36.2006.219
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.
18 gennaio 2007Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.219
Data decisione, Autorità:
18.01.2007, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.219
GC
Lugano
18 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 ottobre
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1980, apprendista celibe, convivente con la madre, ha chiesto la
concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia
2006, con formulario apposito reperito presso la cancelleria municipale del
comune di __________. La domanda, datata 13 gennaio 2006 (doc. 1), è pervenuta
all’Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio dell’assicurazione malattia il
successivo 17 gennaio.
L’amministrazione,
constatato il ritardo nella formulazione della richiesta, ha respinto l’istanza
di sussidio in data 30 giugno 2006.
Con
reclamo 12 luglio 2006 RI 1 ha contestato il provvedimento giustificando il
ritardo con il mancato invio del formulario da parte dell'amministrazione, circostanza
fatta presente all’amministrazione ancora nel mese di dicembre 2005, presso cui
un funzionario l’ha informato che sarebbe stato possibile reperire il citato
modulo presso il Municipio del domicilio e il quale lo ha tranquillizzato sul
fatto che se avesse inviato immediatamente l’istanza, non avrebbe avuto
conseguenze. Il qui ricorrente afferma di aver recuperato il formulario presso
il Municipio di __________ e di averlo tosto spedito all’UAM, pertanto ancora
in dicembre. Nel medesimo reclamo, il signor RI 1 evidenzia anche di essere
diventato apprendista nell’anno precedente e di beneficiare pertanto di un
salario particolarmente esiguo.
Con
decisione su reclamo del 12 ottobre 2006, l’amministrazione ha considerato le
motivazioni di RI 1 insufficienti a giustificare il ritardo respingendo
l'impugnativa.
B. Con
ricorso del 7 novembre 2006 RI 1 ribadisce le proprie motivazioni, precisando
di ricordare di aver inviato l’istanza prima dello scadere del 2005, nonché di
non essere stato debitamente avvisato dei cambiamenti in seno alla prassi dell’Istituto
assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia e meglio del fatto che non
gli avrebbero inviato il formulario direttamente al domicilio. Chiede pertanto
che la sua buona fede sia tutelata. L’amministrazione, con osservazioni del 29
novembre 2006, che saranno riprese laddove necessario, propone la reiezione del
ricorso. Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente
esprimersi e di formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il
Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli
assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste
dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono
definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito
determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non
supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30
LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato
decreto, le STCA del 23 ottobre
2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3.
Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il
legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del
reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite)
in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati
fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del
periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati).
L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto
un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
5. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 13.01.2006 ed è
pertanto tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg.
LCAMal. Infatti, essendo tassato in via ordinaria, RI 1 avrebbe comunque dovuto
rispettare il termine di legge.
Che
il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente
quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005,
aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.
6. Giova
preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di
procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
La LPrTCA prevede – analogamente alla LPAmm – la massima dell’officialità, il
principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in
questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello
di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
7. Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In
una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26
settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione
(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re
E.).
Considerandi
8.
Nel
caso in discussione il ricorrente afferma di aver inviato l’istanza entro la
scadenza. Più precisamente, in sede di ricorso, il signor RI 1 ha dichiarato:
“ …per quanto ricordo l’istanza è stata inviata
prima della fine dell’anno 2005, dunque in tempo;”
(doc. I).
Il
signor RI 1 non solo non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un’istanza
con data differente e precedente a quella presente nella documentazione a
disposizione di questo Tribunale, ma con l’assunto “per quanto ricordo” dimostra
una certa incertezza nelle sue convinzioni. Lo stesso Istituto delle
assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia afferma, in sede di
osservazioni, di aver provveduto, infruttuosamente, alla ricerca della citata
istanza.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM
unicamente la domanda di sussidio del 13 gennaio 2006 ed esaminare se il
ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato
giustificato.
9.
L’art.
45.
cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi
giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno
a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa
J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella
causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore
malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel
caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore
aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi
a tutta la famiglia”.
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Con
riferimento al concetto della buona fede derivante dalla mancata trasmissione
dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio, quale
scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, nella sentenza in re
S. del 3 ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha precisato che:
“… L’argomento del ricorrente non regge
già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio
ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche
trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione
della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”
10.
In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione
di non avergli concesso il sussidio nonostante il ritardo nell’invio
dell’istanza di sussidio non gli sia addebitabile poiché giustificato dal fatto
di non aver ricevuto, come invece negli anni precedenti, il formulario da parte
dell’amministrazione.
Come
riferito nella sentenza riportata, il fatto di non ricevere il formulario
direttamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali non costituisce valida
giustificazione per il ritardo nell’invio dell’istanza e ciò neppure se
l’assicurato negli anni precedenti si era visto recapitare il documento.
11.
In
sede di reclamo contro la decisione dell’UAM (doc. 2), il ricorrente rileva che:
" … mia madre nel mese di dicembre 2005 ha chiamato
il vostro ufficio. Una vostra collaboratrice, (purtroppo non ho il nome) ha
risposto dicendo che il formulario era da ritirare presso il Municipio (questa
mi era nuova) e se lo stesso sarebbe stato inoltrato subito non ci sarebbero
stati problemi. Lo stesso giorno ho provveduto a compilare il modulo e spedirlo
al vostro ufficio."
Il
ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona
fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti
le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o
una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è
vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei
confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia
mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,
126.
II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291
consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
In
concreto, dal tenore della telefonata riportata dal ricorrente non è possibile
dedurre che la funzionaria dell’Ufficio assicurazioni malattia abbia fornito
informazioni erronee, soprattutto poiché, riferendosi ad una conversazione
avvenuta nel mese di dicembre 2005, il ricorrente era effettivamente ancora in
tempo per spedire un’istanza tempestiva. Per ciò che concerne la convinzione
del medesimo di aver spedito il formulario lo stesso giorno, si ripete, il
ricorrente non ha fornito alcuna prova di un precedente invio a quello
risultante negli atti di causa (cfr. cons. 8).
In queste
condizioni non vi è violazione del principio della buona fede.
12.
In sede di ricorso, il signor
RI 1 postula inoltre che:
“…visto
il cambiamento introdotto (necessità di ritirare il formulario in Municipio
visto che non viene più inviato al domicilio, e questo anche se negli anni
precedenti il sussidio mi era stato già concesso), ritengo che questa
informazione avrebbe dovuto essere comunicata a tutti, o quanto meno alle
persone che già beneficiavano del sussidio, per evitare un disagio economico
facilmente evitabile. Ritengo che un assicurato in buona fede deve essere in
questo ambito tutelato;”
(doc. I).
Occorre precisare al
ricorrente, che la reperibilità del formulario presso le cancellerie
municipali, non rappresenta una novità o una modifica nel modo di operare
dell’amministrazione. Le modalità di recupero dei moduli ufficiali sono infatti
previste dalla legge e più precisamente dal citato (cfr. cons. 4, pag. 5) art.
44.
del Regolamento della LCAMal:
“ 1 L’istanza di sussidio avviene per
mezzo dei moduli ufficiali.
2.
I moduli ufficiali sono recapitati
dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del
sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la
Cancelleria del Comune di residenza.
3.
L’istanza dev’essere corredata dei
documenti richiesti con il modulo ufficiale."
Questo Tribunale ha inoltre
potuto esprimersi in più occasioni in merito. In particolare nella sentenza in
re S. del 23 novembre scorso (36.2006.162), si precisa infatti:
" … Non esiste invece, di regola, un obbligo, per
l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della
possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale
con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le
modifiche legislative e i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato
fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del
premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro
della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, possno essere chiesti
agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare
l’UAM e le cancellerie comunali).
Di conseguenza l’assicurato non può
prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5
ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa
D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).”
Alla stessa stregua delle
sentenze riportate (36.2005.112 e 36.2006.162), il qui ricorrente non può
prevalersi del principio della buonafede, contestando una violazione del dovere
d’informazione da parte dell’UAM. Si ravvede viceversa una negligenza nel
comportamento del signor RI 1, la cui situazione di ristrettezze economiche gli
avrebbe imposto una particolare attenzione alle modalità ed ai termini per
l’inoltro dell’istanza di sussidio, per evitare ciò che infine si è verificato
e la conseguente perdita del sussidio.
13.
Il ricorrente infine invoca
una revisione della sua situazione, richiamando una non meno precisata
decisione del Tribunale federale. Preliminarmente si evidenzia al ricorrente
l’inesistenza di una decisione del Tribunale federale in materia, per il
momento almeno. Come indicato in precedenza non è possibile giustificare il
ritardo e provvedere alla revisione dei sussidi, quando si è in presenza di
un’istanza tardiva non giustificata ed in assenza di situazioni previste
dall’art. 67 Reg. LCAMal. Lo stesso ricorrente ammette infatti di essere
apprendista dal 2005. Una modifica del reddito dello stesso, se c’è stata, è pertanto
antecedente al 2006.
14.
Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella
presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato. Non si
fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.
15.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.
83.
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto
pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima
istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo
federale. L’art. 95 LTF prevede che il
ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del
diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.
e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione
del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto
se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili
nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione
deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.
113.
LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in
particolare pag. 351 segg..).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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