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Decisione

36.2006.216

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.

15 gennaio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 9.04.2006 ed è

pertanto tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg.

LCAMal. Infatti, essendo tassato in via ordinaria, RI 1 avrebbe comunque dovuto

rispettare il termine di legge.

Che

il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente

quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva

rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.

Alla

luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel

corso dell’aprile 2006, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo

nell’inoltro della domanda sia scusabile.

6. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal

prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle

assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei

termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato

una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è

già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurato

ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza

(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6

ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione

non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Con

particolare riferimento alla necessità di attendere la decisione di tassazione

di riferimento (2003), quale scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di

sussidio, questo Tribunale si è più volte espresso. In particolare nella

sentenza in re R. del 7 novembre 2005 (36.2005.136 cons. 7) ha precisato come

segue:

" Come rileva l’IAS in sede di risposta,

l’insorgente, conformemente a quanto indicato ai considerandi precedenti,

avrebbe comunque dovuto inoltrare la sua richiesta nel corso del 2002,

allegando la (scarna) documentazione allora in suo possesso con riserva di

completarla non appena sarebbe riuscita ad ottenerla.

In caso di decisione negativa,

l’interessata avrebbe potuto chiederne la revisione (ex art. 48 Reg. LCAMal) se

dalla tassazione intermedia 2001-2002 risultava, come poi è avvenuto, un

reddito inferiore ai limiti legali.

Va

infatti rammentato, come già avvenuto nella sentenza J. citata, che l’assicurato

può generalmente:

" Anche in assenza di una tassazione fiscale, …

inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un

sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett.

d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può

prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito.

Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può

trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid.

2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."

Anche in merito al concetto della buona fede derivante dalla mancata

trasmissione dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio,

il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già potuto esprimersi. Nella

sentenza in re S. del 3 ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) ha infatti

considerato:

" …Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni

o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter

ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella

correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino

di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la

quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9

Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei

confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della

violazione del principio della buona fede, si deve verificare se

l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa

in modo contrario alla legge.[…]

La mancata trasmissione dei formulari

per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore

motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza.

L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i

formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere

ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione

che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è

destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad

un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio.”

Infine,

per quanto concerne la censura della ricorrente in merito al diritto di essere

sentita, nella sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2005 (C

128/04), ripresa nella sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in

re R.B. del 17 gennaio 2006 (36.2005.102 cons. 10), è stato ritenuto:

" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV

räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den

Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.

2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE

125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei

denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.

Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42

ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens

nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich

kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend

Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1

hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom

Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,

sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem

sie nicht mündlich angehört wurde.“

Sulla

base della citata sentenza federale, il TCA ha pertanto concluso che:

" Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad

essere sentiti oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

Nel

caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le

sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere

cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui l’eventuale violazione del

diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove

l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni”.

7. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione

di non averle concesso il sussidio nonostante il ritardo nell’invio

dell’istanza non le sia addebitabile poiché giustificata dal fatto di non aver

ricevuto per tempo la decisione di tassazione di riferimento e neppure il

formulario da parte dell’amministrazione.

Come

abbondantemente spiegato nelle sentenze riportate, né il fatto di non essere in

possesso della decisione di tassazione cui il Decreto Esecutivo 25.10.2005 del

Consiglio di Stato fa riferimento per la verifica del reddito determinante al

fine di stabilire il diritto alla riduzione dei premi 2006, né il fatto di non

ricevere il formulario direttamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali,

costituiscono valida giustificazione per il ritardo nell’invio dell’istanza.

8. Alla luce di quanto precede

il ricorso va purtroppo respinto pur nella consapevolezza delle ristrettezze in

cui vive l'assicurata. Il giudice deve applicare le norme legali volute dal

legislatore ed in questo caso, non essendo possibile considerare il ritardo

nella presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato, il

sussidio non può essere concesso. Non si fa carico di tassa di giustizia e

spese. Non vengono allocate ripetibili.

9. Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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