Lexipedia

Decisione

36.2006.219

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo ingiustificato.

18 gennaio 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto

un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2006 è stata inoltrata il 13.01.2006 ed è

pertanto tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg.

LCAMal. Infatti, essendo tassato in via ordinaria, RI 1 avrebbe comunque dovuto

rispettare il termine di legge.

Che

il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente

quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005,

aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2005.

6. Giova

preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di

procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

La LPrTCA prevede – analogamente alla LPAmm – la massima dell’officialità, il

principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in

questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

7. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In

una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il

Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re

E.).

Considerandi

8.

Nel

caso in discussione il ricorrente afferma di aver inviato l’istanza entro la

scadenza. Più precisamente, in sede di ricorso, il signor RI 1 ha dichiarato:

“ …per quanto ricordo l’istanza è stata inviata

prima della fine dell’anno 2005, dunque in tempo;”

(doc. I).

Il

signor RI 1 non solo non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un’istanza

con data differente e precedente a quella presente nella documentazione a

disposizione di questo Tribunale, ma con l’assunto “per quanto ricordo” dimostra

una certa incertezza nelle sue convinzioni. Lo stesso Istituto delle

assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia afferma, in sede di

osservazioni, di aver provveduto, infruttuosamente, alla ricerca della citata

istanza.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio del 13 gennaio 2006 ed esaminare se il

ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato

giustificato.

9.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi

giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno

a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa

J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore

malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel

caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore

aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Con

riferimento al concetto della buona fede derivante dalla mancata trasmissione

dei formulari per l'inoltro della domanda di riduzione del premio, quale

scusante per l’inoltro tardivo di un’istanza di sussidio, nella sentenza in re

S. del 3 ottobre 2005 (36.2005.112 cons. 6 e 10) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha precisato che:

“… L’argomento del ricorrente non regge

già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio

ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche

trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione

della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio.”

10.

In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione

di non avergli concesso il sussidio nonostante il ritardo nell’invio

dell’istanza di sussidio non gli sia addebitabile poiché giustificato dal fatto

di non aver ricevuto, come invece negli anni precedenti, il formulario da parte

dell’amministrazione.

Come

riferito nella sentenza riportata, il fatto di non ricevere il formulario

direttamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali non costituisce valida

giustificazione per il ritardo nell’invio dell’istanza e ciò neppure se

l’assicurato negli anni precedenti si era visto recapitare il documento.

11.

In

sede di reclamo contro la decisione dell’UAM (doc. 2), il ricorrente rileva che:

" … mia madre nel mese di dicembre 2005 ha chiamato

il vostro ufficio. Una vostra collaboratrice, (purtroppo non ho il nome) ha

risposto dicendo che il formulario era da ritirare presso il Municipio (questa

mi era nuova) e se lo stesso sarebbe stato inoltrato subito non ci sarebbero

stati problemi. Lo stesso giorno ho provveduto a compilare il modulo e spedirlo

al vostro ufficio."

Il

ricorrente fa implicitamente valere la violazione del principio della buona

fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti

le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o

una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è

vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia

mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,

126.

II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291

consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

In

concreto, dal tenore della telefonata riportata dal ricorrente non è possibile

dedurre che la funzionaria dell’Ufficio assicurazioni malattia abbia fornito

informazioni erronee, soprattutto poiché, riferendosi ad una conversazione

avvenuta nel mese di dicembre 2005, il ricorrente era effettivamente ancora in

tempo per spedire un’istanza tempestiva. Per ciò che concerne la convinzione

del medesimo di aver spedito il formulario lo stesso giorno, si ripete, il

ricorrente non ha fornito alcuna prova di un precedente invio a quello

risultante negli atti di causa (cfr. cons. 8).

In queste

condizioni non vi è violazione del principio della buona fede.

12.

In sede di ricorso, il signor

RI 1 postula inoltre che:

“…visto

il cambiamento introdotto (necessità di ritirare il formulario in Municipio

visto che non viene più inviato al domicilio, e questo anche se negli anni

precedenti il sussidio mi era stato già concesso), ritengo che questa

informazione avrebbe dovuto essere comunicata a tutti, o quanto meno alle

persone che già beneficiavano del sussidio, per evitare un disagio economico

facilmente evitabile. Ritengo che un assicurato in buona fede deve essere in

questo ambito tutelato;”

(doc. I).

Occorre precisare al

ricorrente, che la reperibilità del formulario presso le cancellerie

municipali, non rappresenta una novità o una modifica nel modo di operare

dell’amministrazione. Le modalità di recupero dei moduli ufficiali sono infatti

previste dalla legge e più precisamente dal citato (cfr. cons. 4, pag. 5) art.

44.

del Regolamento della LCAMal:

“ 1 L’istanza di sussidio avviene per

mezzo dei moduli ufficiali.

2.

I moduli ufficiali sono recapitati

dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del

sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la

Cancelleria del Comune di residenza.

3.

L’istanza dev’essere corredata dei

documenti richiesti con il modulo ufficiale."

Questo Tribunale ha inoltre

potuto esprimersi in più occasioni in merito. In particolare nella sentenza in

re S. del 23 novembre scorso (36.2006.162), si precisa infatti:

" … Non esiste invece, di regola, un obbligo, per

l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della

possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale

con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le

modifiche legislative e i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato

fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del

premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro

della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, possno essere chiesti

agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare

l’UAM e le cancellerie comunali).

Di conseguenza l’assicurato non può

prevalersi dell’ignoranza della legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5

ottobre 2006 nella causa C., 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa

D., 36.2002.119, già menzionata al consid. 2.9.).”

Alla stessa stregua delle

sentenze riportate (36.2005.112 e 36.2006.162), il qui ricorrente non può

prevalersi del principio della buonafede, contestando una violazione del dovere

d’informazione da parte dell’UAM. Si ravvede viceversa una negligenza nel

comportamento del signor RI 1, la cui situazione di ristrettezze economiche gli

avrebbe imposto una particolare attenzione alle modalità ed ai termini per

l’inoltro dell’istanza di sussidio, per evitare ciò che infine si è verificato

e la conseguente perdita del sussidio.

13.

Il ricorrente infine invoca

una revisione della sua situazione, richiamando una non meno precisata

decisione del Tribunale federale. Preliminarmente si evidenzia al ricorrente

l’inesistenza di una decisione del Tribunale federale in materia, per il

momento almeno. Come indicato in precedenza non è possibile giustificare il

ritardo e provvedere alla revisione dei sussidi, quando si è in presenza di

un’istanza tardiva non giustificata ed in assenza di situazioni previste

dall’art. 67 Reg. LCAMal. Lo stesso ricorrente ammette infatti di essere

apprendista dal 2005. Una modifica del reddito dello stesso, se c’è stata, è pertanto

antecedente al 2006.

14.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2006 di RI 1 come giustificato. Non si

fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.

15.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113.

LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg..).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster