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Decisione

36.2006.215

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, separato, padre di 4 figli, ha postulato la concessione del sussidio per

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2006.

B. La

richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito

determinante (fr. 39'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto

statale (fr. 20'000 per persone sole, cfr. doc. A1).

C. Con

scritto del 10 novembre 2006 RI 1 propone tempestivo ricorso, rilevando che

l’UAM calcola il reddito determinante senza tener conto della sua reale

situazione economica. Pur comprendendo di venir considerato persona sola,

l’interessato chiede che venga presa in considerazione la circostanza di dover

ospitare i 4 figli quando gli vengono affidati. In via subordinata fa valere

che utilizzando il calcolo di conversione al posto della notifica di

tassazione, vi sarebbe una disparità di trattamento. Egli chiede infine di

attendere la notifica di tassazione 2005 (doc. I).

D. Mediante

osservazioni del 13 dicembre 2006 l'UAM propone la reiezione dell'impugnativa.

L’autorità cantonale, dopo aver accertato autonomamente il reddito lordo conseguito

dal ricorrente nel 2006 (fr. 115'025.60), è giunta alla conclusione che il

reddito lordo derivante dalla tassazione 2003 (fr. 103'078) è inferiore

rispetto a quello calcolato autonomamente, per cui non sono soddisfatte le

condizioni per applicare l’art. 67 lett. m) Reg. LCAMal e il diritto alla riduzione

del premio va calcolato sulla base del reddito determinante della tassazione 2003

che nel caso di specie (fr. 28'300) non conferisce il diritto al sussidio.

L’autorità cantonale respinge anche le altre censure sollevate dal ricorrente

con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. V).

E.

Il 3 gennaio 2007 l’insorgente ha trasmesso ulteriori osservazioni (doc.

VII).

Considerandi

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

nel merito

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati

a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è

quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite

di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato

fissato a CHF 20'000.-. (cfr. anche le STCA del 23 ottobre 2006, inc.

36.2006

, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).

3.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

4.

A

proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S.,

36.2003

; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T.,

entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F., 36.2004.132;

STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15 febbraio 2006

nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante,

deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in

cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede

infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…).".

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere

alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del

reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di

Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile

ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come

rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione

competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la

fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la

loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità

di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti

ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e

36.2003.116

nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la

possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche

se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella

causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione,

la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando

altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio

di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera,

non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto

con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di

trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93

nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui

l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva

conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo

Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del

premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la

sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze

36.2005.70

nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre

2005.

nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N.,

36.2005.117

nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione

completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

5.

Nel

caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il

2006, poiché dal reddito mensile lordo di fr. 4'250.85, sulla base della

tabella di conversione applicabile per le persone sole, risultava un reddito

determinante di fr. 39'000, superiore a quello di fr. 20'000 determinante per

l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole (doc. A1).

In

sede di osservazioni la Cassa ha proceduto ad un nuovo calcolo, (confermato

dall’assicurato: cfr. dov. VII: “le cifre esposte dagli scriventi __________

e __________, relative ai miei redditi, sono corrette”).

Dal calcolo dell’amministrazione e dagli atti prodotti dal

ricorrente (cfr. doc. 8) emerge che il reddito lordo nel 2006 ammonta a fr. 115'025.60,

e meglio come segue:

salario

lordo 1.2006-8.2006 (8 x 7’654.25) 61’234

salario

lordo 9.2006-12.2006 (4 x 9’462.10) 37’848.40

13.

esima

mensilità 8’256.85

indennità

economia domestica (7x125.05) 875.35

assegni

base e indennità figli (732 x 12) 8’784

Ded. Contr. Straord. Risan. ([152.20 x 8] + [188.85 x 4]) -

1’973

reddito lordo

totale 115'025.60

A

fronte di un reddito lordo di fr. 115'025.60, emerge un reddito lordo esposto

ai fini della tassazione 2003 di fr. 103'078 (cfr. doc. 7).

In

sede di risposta l’UAM, con riferimento alla sentenza del 27 novembre 2003

(inc. 36.2003.84) di questo Tribunale, afferma che la circostanza che dal mese

di novembre 2005 l’interessato sia tenuto a versare fr. 4'000 al mese quali

alimenti per i figli non può essere considerato una diminuzione del reddito

lordo ai sensi dell’art. 67 lett. m) Reg. LCAMal, trattandosi di un aumento

delle uscite e non di una diminuzione delle entrate lorde. Per cui il sussidio

deve essere verificato sulla base della tassazione 2003 che non permette di

concedere l’aiuto statale.

L’insorgente

sembra contestare tale presa di posizione (doc. VII).

La

questione non merita ulteriore approfondimento. Infatti, la stessa autorità

rileva correttamente che volendo dedurre i fr. 4'000 al mese di alimenti dal

reddito lordo conseguito nel 2006, si otterrebbe un importo comunque superiore

al limite di fr. 20'000 previsto per la concessione del sussidio alle persone

sole.

Infatti,

fr. 67'026 annui (fr. 115'025.60 – 48'000), convertiti a mano con le apposite

tabelle di conversione, portano ad un reddito determinante di fr. 51'560, ossia

un importo anch’esso nettamente superiore al limite di fr. 20'000.

Va qui evidenziato che altre deduzioni

non sono possibili (cfr. anche consid. 4). Infatti il TCA ha già stabilito, in

numerose sentenze, che le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo sono

quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre

deduzioni sono già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in

reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc.

36.2006.73

e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156). In questo

senso le osservazioni del 3 gennaio 2007 (doc. VII) non possono modificare il

calcolo del reddito determinante (cfr. in particolare i costi assunti dal

ricorrente per il mantenimento dei figli, l’ammontare della pigione, utilizzo

della franchigia massima, onorario dell’avvocato, ecc.).

6.

L’insorgente chiede poi di

far capo alla tassazione 2005, oltre a quelle precedenti (doc. I).

Va

qui rilevato che l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di

tassazione 2005 (o ad un’altra tassazione) riferita ad un altro periodo

rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato

annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha

infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…).".

Poiché per la

determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti

si deducono dalla notifica di tassazione 2003, la tassazione per l'anno 2005 non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come

evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (cfr. STCA del 20 gennaio 2006 in re D.,

36.2005

),

" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non

può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed

imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito),

non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi

da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del

Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della

Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non

sono stati aumentati.".

7.

L’insorgente

fa infine valere che vi sarebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati

che ricevono il sussidio in applicazione della tassazione e quelli che non lo

ricevono a causa della conversione del reddito lordo in reddito ipotetico

imponibile.

Con sentenza di data 14.03.07

il TCA ha respinto la censura di disparità di trattamento sollevato da un

assicurato che riteneva discriminatorio l’utilizzo delle tabelle di conversione

per i dimoranti a fronte dell’utilizzo della tassazione ordinaria per i

domiciliati (STCA del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250).

Questa censura deve essere

respinta anche nel caso di specie. Infatti, la necessità di far capo al calcolo

autonomo del reddito in concreto non è da ascrivere alla mancanza della

tassazione determinante, bensì al fatto che l’interessato fa valere una

diminuzione del suo reddito lordo.

Per

cui, necessariamente, al fine di stabilire se vi è stata questa modifica occorre

far capo a dati non desumibili dalla tassazione. Tant’è che la dichiarazione

d’imposta 2006 deve essere inoltrata alle competenti autorità fiscali entro la

fine di aprile di quest’anno e che l’autorità, quando deve verificare

l’ammontare del reddito di riferimento, deve tener conto della situazione

economica più vicina al momento in cui il sussidio è chiesto, ossia nel limite

del possibile, dei dati dell’anno di richiesta dell’aiuto statale (cfr. consid.

4).

Va qui rilevato, con riferimento

alla citata STCA del 14 marzo 2007 (inc. 36.2006.250), che una decisione vìola

il diritto alla parità di trattamento (di cui all’art. 8 cpv. 1 Cost. fed.)

nella misura in cui l’autorità tratta in modo differente delle situazioni

simili senza motivi che possano giustificare una simile differenziazione (DTF

125.

I 163 consid. 3a, DTF 124 I 170 consid. 2 con riferimenti).

Con l'applicazione delle tabelle di conversione previste dall’art.

72.

cpv. 1 Reg. LCAMal tutti gli assicurati che affermano di aver avuto

una diminuzione del reddito rispetto a quanto accertato in sede fiscale, sono

sottoposti allo stesso metodo di calcolo. In presenza di una situazione

giuridica simile (diminuzione del reddito rispetto alla tassazione

determinante) gli assicurati sono trattati nella stessa maniera (calcolo

autonomo del reddito lordo con l’applicazione delle tabelle e direttive

dell’autorità cantonale).

Del

resto le tabelle di conversione applicate in concreto ed elaborate dall’IAS in

collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite al

fine di corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione

ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di

conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione

del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa

natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. STCA del 26

gennaio 2004 nella causa S., 36.2003.99). Va poi evidenziato come la

circostanza secondo la quale coloro che migliorano la situazione economica

possono, in buona fede percepire i sussidi fino a quando l’autorità fiscale,

nella normale prassi di lavoro avrà preso atto del miglioramento economico,

oltre a non essere stata provata, esula comunque dall’oggetto del ricorso in

esame.

Va

infine rilevato che le censure mosse all’agire di altri Tribunali nell’ambito

dell’affidamento dei figli e del calcolo degli alimenti o la critica al

regolamento comunale per l’ottenimento del contributo cantonale alle spese di

alloggio sono ininfluenti ai fini del diritto al sussidio per il 2006 e

comunque non devono essere risolte da questo TCA.

8.

In conclusione, alla luce

di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Non si fa carico di tassa

di giustizia e spese.

9.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005.

(LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di

inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma

stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale

federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le

diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di

ricorso."

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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