36.2006.22
Solidarietà tra coniugi per il mancato pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base.
20 luglio 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2006.22
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Solidarietà tra coniugi per il mancato pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base.
DEBITORE SOLIDALE
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.22
cs
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2006
di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 14
dicembre 2005 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
1° luglio 2002 __________ è affiliato presso la CO 1 per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L’assicurato
non ha pagato i premi inerenti i mesi da aprile a settembre 2003 e da novembre a
dicembre 2003 (premio mensile di fr. 176.80).
Le
procedure esecutive intentate nei suoi confronti sono sfociate in due attestati
di carenza beni (no. __________ e __________).
B. Il
3 ottobre 2005, su richiesta dell’assicuratore, a RI 1, moglie di __________,
sono stati notificati due precetti esecutivi (PE) per i premi rimasti impagati
dal marito, per un importo di fr. 1'187,10, rispettivamente di fr. 767,15 (doc.
6 e 7).
C. L’interessata
ha presentato opposizione ad entrambi i PE.
Con
due decisioni del 14 ottobre 2005 CO 1 ha tolto l’opposizione ai predetti PE ed
ha condannato l’assicurata al pagamento di fr. 1'167.75, rispettivamente di fr.
817.15 (doc. 8 e 9).
Il
14 dicembre 2005 l’assicuratore ha respinto le opposizioni dell’interessata
(doc. 11 e 12).
D.
Il 26 gennaio 2006 RI 1 ha interposto tempestivo ricorso, contestando in
particolare di essere debitrice dei premi del marito, con il quale vive in
regime di separazione dei beni (doc. I).
Nella
risposta del 1 febbraio 2006 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso
(doc. III).
E. In
data 9 ottobre 2006 l’insorgente ha chiesto “di essere sentita in merito
alla fattispecie così da poter esporre adeguatamente la mia posizione e
produrre, se del caso, gli ulteriori mezzi di prova” (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della vecchia Legge organica
giudiziaria civile e penale, corrispondente all’art. 49 cpv. 2 della nuova
legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 entrata in vigore il
14 luglio 2006, e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con
decisione formale del 14 ottobre 2005 inerente il precetto esecutivo n° __________
la Cassa ha informato la ricorrente che “alla data odierna il suo debito,
oggetto del precetto esecutivo, si presenta come segue” ed ha indicato un
totale a favore dell’assicuratore di fr. 1'167.75 (fr. 876.25 per premi, fr. 30
per spese di apertura dell’incarto, fr. 161.50 per spese di prima notifica e
fr. 100 per spese di diffide), concludendo che “sulla base di quanto precede
la presente vale come rigetto d’opposizione al precetto esecutivo menzionato”
(doc. 8), che ammontava a fr. 1'187.10 (doc. 5, PE __________).
In
altre parole la Cassa ha diminuito l’importo chiesto inizialmente.
Sennonché,
l’assicuratore, con la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 ha
affermato che “l’esecuzione N° __________ si decompone come segue:” ed
ha esposto un calcolo con un saldo a suo favore di fr. 1'257.10, per poi
concludere che “in data odierna il precetto si presenta come segue:” con
un totale a suo favore di fr. 1'187.10 (“secondo attestato carenza beni N° __________
emesso il __________ dall’ufficio __________ di __________ contro __________”,
cfr. doc. 11).
La
Cassa, con la decisione su opposizione, ha pertanto proceduto ad una reformatio
in peius.
Da
rilevare che l’importo di fr. 1'167.75 non è frutto di una svista poiché
l’interessata ha ricevuto, lo stesso giorno, due decisioni formali datate 14
ottobre 2005 riportanti lo stesso importo di fr. 1'167.75, ma firmate da due
persone differenti (cfr. doc. B). Si fosse trattato di un errore, una delle due
versioni avrebbe dovuto riportare l’importo corretto.
Dagli
atti non emerge che l’assicuratore ha informato l’insorgente della prevista
reformatio in peius, come prevede invece l’art. 12 cpv. 2 OPGA per il quale se
intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a
quest’ultima la possibilità di ritirare l’opposizione.
In
ossequio all’art. 12 cpv. 2 OPGA, la Cassa, anziché emanare la decisione su
opposizione del 14 dicembre 2005 inerente il precetto esecutivo N° __________,
se fosse veramente stata certa dell’aumento dell’importo chiesto, avrebbe
invece dovuto informare l'assicurata circa la possibilità che la censurata
decisione poteva essere modificata a suo sfavore (concretamente: richiesta di
un importo più alto) e concederle un adeguato termine di riflessione per
eventualmente ritirare la propria opposizione, in modo tale da evitare la
prospettata reformatio in pejus.
Solo
qualora l’interessata avesse deciso di mantenere l'opposizione, la Cassa
avrebbe dovuto emanare una decisione su opposizione.
In
esito alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, la Cassa
ha violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura
formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della
decisione impugnata, cfr., al proposito, STFA del 20 aprile 2005 nella causa
Z., K 24/04; DTF 127 V 431, consid. 3d/aa, pag. 437-438; DTF 126 V 130, consid.
2b, pag. 132 e le sentenze ivi citate) - la decisione su opposizione inerente
l’esecuzione N° __________ andrebbe annullata e la causa retrocessa
all'amministrazione per la concessione all’interessata di un adeguato termine
di riflessione per decidere se mantenere oppure ritirare l'opposizione a suo tempo
interposta.
Tuttavia,
la reformatio in peius effettuata dalla Cassa è comunque sbagliata, poiché,
come si vedrà in seguito entrambe le decisioni impugnate vanno modificate a
favore dell’insorgente. Per cui il TCA, eccezionalmente, rinuncia a rinviare
all’assicuratore l’incarto per la concessione di un termine per il ritiro
dell’opposizione, poiché ciò andrebbe contro gli interessi della ricorrente.
Va
qui abbondanzialmente rilevato che appare discutibile anche la formulazione
della decisione formale, laddove la Cassa afferma che l’opposizione al precetto
esecutivo non è giustificata “in quanto al momento della sua affiliazione
alla nostra cassa malati, lei si è impegnato a pagare i premi come pure le
partecipazioni previste dalla legge e ciò in conformità all’articolo 12, al 2
delle condizioni generali della cassa.” (doc. 8). Infatti in realtà, come
emerge poi dalla decisione su opposizione, è il marito ad essere affiliato
presso l’assicuratore.
Vista
la gravità della procedura (iniziata con la richiesta di far spiccare il precetto
esecutivo) e il grande potere di cui fruisce la Cassa, potendo lei stessa
rigettare l’opposizione al precetto esecutivo, e considerati gli errori
nell’indicare l’esatto ammontare dovuto dall’assicurata, questo Tribunale deve
stigmatizzare l’atteggiamento superficiale e la leggerezza con la quale,
tramite decisioni formali poco motivate o motivate in maniera non corretta
(manca il periodo in cui i premi non sono stati pagati, ciò che impedisce
all’assicurato una verifica; viene indicata la persona sbagliata quale
assicurata; viene rigettata l’opposizione ad un precetto esecutivo limitandosi
a rinviare al numero dell’esecuzione senza precisare da quale Ufficio di
esecuzione emana, quando è stato allestito e l’importo del precetto esecutivo;
non viene indicato a chi deve essere fatta opposizione [alla Cassa?,
direttamente al Tribunale? A quale indirizzo?]; nella decisione su opposizione parallela
del 14 dicembre 2005 vengono conteggiati anche i premi LCA, salvo poi indicare
che i premi LCA non sono oggetto del contendere, mentre nella decisione qui in
esame i premi LCA, non vengono indicati; ecc.), l’assicuratore procede al
recupero dei premi, provocando nell’assicurato che riceve la decisione un senso
di confusione, derivante dalla totale mancanza di precisione ed accuratezza
nella stesura del provvedimento ed al Tribunale, già gravato da numerosi
incarti noti all’assicuratore, un ulteriore carico di lavoro per capire quali
importi sono effettivamente stati richiesti alla ricorrente.
Questa
superficialità nel trattare gli incarti è già stata rimarcata in altre
procedure note all’assicuratore e va ancora una volta stigmatizzata.
Nel
merito
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve
fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore
(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare
dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve
essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la
loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.
4). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati
mensilmente.
4. Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A
norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno
ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma
d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
Dal
1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la
partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2
OAMal in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle
franchigie opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr.
2'500).
In
virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.
5. Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite le decisioni su opposizione, chiede il
pagamento di un importo complessivo di fr. 1'954.25, oltre le spese dei
precetti esecutivi.
La
Cassa, oltre a chiedere il pagamento dei premi LAMal dovuti nei mesi da aprile
a dicembre 2003, eccetto ottobre, chiede il pagamento delle spese
precedentemente accollate al marito (spese di diffida, spese d’apertura
dell’incarto, spese del precetto esecutivo, spese di prima notifica, interessi,
spese di attestato di carenza beni).
Di
principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto.
Infatti,
dal certificato di assicurazione 2003 (doc. 1), emerge che il premio mensile,
con franchigia annua di fr. 1’500, ammontava a fr. 176.80 – 1.75 per la ridistribuzione
del prodotto delle tasse ambientali a cui vanno aggiunti fr. 0.20 quale
contributo alla promozione della salute secondo la LAMal, per complessivi fr.
175.25.
Ciò
corrisponde a fr. 525.75 da aprile a giugno 2003 (fr. 175.25 X 3),
rispettivamente fr. 876.25 (175.25 X 5) per il periodo successivo.
6. L’insorgente
fa tuttavia valere di vivere nel regime della separazione dei beni e di non
aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua
assicurazione malattia.
Il
problema della responsabilità solidale tra coniugi va risolto alla luce del
diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle
assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993
p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
Per
l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo
l'art. 166 CCS
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
Considerandi
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo
riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
Il
TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"
secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI
2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF
112.
II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la
conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di
assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster, op. cit.,
p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce
dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i
premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119.
V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il
TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in
DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi
che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone
nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una
assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione
coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa
o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge
possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una
responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni
correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano
ai bisogni correnti della famiglia.
Nella
sentenza federale citata (cfr. STFA del 18 ottobre 2002 nella causa R, K 60/00)
la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in
vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde
solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge,
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con
sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al consid. 5.1 che
“sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria
sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i
coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente
dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con
riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art. 166)”. In quell’occasione
l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune
termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la
vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22
all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene
a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag.
149).
Nella
già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza
precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.”(sottolineatura del redattore).
Nel
caso concreto la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il
proprio marito, ma si limita a rilevare di vivere con il regime della
separazione dei beni da diversi anni. Come visto quest’ultima circostanza non è
sufficiente per evitare di doversi far carico dei debiti derivanti
dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie contratti dal proprio
coniuge (cfr. anche STCA del 1. febbraio 2006, inc. 36.2005.125).
Indipendentemente dalla circostanza che l’interessata non sia stata informata
dal marito circa l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione, essa deve
sopperire al mancato pagamento da parte del proprio coniuge (cfr. anche STCA
del 1. febbraio 2006, inc. 36.2005.125).
7.
Per
contro, la questione a sapere se la precedente cassa poteva lasciare disdire il
rapporto assicurativo al marito malgrado questi avesse dei debiti nei confronti
della cassa non merita ulteriore approfondimento poiché oggetto della decisione
impugnata è unicamente la questione a sapere se la moglie può essere chiamata a
rispondere dei debiti contratti dal marito, vigente la separazione dei beni,
per il periodo da aprile 2003 a dicembre 2003. Abbondanzialmente, come già
rilevato in altra occasione (cfr. anche STCA del 1. febbraio 2006, inc.
36.2005
), va comunque evidenziato come l’allora art. 9 cpv. 3 OAMal che
permetteva in determinati casi alle casse di impedire il cambiamento è stata
giudicata carente di base legale dal TFA nella sentenza del 29 giugno 1999 (DTF
125.
V 266). Per cui il cambiamento era possibile. Per sopperire alla mancanza
di una base legale, il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 64a cpv. 4
LAMal che prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non
possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e
le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione.
E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
8.
Neppure
rilevante è la circostanza che il marito ha potuto essere assicurato presso il CO
1, malgrado in precedenza avesse avuto dei debiti nei confronti della medesima
cassa. Infatti, vigente LAMal, gli assicuratori sono obbligati a permettere
l’affiliazione delle persone che lo richiedono se sono date le premesse di
legge.
9.
Non
può neppure trovare accoglimento la richiesta in via subordinata di poter
pagare il premio corrispondente alla franchigia massima. Infatti il marito,
come visto, pagava il premio in base ad una franchigia di fr. 1'500, ossia la
massima prevista nel 2003. Inoltre l’ammontare della franchigia non può essere
aumentato retroattivamente ma deve essere fissato prima dell’inizio del periodo
corrispondente al pagamento dei premi (cfr. art. 94 cpv. 1 OAMal).
10.
L’assicurata
si lamenta del fatto che la convenuta non l’ha informata né della stipulazione
del contratto da parte del marito, né del ritardo nel pagamento dei premi.
In
realtà spettava alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito sia a
proposito della sua assicurazione sia della situazione debitoria.
Infatti,
è notorio che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria
ormai dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito
disponeva di un’assicurazione. Inoltre l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun
coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e
i suoi debiti. Il cpv. 2 precisa che a sua istanza, il giudice può obbligare
l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i
documenti necessari.
L’insorgente
avrebbe pertanto potuto informarsi presso il marito e chiedere informazioni a
proposito della sua situazione patrimoniale.
11.
La
richiesta di una nuova procedura esecutiva contro il marito va respinta nel
senso che, oggetto del contendere, è unicamente la questione a sapere se la
ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito
dell’assicurazione sociale contro le malattie. Un nuova procedura contro il
coniuge non modificherebbe questa circostanza.
12.
La
ricorrente fa inoltre valere la prescrizione.
Con
l’entrata in vigore della LPGA, l’art. 24 cpv. 1 prevede che il diritto a prestazioni
o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per
cui il contributo doveva essere pagato. In precedenza veniva applicato, per
analogia, l’art. 16 LAVS, che prevedeva anch’esso un termine di cinque anni
(cfr. anche, in ambito LAMI, STFA del 17 giugno 2003, K 82/02)
Come
rileva anche Kieser in ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, pag. 274 n.
28.
ad art. 24:
" Für die Verwirkung der Prämienforderung war nach
der bisherigen Rechtsprechung Art. 16 AHVG sinngemäss anwendbar (vgl. BGE 122 V
333); mit dem Inkraftreten des ATSG ist Art. 24 Abs. 1 ATSG anzuwenden, wobei
sich keine materielle Anderung ergibt. Die Verwirkung des Anspruchs auf Leistungen
war im bisherigen Recht nicht ausdrücklich geregelt (vgl dazu SVR 2002 KV Nr.
18; Eugster, Krankenversicherung, Rz. 221). Mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird die
fünfjährige Nachzahlungsfrist anwendbar, wobei zu beachten ist, dass diese erst
mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit einsetzt; dieser entspricht nicht dem
Behandlungszeitpunkt, in welchem der Kostenerstattunganspruch entsteht (vgl
dazu auch Rz. 12).“
Poiché la Cassa, nel 2005, ha chiesto premi dovuti nel 2003, la
richiesta dell’assicuratore va ritenuta manifestamente tempestiva.
L’insorgente
non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da
parte del marito nel periodo contestato. La richiesta della Cassa, alla quale
il marito era affiliato, di condannare la ricorrente al pagamento dei premi
LAMal si rivela corretta.
13.
Va
ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento delle
spese dovute dal marito, ma da lui non solute (spese di diffida, d’apertura
dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, dell’attestato di
carenza beni, nonché gli interessi).
Come
visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con
l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge
risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi
dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di
assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito
durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della
famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per
l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col
suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad
esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato.
In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso
di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le
conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione,
Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e
segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò
significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile
unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre
spese causate dal consorte.
Per
cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida,
d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di
procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento
dei premi LAMal da parte del marito.
14.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto.
La
decisione inerente l’esecuzione n° __________ va modificata nel senso che
l’assicurata è condannata a versare un importo di fr. 876.25 (175.25 X 5), mentre
la decisione concernente l’esecuzione n° __________ va modificata nel senso che
la ricorrente deve versare fr. 525.75 (175.25 x 3).
Le
opposizioni ai PE n. __________ e __________ del __________ dell’__________ di __________
vanno rigettate limitatamente a fr. 876.25, rispettivamente a fr. 525.75 (doc. 6
e 7).
Va
qui infine rammentato che le spese esecutive non formano
oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K
114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV
251.
pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005
nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del
18.
giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
15.
La ricorrente chiede “di poter essere sentita in merito alla fattispecie
così da poter esporre adeguatamente la mia posizione e produrre, se del caso,
gli ulteriori mezzi di prova.” (doc. V)
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b,
pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio
alla DTF prima citata).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove e all'audizione della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto.
Le
decisioni impugnate sono modificate conformemente ai considerandi.
Di
conseguenza:
§
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del __________
__________ di __________ limitatamente all’importo di fr. 876.25.
§§
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
del __________ dell’__________ di __________ limitatamente all’importo di fr. 525.75.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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