36.2006.216
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.
15 gennaio 2007Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.216
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.216
GC
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazioni malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, vedova, nata nel 1937, ha chiesto la concessione del sussidio per
fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia 2006, con formulario
apposito reperito presso la Cancelleria comunale di __________. La domanda,
datata 9 aprile 2006 (doc. 1), è pervenuta all’Istituto delle assicurazioni
sociali Ufficio dell’assicurazione malattia il successivo 11 aprile.
L’amministrazione,
constatato il ritardo nella formulazione della richiesta, ha respinto l’istanza
di sussidio in data 30 giugno 2006.
Con
reclamo 20 luglio 2006 RI 1 ha contestato il provvedimento giustificando il
ritardo con la mancata emissione, da parte dell’Ufficio tassazioni, della
decisione di tassazione relativa all’anno 2003.
Con
decisione su reclamo del 13 ottobre 2006, l’amministrazione ha considerato le
motivazioni di RI 1 insufficienti a giustificare il ritardo respingendo
l'impugnativa.
B. Con
ricorso del 7 novembre 2006 RI 1 ribadisce le proprie motivazioni, precisando
che oltre ad aver dovuto attendere la decisione di tassazione 2003B, non ha
nemmeno ricevuto il formulario per l’istanza di riduzione del premio 2006. Da
ciò ha dedotto che il mancato invio del citato formulario dipendesse dal fatto
che non fosse stata ancora emanata la decisione di tassazione. Ha pertanto
deciso di attendere. Infine la ricorrente rileva di aver chiesto all’Istituto
delle assicurazioni sociali di essere sentita, ma di non essere mai stata
convocata. L’amministrazione, con osservazioni del 5 dicembre 2006, che saranno
riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla parte
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il
Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli
assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste
dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30
LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato
decreto, le STCA del 23 ottobre
2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3.
Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del
reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)
in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati
fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del
periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
5. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 9.04.2006 ed è
pertanto tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg.
LCAMal. Infatti, essendo tassato in via ordinaria, RI 1 avrebbe comunque dovuto
rispettare il termine di legge.
Che
il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente
quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva
rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.
Alla
luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel
corso dell’aprile 2006, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
6. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal
prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle
assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei
termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato
una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è
già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurato
ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza
(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6
ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione
non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a
tutta la famiglia”.
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Con
particolare riferimento alla necessità di attendere la decisione di tassazione
di riferimento (2003), quale scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di
sussidio, questo Tribunale si è più volte espresso. In particolare nella
sentenza in re R. del 7 novembre 2005 (36.2005.136 cons. 7) ha precisato come
segue:
" Come rileva l’IAS in sede di risposta,
l’insorgente, conformemente a quanto indicato ai considerandi precedenti,
avrebbe comunque dovuto inoltrare la sua richiesta nel corso del 2002,
allegando la (scarna) documentazione allora in suo possesso con riserva di
completarla non appena sarebbe riuscita ad ottenerla.
In caso di decisione negativa,
l’interessata avrebbe potuto chiederne la revisione (ex art. 48 Reg. LCAMal) se
dalla tassazione intermedia 2001-2002 risultava, come poi è avvenuto, un
reddito inferiore ai limiti legali.
Va
infatti rammentato, come già avvenuto nella sentenza J. citata, che l’assicurato
può generalmente:
" Anche in assenza di una tassazione fiscale, …
inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un
sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett.
d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può
prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito.
Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può
trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid.
2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."
Anche in merito al concetto della buona fede derivante dalla mancata
trasmissione dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio,
il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già potuto esprimersi. Nella
sentenza in re S. del 3 ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) ha infatti
considerato:
" …Il diritto alla protezione della buona fede è un
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni
o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter
ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella
correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino
di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la
quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.
3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche
alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
La buona fede derivante dall'art. 9
Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei
confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della
violazione del principio della buona fede, si deve verificare se
l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa
in modo contrario alla legge.[…]
La mancata trasmissione dei formulari
per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore
motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza.
L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i
formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere
ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione
che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è
destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad
un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che
precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.
36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati
l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative
che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente
l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero
dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata
trasmissione d’ufficio.”
Infine,
per quanto concerne la censura della ricorrente in merito al diritto di essere
sentita, nella sentenza del Tribunale federale del 20 settembre 2005 (C
128/04), ripresa nella sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in
re R.B. del 17 gennaio 2006 (36.2005.102 cons. 10), è stato ritenuto:
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV
räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den
Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw.
2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE
125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei
denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl.
Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42
ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens
nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich
kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.
Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend
Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1
hievor).
Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom
Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden,
sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem
sie nicht mündlich angehört wurde.“
Sulla
base della citata sentenza federale, il TCA ha pertanto concluso che:
" Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad
essere sentiti oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.
Nel
caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le
sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere
cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui l’eventuale violazione del
diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove
l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni”.
7. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione
di non averle concesso il sussidio nonostante il ritardo nell’invio
dell’istanza non le sia addebitabile poiché giustificata dal fatto di non aver
ricevuto per tempo la decisione di tassazione di riferimento e neppure il
formulario da parte dell’amministrazione.
Come
abbondantemente spiegato nelle sentenze riportate, né il fatto di non essere in
possesso della decisione di tassazione cui il Decreto Esecutivo 25.10.2005 del
Consiglio di Stato fa riferimento per la verifica del reddito determinante al
fine di stabilire il diritto alla riduzione dei premi 2006, né il fatto di non
ricevere il formulario direttamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali,
costituiscono valida giustificazione per il ritardo nell’invio dell’istanza.
8. Alla luce di quanto precede
il ricorso va purtroppo respinto pur nella consapevolezza delle ristrettezze in
cui vive l'assicurata. Il giudice deve applicare le norme legali volute dal
legislatore ed in questo caso, non essendo possibile considerare il ritardo
nella presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato, il
sussidio non può essere concesso. Non si fa carico di tassa di giustizia e
spese. Non vengono allocate ripetibili.
9. Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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