'Ospedale __________

di __________ per dolori retrosternali di origine extra-cardiaca nell'ambito di un iniziale stato depressivo.

Questa problematica ha dato inoltre luogo all'avvio di un'apposita

terapia per le palpitazioni e la depressione (doc. T).

Tutti questi episodi,

d'avviso della scrivente Corte,

giustificano la stato di cose secondo cui l'attrice era inabile al lavoro anche nei mesi di marzo, aprile e

maggio 2005 e che la medesima va dichiarata nuovamente capace di svolgere l'attività d'assistente di cure soltanto dal 1° giugno 2005.

In questo senso, la

valutazione effettuata dall'assicuratore

di interrompere il versamento di indennità giornaliere a far data dal 1° marzo

2005.

si rivela essere errata.

Stando così le cose,

la petizione deve essere accolta ed all'attrice, siccome rappresentata da un legale, l'assicuratore verserà congrue indennità per

ripetibili.

7.

Da

ultimo, l'attrice ha chiesto di

esperire una perizia neutra sul suo stato di salute. Questa richiesta può

essere evasa negativamente alla luce dell'esito della petizione.

8.

L'art.

43.

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per

l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il

ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle

parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale

raggiungeva ancora Fr. 8'000.-.

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità

di lavoro per malattia durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2005. Ritenuta

un'indennità giornaliera di Fr.

80.

-, con la propria petizione AT 1 pretende un importo che non supera i citati

Fr. 8'000.-, perciò non sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per

riforma al Tribunale federale di Losanna.

Infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ CO

1 è condannata a versare all'attrice

le indennità giornaliere per perdita di guadagno di sua spettanza anche durante

i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, a dipendenza del contratto assicurativo stipulato

il 1° luglio 2004.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà all'attrice

un'indennità per ripetibili di

Fr. 2'000.-, IVA inclusa.

3. Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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