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Decisione

36.2006.211

Sussidio chiesto tardivamente. Ritardo ingiustificato.

26 febbraio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 13.01.06 e

pertanto, seppur per pochi giorni, è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in via

ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro la

fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.

LCAMal).

Che

il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente

quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005,

aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005 quando

l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire

il suo reddito nel corso di quell’anno.

Alla

luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel

corso del gennaio 2006, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo

nell’inoltro della domanda sia scusabile.

6. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal

prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle

assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei

termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato

una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è

già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

7. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione di non avergli

concesso il sussidio nonostante il suo reddito sia nullo ed il suo sostentamento

si fondi solamente sugli aiuti della madre (al momento dell'istanza su quelli

della convivente). A motivazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza,

l'assicurato ha dichiarato di essersi ormai tardivamente accorto di non aver

erroneamente spedito l'istanza per tempo e, non dipendendo dalla volontà del

medesimo, trattasi pertanto di un caso fortuito.

Come visto però una tale negligenza non può essere un motivo valido

e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per

l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

8.Seppur indirettamente, il ricorrente

evidenzia poi un peggioramento della propria situazione finanziaria a causa

dell'avvenuta rottura del rapporto con la convivente nel mese di ottobre 2006,

motivo per il quale ha dovuto trasferirsi dalla madre in Italia, non potendo

sostenere le spese di un affitto.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione

di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in

discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause

amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –

analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio

inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso

Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui

l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In

senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

In

concreto l’insorgente non ha fornito alcuna prova di un'eventuale diminuzione

del reddito, ex art. 67 lett. m RegLCAMal, avvenuta nel corso del 2006. Egli si

é limitato a dire di non avere alcun reddito e di non convivere più con la

compagna ed ha pertanto semplicemente osservato di essere passato dalla

situazione in cui era la convivente ad occuparsi del suo sostentamento a quella

in cui é la madre ad avere la medesima incombenza.

Questo

Tribunale ha pertanto provveduto ad ulteriormente accertare la situazione

finanziaria del ricorrente acquisendo gli incarti fiscali del medesimo relativi

agli anni 2003, 2004 e 2005, presso l'Ufficio di tassazione competente (doc.

VII + bis). Dalla compiuta analisi del citato incarto non risulta purtroppo

comprovato il mantenimento annoverato dal ricorrente. Dallo stesso é possibile riscontrare

un'unica causa rientrante tra quelle previste dall'art. 67 RegLCAMal e pertanto

giustificante un inoltro dell'istanza nell'anno corrispondente a quello della

richiesta del sussidio, e meglio il divorzio, avvenuto però già nel 2005. Giustamente,

a questo proposito, l'UAM ha osservato che il signor RI 1, già nel 2005 aveva

provveduto ad inoltrare una richiesta di sussidi per l'anno medesimo indicando

di non avere alcuna attività lucrativa, come, tra l'altro, risulta anche dalla

dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, acquisita agli atti.

A titolo

abbondanziale si rileva che il ricorrente stesso ammette in sede di ricorso che

la sua situazione é precaria da tempo a comprova dell'assenza di un

peggioramento delle entrate.

9. Alla luce di quanto precede,

ritenuto come il ritardo nell'inoltro della richiesta sia da ricondurre a

semplice negligenza, il ricorso va respinto, pur nella consapevolezza delle

difficoltà economiche che possono attanagliare il ricorrente. Non si fa carico

di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.

10. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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